Rigetto
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/08/2025, n. 6946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6946 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06946/2025REG.PROV.COLL.
N. 04586/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4586 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierina Buffol E Andrea Mina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo BR, Questura BR e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Prima) n. 00178/2023, resa tra le parti, sul ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento del Prefetto di BR del 19.08.2020, notificato in data 22.08.2020, con il quale veniva imposto al ricorrente il divieto di detenzione di qualsivoglia tipo di arma, munizione e materiale esplodenti e gli veniva ingiunto di vendere o di cedere le armi detenute, unitamente ad ogni atto presupposto, conseguente e comunque collegato al provvedimento prefettizio (in particolare, il verbale di ritiro cautelativo delle armi redatto dai Carabinieri di -OMISSIS-in data 18.08.2020);
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo BR, della Questura BR e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il Cons. Giacinta Serlenga e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.-Oggetto del presente gravame è la sentenza del Tar Lombardia – BR n. 178/2023 che ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante contro il provvedimento prefettizio datato 19.08.2020, recante divieto di detenzione di qualsivoglia tipo di arma, munizione e materiali esplodenti con contestuale ordine di vendita o di cessione delle armi detenute.
Alla base del provvedimento gravato la denunzia di persona identificata in atti avente ad oggetto presunti comportamenti intimidatori consistenti in ripetute minacce di morte.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate in data 16 ottobre 2023, con atto contenente mere difese formali.
All’udienza del 6 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- L’appello non può essere accolto.
2.1.-È principio condiviso in giurisprudenza che i provvedimenti adottati dall’Autorità di pubblica sicurezza in materia di armi abbiano natura discrezionale, preventiva e cautelare e che la valutazione presupposta si sostanzi in un giudizio prognostico ex ante sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi; giudizio che è stato ritenuto più stringente di un giudizio di pericolosità, potendo il divieto in questione legittimamente fondarsi anche su situazioni che non abbiano dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza ma che risultino genericamente non ascrivibili a buona condotta (cfr. C.d.S., Sez. I, 24/06/2024, n.821). Tali valutazioni presuppongono un’analisi comparativa dell'interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari e degli interessi dei privati, non costituendo il porto d'armi oggetto di un diritto assoluto ma rappresentando piuttosto un'eccezione al normale divieto di detenere le armi stesse; sicché può essere rilasciato soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, così da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (cfr. questa Sezione, 22/07/2024, n.6565).
L’ampia discrezionalità che -fisiologicamente- connota tale tipo di giudizio esclude che il sindacato del giudice possa superare la soglia della verifica di ragionevolezza.
2.2.- Venendo alla fattispecie in esame, il giudizio di inaffidabilità non appare arbitrario né irragionevole in quanto fondato sulla situazione di possibile pericolo collegata al rapporto tra l’appellante e la querelante, tenuto conto della nota negativa del Comando dei Carabinieri di -OMISSIS-cui l’atto gravato fa espresso rinvio e alla finalità meramente sportiva della licenza originariamente rilasciata; ciò che nel complesso fa apparire non ingiustificate le cautele adottate dall’Amministrazione e ragionevole la prevalenza assegnata alle esigenze di pubblica sicurezza.
L’atto impugnato si sottrae dunque alle censure di inadeguatezza e inconsistenza della motivazione, dedotte in primo e secondo grado.
4.- In conclusione, il gravame va respinto. Considerata tuttavia la vicenda nel suo complesso e l’esigua attività difensiva svolta dall’Avvocatura erariale, il Collegio ritiene giustificata la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private coinvolte nel presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacinta Serlenga | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.