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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 66/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 66/2025 promossa da:
nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Simona Carpena del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio alle condizioni di cui al ricorso presentato il giorno 8 gennaio 2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il giorno 8 gennaio 2025 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere celebrato matrimonio in Parma, il 10 agosto 2014, che dalla loro unione è nata (il 3 agosto 2013) la figlia , che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa emesso da Persona_1 questo Tribunale il 25 maggio 2016 e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione coniugale.
In ragione di tali premesse e manifestando volontà di non riconciliarsi, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio alle condizioni tra loro concordate (e afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso della figlia minorenne, alla sua collocazione privilegiata presso la madre, alle frequentazioni paterne, al suo mantenimento, nonché ad ulteriori questioni accessorie e a queste funzionali). pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte, insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale materna e frequentazioni paterne, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di ponderata bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Parma, il 10 agosto 2014, trascritto al Numero 95, Parte_1 Parte_2
Parte 2, Serie A, Anno 2014 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parma, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto datato 25 giugno 2024 e depositato il giorno 8 gennaio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 29 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 66/2025 promossa da:
nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Simona Carpena del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio alle condizioni di cui al ricorso presentato il giorno 8 gennaio 2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il giorno 8 gennaio 2025 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere celebrato matrimonio in Parma, il 10 agosto 2014, che dalla loro unione è nata (il 3 agosto 2013) la figlia , che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa emesso da Persona_1 questo Tribunale il 25 maggio 2016 e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione coniugale.
In ragione di tali premesse e manifestando volontà di non riconciliarsi, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio alle condizioni tra loro concordate (e afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso della figlia minorenne, alla sua collocazione privilegiata presso la madre, alle frequentazioni paterne, al suo mantenimento, nonché ad ulteriori questioni accessorie e a queste funzionali). pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte, insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale materna e frequentazioni paterne, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di ponderata bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Parma, il 10 agosto 2014, trascritto al Numero 95, Parte_1 Parte_2
Parte 2, Serie A, Anno 2014 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parma, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto datato 25 giugno 2024 e depositato il giorno 8 gennaio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 29 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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