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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 10599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10599 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 09/10/2025, nella causa R.G. n. 7126/2025 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
*****
TRA
29/04/1961 rappresentato e difeso dall'avv. Femia Valerio, per Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
(CF: ) - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(CF: ), , in persona del
[...] P.IVA_2 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, in via dei Portoghesi, 12, rappresentato e difeso dai propri CP_3 funzionari ex art. 417-bis cod. proc. civ. avv.ti Alessandra Molfese e Emilia Principe;
RESISTENTE
^^^^^
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto - accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento giuridico dell'intero periodo di precariato nella ricostruzione di carriera svolto in misura pari ad un'anzianità di anni 10, mesi 1, giorni 9;
2) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'adeguamento stipendiale ed al conseguenziale pagamento degli emolumenti di carattere economico, correlati alla progressione prevista dal CCNL Scuola, a titolo di arretrati computati dall'immissione in ruolo fino alla data di iscrizione del presente ricorso;
3) per l'effetto ed in conseguenza all'adeguamento delle fasce stipendiali, come indicato in sub 2), condanna in resistente in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore della IG.ra , della somma complessiva € 17.981,66 Parte_1 di cui € 14.271,73 a titolo di differenze retributive ed € 3.709,93 a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali per il periodo dal 1.9.2011 alla data di iscrizione del presente ricorso oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo saldo;
4) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00# per compensi ed onorari, oltre Spese Generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
5) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
6) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 09/10/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 09/10/2025, nella causa R.G. n. 7126/2025 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
*****
TRA
29/04/1961 rappresentato e difeso dall'avv. Femia Valerio, per Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
(CF: ) - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(CF: ), , in persona del
[...] P.IVA_2 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, in via dei Portoghesi, 12, rappresentato e difeso dai propri CP_3 funzionari ex art. 417-bis cod. proc. civ. avv.ti Alessandra Molfese e Emilia Principe;
RESISTENTE
^^^^^
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto - accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento giuridico dell'intero periodo di precariato nella ricostruzione di carriera svolto in misura pari ad un'anzianità di anni 10, mesi 1, giorni 9;
2) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'adeguamento stipendiale ed al conseguenziale pagamento degli emolumenti di carattere economico, correlati alla progressione prevista dal CCNL Scuola, a titolo di arretrati computati dall'immissione in ruolo fino alla data di iscrizione del presente ricorso;
3) per l'effetto ed in conseguenza all'adeguamento delle fasce stipendiali, come indicato in sub 2), condanna in resistente in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore della IG.ra , della somma complessiva € 17.981,66 Parte_1 di cui € 14.271,73 a titolo di differenze retributive ed € 3.709,93 a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali per il periodo dal 1.9.2011 alla data di iscrizione del presente ricorso oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo saldo;
4) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00# per compensi ed onorari, oltre Spese Generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
5) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
6) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 09/10/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile