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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9259 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa RT Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 37572/2021 R.G.T.
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Pansarella, come da procura in Parte_1 atti;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Platania, come da procura in atti;
Controparte_1
RESISTENTE
NONCHE'
Per_ Avv. Daniele Camerota n.q. di curatore speciale dei figli minori , e , difeso in Persona_1 Per_2 proprio ex art. 86 c.p.c.;
INTERVENUTO
con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione erano nati Per_ Per_ cinque figli ( nato il [...], RT nata il [...], nata il [...], nato il Per_2 Per_ 13.1.2010, nata l'[...]), che il marito, affetto da diabete grave e anche da altri problemi di salute
(un infarto ed ischemie), aveva assunto all'interno della casa coniugale condotte violente contro i familiari e contro oggetti, assumendo psicofarmaci per l'umore in seguito ad una grave forma depressiva, medicine che, tuttavia, non fecero cessare i suoi comportamenti violenti, sia verbali che fisici, decidendosi a sporgere denuncia solo poco prima di lasciare l'abitazione con i figli, successivamente all'ennesimo episodio di violenza del coniuge e l'intervento della polizia, chiedeva emettersi ordine di protezione ex art. 342-bis c.c., vigente ratione temporis, a causa dei numerosi e gravi episodi di maltrattamenti, fisici e verbali, perpetrati dal nei confronti della moglie e dei figli, dichiararsi la separazione dei coniugi, CP_1
l'affidamento esclusivo dei figli minori, il loro collocamento presso la madre, il diritto di visita del padre secondo le prescrizioni dei Servizi Sociali, l'assegnazione della casa coniugale alla stessa ricorrente, un assegno di mantenimento per i figli a carico del resistente pari ad euro 1.000,00 mensili, oltre al percepimento integrale da parte della ricorrente dell'assegno unico ed alla ripartizione delle spese straordinarie al 40% a carico della ricorrente ed al 60% a carico del resistente. Con la memoria integrativa, la ricorrente chiedeva anche l'addebito della separazione al marito. In sede di precisazione delle conclusioni, la stessa chiedeva l'affidamento esclusivo dei figli minori anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, a parziale modifica delle domande già svolte, nonché la chiusura del conto cointestato con il coniuge e la divisione delle somme giacenti.
Il resistente si costituiva in giudizio, non contestando gli addebiti mossigli dalla moglie (“…questa difesa non contesta la narrazione dei fatti introdotta dal ricorrente, di cui il signor è dolorosamente Controparte_1 consapevole e che trova la sua ragione nella patologia che lo affligge e che attualmente è oggetto di cure mediche appropriate. Proprio per questa triste, sopraggiunta consapevolezza, il signor ha Controparte_1 spontaneamente lasciato, in data 21 giugno 2021, l'abitazione familiare onde consentirvi il sereno rientro della moglie e dei figli, spostandosi in una struttura di accoglienza ove tutt'ora dimora. Inoltre, in nessun modo ha tentato di avere contatti con i figli, di cui comprende il trauma e la delicatezza della situazione psicologica…), e chiedeva il rigetto della domanda dell'ordine di protezione, deducendo come il si CP_1 fosse allontanato dalla casa familiare in data 21.6.2021 con cessazione di ogni episodio di violenza, e, nulla osservando sulla separazione dei coniugi, chiedeva l'assegnazione alla moglie della casa coniugale,
l'affidamento condiviso dei figli, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come concordato con i Servizi Sociali, un assegno di mantenimento per i figli suo carico pari ad euro
1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale, nonché la corresponsione dell'intera rata del mutuo gravante sulla casa coniugale da parte della moglie.
In sede presidenziale, veniva disposto quanto segue: “…rilevato che la ricorrente ha dedotto condotte di violenza fisica e psicologica poste in essere dal resistente nei suoi riguardi, anche alla presenza dei figli Per_ minori ed anche nei riguardi del figlio e, pertanto, ha chiesto disporsi l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare nonché il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla stessa ex art.342 bis cc;
rilevato che il resistente non contestato quanto ex adverso dedotto precisando che le sue condotte erano state determinate da una patologia dalla quale risulta affetto, per la quale aveva iniziato delle cure e che per tale ragione ha deciso di lasciare spontaneamente la casa familiare in data 21.6.2021 nonché di evitare contatti anche con i figli minori;
rilevato che nel corso dell'udienza fissata per la comparizione delle parti la ricorrente ha precisato che il resistente effettivamente si è allontanato dalla casa familiare in data 21.6.2021 e che dalla data dell'allontanamento non si sono piu' verificati episodi di violenza analoghi a quelli descritti nel ricorso;
rilevato che nel corso della medesima udienza il resistente ha precisato che attualmente vive in un alloggio all'interno di un monastero francescano e che non ha alcuna intenzione di rientrare nella casa familiare;
rilevato che la Procura della Repubblica di Roma ha comunicato di non poter trasmettere gli atti del procedimento penale pendente nei confronti del resistente per il delitto di maltrattamenti in famiglia in quanto non ostensibili essendo il predetto procedimento nella fase delle indagini preliminari;
rilevato che il Tribunale per i Minorenni di Roma con decreto in data 28.12.2021 ha pronunciato la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale ordinario di Roma;
ritenuto, cio' premesso, non potersi accogliere la richiesta ex artt.342 bis e ter c.c. formulata dalla ricorrente difettando la convivenza, intesa come perdurante coabitazione, requisito imprescindibile ai fini dell'emanazione della peculiare misura cautelare introdotta dalla legge 4.4.2001 n.154 che ha la finalita' di impedire il protrarsi o l'insorgere di situazione di pericolo per l'integrità fisica o morale del soggetto pregiudicato all'interno del nucleo familiare con l'interruzione della convivenza stessa e con l'adozione delle ulteriori misure inibitorie quali il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante ovvero l'imposizione di un assegno periodico, previste solo “ove occorra” e cioè in via meramente accessoria
e che ha lo scopo di colmare il vuoto normativo preesistente in quelle situazioni di pericolo rispetto alle quali non sia ancora intervenuto il giudice della separazione chiamato a regolamentare sin dalla fase presidenziale l'intollerabilità della convivenza, essendo palese l'affinità della funzione assolta dall'ordine di protezione, anch'esso privo per sua natura dei requisiti della decisorietà e definitività (cfr. Cass. 15.1.2007
n.625), rispetto a quella dei provvedimenti provvisori ed urgenti pronunciati nel giudizio di separazione;
ritenuto doversi disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, considerata la conflittualità esistente fra i coniugi e la pendenza del procedimento penale nei confronti del resistente per il delitto di maltrattamenti in famiglia che impedisce, allo stato, l'esercizio condiviso della responsabilita' genitoriale, fatta salva ogni diversa valutazione all'esito degli accertamenti di seguito disposti;
;
ritenuto doversi disporre, preso atto dell'attuale assetto familiare che le parti hanno inteso darsi, che i figli minori rimangano collocati presso la madre con la quale hanno sempre vissuto che deve ritenersi genitore di riferimento per gli stessi in ragione della loro eta' e delle loro presumibili esigenze, in cio' valutate le concordi richieste delle parti sul punto;
ritenuto doversi disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di visita del padre in modo tale da tutelare al tempo stesso le esigenze di stabilita' dei figli minori ed il diritto alla bigenitorialita' cosi'agevolando la graduale ripresa dei rapporti padre figli prevedendo che il padre possa vedere e tenere con se' i figli minori in ambito protetto con incontri organizzati dai Servizi Sociali competenti per territorio in ragione del luogo di residenza dei figli minori;
ritenuto di doversi incaricare i Servizi Sociali competenti per territorio in ragione del luogo di residenza abituale dei figli minori di svolgere una indagine socio ambientale sul nucleo familiare e di riferire in particolare sulle condizioni di vita dei figli minori e sui rapporti degli stessi con ciascuno dei genitori, relazionando a questo giudice entro il 31.5.2022;
ritenuto che, allo stato, la casa coniugale sita in Roma Via Elisea Savelli n°4/A deve essere assegnata alla moglie quale genitore collocatario dei figli minori;
rilevato che la ricorrente svolge attivita' lavorativa quale infermiera e percepisce un reddito mensile medio netto pari ad euro 2.100,00 per tredici mensilita' ed è proprietaria del 50% della casa familiare in cui vive con i figli minori e sulla quale grava un mutuo con rata trimestrale pari ad euro 2324,96 (pari ad euro
774,98 mensile) (cfr dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza presidenziale, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', documentazione reddituale in atti); rilevato che il resistente svolge attivita' lavorativa come impiegato presso il Centro Nazionale delle Ricerche, percepisce un reddito mensile medio netto pari ad euro 2.100,00 per tredici mensilita'ed è proprietario del
50% della casa familiare sulla quale grava un mutuo cointestato con rata trimestrale pari ad euro 2324,96
(pari ad euro 774,98 mensile), vive in un monastero francescano ed è onerato dal pagamento di un canone pari ad euro 300,00 mensili (cfr dichiarazioni rese dal resistente all'udienza presidenziale, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', cedolini dello stipendio ed estratti conto in atti); ritenuto che, avuto riguardo alla capacità di lavoro ed alle risorse economiche dei coniugi, appare equo prevedere che entrambi i coniugi provvedano autonomamente al proprio mantenimento;
ritenuto doversi porre a carico del marito un assegno pari ad euro 1000,00 mensili quale contributo per il mantenimento dei figli minori come richiesto da entrambi i coniugi, a decorrere dal mese di dicembre 2021 tenuto conto della capacita' lavorativa e dei redditi delle parti, dell'onere gravante sul resistente per la diversa soluzione abitativa, del godimento della casa coniugale da parte delle moglie, dell'onere economico
a carico di entrambi i coniugi concernente il pagamento della rata del mutuo gravante sulla casa familiare che la moglie intende corrispondere integralmente, delle presumibili esigenze economiche dei figli rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti in via esclusiva sulla madre in quanto genitore collocatario, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
PQM
vigli artt.342 bis e ter c.c.;
1)rigetta la domanda di adozione dei provvedimenti ex artt.342 bis e 342 ter c.c. formulata dalla resistente;
visto l'art.708 c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
2)autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
Per_ Per_ Per_
3)affida i figli minori , RT, , e in via esclusiva alla madre;
Per_2 Per_ Per_ Per_
4)dispone che i figli minori , RT, , e siano collocati in via prevalente presso la Per_2 madre;
Per_ Per_ Per_
5)dispone che il padre possa vedere e tenere con se' i figli minori , RT, , e in Per_2 ambito protetto con incontri organizzati dai Servizi Sociali competenti per territorio in ragione del luogo di residenza dei figli minori;
6)incarica i Servizi Sociali competenti per territorio in ragione del luogo di residenza abituale dei figli minori di svolgere un'indagine socio ambientale sul nucleo familiare e di riferire, in particolare, sulle condizioni di vita dei figli minori e sui rapporti degli stessi con ciascuno dei genitori, relazionando a questo giudice entro il
31.5.2022;
7)assegna a la casa coniugale sita in Roma Via Elisea Savelli n°4/A dalla quale il Parte_1 marito si è gia' allontanato;
8)pone a carico di un assegno pari ad euro 1000,00 mensili quale contributo al Controparte_1 Per_ Per_ Per_ mantenimento dei figli minori ,RT, , e da corrispondersi dal mese di dicembre Per_2
2021 al suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
9)pone a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche (interventi Controparte_1 chirurgici, visite specialistiche, riabilitazioni, cure dentistiche se non assicurati dal SSN), di istruzione (libri a inizio anno, rette scolastiche e universitarie, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernotto) ricreative e Per_ Per_ Per_ sportive necessarie per i figli , RT, , e come da Protocollo in uso presso l'intestato Per_2
Tribunale ;…”.
Con ordinanza dell'11.9.2024 venivano in parte modificati i provvedimenti presidenziali vigenti, come segue: “…rilevato che gli incontri protetti padre-figli sono interrotti dal gennaio 2024 per scadenza del progetto municipale del Centro per le Famiglie (come da relazione dei Servizi Sociali del 20.8.2024, in atti); ritenuto, in ordine alle richieste istruttorie delle parti (il resistente non avanza istanza di prove orali), di ammettere i capitoli n. 3 e 4 della parte ricorrente, con esclusione degli altri per essere gli stessi superflui, irrilevanti, valutativi, documentali o generici;
ritenuto di ordinare alle parti la produzione delle dichiarazioni dei redditi aggiornate e degli estratti conto, anche se cointestati con terzi, del 2024 (gennaio-ottobre); visto il decreto del Presidente della I sezione civile del 22.7.2020 con il quale, tra l'altro, veniva disposta la delega dell'espletamento delle prove ai GOP ivi indicati per ciascun Giudice;
visto il successivo decreto del Presidente della I sezione civile dell'11.5.2021 con il quale veniva disposta la sostituzione dal mese di giugno 2021 con il GOP dott.ssa Cristina Albano;
vista, poi, la definizione del procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni per incompetenza e ritenuto di dover mandare al P.M. per eventuali richieste in questo procedimento, nonché per la produzione degli atti del procedimento penale a carico del resistente, ove ostensibili;
ritenuto di dover assumere provvedimenti a parziale modifica delle statuizioni vigenti;
sentiti, infatti, i figli minori all'udienza citata, i quali dichiaravano quanto segue: “Viene introdotto il minore , il Per_2 Test quale “Papà mi chiama al mio cellulare, a volte non gli rispondo se ho da fare, ci sentiamo circa due o tre volte a settimana, lo sento volentieri, abbiamo passioni in comune come la montagna, i film che ora non vediamo più insieme, io spero di vederlo di nuovo ma non solo nello Spazio protetto, magari per andare a vedere un film che mi piace con lui.
Se dovessero riprendere gli incontri con papà a me farebbe piacere, a me non cambia più di tanto se una volta alla settimana oppure ogni due. Mentre giocavo a basket, stavamo anche riprendendoci con i punti, il mister della squadra avversaria urlava e lì rimbombava tanto e mi dava molto fastidio questa cosa, poi si siamo appiccicati con l'avversario, io l'ho spinto lui mi è venuto addosso e mi stava per dare un cazzotto ed io gliene ho dati due e gli ho sputato, questo è successo a maggio scorso, è stato un momento di rabbia ma non succedono più queste cose, ora ho cambiato sport e faccio boxe che mi fa sfogare di più; l'altro episodio è successo mi pare a giugno scorso, c'era un ragazzo che dava fastidio a mio sorella a scuola, eravamo lì a ricreazione e mia sorella mi dice che questo ragazzo le tirava bacche, sono andato da lui e gli ho chiesto spiegazioni, lui si muoveva tutto in modo strano e io gli ho tirato una pizza e poi volevo andare a parlare con il fratello che stava in classe con me, per scusarmi di avergli dato la pizza e per dirgli che doveva parlarci lui, poi tutti se la sono presa con me ed io mi sono appoggiato, come per dare una spinta, ad una porta e questa porta si è spaccata, mi hanno sospeso per tre giorni, io mi sono scusato e poi i miei professori mi hanno portato nella palestra dove sto ora e dove anche il mio coach mi vuole bene. Ho cambiato scuola e lì già conosco alcuni compagni e compagne, c' è anche la mia migliore amica, ho scelto io questa scuola superiore.”. Per Viene introdotta la minore , la quale ADR: “La mia psichiatra mi ha parlato di questa struttura, ci ho messo un po' per abituarmi, è molto che aspetto di entrare, so che era in lista, ci vado volentieri, non l'ho vista ancora però. Mi sento con papà al telefono, ogni due o tre giorni, chiama sempre lui, a volte se non posso lo richiamo, Vedrei volentieri papà con gli incontri protetti, prima era una volta al mese ma io non ci andavo, ora una volta al mese mi andrebbe bene.
Andrò in terza superiore adesso. Se la struttura sarà vicina alla scuola potrò continuare la stessa scuola, sennò dovrei cambiare scuola e se dovessi cambiare scuola lo accetterei, pur di entrare in una comunità. Già sono stata in una clinica, più o meno la vita è simile, è di convivenza con altre persone, solo con più gruppi come quelli di parola, e si va a scuola, avrò anche permessi più lunghi per stare in famiglia.”. Per_ Test Viene introdotta la minore , la quale “Io sento papà ogni tanto al telefono, chiama lui, mi chiama tutti i giorni ed anche più volte al giorno se non rispondo, a volte è troppo insistente, a volte se non rispondo mi chiama cinque volte in due ore, alla fine lo sento tutti i giorni, a me basterebbe sentirlo anche un po' meno, anche se mi chiama tutti i giorni va bene, basta che non insiste così tanto se non rispondo. Devo andare in seconda media. Ogni tanto vedrei volentieri papà con incontri protetti, se riprendessero, prima lo vedevo ogni due settimane, io preferirei ad esempio una volta al mese. Ho tanti impegni ed amici, io vado dallo psicologo, lì ai Servizi dove facevo la terapia familiare e non so se quest'anno continuiamo, mi trovo abbastanza bene con la psicologa. Ora mi sento bene in generale.”; rilevata, poi, la situazione di grave sofferenza dei tre figli minori come evidenziata da ultimo dai Servizi Sociali nella relazione del 20.8.2024, dove si dava atto di gravi difficoltà per ciascun minore, che comunque già seguono percorsi Per privati di psicoterapia, in particolare è seguita anche dal per disturbi dell'apprendimento e discontrollo CP_2 emotivo, con necessità di disporre che la stessa venga collocata presso una struttura residenziale, è pure Per_2 seguito dal per disturbo comportamentale ed emozionale e misto delle abilità scolastiche e con episodi di CP_2 Per_ aggressività recenti a scuola e durante l'attività sportiva pomeridiana, è seguita per disturbo della sfera emozionale e difficoltà nella lettura e nell'aritmetica, con necessità di un supporto pomeridiano scolastico al bisogno a casa l'anno passato, con condotte a scuola non consone in quanto a volte polemica e sfrontata e con scarsa assiduità nella frequenza, pur se con miglioramento alla fine dell'anno scolastico scorso;
Per rilevato che vi è anche richiesta dei Servizi Sociali, come detto, di collocare la figlia presso una struttura residenziale, anche avallata da tutte le parti e dalla stessa minore all'udienza citata;
Per rilevato, infatti, che ha già subìto due ricoveri, come da relazione dei Servizi Sociali citata:
… ritenuto, ciò premesso, di dover mandare ai Servizi Sociali per la ripresa degli incontri protetti padre-figli minori compatibilmente con le esigenze dei minori stessi e valutate anche le loro richieste ed esigenze circa la frequenza di detti incontri;
Per ritenuto, poi, di dover disporre che la minore venga collocata nella struttura residenziale che verrà indicata dai
Servizi Sociali, i quali dovranno relazionare entro gg. 15 dall'inserimento della ragazza;
ritenuto di dover anche disporre che i minori siano presi in carico dal per gli interventi di sostegno CP_2 psicologico (o che proseguano gli interventi, ove già predisposti); ritenuto, poi, di dover nominare un curatore speciale ai tre figli minori, vista la situazione di sofferenza degli stessi che non pare essere contenuta in modo idoneo da parte dei genitori, come da ultimo evidenziato dai Servizi Sociali con la relazione del 20.8.2024, e visto anche il collocamento della minore presso una struttura, ciò che palesa il conflitto di interessi tra la stessa ed i genitori e visto quanto statuito dalla Suprema Corte in caso di potenziale conflitto di interessi tra un minore ed i genitori, non potendosi allo stato stabilirsi la coincidenza e l'omogeneità dell'interesse del minore con quello dei genitori (cfr. Cass., ord. del 6.12.2021, n. 38719); ritenuto di nominare come curatore speciale l'avv. Daniele Camerota,
P.Q.M.
il Giudice così provvede: ammette le prove come indicato in parte motiva;
Per dispone il collocamento della minore in una struttura residenziale che sarà individuata dai Servizi Sociali;
manda ai Servizi Sociali per quanto indicato in parte motiva quanto agli incontri protetti padre-figli minori ed alla Per individuazione della struttura residenziale per la minore , nonchè per relazionare come pure ivi indicato;
dispone che i minori siano presi in carico dal per gli interventi di sostegno psicologico (o che proseguano CP_2 gli interventi, ove già predisposti); Per nomina l'avv. Daniele Camerota curatore speciale dei figli minori , e;
Per_2 Persona_5 manda a parte ricorrente per la notifica al curatore speciale del ricorso e del presente provvedimento entro il
20.9.2024; concede termine al curatore speciale per il deposito di memoria di costituzione fino al 25.10.2024; manda al P.M. per eventuali richieste in questo procedimento e per la produzione documentale indicata in parte motiva entro il 25.11.2024; manda alle parti per la produzione di quanto pure indicato in parte motiva entro il 25.11.2024;…”
Per_ Infatti, i Servizi Sociali davano atto, con la relazione detta, che la minore era stata ricoverata in
Ospedale per stato di agitazione, gesti autolesivi e intenzione suicidaria.
Successivamente, si costituiva il curatore speciale nominato, il quale concordava con i provvedimenti assunti da ultimo, chiedendo però l'affidamento esclusivo dei minori alla madre anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse.
Nel merito, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
Deve, poi, essere accolta la domanda della relativa all'addebito della separazione, risultando Parte_1 la stessa pienamente provata.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, in tema di separazione personale dei coniugi, costituisce ius receptum la circostanza che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017; Cass. 35249/2023; Cass. 22294/2024).
Nel caso di specie, è stato ampiamente dimostrata, oltreché mai contestata da controparte, la perpetrazione di condotte violente e vessatorie da parte del – prima nei confronti della moglie e CP_1 poi anche dei figli – da ritenersi quali causa scatenante l'irreversibilità della crisi coniugale. Dette condotte Per_ paterne venivano confermate dal figlio , sentito come teste, il quale all'udienza del 30/10/2024 così dichiarava: “Cap 3) si è vero, lo confermo e non è stato solo nel 2015 ma tutti gli anni , da quando ho memoria , tutti gli anni mi ricordo vari episodi di violenza fisica da parte di mio padre , non è stata una tantum ma una cosa che si è reiterata più volte , mi colpiva sia con le mani che con strumenti vari (bastoni, giocattoli di plastica dura); Cap 4) si lo confermo, sono andato via , inizio anno del 2020, mi sembra che fossero già chiuse le scuole, non ricordo con esattezza, sono uscito di casa , avevo il telefono scarico, ho fatto una lunga passeggiata e sono andato in giro, e mia madre non riusciva a contattarmi perché avevo il cellulare scarico e alla fine mi ha trovato un mio amico con il padre che si erano messi a cercarmi per il quartiere. Rispetto agli altri episodi di violenza da parte di mio padre , dove mi faceva più dolore fisico, in questa occasione io ho temuto per la mia vita , per il gesto delle mani al collo, mi sentì in pericolo , perché mi insultò e mi minacciò, non ricordo esattamente ora le parole , ma era una minaccia come se mi volesse ammazzare”.
Dunque, alla luce dei gravi comportamenti perpetrati dal nei confronti del nucleo familiare, si CP_1 ritiene che sia stata compromessa radicalmente ogni forma di affectio coniugalis e, pertanto, merita di essere accolta la domanda di addebito della separazione svolta da parte ricorrente.
Quanto, poi, all'affidamento dei figli minori, ritiene questo Collegio, tutto quanto sopra esposto, di stabilire l'affidamento esclusivo in capo alla madre anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con Per_ Per_ collocamento dei figli e presso la madre e di nella struttura sopra detta, da individuarsi Per_2 da parte dei Servizi Sociali, confermando anche gli incontri protetti padre-figli minori a mezzo dei detti
Servizi, come vigenti.
Ritiene, poi, questo Collegio di confermare la presa in carico dei figli minori presso il per il CP_2 necessario supporto psicologico.
Visto, poi, il collocamento dei figli presso la madre, si conferma l'assegnazione della casa coniugale alla
[...]
Parte_1
Quanto all'aspetto economico, in aggiunta e parziale modifica a quanto già dedotto in sede presidenziale, che si condivide, si osserva che la ricorrente percepisce la somma di euro 2.000,00 circa mensili di media a titolo di assegno unico (cfr. estratto conto, in atti) ed una retribuzione di euro 2.360,00 mensili netti per 12 mensilità (cfr. dichiarazione dei redditi 2024, in atti), mentre il resistente risulta avere un saldo di conto corrente a settembre 2024 pari ad euro 69.520,00 ed un reddito pari ad euro 2.230,00 netti mensili su 12 mensilità (cfr. dichiarazione dei redditi 2024, in atti), senza che lo stesso abbia documentato l'esborso per la sistemazione abitativa presso un convento pari ad euro 300,00 mensili e di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che possa essere confermato il vigente assegno di mantenimento per i figli a carico del , pari ad euro 1.000,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre alla CP_1 corresponsione del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata alla parte ricorrente entro il g. 5 di ogni mese).
Deve, poi, essere dichiarata inammissibile la domanda della ricorrente relativa alla chiusura del conto corrente ed alla suddivisione della giacenza, nonché quella di corresponsione delle rate del mutuo svolta dal , in quanto non connesse ex art. 40 c.p.c. con quelle che riguardano il contenuto necessario del CP_1 presente giudizio di separazione (ove si volesse prescindere dalla tardività della domanda). Infatti, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40
c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.. Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di separazione, soggetta al rito camerale, e di quella di divisione dei beni comuni o di pagamento di somme in forza di un contratto peraltro stipulato anche con terzi, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra (cfr. Cass. n. 10356 del
17.05.2005; n.20638 del 22.10.2004; n. 6660 del 15.05.2001 e n. 266 del 12.01.2000).
Nessun provvedimento, poi, può essere assunto con riferimento all'assegno unico, in quanto la relativa corresponsione è disciplinata da specifica disposizione normativa.
In vista della natura della causa e della soccombenza del sulle domande di addebito e di CP_1 affidamento dei figli, le spese di lite della sono poste nella misura di due terzi a carico del Parte_1
, liquidate come in dispositivo, compensate nel resto, mentre le spese di lite sostenute dal curatore CP_1 speciale dei figli minori, pure liquidate come da dispositivo, sono poste a carico del . CP_1
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi inammissibile, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 20.08.2003, con addebito a carico del;
CP_1
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio N. 01973 parte 1 serie 01 - anno 2003 - Comune di Roma);
-affida i figli minori alla ricorrente anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-conferma la presa in carico dei figli minori presso il T.M.S.R.E.E. come indicato in parte motiva;
-manda ai Servizi Sociali per quanto indicato in parte motiva;
-assegna alla moglie la casa coniugale;
- conferma l'assegno di mantenimento vigente a carico del per i figli pari ad euro 1.000,00 mensili, CP_1 oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata alla ricorrente entro il g. 5 di ogni mese);
- condanna il alla rifusione dele spese di lite sostenute dalla nella misura di due terzi, CP_1 Parte_1 liquidate in euro 2.369,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto, ed alla rifusione delle spese di lite sostenute dal curatore speciale dei minori, liquidate euro 1.168,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge .
Si comunichi anche ai Servizi Sociali
Così deciso in Roma, 16.6.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa RT Ienzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Daniele Bravi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa RT Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 37572/2021 R.G.T.
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Pansarella, come da procura in Parte_1 atti;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Platania, come da procura in atti;
Controparte_1
RESISTENTE
NONCHE'
Per_ Avv. Daniele Camerota n.q. di curatore speciale dei figli minori , e , difeso in Persona_1 Per_2 proprio ex art. 86 c.p.c.;
INTERVENUTO
con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione erano nati Per_ Per_ cinque figli ( nato il [...], RT nata il [...], nata il [...], nato il Per_2 Per_ 13.1.2010, nata l'[...]), che il marito, affetto da diabete grave e anche da altri problemi di salute
(un infarto ed ischemie), aveva assunto all'interno della casa coniugale condotte violente contro i familiari e contro oggetti, assumendo psicofarmaci per l'umore in seguito ad una grave forma depressiva, medicine che, tuttavia, non fecero cessare i suoi comportamenti violenti, sia verbali che fisici, decidendosi a sporgere denuncia solo poco prima di lasciare l'abitazione con i figli, successivamente all'ennesimo episodio di violenza del coniuge e l'intervento della polizia, chiedeva emettersi ordine di protezione ex art. 342-bis c.c., vigente ratione temporis, a causa dei numerosi e gravi episodi di maltrattamenti, fisici e verbali, perpetrati dal nei confronti della moglie e dei figli, dichiararsi la separazione dei coniugi, CP_1
l'affidamento esclusivo dei figli minori, il loro collocamento presso la madre, il diritto di visita del padre secondo le prescrizioni dei Servizi Sociali, l'assegnazione della casa coniugale alla stessa ricorrente, un assegno di mantenimento per i figli a carico del resistente pari ad euro 1.000,00 mensili, oltre al percepimento integrale da parte della ricorrente dell'assegno unico ed alla ripartizione delle spese straordinarie al 40% a carico della ricorrente ed al 60% a carico del resistente. Con la memoria integrativa, la ricorrente chiedeva anche l'addebito della separazione al marito. In sede di precisazione delle conclusioni, la stessa chiedeva l'affidamento esclusivo dei figli minori anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, a parziale modifica delle domande già svolte, nonché la chiusura del conto cointestato con il coniuge e la divisione delle somme giacenti.
Il resistente si costituiva in giudizio, non contestando gli addebiti mossigli dalla moglie (“…questa difesa non contesta la narrazione dei fatti introdotta dal ricorrente, di cui il signor è dolorosamente Controparte_1 consapevole e che trova la sua ragione nella patologia che lo affligge e che attualmente è oggetto di cure mediche appropriate. Proprio per questa triste, sopraggiunta consapevolezza, il signor ha Controparte_1 spontaneamente lasciato, in data 21 giugno 2021, l'abitazione familiare onde consentirvi il sereno rientro della moglie e dei figli, spostandosi in una struttura di accoglienza ove tutt'ora dimora. Inoltre, in nessun modo ha tentato di avere contatti con i figli, di cui comprende il trauma e la delicatezza della situazione psicologica…), e chiedeva il rigetto della domanda dell'ordine di protezione, deducendo come il si CP_1 fosse allontanato dalla casa familiare in data 21.6.2021 con cessazione di ogni episodio di violenza, e, nulla osservando sulla separazione dei coniugi, chiedeva l'assegnazione alla moglie della casa coniugale,
l'affidamento condiviso dei figli, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come concordato con i Servizi Sociali, un assegno di mantenimento per i figli suo carico pari ad euro
1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale, nonché la corresponsione dell'intera rata del mutuo gravante sulla casa coniugale da parte della moglie.
In sede presidenziale, veniva disposto quanto segue: “…rilevato che la ricorrente ha dedotto condotte di violenza fisica e psicologica poste in essere dal resistente nei suoi riguardi, anche alla presenza dei figli Per_ minori ed anche nei riguardi del figlio e, pertanto, ha chiesto disporsi l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare nonché il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla stessa ex art.342 bis cc;
rilevato che il resistente non contestato quanto ex adverso dedotto precisando che le sue condotte erano state determinate da una patologia dalla quale risulta affetto, per la quale aveva iniziato delle cure e che per tale ragione ha deciso di lasciare spontaneamente la casa familiare in data 21.6.2021 nonché di evitare contatti anche con i figli minori;
rilevato che nel corso dell'udienza fissata per la comparizione delle parti la ricorrente ha precisato che il resistente effettivamente si è allontanato dalla casa familiare in data 21.6.2021 e che dalla data dell'allontanamento non si sono piu' verificati episodi di violenza analoghi a quelli descritti nel ricorso;
rilevato che nel corso della medesima udienza il resistente ha precisato che attualmente vive in un alloggio all'interno di un monastero francescano e che non ha alcuna intenzione di rientrare nella casa familiare;
rilevato che la Procura della Repubblica di Roma ha comunicato di non poter trasmettere gli atti del procedimento penale pendente nei confronti del resistente per il delitto di maltrattamenti in famiglia in quanto non ostensibili essendo il predetto procedimento nella fase delle indagini preliminari;
rilevato che il Tribunale per i Minorenni di Roma con decreto in data 28.12.2021 ha pronunciato la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale ordinario di Roma;
ritenuto, cio' premesso, non potersi accogliere la richiesta ex artt.342 bis e ter c.c. formulata dalla ricorrente difettando la convivenza, intesa come perdurante coabitazione, requisito imprescindibile ai fini dell'emanazione della peculiare misura cautelare introdotta dalla legge 4.4.2001 n.154 che ha la finalita' di impedire il protrarsi o l'insorgere di situazione di pericolo per l'integrità fisica o morale del soggetto pregiudicato all'interno del nucleo familiare con l'interruzione della convivenza stessa e con l'adozione delle ulteriori misure inibitorie quali il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante ovvero l'imposizione di un assegno periodico, previste solo “ove occorra” e cioè in via meramente accessoria
e che ha lo scopo di colmare il vuoto normativo preesistente in quelle situazioni di pericolo rispetto alle quali non sia ancora intervenuto il giudice della separazione chiamato a regolamentare sin dalla fase presidenziale l'intollerabilità della convivenza, essendo palese l'affinità della funzione assolta dall'ordine di protezione, anch'esso privo per sua natura dei requisiti della decisorietà e definitività (cfr. Cass. 15.1.2007
n.625), rispetto a quella dei provvedimenti provvisori ed urgenti pronunciati nel giudizio di separazione;
ritenuto doversi disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, considerata la conflittualità esistente fra i coniugi e la pendenza del procedimento penale nei confronti del resistente per il delitto di maltrattamenti in famiglia che impedisce, allo stato, l'esercizio condiviso della responsabilita' genitoriale, fatta salva ogni diversa valutazione all'esito degli accertamenti di seguito disposti;
;
ritenuto doversi disporre, preso atto dell'attuale assetto familiare che le parti hanno inteso darsi, che i figli minori rimangano collocati presso la madre con la quale hanno sempre vissuto che deve ritenersi genitore di riferimento per gli stessi in ragione della loro eta' e delle loro presumibili esigenze, in cio' valutate le concordi richieste delle parti sul punto;
ritenuto doversi disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di visita del padre in modo tale da tutelare al tempo stesso le esigenze di stabilita' dei figli minori ed il diritto alla bigenitorialita' cosi'agevolando la graduale ripresa dei rapporti padre figli prevedendo che il padre possa vedere e tenere con se' i figli minori in ambito protetto con incontri organizzati dai Servizi Sociali competenti per territorio in ragione del luogo di residenza dei figli minori;
ritenuto di doversi incaricare i Servizi Sociali competenti per territorio in ragione del luogo di residenza abituale dei figli minori di svolgere una indagine socio ambientale sul nucleo familiare e di riferire in particolare sulle condizioni di vita dei figli minori e sui rapporti degli stessi con ciascuno dei genitori, relazionando a questo giudice entro il 31.5.2022;
ritenuto che, allo stato, la casa coniugale sita in Roma Via Elisea Savelli n°4/A deve essere assegnata alla moglie quale genitore collocatario dei figli minori;
rilevato che la ricorrente svolge attivita' lavorativa quale infermiera e percepisce un reddito mensile medio netto pari ad euro 2.100,00 per tredici mensilita' ed è proprietaria del 50% della casa familiare in cui vive con i figli minori e sulla quale grava un mutuo con rata trimestrale pari ad euro 2324,96 (pari ad euro
774,98 mensile) (cfr dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza presidenziale, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', documentazione reddituale in atti); rilevato che il resistente svolge attivita' lavorativa come impiegato presso il Centro Nazionale delle Ricerche, percepisce un reddito mensile medio netto pari ad euro 2.100,00 per tredici mensilita'ed è proprietario del
50% della casa familiare sulla quale grava un mutuo cointestato con rata trimestrale pari ad euro 2324,96
(pari ad euro 774,98 mensile), vive in un monastero francescano ed è onerato dal pagamento di un canone pari ad euro 300,00 mensili (cfr dichiarazioni rese dal resistente all'udienza presidenziale, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', cedolini dello stipendio ed estratti conto in atti); ritenuto che, avuto riguardo alla capacità di lavoro ed alle risorse economiche dei coniugi, appare equo prevedere che entrambi i coniugi provvedano autonomamente al proprio mantenimento;
ritenuto doversi porre a carico del marito un assegno pari ad euro 1000,00 mensili quale contributo per il mantenimento dei figli minori come richiesto da entrambi i coniugi, a decorrere dal mese di dicembre 2021 tenuto conto della capacita' lavorativa e dei redditi delle parti, dell'onere gravante sul resistente per la diversa soluzione abitativa, del godimento della casa coniugale da parte delle moglie, dell'onere economico
a carico di entrambi i coniugi concernente il pagamento della rata del mutuo gravante sulla casa familiare che la moglie intende corrispondere integralmente, delle presumibili esigenze economiche dei figli rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti in via esclusiva sulla madre in quanto genitore collocatario, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
PQM
vigli artt.342 bis e ter c.c.;
1)rigetta la domanda di adozione dei provvedimenti ex artt.342 bis e 342 ter c.c. formulata dalla resistente;
visto l'art.708 c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
2)autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
Per_ Per_ Per_
3)affida i figli minori , RT, , e in via esclusiva alla madre;
Per_2 Per_ Per_ Per_
4)dispone che i figli minori , RT, , e siano collocati in via prevalente presso la Per_2 madre;
Per_ Per_ Per_
5)dispone che il padre possa vedere e tenere con se' i figli minori , RT, , e in Per_2 ambito protetto con incontri organizzati dai Servizi Sociali competenti per territorio in ragione del luogo di residenza dei figli minori;
6)incarica i Servizi Sociali competenti per territorio in ragione del luogo di residenza abituale dei figli minori di svolgere un'indagine socio ambientale sul nucleo familiare e di riferire, in particolare, sulle condizioni di vita dei figli minori e sui rapporti degli stessi con ciascuno dei genitori, relazionando a questo giudice entro il
31.5.2022;
7)assegna a la casa coniugale sita in Roma Via Elisea Savelli n°4/A dalla quale il Parte_1 marito si è gia' allontanato;
8)pone a carico di un assegno pari ad euro 1000,00 mensili quale contributo al Controparte_1 Per_ Per_ Per_ mantenimento dei figli minori ,RT, , e da corrispondersi dal mese di dicembre Per_2
2021 al suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
9)pone a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche (interventi Controparte_1 chirurgici, visite specialistiche, riabilitazioni, cure dentistiche se non assicurati dal SSN), di istruzione (libri a inizio anno, rette scolastiche e universitarie, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernotto) ricreative e Per_ Per_ Per_ sportive necessarie per i figli , RT, , e come da Protocollo in uso presso l'intestato Per_2
Tribunale ;…”.
Con ordinanza dell'11.9.2024 venivano in parte modificati i provvedimenti presidenziali vigenti, come segue: “…rilevato che gli incontri protetti padre-figli sono interrotti dal gennaio 2024 per scadenza del progetto municipale del Centro per le Famiglie (come da relazione dei Servizi Sociali del 20.8.2024, in atti); ritenuto, in ordine alle richieste istruttorie delle parti (il resistente non avanza istanza di prove orali), di ammettere i capitoli n. 3 e 4 della parte ricorrente, con esclusione degli altri per essere gli stessi superflui, irrilevanti, valutativi, documentali o generici;
ritenuto di ordinare alle parti la produzione delle dichiarazioni dei redditi aggiornate e degli estratti conto, anche se cointestati con terzi, del 2024 (gennaio-ottobre); visto il decreto del Presidente della I sezione civile del 22.7.2020 con il quale, tra l'altro, veniva disposta la delega dell'espletamento delle prove ai GOP ivi indicati per ciascun Giudice;
visto il successivo decreto del Presidente della I sezione civile dell'11.5.2021 con il quale veniva disposta la sostituzione dal mese di giugno 2021 con il GOP dott.ssa Cristina Albano;
vista, poi, la definizione del procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni per incompetenza e ritenuto di dover mandare al P.M. per eventuali richieste in questo procedimento, nonché per la produzione degli atti del procedimento penale a carico del resistente, ove ostensibili;
ritenuto di dover assumere provvedimenti a parziale modifica delle statuizioni vigenti;
sentiti, infatti, i figli minori all'udienza citata, i quali dichiaravano quanto segue: “Viene introdotto il minore , il Per_2 Test quale “Papà mi chiama al mio cellulare, a volte non gli rispondo se ho da fare, ci sentiamo circa due o tre volte a settimana, lo sento volentieri, abbiamo passioni in comune come la montagna, i film che ora non vediamo più insieme, io spero di vederlo di nuovo ma non solo nello Spazio protetto, magari per andare a vedere un film che mi piace con lui.
Se dovessero riprendere gli incontri con papà a me farebbe piacere, a me non cambia più di tanto se una volta alla settimana oppure ogni due. Mentre giocavo a basket, stavamo anche riprendendoci con i punti, il mister della squadra avversaria urlava e lì rimbombava tanto e mi dava molto fastidio questa cosa, poi si siamo appiccicati con l'avversario, io l'ho spinto lui mi è venuto addosso e mi stava per dare un cazzotto ed io gliene ho dati due e gli ho sputato, questo è successo a maggio scorso, è stato un momento di rabbia ma non succedono più queste cose, ora ho cambiato sport e faccio boxe che mi fa sfogare di più; l'altro episodio è successo mi pare a giugno scorso, c'era un ragazzo che dava fastidio a mio sorella a scuola, eravamo lì a ricreazione e mia sorella mi dice che questo ragazzo le tirava bacche, sono andato da lui e gli ho chiesto spiegazioni, lui si muoveva tutto in modo strano e io gli ho tirato una pizza e poi volevo andare a parlare con il fratello che stava in classe con me, per scusarmi di avergli dato la pizza e per dirgli che doveva parlarci lui, poi tutti se la sono presa con me ed io mi sono appoggiato, come per dare una spinta, ad una porta e questa porta si è spaccata, mi hanno sospeso per tre giorni, io mi sono scusato e poi i miei professori mi hanno portato nella palestra dove sto ora e dove anche il mio coach mi vuole bene. Ho cambiato scuola e lì già conosco alcuni compagni e compagne, c' è anche la mia migliore amica, ho scelto io questa scuola superiore.”. Per Viene introdotta la minore , la quale ADR: “La mia psichiatra mi ha parlato di questa struttura, ci ho messo un po' per abituarmi, è molto che aspetto di entrare, so che era in lista, ci vado volentieri, non l'ho vista ancora però. Mi sento con papà al telefono, ogni due o tre giorni, chiama sempre lui, a volte se non posso lo richiamo, Vedrei volentieri papà con gli incontri protetti, prima era una volta al mese ma io non ci andavo, ora una volta al mese mi andrebbe bene.
Andrò in terza superiore adesso. Se la struttura sarà vicina alla scuola potrò continuare la stessa scuola, sennò dovrei cambiare scuola e se dovessi cambiare scuola lo accetterei, pur di entrare in una comunità. Già sono stata in una clinica, più o meno la vita è simile, è di convivenza con altre persone, solo con più gruppi come quelli di parola, e si va a scuola, avrò anche permessi più lunghi per stare in famiglia.”. Per_ Test Viene introdotta la minore , la quale “Io sento papà ogni tanto al telefono, chiama lui, mi chiama tutti i giorni ed anche più volte al giorno se non rispondo, a volte è troppo insistente, a volte se non rispondo mi chiama cinque volte in due ore, alla fine lo sento tutti i giorni, a me basterebbe sentirlo anche un po' meno, anche se mi chiama tutti i giorni va bene, basta che non insiste così tanto se non rispondo. Devo andare in seconda media. Ogni tanto vedrei volentieri papà con incontri protetti, se riprendessero, prima lo vedevo ogni due settimane, io preferirei ad esempio una volta al mese. Ho tanti impegni ed amici, io vado dallo psicologo, lì ai Servizi dove facevo la terapia familiare e non so se quest'anno continuiamo, mi trovo abbastanza bene con la psicologa. Ora mi sento bene in generale.”; rilevata, poi, la situazione di grave sofferenza dei tre figli minori come evidenziata da ultimo dai Servizi Sociali nella relazione del 20.8.2024, dove si dava atto di gravi difficoltà per ciascun minore, che comunque già seguono percorsi Per privati di psicoterapia, in particolare è seguita anche dal per disturbi dell'apprendimento e discontrollo CP_2 emotivo, con necessità di disporre che la stessa venga collocata presso una struttura residenziale, è pure Per_2 seguito dal per disturbo comportamentale ed emozionale e misto delle abilità scolastiche e con episodi di CP_2 Per_ aggressività recenti a scuola e durante l'attività sportiva pomeridiana, è seguita per disturbo della sfera emozionale e difficoltà nella lettura e nell'aritmetica, con necessità di un supporto pomeridiano scolastico al bisogno a casa l'anno passato, con condotte a scuola non consone in quanto a volte polemica e sfrontata e con scarsa assiduità nella frequenza, pur se con miglioramento alla fine dell'anno scolastico scorso;
Per rilevato che vi è anche richiesta dei Servizi Sociali, come detto, di collocare la figlia presso una struttura residenziale, anche avallata da tutte le parti e dalla stessa minore all'udienza citata;
Per rilevato, infatti, che ha già subìto due ricoveri, come da relazione dei Servizi Sociali citata:
… ritenuto, ciò premesso, di dover mandare ai Servizi Sociali per la ripresa degli incontri protetti padre-figli minori compatibilmente con le esigenze dei minori stessi e valutate anche le loro richieste ed esigenze circa la frequenza di detti incontri;
Per ritenuto, poi, di dover disporre che la minore venga collocata nella struttura residenziale che verrà indicata dai
Servizi Sociali, i quali dovranno relazionare entro gg. 15 dall'inserimento della ragazza;
ritenuto di dover anche disporre che i minori siano presi in carico dal per gli interventi di sostegno CP_2 psicologico (o che proseguano gli interventi, ove già predisposti); ritenuto, poi, di dover nominare un curatore speciale ai tre figli minori, vista la situazione di sofferenza degli stessi che non pare essere contenuta in modo idoneo da parte dei genitori, come da ultimo evidenziato dai Servizi Sociali con la relazione del 20.8.2024, e visto anche il collocamento della minore presso una struttura, ciò che palesa il conflitto di interessi tra la stessa ed i genitori e visto quanto statuito dalla Suprema Corte in caso di potenziale conflitto di interessi tra un minore ed i genitori, non potendosi allo stato stabilirsi la coincidenza e l'omogeneità dell'interesse del minore con quello dei genitori (cfr. Cass., ord. del 6.12.2021, n. 38719); ritenuto di nominare come curatore speciale l'avv. Daniele Camerota,
P.Q.M.
il Giudice così provvede: ammette le prove come indicato in parte motiva;
Per dispone il collocamento della minore in una struttura residenziale che sarà individuata dai Servizi Sociali;
manda ai Servizi Sociali per quanto indicato in parte motiva quanto agli incontri protetti padre-figli minori ed alla Per individuazione della struttura residenziale per la minore , nonchè per relazionare come pure ivi indicato;
dispone che i minori siano presi in carico dal per gli interventi di sostegno psicologico (o che proseguano CP_2 gli interventi, ove già predisposti); Per nomina l'avv. Daniele Camerota curatore speciale dei figli minori , e;
Per_2 Persona_5 manda a parte ricorrente per la notifica al curatore speciale del ricorso e del presente provvedimento entro il
20.9.2024; concede termine al curatore speciale per il deposito di memoria di costituzione fino al 25.10.2024; manda al P.M. per eventuali richieste in questo procedimento e per la produzione documentale indicata in parte motiva entro il 25.11.2024; manda alle parti per la produzione di quanto pure indicato in parte motiva entro il 25.11.2024;…”
Per_ Infatti, i Servizi Sociali davano atto, con la relazione detta, che la minore era stata ricoverata in
Ospedale per stato di agitazione, gesti autolesivi e intenzione suicidaria.
Successivamente, si costituiva il curatore speciale nominato, il quale concordava con i provvedimenti assunti da ultimo, chiedendo però l'affidamento esclusivo dei minori alla madre anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse.
Nel merito, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
Deve, poi, essere accolta la domanda della relativa all'addebito della separazione, risultando Parte_1 la stessa pienamente provata.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, in tema di separazione personale dei coniugi, costituisce ius receptum la circostanza che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017; Cass. 35249/2023; Cass. 22294/2024).
Nel caso di specie, è stato ampiamente dimostrata, oltreché mai contestata da controparte, la perpetrazione di condotte violente e vessatorie da parte del – prima nei confronti della moglie e CP_1 poi anche dei figli – da ritenersi quali causa scatenante l'irreversibilità della crisi coniugale. Dette condotte Per_ paterne venivano confermate dal figlio , sentito come teste, il quale all'udienza del 30/10/2024 così dichiarava: “Cap 3) si è vero, lo confermo e non è stato solo nel 2015 ma tutti gli anni , da quando ho memoria , tutti gli anni mi ricordo vari episodi di violenza fisica da parte di mio padre , non è stata una tantum ma una cosa che si è reiterata più volte , mi colpiva sia con le mani che con strumenti vari (bastoni, giocattoli di plastica dura); Cap 4) si lo confermo, sono andato via , inizio anno del 2020, mi sembra che fossero già chiuse le scuole, non ricordo con esattezza, sono uscito di casa , avevo il telefono scarico, ho fatto una lunga passeggiata e sono andato in giro, e mia madre non riusciva a contattarmi perché avevo il cellulare scarico e alla fine mi ha trovato un mio amico con il padre che si erano messi a cercarmi per il quartiere. Rispetto agli altri episodi di violenza da parte di mio padre , dove mi faceva più dolore fisico, in questa occasione io ho temuto per la mia vita , per il gesto delle mani al collo, mi sentì in pericolo , perché mi insultò e mi minacciò, non ricordo esattamente ora le parole , ma era una minaccia come se mi volesse ammazzare”.
Dunque, alla luce dei gravi comportamenti perpetrati dal nei confronti del nucleo familiare, si CP_1 ritiene che sia stata compromessa radicalmente ogni forma di affectio coniugalis e, pertanto, merita di essere accolta la domanda di addebito della separazione svolta da parte ricorrente.
Quanto, poi, all'affidamento dei figli minori, ritiene questo Collegio, tutto quanto sopra esposto, di stabilire l'affidamento esclusivo in capo alla madre anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con Per_ Per_ collocamento dei figli e presso la madre e di nella struttura sopra detta, da individuarsi Per_2 da parte dei Servizi Sociali, confermando anche gli incontri protetti padre-figli minori a mezzo dei detti
Servizi, come vigenti.
Ritiene, poi, questo Collegio di confermare la presa in carico dei figli minori presso il per il CP_2 necessario supporto psicologico.
Visto, poi, il collocamento dei figli presso la madre, si conferma l'assegnazione della casa coniugale alla
[...]
Parte_1
Quanto all'aspetto economico, in aggiunta e parziale modifica a quanto già dedotto in sede presidenziale, che si condivide, si osserva che la ricorrente percepisce la somma di euro 2.000,00 circa mensili di media a titolo di assegno unico (cfr. estratto conto, in atti) ed una retribuzione di euro 2.360,00 mensili netti per 12 mensilità (cfr. dichiarazione dei redditi 2024, in atti), mentre il resistente risulta avere un saldo di conto corrente a settembre 2024 pari ad euro 69.520,00 ed un reddito pari ad euro 2.230,00 netti mensili su 12 mensilità (cfr. dichiarazione dei redditi 2024, in atti), senza che lo stesso abbia documentato l'esborso per la sistemazione abitativa presso un convento pari ad euro 300,00 mensili e di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che possa essere confermato il vigente assegno di mantenimento per i figli a carico del , pari ad euro 1.000,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre alla CP_1 corresponsione del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata alla parte ricorrente entro il g. 5 di ogni mese).
Deve, poi, essere dichiarata inammissibile la domanda della ricorrente relativa alla chiusura del conto corrente ed alla suddivisione della giacenza, nonché quella di corresponsione delle rate del mutuo svolta dal , in quanto non connesse ex art. 40 c.p.c. con quelle che riguardano il contenuto necessario del CP_1 presente giudizio di separazione (ove si volesse prescindere dalla tardività della domanda). Infatti, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40
c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.. Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di separazione, soggetta al rito camerale, e di quella di divisione dei beni comuni o di pagamento di somme in forza di un contratto peraltro stipulato anche con terzi, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra (cfr. Cass. n. 10356 del
17.05.2005; n.20638 del 22.10.2004; n. 6660 del 15.05.2001 e n. 266 del 12.01.2000).
Nessun provvedimento, poi, può essere assunto con riferimento all'assegno unico, in quanto la relativa corresponsione è disciplinata da specifica disposizione normativa.
In vista della natura della causa e della soccombenza del sulle domande di addebito e di CP_1 affidamento dei figli, le spese di lite della sono poste nella misura di due terzi a carico del Parte_1
, liquidate come in dispositivo, compensate nel resto, mentre le spese di lite sostenute dal curatore CP_1 speciale dei figli minori, pure liquidate come da dispositivo, sono poste a carico del . CP_1
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi inammissibile, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 20.08.2003, con addebito a carico del;
CP_1
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio N. 01973 parte 1 serie 01 - anno 2003 - Comune di Roma);
-affida i figli minori alla ricorrente anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-conferma la presa in carico dei figli minori presso il T.M.S.R.E.E. come indicato in parte motiva;
-manda ai Servizi Sociali per quanto indicato in parte motiva;
-assegna alla moglie la casa coniugale;
- conferma l'assegno di mantenimento vigente a carico del per i figli pari ad euro 1.000,00 mensili, CP_1 oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata alla ricorrente entro il g. 5 di ogni mese);
- condanna il alla rifusione dele spese di lite sostenute dalla nella misura di due terzi, CP_1 Parte_1 liquidate in euro 2.369,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto, ed alla rifusione delle spese di lite sostenute dal curatore speciale dei minori, liquidate euro 1.168,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge .
Si comunichi anche ai Servizi Sociali
Così deciso in Roma, 16.6.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa RT Ienzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Daniele Bravi