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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 04/06/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 760 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, C.F. nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato a Oristano in Viale Fondazione Rockefeller n. 8 presso lo studio dell'Avv. PREVETE
SIMONE PIETRO che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
contro
C.F. , nata a [...], il [...] e CP_1 C.F._2 CP_2
nata a [...] il [...] 14, C.F.. ,
[...] CodiceFiscale_3 entrambe elettivamente domiciliate in Terralba (OR) alla via Puccini n. 31 presso lo studio dell'Avv.
CORONA DANIELA ( ) che le rappresenta e difende per procura speciale C.F._4
allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Resistenti
e con la partecipazione del
Controparte_3
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“1) Revocare l'obbligo a carico del di corrispondere alla figlia Parte_1 CP_1
Pagina 1 l'assegno mensile di €. 250,00 a titolo di contributo al mantenimento in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso;
2) Ferme tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“esaminati gli atti del procedimento in oggetto, visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente indicate da e Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 300/2022 pronunciata all'esito del procedimento n. 421/22 R.G., il Tribunale di
Oristano ha posto a carico di un assegno divorzile in favore di Parte_1 CP_2
della somma di €. 600,00 mensili, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese e
[...]
da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla , nonché l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_2 CP_1
maggiorenne ma non autonoma economicamente, mediante il versamento della somma mensile pari ad euro 250,00 da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e necessitate o previamente concordate e documentate, da corrispondere direttamente alla figlia, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa.
Successivamente alla pronuncia della suddetta sentenza, è divenuta CP_1
economicamente autosufficiente in quanto, a far data dal 10.01.2024 è stata assunta a tempo parziale e determinato senza obbligo di causale, per un totale di 15 ore settimanali, dalla BAU
CLUB Società Cooperativa sociale Onlus con sede legale in Settimo San Pietro (CA), via Morandi
n.12 percependo emolumenti lordi di circa €. 7,60376 per ora di lavoro. Il predetto rapporto di lavoro è stato prorogato fino al 09.01.2025 e le ore di lavoro settimanali sono aumentate da 15 a 27.
Con ricorso depositato in data 18.09.2024 ha instaurato il giudizio per la Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio, asserendo che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che la retribuzione mensile percepita dalla figlia isultava essere congrua all'attività professionale prestata ed alle attitudini professionali CP_1
della stessa e che la medesima era, pertanto, da considerare soggetto autonomo ed indipendente con conseguente cessazione dell'obbligo di mantenimento.
Viceversa, il reddito del ricorrente era rimasto invariato.
Pagina 2 Con comparsa di costituzione e risposta datata 22.01.2025 e CP_1 CP_2
hanno aderito alla domanda di parte ricorrente chiedendo anch'esse la revoca
[...] dell'obbligo di di corrispondere l'assegno di euro 250,00 mensili a titolo di Parte_1
mantenimento di n ragione del venir meno dei presupposti per cui era stato concesso, ferme CP_1
tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
Le parti, non intendendo comparire personalmente, hanno depositato istanza congiunta di trattazione scritta datata 17.01.2025 chiedendo la sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2025, fissata per la comparizione delle parti, con il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le conclusioni di cui a propri atti e scritti difensivi, ossia la revoca dell'obbligo in capo a di corrispondere Parte_1
la somma di euro 250,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia CP_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della figlia nonché degli stessi coniugi.
Invero, nei procedimenti di modifica delle condizioni di divorzio è necessario verificare se sia sopravvenuta un'effettiva modifica della situazione di fatto esistente all'epoca della pronuncia, con conseguente mutamento delle circostanze di cui il Tribunale aveva tenuto conto nell'adozione del provvedimento.
In sede di revisione, infatti, il giudice non può procedere a una rinnovata e autonoma ponderazione dei presupposti originari che avevano fondato, a suo tempo, l'assunzione dei provvedimenti relativi alle condizioni del divorzio, bensì è tenuto a limitarsi all'accertamento del sopravvenuto mutamento delle condizioni personali o economiche degli ex coniugi o dei figli.
All'epoca del divorzio, la figlia delle parti ra maggiorenne ma pienamente dipendente dai CP_1
genitori in quanto non autonoma economicamente, laddove la sopravvenuta modifica è inequivocabilmente costituita dal raggiungimento della sua piena autonomia sotto il profilo economico.
Le sopra riportate circostanze relative all'assunzione di NOEMI e alla sua situazione contrattuale e reddituale, riferite dalle parti e adeguatamente documentate con i documenti versati in atti, confermano senza ombra di dubbio l'acquisizione di una piena indipendenza, alla luce del reperimento di stabile attività lavorativa.
Pagina 3 Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, a modifica della sentenza di divorzio n. 300/2022, pubblicata in data 08.06.2022 ed emessa dal Tribunale di Oristano, definitivamente decidendo:
Sull'accordo tra le parti:
1. revoca l'obbligo a carico del di corrispondere alla figlia Parte_1 CP_1
l'assegno mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso;
2. ferme tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
3.6.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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