Art. 2.
Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvedera' con i normali stanziamenti dello apposito capitolo di bilancio del Ministero degli affari esteri.
Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvedera' con i normali stanziamenti dello apposito capitolo di bilancio del Ministero degli affari esteri.