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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torino
QUINTA SEZIONE LAVORO
6749/2024
Parte_1
Ass. avv. LIPARDI PASQUALE
Parte ricorrente
CONTRO
CP_1
Ass. avv. CONROTTO EMILIA e ZECCHINI SILVIA
Parte convenuta
La Giudice invita alla discussione e all'esito pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
• come concordemente richiesto dalle parti, deve dichiararsi cessata la CP_ materia del contendere, in quanto l' ha riconosciuto il diritto alla prestazione e ha liquidato la prestazione da 1 novembre 2022 e i relativi arretrati e interessi legali;
• dovendosi considerare l come soccombente virtuale in forza CP_1
del riconoscimento del diritto successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, le spese di lite, liquidate in base al valore della causa, nello scaglione minimo in considerazione della serialità della controversia, dell'unicità e della ridotta complessità della questione oggetto di decisione, vanno poste a carico dell' , con distrazione a favore del procuratore CP_1
anticipatario;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
1 • condanna l alla rifusione delle spese nell'importo di € 1865, oltre al 15% CP_1
per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa, con distrazione in favore del difensore.
Torino, 14.1.2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
2
QUINTA SEZIONE LAVORO
6749/2024
Parte_1
Ass. avv. LIPARDI PASQUALE
Parte ricorrente
CONTRO
CP_1
Ass. avv. CONROTTO EMILIA e ZECCHINI SILVIA
Parte convenuta
La Giudice invita alla discussione e all'esito pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
• come concordemente richiesto dalle parti, deve dichiararsi cessata la CP_ materia del contendere, in quanto l' ha riconosciuto il diritto alla prestazione e ha liquidato la prestazione da 1 novembre 2022 e i relativi arretrati e interessi legali;
• dovendosi considerare l come soccombente virtuale in forza CP_1
del riconoscimento del diritto successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, le spese di lite, liquidate in base al valore della causa, nello scaglione minimo in considerazione della serialità della controversia, dell'unicità e della ridotta complessità della questione oggetto di decisione, vanno poste a carico dell' , con distrazione a favore del procuratore CP_1
anticipatario;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
1 • condanna l alla rifusione delle spese nell'importo di € 1865, oltre al 15% CP_1
per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa, con distrazione in favore del difensore.
Torino, 14.1.2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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