Ordinanza collegiale 15 luglio 2022
Decreto presidenziale 2 novembre 2022
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/09/2025, n. 16492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16492 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16492/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07132/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7132 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv.ssa Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la IA, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
della sig.ra LA Acampora, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento, di estremi sconosciuti, adottato in esito alla prova scritta del 4 Aprile 2022, di mancata ammissione alla prova orale ed esclusione dal concorso e di tutti i Provvedimenti ed i Verbali della Commissione di esame, di estremi sconosciuti, adottati a carico della ricorrente per la classe di concorso A011 discipline Letterarie e Latino – ON IA , di cui al Concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23
- di tutti i provvedimenti e verbali di estremi ignoti, con i quali è stata valutata la prova e attribuito il punteggio di valutazione per punti 68 alla prova scritta della ricorrente del 4 Aprile 2022 ed i singoli punteggi per il voto “0” per le Domande ambigue nn. 4-20-43-48 (Corno Inglese, domanda digitale Bios, Questione Meridionale, Cicerone) del Quiz somministrato alla ricorrente, nonostante le stesse possano considerarsi giuste per via della ambiguità della domanda e nella parte in cui hanno determinato la non ammissione e sono errati, nonché della stessa determinazione/esito di non ammissione contenuti nel documento comunicato alla ricorrente e pubblicato in data 14 APRILE 2022 attraverso l'inserimento del file Pdf sulla piattaforma Polis - Istanze online, nonché per l'annullamento dello stesso documento nella parte in cui contiene la determinazione di non ammissione alla prova orale e l'attribuzione del voto e punteggio lesivo alla posizione della ricorrente;
- della graduatoria/elenco degli ammessi, di estremi sconosciuti, per la classe di concorso A011 discipline Letterarie e Latino ON IA , di cui allo stesso concorso pubblico ordinario, di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, indetto dal Ministero dell'Istruzione nella parte in cui esclude chi ricorre e non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova orale, nonché per gli stessi motivi del provvedimento/avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per la IA prot. N. 6637 del 5 maggio 2022 di convocazione per l'orale e dell'allegato elenco di convocati nella parte in cui esclude chi ricorre.
- ove occorra, del bando d.d. del Ministero dell’Istruzione del 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal d.d. del Ministero dell'istruzione del 5 gennaio 2022 n. 23, nella parte in cui sia stato successivamente interpretato e sia lesivo della posizione rappresentata, anche per come sia stato illegittimamente modificato nella disciplina relativa alla prova scritta e abbia provocato e autorizzato l'operato illegittimo, anche nella parte in cui è stata adottata l'utilizzazione di metodi di somministrazione valutazione e attribuzione di punteggio mediante meccanismi informatici senza prevedere in alcun modo sistemi di riesame e correzione delle disfunzioni dovute a somministrazione e valutazione di domande ambigue, tutti i provvedimenti detti nella parte in cui escludono il ricorrente nonostante le domande ambigue n. del Quiz somministrato alla ricorrente senza aver riesaminato l'intera procedura;
- di tutti i provvedimenti e Verbali della Commissione di esame e della Commissione Nazionale di al D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, di estremi ignoti, ivi compresi i provvedimenti di adozione dei Quiz e i Correttori utilizzati, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente i Verbali di estremi ignoti della Commissione Nazionale detta, e tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i criteri di predisposizione dei quesiti e valutazione per la ammissione alla prova e determinati i criteri/punteggi e indicatori utili per la valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa prescelta e/o di riesame della prova, aggravando così le operazioni del già difficoltoso iter procedurale. Ivi compresi i Verbali redatti per ogni singola riunione della Commissione ed i Verbali e provvedimenti di adozione dei Quadri di riferimento per la classe A011, nella parte in cui divergono dalle indicazioni degli stessi Quadri;
- di tutti i provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento e per l'annullamento degli stessi quesiti ambigui già citati del Quiz somministrato alla ricorrente, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre e nella parte in cui sono ambigui, errati e ultronei rispetto ai programmi concorsuali.
- di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre.
- di tutti gli atti presupposti, connessi e /o conseguenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti di riesame emessi dal Ministero dell'Istruzione per le classi di concorso A060 e AdMM per il Sostegno nella parte in cui con gravissima disparità di trattamento non riesaminano le prove impugnate e contengano la determinazione di mancato riesame dei quiz ambigui già indicati relativamente alla classe di concorso in questione, nonché dei provvedimenti e atti di estremi sconosciuti e Delibere che abbiano impartito le istruzioni operative della prova e successivamente abbiano leso le ragioni di chi ricorre, ivi compreso il provvedimento di modifica del Bando di cui al Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022, nonché per l'annullamento della nota prot. n. 8472 del 19 aprile 2022 nella parte in cui non riesamina la prova in questione;
- ove occorra del decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante “ Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ”;
- del decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021, con particolare riferimento agli artt. 4-6-7-8-9-10 attraverso il quale sono state dettate nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado;
dell’Allegato A – Programmi Concorsuali;
- dell'Ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante “ Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ”;
- del decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022: Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: “ Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado ”, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con particolare riferimento alle norme di cui agli artt. 3-5;
- del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante “ Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado ”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44;
- del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749, recante “ Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado ”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51;
- del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 11 giugno 2021, n. 826, recante “ Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041 ”;
- del D.P.R. n. 487/1994 recante misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi per l'annullamento dei decreti di nomina dei membri della Commissione giudicatrice, decreti emessi dai dirigenti preposti al competente USR Ufficio Scolastico Regionale, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti definiti agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 nonché all'articolo 19, comma 2, del Decreto Ministeriale 326/2021 e secondo quanto previsto all'art. 2 del D.D. 23/2022.
10. Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97;
B) quanto ai motivi aggiunti:
- del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la IA prot. n. 32921 del 22 agosto 2022 successivamente conosciuto, di approvazione della graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso per la classe di concorso A011 discipline Letterarie e Latino di cui al Concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23;
- della allegata graduatoria dei vincitori per la classe di concorso A011 discipline Letterarie e Latino, nella parte in cui esclude ancora la ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La ricorrente espone di aver partecipato, per la classe di concorso A011 discipline letterarie e latino, al concorso pubblico ordinario, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto dal Ministero dell’Istruzione di cui al Decreto D.D. n. 499/2020 e di avere conseguito nella prova scritta, svolta attraverso quiz a risposta multipla, un punteggio (68/100) inferiore alla soglia minima (70/100) necessaria all’ammissione alla successiva prova orale.
2 - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente, ritenendone l’illegittimità, ha impugnato l’esclusione dalla successiva fase concorsuale imputandola all’avvenuta somministrazione di quesiti mal formulati ed ambigui.
3 – Il Ministero dell’Istruzione si è costituito in resistenza al ricorso.
4 - Con ordinanza n. -OMISSIS-, “ Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l’amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla parte ricorrente ”, è stato disposto l’incombente istruttorio e in data 24 agosto 2022 l’Amministrazione ha depositato i chiarimenti richiesti.
5 - Con atto per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la IA prot. n. 32921 del 22 agosto 2022 successivamente conosciuto, di approvazione della graduatoria, nonché la graduatoria medesima, dei vincitori per la classe di concorso A011 discipline Letterarie e Latino, nella parte in cui la stessa è risultata esclusa.
6 - Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- è stata disposta l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami e in data 5 dicembre 2022 la ricorrente ha depositato attestazione relativa all’intervenuto adempimento.
7 – Questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare della ricorrente con ordinanza n. -OMISSIS- dell’11 gennaio 2023 per difetto di fumus boni juris , confermata in sede d’appello dall’ordinanza della Sezione VII, n. -OMISSIS-.
8 - All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9 - Nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti la ricorrente formula le seguenti censure che possono essere congiuntamente scrutinate attesa la loro stretta connessione:
“1) Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonché dei principi generali inerenti lo svolgimento di prove selettive di accesso al pubblico impiego di cui al d.p.r. 487/1994 e dlgs 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. Carenza di motivazione e istruttoria. Ambiguità dei quesiti;
2) Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché dei principi generali inerenti lo svolgimento delle prove di accesso al pubblico impiego di cui al d.p.r. 487/1994 e dlgs 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 57 e 97 Cost.;
3 ) Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 1 e 2 legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss; art. 3 e 97 costituzione – violazione e falsa applicazione dei decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di accesso al lavoro. Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione. Illogicità e ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento del mancato riesame;
4) Violazione decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (codice dell'amministrazione digitale – cad). Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà”.
9.1 - I motivi di doglianza sono essenzialmente rivolti avverso i quesiti nn. 4-20-43-48 (Corno Inglese, domanda digitale Bios, Questione Meridionale, Cicerone), ed in particolare:
- Quesito 4 (n. 23 della piattaforma Cineca): “ Il vento che stasera suona attento - ricorda un forte scotere di lame - gli strumenti dei fitti alberi e spazza l'orizzonte di rame dove strisce di luce si protendono come aquiloni al cielo che rimbomba (Nuvole in viaggio, chiari reami di lassù! D'alti Eldoradi malchiuse porte!) e il mare che scaglia a scaglia, livido, muta colore, lancia a terra una tromba di schiume intorte; il vento che nasce e muore nell'ora che lenta s’ annera suonasse te pure stasera scordato strumento, cuore. 2 (Eugenio Montale, Corno inglese) Considerando lo stile, a quale raccolta montaliana appartiene questa poesia? a. Le occasioni; b. Satura; c. La bufera e altro; d. Ossi di PP ”.
Il Ministero indica come risposta esatta l’opzione “ Ossi di PP ”, tuttavia, sostiene la ricorrente,
al quesito non sarebbe possibile rispondere in modo univoco in quanto la struttura della lirica in esame sarebbe comune anche ad altre raccolte.
- Quesito 20 (n. 46 piattaforma Cineca): “ Dove risiede il BIOS di un PC: [a] Nella ROM; [b] Nella RAM; [c] Nel Hard Disk; [d] Non è necessario che sia presente ”.
Il Ministero ha individuato come risposta corretta l’opzione “ nella rom ”.
La ricorrente, sul punto, contesta una grave violazione dei limiti del programma oggetto di studio, riportato nei Quadri di riferimento. In particolare, sostiene che le competenze digitali, anche quelle previste da “DigCompEdu” e “DigComp 2.1”, non fanno riferimento a competenze relative all’architettura degli elaboratori, la cui conoscenza non integra in alcun modo un’azione didattica posta in essere da insegnanti di Lettere e non da Tecnici Informatici.
- Quesito n. 43 (n. 31 piattaforma Cineca) (Questione Meridionale): “ Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo e cominciarono a gridare in piazza - Viva le libertà! Partendo dalla novella Libertà di AN VE, è possibile proporre un percorso didattico su: [a] la questione meridionale; [b] la condizione operaia nel Meridione; [c] l'emancipazione femminile; [d] la questione della lingua postunitaria ”.
Il Ministero ha individuato come risposta corretta l’opzione “ la questione meridionale ”.
Sostiene, tuttavia, la ricorrente che già la formula stessa del quesito ammette la “possibilità” di una riposta non univoca e, infatti, tutte e quattro le opzioni sono valide soprattutto se si considera che la progettazione di un percorso didattico rimanda alla “discrezionalità” del singolo docente, in conformità con il proprio programma didattico e/o con le scelte tematiche trasversali proposte in sede di Consiglio di Classe.
Quesito n. 48 (n. 8 piattaforma Cineca) (Cicerone): “ In vide quam conversa res est (Cicerone, ad Att. 8, 13, 2), la proposizione subordinata è: [a] un’interrogativa indiretta; [b] un’oggettiva; [c] una soggettiva; [d] una comparativa ”.
Il Ministero ha indicato come esatta l’opzione “ un’interrogativa indiretta ”.
Parte ricorrente lamenta che solitamente la proposizione interrogativa indiretta si costruisce con il modo congiuntivo ( sit ). L’uso dell’indicativo ( est ) rimanda, invece, alla proposizione interrogativa diretta. A sostegno dell’ambiguità di questa frase, si consideri anche che il costrutto qui utilizzato, cioè “quam + indicativo”, corrisponde anche alla proposizione esclamativa.
10 - Il Ministero, nella propria relazione a chiarimenti, ha dedotto quanto segue.
- Con riferimento al quesito 4 (n. 23 piattaforma Cineca): la formulazione del quesito è chiara e la risposta corretta inequivocabile, considerato che l’appartenenza di Corno inglese a Ossi di PP è stabilita dall’autore e ribadita con considerazioni stilistiche per le quali si rinvia a “E. Montale, L’opera in versi ”, edizione critica a cura di R. Bettarini e G. Contini, Einaudi 1980, pp. 864-865.
- Con riferimento al quesito 20 (n. 46 piattaforma Cineca): la conoscenza della “ubicazione” del BIOS non implica la conoscenza dell’architettura di un pc, che, come ben noto, rappresenta lo schema hardware e/o logico dei componenti di un computer . Più semplicemente la domanda richiedeva la conoscenza, in termini peraltro superficiali, del funzionamento di un computer : all’accensione ci deve essere “qualcosa” che sia permanentemente disponibile per poter “avviare” il pc e caricare il sistema operativo che è indispensabile per usare il pc. Questo elemento si chiama BIOS ( Basic Input-Output System ) ed inizializza e testa tutte le componenti hardware presenti nel dispositivo per poi avviare il sistema operativo. È memorizzato all'interno di una memoria non volatile di sola lettura ( ROM “Read Only Memory” ) che conserva i dati anche se il dispositivo viene spento. Queste conoscenze sono fondamentali anche per il semplice uso dello strumento.
- Con riferimento al quesito n. 43 (n. 31 piattaforma Cineca) (Questione Meridionale): la risposta “ la questione meridionale ” deve ritenersi l’unica esatta, in quanto il quesito verte sull’utilizzo didattico della celebre novella di VE, di modo che conoscendo tale novella la risposta prevalente non può che essere quella indicata dalla Commissione.
- Con riferimento al quesito n. 48 (n. 8 piattaforma Cineca) (Cicerone): le tre opzioni diverse da quella prescelta dall’Amministrazione sono sicuramente errate nel rispondere al quesito interposto, non potendosi ritenere la frase “ In vide quam conversa res est ” una subordinata oggettiva, né una subordinata soggettiva ovvero una subordinata comparativa. Il quesito chiede di riconoscere la tipologia di proposizione subordinata costituita dal costrutto proposto e la stessa controparte, a mezzo del suo consulente, riconosce che una interrogativa indiretta con l'indicativo, sebbene più rara di quella col congiuntivo, risulti una variante conosciuta e, sia consentito aggiungere, consueta anche in epoca classica (vd. A. Traina, T. Bertotti, Sintassi normativa della lingua latina , p. 362). A ciò si aggiunga che i distrattori non lasciano alcun dubbio su quale sia la risposta giusta, come parimenti riconosciuto - e dianzi appena ricordato – dalla difesa di parte ricorrente.
11 - Così sintetizzate le censure della ricorrente e i chiarimenti resi dall’Amministrazione resistente, ritiene il Collegio di non ravvisare ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale (si vedano, ex multis , le sentenze di questo TAR nn. 10479/2024 e 7042/2025, 15163/2025, 15164/2025 e 15165/2025 nonché le ordinanze cautelari del Consiglio di Stato n. 1828 e 1859/2023) che ha ritenuto non irragionevoli o illogici i quesiti per cui è causa e le risposte in essi indicate come corrette.
Con riferimento ai quiz occorre evidenziare che rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione la corretta formulazione dei quesiti e che da ciò deriva l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: “ …sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti " (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302).
Al riguardo non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare.
Nel caso di specie, non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l’unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.
L’amministrazione ha sul punto giustificato in maniera adeguata le ragioni sottese alla individuazione di una data risposta, derivandone pertanto la non illogicità o irragionevolezza dei quesiti e delle risposte formulate.
L’utilizzo del sistema informatico di correzione non costituisce in alcun modo una violazione della normativa applicabile, se non è individuata una specifica violazione o uno specifico errore che sarebbe stato compiuto dallo strumento informativo nell’attività di correzione o di attribuzione dei punteggi, tanto più che nel caso di specie l’amministrazione ha avuto occasione di riesaminare e approfondire le domande contestate da parte ricorrente, motivando espressamente sulle stesse.
Quanto alla censura relativa all’asserita mancanza dei verbali in ordine ad un riesame di tutti i quiz, valga appena richiamare le considerazioni espresse dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 777/2024 che, sebbene relativamente ad una diversa procedura concorsuale, ha enunciato principi di portata generale che ben si attagliano anche al caso di specie, avendo statuito che “ Vanno poi respinte le censure riferite ad affermati vizi formali e procedurali che, anche qualora un’ipotesi sussistenti, non risultano aver concretamente potuto incidere sul regolare svolgimento della prova, alterandone i risultati o pregiudicando i criteri di imparzialità e buon andamento che devono caratterizzarla. 6.4 – Tali considerazioni valgono, in particolare, per le modalità di conservazione degli elaborati, non evidenziando gli appellanti alcuna violazione dei livelli di cautela necessari; per la mancata sottoscrizione di un verbale da parte di un componente della Commissione, in quanto, così come esattamente rilevato dal TAR, la irregolarità, formale, della mancata sottoscrizione del verbale al termine della riunione (o successivamente) non necessariamente coincide con la diversa violazione, sostanziale, delle regole che prescrivono che la precedente correzione sia avvenuta in sede collegiale; nonché per la pubblicazione delle griglie di valutazione della prova scritta solamente in prossimità, ma comunque prima, dell’espletamento delle prove, di modo che, come anche in questo caso esattamente osservato dal TAR, la irregolarità in esame non necessariamente sottende ad una violazione della par condicio dei concorrenti; così come per le censurate irregolarità emerse dai verbali delle operazioni della commissione, che non si dimostra abbiano, alternativamente, pregiudicato la concreta possibilità di vincita del concorso da parte degli appellanti, ovvero irrimediabilmente leso le regole di imparziale svolgimento del concorso ”.
Rimangono chiaramente fermi i provvedimenti che l’amministrazione ritenga di adottare in considerazione delle modifiche fattuali intervenute.
12 - Conclusivamente, il Collegio ritiene che il ricorso e i successivi motivi aggiunti non siano meritevoli di accoglimento e che debbano pertanto essere rigettati.
13 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ (Sezione Terza- Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore delle Amministrazioni resistenti, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad oneri come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Scalise | Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO