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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 01/10/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 617/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza dell'1 ottobre 2025
All'udienza dell'1/10/2025 alle ore 9.47 innanzi al dott. Piero Viola è presenti l'avv.
Simona Figliucci nell'interesse del ricorrente . Parte_1
Nessuno è presente per il . Controparte_1
L'avv. Figliucci pone in visione e riferisce di aver depositato nel fascicolo telematico la documentazione attestante la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione al
Ministero, chiede dichiararsene la contumacia in ragione della mancata costituzione;
in assenza di richieste istruttorie ed autorizzata in tal senso dal giudice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nel ricorso introduttivo e discute la causa oralmente.
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da seguente sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 617/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Piero Viola, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al R.G./C. in epigrafe vertente tra
1 (c.f. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Simona
Figliucci
- ricorrente -
nei confronti di
, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- resistente -
Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 35 ter comma 3 L. n. 354/1975.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza dell'1/10/2025.
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/05/2025 ha convenuto in Parte_1 giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento quantificato Controparte_1 in € 12.544,00 per il grave pregiudizio subito durante il periodo di detenzione presso la
Casa Circondariale di Palmi e di Vibo Valentia e di Catanzaro dal 28/07/2020 al
13/11/2024 in violazione di quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dell'inosservanza da parte dell'amministrazione penitenziaria delle disposizioni previste dalla Legge n.
354/75 e dal relativo regolamento D.P.R. 230/2000.
Il dettaglio delle condizioni di detenzione dedotte pregiudizievoli è contenuto nel ricorso ed in questa sede non si trascrivono, per brevità, in ragione delle ragioni preliminari di rito sulla cui base è definito il giudizio.
Il non si è costituito. Controparte_1
Il Tribunale nel decreto di fissazione dell'udienza ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione rilevabile d'ufficio concernente la determinazione della competenza territoriale inderogabile.
All'udienza dell'1/10/2025 il ricorrente ha insistito nel ricorso.
Il Tribunale ritiene che la controversia de qua debba essere attribuita alla competenza territoriale “erariale” del Tribunale di Reggio Calabria.
L'art. 35 ter della L. n. 354/1975 al comma 3 dispone che “Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il
2 tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma
2”.
Il chiaro tenore letterale della norma e la sostanziale correlazione tra il foro in essa indicato ed il foro erariale di cui all'art 25 c.p.c. determina la rilevabilità d'ufficio dell'eventuale incompetenza.
In ragione di quanto sopra va, pertanto, dichiarata l'incompetenza di questo
Tribunale essendo, invece, competente il Tribunale di Reggio Calabria.
La contumacia del esime dal regolare le spese di lite della Controparte_1 presente fase.
P.Q.M.
il Tribunale pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 del così provvede: Controparte_1
➢ Dichiara l'incompetenza del Tribunale adito, indicando come competente il
Tribunale di Reggio Calabria.
➢ Assegna alle parti il termine di 60 giorni per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Calabria.
➢ Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di legge.
Il Giudice
dott. Piero Viola
3
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza dell'1 ottobre 2025
All'udienza dell'1/10/2025 alle ore 9.47 innanzi al dott. Piero Viola è presenti l'avv.
Simona Figliucci nell'interesse del ricorrente . Parte_1
Nessuno è presente per il . Controparte_1
L'avv. Figliucci pone in visione e riferisce di aver depositato nel fascicolo telematico la documentazione attestante la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione al
Ministero, chiede dichiararsene la contumacia in ragione della mancata costituzione;
in assenza di richieste istruttorie ed autorizzata in tal senso dal giudice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nel ricorso introduttivo e discute la causa oralmente.
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da seguente sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 617/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Piero Viola, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al R.G./C. in epigrafe vertente tra
1 (c.f. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Simona
Figliucci
- ricorrente -
nei confronti di
, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- resistente -
Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 35 ter comma 3 L. n. 354/1975.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza dell'1/10/2025.
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/05/2025 ha convenuto in Parte_1 giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento quantificato Controparte_1 in € 12.544,00 per il grave pregiudizio subito durante il periodo di detenzione presso la
Casa Circondariale di Palmi e di Vibo Valentia e di Catanzaro dal 28/07/2020 al
13/11/2024 in violazione di quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dell'inosservanza da parte dell'amministrazione penitenziaria delle disposizioni previste dalla Legge n.
354/75 e dal relativo regolamento D.P.R. 230/2000.
Il dettaglio delle condizioni di detenzione dedotte pregiudizievoli è contenuto nel ricorso ed in questa sede non si trascrivono, per brevità, in ragione delle ragioni preliminari di rito sulla cui base è definito il giudizio.
Il non si è costituito. Controparte_1
Il Tribunale nel decreto di fissazione dell'udienza ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione rilevabile d'ufficio concernente la determinazione della competenza territoriale inderogabile.
All'udienza dell'1/10/2025 il ricorrente ha insistito nel ricorso.
Il Tribunale ritiene che la controversia de qua debba essere attribuita alla competenza territoriale “erariale” del Tribunale di Reggio Calabria.
L'art. 35 ter della L. n. 354/1975 al comma 3 dispone che “Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il
2 tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma
2”.
Il chiaro tenore letterale della norma e la sostanziale correlazione tra il foro in essa indicato ed il foro erariale di cui all'art 25 c.p.c. determina la rilevabilità d'ufficio dell'eventuale incompetenza.
In ragione di quanto sopra va, pertanto, dichiarata l'incompetenza di questo
Tribunale essendo, invece, competente il Tribunale di Reggio Calabria.
La contumacia del esime dal regolare le spese di lite della Controparte_1 presente fase.
P.Q.M.
il Tribunale pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 del così provvede: Controparte_1
➢ Dichiara l'incompetenza del Tribunale adito, indicando come competente il
Tribunale di Reggio Calabria.
➢ Assegna alle parti il termine di 60 giorni per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Calabria.
➢ Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di legge.
Il Giudice
dott. Piero Viola
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