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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1026 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: responsabilità contrattuale
TRA
, nato a [...] in data [...] (c.f. ), ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via G. Vaccaro n.73, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Chiaro (c.f. C.F._2 presso il suo studio elett.te domiciliato in Napoli, alla Via dell'Epomeo n. 151, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
c.f. , con sede legale in Roma, al Viale Europa n. 190, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Anna Piantadosi
(c.f. , elettivamente domiciliata in Caserta, presso la Filiale di C.F._3 Controparte_1
sita alla Piazza Duomo n. 12, giusta procura generale alle liti in atti;
[...]
NONCHÉ
(c.f. ) con sede in Torino, alla Piazza San Carlo n. 156, OP P.IVA_2 in persona del procuratore speciale p.t. Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
Alberto Panelli (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._4
Napoli, alla Via Toledo n. 156, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTE
1 CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 20/05/2025, le parti concludevano come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 Controparte_1
d al fine di sentirle condannare, previo accertamento di responsabilità,
[...] OP
alla corresponsione della somma di euro 30.000,00, illecitamente prelevata da ignoti, mediante negoziazione di assegni rivelatisi clonati.
Premettendo di essere stato titolare di un conto corrente presso la filiale di Cardito di (oggi CP_4
, alla quale aveva richiesto l'emissione in suo favore di n. 20 assegni circolari OP da euro 5.000,00 ciascuno, l'attore riferiva che, contattato, in data 27/09/2017, da un operatore della banca, aveva appreso che gli assegni circolari n. 8200057405-07, n. 8200057406-08, n. 8200057408-
10, n. 8200057409-11, n. 8200057410-12 e n. 8200057411-00, risultavano fraudolentemente incassati da terzi presso Controparte_1
L'esponente, pertanto, sporta regolare denuncia-querela presso la stazione dei Carabinieri di Napoli
a carico di ignoti per il reato di falsità in scrittura privata, nell'impossibilità di risolvere bonariamente la controversia, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, le società OP
e ciascuna in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. e, lamentata la
[...] Controparte_1 violazione degli oneri di diligenza professionale, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'on.
Giudice adito, nel contraddittorio tra le parti: A) accertare e dichiarare legittimo e fondato il diritto del mio assistito di incassare in suo favore gli assegni di cui è causa e, per l'effetto, condannare la
, in persona del suo legale rapp.p.t. a consentire all'istante la riscossione OP
della somma corrispondente;
B) In via subordinata, condannare le in persona Controparte_1 del suo L. rapp. p.t., a risarcire l'istante dell'importo di euro 30.000,00 oltre int., e sval. al soddisfo;
C) condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e c.p. con attribuzione”.
Si costituiva la quale, disconoscendo ogni addebito mosso a suo carico, Controparte_1
precisava che solo 4 dei 6 assegni de quibus risultavano negoziati presso i propri sportelli e, più specificamente, gli assegni contraddistinti con numeri di serie 8200057405-07, 8200057406-08,
8200057410-12 e 8200057411-00, portati all'incasso in data 21/09/2017 e regolati mediante procedura di check truncation.
Insistendo per l'accertamento della responsabilità della sola banca emittente per non aver disposto il blocco dei titoli nei termini previsti dalla procedura interbancaria di troncamento, formulava le
2 seguenti conclusioni: “In via preliminare e nel merito, rigettare ogni avversa domanda nei confronti di per tutti i motivi esposti, in quanto infondata in fatto ed in diritto nonché non Controparte_1 provata per tutte le ragioni esposte. - Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
Si costituiva, altresì, la quale, contestando la fondatezza delle avverse OP
domande, declinava qualsivoglia responsabilità in danno della società negoziatrice, sulla quale gravava, in via esclusiva, l'onere di verificare la regolarità e l'autenticità del titolo presentato all'incasso.
Sottolineando il corretto adempimento della propria obbligazione, per aver “esclusivamente emesso gli assegni circolari così come richiesti dal proprio correntista sig. ”, concludeva affinché il Pt_1
Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la piena legittimità dell'operato della (già ) in ordine ai fatti per cui è causa;
- Controparte_5 CP_4
Rigettare, pertanto, la domanda attorea in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto e priva di elementi probatori a sostegno. - Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare comunque tenuta a manlevare Controparte_1 OP
nel caso di qualsiasi condanna dovesse esserle ascritta. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge ed al rimborso delle spese generali nella misura del 15%”.
2. Con ordinanza del 24/06/2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori, concedeva i termini di cui all'art. 189 c.p.c., rinviando prima all'udienza del 28/01/2025 e, successivamente, a quella del 20/05/2025, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nelle more, il procedimento veniva delegato allo scrivente G.O.P., il quale, esaurita la discussione orale, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
3. Va preliminarmente rilevato che la domanda attorea non soggiace ad alcuna condizione di procedibilità.
Non può, infatti, ritenersi che la fattispecie in esame, avente ad oggetto l'illecita negoziazione di assegni, rientri nella nozione di “contratti bancari”, annoverati, ex art. 5 D. Lgs. 28/2010, nell'elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria.
L'assegno, infatti, rientra propriamente nel novero dei servizi di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 2 lett. g) d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, con disposizione che prescinde dal carattere “bancario” del soggetto che venga a prestare il relativo servizio. D'altronde, la stessa convenzione di assegno, pur eventualmente inserita nel corpo di contratti bancari, mantiene pur sempre una sua propria autonomia, sia sotto il versante funzionale, che sotto quello strutturale (così Cass. 20/05/2020 n.
9204).
3 4. Il thema decidendum del presente giudizio attiene alla verifica della responsabilità esclusiva o concorrente della banca emittente e/o della banca negoziatrice, in relazione all'incasso di titoli clonati.
Ai fini dell'inquadramento giuridico-sistematico della fattispecie in esame, va preliminarmente indagata la natura della responsabilità invocata da parte attrice a carico delle convenute
[...]
nella qualità di banca emittente, e nel ruolo di negoziatrice, OP Controparte_1 per aver pagato, in violazione dell'art. 43 legge assegni (R.D. 21/12/1933, n. 1736), assegni circolari non trasferibili a persona diversa dall'effettivo prenditore.
Pur nella eterogeneità delle relative fonti, la responsabilità di “colui che paga” ai sensi dell'art. 43 legge assegni, va ricondotta nell'alveo della responsabilità contrattuale: la responsabilità della banca emittente è riconducibile allo schema codicistico del mandato, mentre la responsabilità della banca negoziatrice deriva dal "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt.
1175 e 1375 c.c. (cfr. Cass. Sez. Unite 26/06/2007 n. 14712; Cass. 11/12/2019 n. 32408).
La Corte Regolatrice, in particolare, consolidando il proprio orientamento in tema di responsabilità degli intermediari, ha avuto modo, nei più recenti arresti esegetici, di sintetizzare i seguenti principi di diritto: a) la norma di cui all'art. 43 legge assegni si applica anche all'assegno circolare, all'assegno bancario libero della Banca d'Italia ed all'assegno di traenza (usualmente utilizzato, in luogo del bonifico bancario, per il pagamento ad un soggetto che non sia titolare di un conto corrente o di cui non si conoscono le coordinate bancarie) munito della clausola di intrasferibilità; b) l'espressione
"colui che paga" adoperata dall'art. 43, comma 2, 1. ass., si riferisce non solo alla banca trattaria (o all'emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che è l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento;
c) ha natura contrattuale la responsabilità cui si espone il banchiere che abbia negoziato un assegno munito della clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata;
d) ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge assegni, la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (così Cass., ord. 12/10/2018, n. 25581, nel richiamare Cass.
Sez. Unite 21/05/2018 n. 12477 e n. 12478).
L'accertata natura contrattuale della profilata responsabilità condiziona, inevitabilmente, le regole di distribuzione del carico asseverativo, finendo per porsi quale filtro di controllo del regolare espletamento degli oneri probatori posti a carico delle parti.
4 In conformità alla nota regola di matrice giurisprudenziale (Cass. Sez. Unite, 30/10/2001 n. 13533), infatti, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno,
è tenuto a fornire la sola prova della fonte legale o negoziale del suo diritto, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte.
Spetta, invece, al debitore e, nella specie, alla banca, sia emittente che negoziatrice, in ragione della supra richiamata precisazione semantica operata in sede di legittimità, provare di aver adempiuto la propria obbligazione con la diligenza qualificata del bonus argentarius ovvero dimostrare che l'inadempimento è dipeso da impossibilità della prestazione ad essa non imputabile (cfr. Cass. ord.
06/06/2025, n. 15105).
5. La ricostruzione dei fatti dedotti dall'attore, così come esposti in narrativa, risulta essenzialmente pacifica tra le parti.
È incontestata la circostanza della contraffazione degli assegni nn. 8200057405-07, 8200057406-08,
8200057410-12, 8200057411-00, 8200057408-10 e 8200057409-11, dell'importo di euro 5.000,00 ciascuno, tratti all'ordine di su ed oggetto di clonazione mediante Parte_1 CP_4
sostituzione, su relativi titoli, del nome del beneficiario (cfr. anche lista assegni allegata alla denuncia- querela).
Gli assegni clonati sono stati oggetto di sequestro da parte dei Carabinieri di San Crispano, a seguito di consegna brevi manu del direttore della filiale di Cardito, come da verbale di sequestro CP_4
versato in atti.
, peraltro, ha riferito, confermando quanto dichiarato dall'altra convenuta, che gli OP
assegni de quibus sono stati negoziati presso (n. 8200057405-07, n. Controparte_1
8200057406-08, n. 8200057410-12 e n. 8200057411-00) e presso Banca Monte dei Paschi di Siena
(n. 8200057408-10 e n. 8200057409-11, all'ordine di ) mediante procedura di check Persona_1
truncation.
6. Contestato l'inesatto adempimento, grava, dunque, sul debitore l'onere di fornire adeguata prova liberatoria, dimostrando, ai sensi dell'art. 1218 c.c., di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza quam sui richiesta dagli art. 1176, comma 2, c.c. e 1992, comma 2, c.c.
La diligenza che la banca è tenuta ad osservare nel controllo della genuinità dell'assegno consiste in quella "particolarmente qualificata" dell'accorto banchiere (Cass. 12/06/2007 n. 13777; Cass.
07/03/2003 n. 3389), cioè nella diligenza non di un generico soggetto di media prudenza ed avvedutezza, ma di un professionista dedito a quel particolare ramo di affari, dotato di una specifica esperienza e competenza in quel settore e, perciò, esposto a conseguenze risarcitorie anche nell'ipotesi di colpa lieve (Cass. ord. 14/04/2021 n. 9842).
5 Nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno trafugato ed alterato, non basta ad integrare la colpa la mera rilevabilità dell'alterazione, occorrendo che la stessa sia visibile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (così Cass. 15/07/2005 n. 15066; Tribunale Roma, Sez. XVII, Sent., 12/11/2021, n. 17680;
Tribunale Milano, 03/01/2025, n. 42).
Spetta al giudice del merito valutare la congruità della condotta richiesta alla banca, in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando così un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche (così Cass. Sez. 3, 20/03/2014 n. 6513; Cass. ord.
17/10/2024, n. 26972).
Titolare del controllo non è unicamente la banca che negozia il titolo, ma anche la banca emittente, alla quale perviene l'assegno in sede di stanza di compensazione o, come nel caso che ci occupa, di procedura di check truncation, e cioè mediante trasmissione alla banca trattaria, a cura della banca negoziatrice, di un flusso elettronico di dati, senza l'invio del documento cartaceo.
7. Tracciati i confini esegetici della questione, va in primo luogo indagata la condotta di Controparte_1
quale soggetto che, avendo per primo la disponibilità materiale dei titoli, era concretamente
[...] in grado di operare controlli sull'identità del prenditore e sull'autenticità degli assegni, garantendone l'introduzione nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (cfr. Cass. SS.UU. 26/06/2007 n. 14712; Cass. 06/06/2003 n. 9103).
ha dedotto di aver regolarmente espletato tutti gli adempimenti sulla stessa gravanti, CP_1
sia al momento dell'identificazione dei prenditori, avvenuta tramite documenti di identità che non risultavano contraffatti, smarriti od oggetto di furto, sia nella verifica della regolarità formale dei titoli, rispetto alla quale ha precisato come, in sede di negoziazione, non fosse stato possibile riscontrare alcun segno di alterazione.
Ha altresì rappresentato che l'incasso ebbe luogo solo all'esito della procedura interbancaria di check truncation, della quale ha prodotto le relative tracciature informatiche in calce alle scansioni degli assegni clonati, non oggetto di alcuna contestazione da parte di . OP
6 Dalla copia dei titoli contraffatti, emerge che gli assegni n. 8200057405-07 e n. 8200057406-08 risultavano intestati a;
l'assegno n. 8200057410-12 a e l'assegno n. Persona_2 Persona_3
8200057411-00 a Persona_4
Detti assegni non sono stati direttamente pagati al momento della presentazione, ma versati su conti correnti e resi disponibili in assenza di contestazioni tempestive da parte della banca emittente, come si rileva dalla sequenza dei messaggi della R.N.I. riportati in calce alla copia digitalizzata degli assegni.
, dunque, ha presentato i titoli all'istituto emittente, senza inviarne la materialità in stanza CP_1
di compensazione, ma trasmettendone solamente un flusso elettronico di dati, con mezzi informatici.
La presentazione cartacea dell'assegno alla emittente è stata, in altri termini, convenzionalmente sostituita dalla trasmissione dei dati elettronici, secondo la disciplina contenuta nel Regolamento
Banca d'Italia del 22/03/2016.
L'art. 7 del citato Regolamento, rubricato "Presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno", prevede, più specificamente, che: "l. La presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno da parte del negoziatore avviene con la trasmissione in via telematica al trattario o all'emittente: a) dell'immagine dell'assegno unitamente ai dati di cui all'art. 8 del
Regolamento per gli assegni bancari e postali di ammontare superiore a quello indicato nell'Allegato tecnico (capitolo 5.1 ); b) dei soli dati di cui all'art. 8 del Regolamento per gli assegni bancari e postali di ammontare pari o inferiore a quello indicato nell'Allegato tecnico, nonché per gli assegni
CP_ circolari, i vaglia postali e i titoli speciali della di qualsiasi ammontare.
2. Nei casi di cui alla lettera b) di cui al comma precedente il negoziatore trasmette l'immagine dell'assegno a fronte di specifica richiesta da parte del trattario o dell'emittente.
3. Gli intermediari, d'accordo tra loro, possono prevedere casi in cui, per problematiche connesse con la materialità del titolo, l'immagine viene trasmessa, unitamente ai dati di cui al citato art. 8, anche per i titoli di cui al comma l, lettera
b) del presente articolo".
Con il sistema appena descritto, dunque, l'assegno cartaceo non viene inviato alla trattaria, ma
"troncato" presso la banca negoziatrice, che deve trasmetterne le informazioni contabili alla emittente non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l'assegno è stato girato per l'incasso (art. 10, comma 1 del Reg. Banca d'Italia 22/03/2016).
L'assegno si presume correttamente pagato, con esclusione di ogni prova contraria e preclusione di ogni possibilità di richiederne l'importo accreditato alla banca negoziatrice, qualora la banca trattaria ometta di comunicare, entro il terzo giorno lavorativo dalla data di compensazione, il rifiuto di pagamento (cfr. amplius Trib. Napoli, Sez. II, Sent., 07/10/2022, n. 8801; Trib. Ivrea sez. I,
20/04/2021, n.412; Trib. Ferrara, 27/08/2020, n.455; Trib. Reggio Emilia, 03/09/2019 n. 1190/2019).
7 “L'utilizzo di tale procedura, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, non può incidere in alcun modo sugli obblighi di diligenza posti a carico dell'operatore bancario nello svolgimento di tale servizio. L'applicazione del suesposto principio ai fini del dimensionamento del rischio connesso alla procedura di check truncation conduce, quindi, ad escludere la responsabilità della banca nel caso in cui, quand'anche si fosse proceduto per le vie tradizionali e, dunque, attraverso la materiale rimessione dell'assegno, la sua irregolarità non sarebbe stata comunque agevolmente rilevabile e, correlativamente, ad affermare tale responsabilità nel caso opposto, quando cioè la materiale visione del titolo avrebbe consentito l'immediato riscontro del difetto” (cfr. ABF Milano, decisione n. 397 del 22/01/2014; ABF Napoli, decisione n.
272 del 10/01/2018).
In questa prospettiva, dunque, la responsabilità della banca emittente/trattaria si presta ad essere affermata ogni volta in cui la materiale visione del titolo avrebbe consentito l'agevole riscontro della alterazione.
L'impiego della procedura di troncamento, nelle forme del CHT (check truncation) o CIT (check image truncation) rende, nella fattispecie in commento, la condotta dell'intermediario negoziatore esente da evidenti profili di colpa, non risultando ictu oculi rilevabile alcuna anomalia o irregolarità dei titoli, che invece la banca emittente avrebbe potuto e dovuto immediatamente cogliere in ragione della non sovrapponibilità del titolo negoziato con quello effettivamente emesso.
La banca negoziatrice, identificato il prenditore, può solo controllare che l'assegno che viene portato all'incasso abbia tutti i requisiti formali previsti dalla legge, ma non può verificare la correttezza dei dati ivi riportati. Trasmette, per questo, il titolo, pur dematerializzato, alla banca emittente, per avere l'autorizzazione al pagamento in favore di chi si presenta allo sportello (cfr. Corte App. Firenze, Sez.
II, 19/10/2022, n. 2324).
Nel caso che ci occupa, in particolare, non si è registrata una erronea identificazione del soggetto che appariva cartolarmente legittimato, ma l'erroneo pagamento ad un soggetto diverso dall'effettivo beneficiario, sicché la comparazione visiva dei titoli, ma anche il semplice esame dei flussi di informazione, che solo la banca emittente avrebbe potuto efficacemente operare, avrebbe reso evidente la difformità del clone rispetto all'originale.
, dunque, non può dolersi della circostanza (comunque smentita per tabulas) che non OP
le siano state inviate le immagini degli assegni, atteso che, da un lato, ben avrebbe potuto chiederne la trasmissione, essendo a ciò esplicitamente facultata dal citato il Regolamento, ai sensi dell'art. 7, comma 2; dall'altro, che le informazioni trasmesse si sono rivelate sufficienti ad intercettare l'irregolarità dei titoli, tanto che, in data 02/10/2017, l'emittente ha inoltrato messaggio di impagato con codice causale 82 (“dati archivio non presenti su archivio banca”).
8 , sulla scorta dei dati trasmessi, si è, dunque, debitamente ma tardivamente avveduta OP
della non coincidenza tra il soggetto beneficiario e colui che stava riscuotendo il titolo, avendo inoltrato il messaggio di impagato solo dieci giorni dopo la presentazione degli assegni.
Se avesse rispettato i tempi imposti dalla normativa, comunicando il rifiuto nei termini previsti ed in coerenza con le indicazioni contenute nell'art.120 TUB in materia di disponibilità economica e valuta
(art. 11 del Regolamento), avrebbe certamente impedito la negoziazione in danno dell'attore.
Tale comunicazione, precisa la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, deve essere effettuata mediante apposito messaggio “Esito impagato”, che il trattario/emittente deve inviare entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di compensazione dell'assegno presentato al pagamento. Elasso il predetto termine interbancario in assenza del messaggio di mancato pagamento, gli assegni si presumono correttamente e definitivamente pagati, con esclusione di ogni prova contraria e chiusura del ciclo di incasso.
La condotta di si pone, allora, in rapporto di interdipendenza rispetto alla indebita riscossione CP_2
degli assegni da parte dei soggetti non legittimati e consente di giuridicamente ricondurre alla stessa l'imputabilità eziologica dell'evento dannoso dedotto in giudizio.
In ragione della procedura interbancaria prescelta e delle peculiarità del caso concreto, nel quale, si ripete, il prenditore appariva cartolarmente legittimato come tale, solo la banca emittente era in grado di esercitare un potere di verifica e di controllo causalmente efficace, in grado, cioè, di interrompere la procedura di negoziazione, attraverso il diniego di pagamento dell'assegno clonato portato all'incasso dal prenditore.
deve essere, dunque, ritenuta esclusiva responsabile del danno subito dall'attore, per OP
effetto della sottrazione fraudolenta degli importi indicati negli assegni contraffatti.
L'istituto di credito, infatti, all'atto della ricezione dei dati informatici identificativi degli assegni de quibus, ha omesso di osservare i propri obblighi di diligenza, non avendo tempestivamente intercettato la discrasia tra il beneficiario ed il soggetto cartolarmente legittimato quale prenditore del titolo.
Era onere della banca emittente provare il diligente e tempestivo adempimento o l'impossibilità non imputabile della prestazione, ma nessuna prova è stata offerta al riguardo.
Il rapporto che si instaura tra la banca che emette l'assegno circolare ed il suo richiedente ha, come anticipato, natura di un mandato, la cui corretta esecuzione non si esaurisce certo nell'emissione dei titoli, ma si estende anche alla fase del relativo pagamento, che infatti viene autorizzato dalla banca emittente.
Pertanto, l'autorizzazione al pagamento dell'assegno bancario da parte della banca emittente si configura come esecuzione di un incarico ricevuto dal correntista, soggetto, in base al disposto
9 dell'art. 1856 c.c., all'applicazione delle regole del mandato (artt. 1710 e ss. c.c.), e, dunque, al primario obbligo del mandatario di agire con diligenza (Tribunale Roma, Sez. XVI, 07/02/2024, n.
2336; Tribunale Alessandria, 05/04/2023, n. 301).
E tanto vale non solo per gli assegni negoziati presso , ma anche per gli assegni nn. CP_1
8200057408-10, n. 8200057409-11 che risultano negoziati presso banca Monte dei Paschi di Siena, sempre in regime di CHT, come espressamente riferito da . OP
L'emittente, ancora una volta, nulla ha provato o chiesto di provare, non avendo nemmeno chiamato in causa la banca negoziatrice, al fine di essere eventualmente manlevata.
Difettando qualsivoglia prova liberatoria e risultando indimostrato l'esatto adempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti, va certamente ritenuta responsabile per il OP
nocumento subito da parte attrice, sulla quale, non potrebbe in ogni caso gravare il rischio connesso ad una eventuale inidoneità ed inefficacia, sotto il profilo della sicurezza, del sistema di pagamento prescelto dall'intermediario.
La domanda attorea, per i superiori motivi, risulta meritevole di accoglimento.
Accertata, dunque, la responsabilità contrattuale della banca emittente, ne va disposta la condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma corrispondente a quella indicata sui sei assegni non riscossi, pari a complessivi euro 30.000,00, dovendo in tali termini essere interpretata la richiesta attorea di incasso dei titoli, in ragione del complessivo tenore letterale degli atti, della natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte e dello scopo pratico concretamente perseguito (cfr. Cass.
13/02/2023, n. 4302).
8. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
Le spese processuali devono regolarsi secondo la soccombenza, nel rapporto tra l'attore e la convenuta e vengono liquidate in dispositivo, in favore del primo, facendo applicazione OP dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022, stante l'assenza di istruttoria e la ridotta attività assertiva espletata.
Si ritiene, viceversa, di poter disporre, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., la compensazione integrale delle spese tra l'attore e la convenuta in considerazione della oggettiva Controparte_1 impossibilità, per il primo, di valutare ex ante l'insussistenza di eventuali profili di responsabilità della seconda, la quale risultava materialmente coinvolta nella vicenda legata al verificarsi del danno dedotto in giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda principale dell'attore e, per l'effetto, accertata la responsabilità contrattuale di la condanna al risarcimento, in favore del signor OP
, della complessiva somma di euro 30.000,00, oltre interessi dalla domanda Parte_1 all'effettivo soddisfo;
2. Condanna al pagamento, in favore dell'attore, delle spese OP
processuali del presente giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosene antistatario, che si liquidano in euro 3.809,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge, nonché bollo e contributo unificato;
3. Compensa integralmente le spese di giudizio tra l'attore e Controparte_1
Aversa, 16/06/2025
Il G.O.P. Dott.ssa Margherita Annunziata
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