Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/05/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 760/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Daniela MASCHERINI Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Davide ROTONDO Controparte_1 appellato
Oggetto: Risarcimento danni da infortunio posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 3/4/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “ Con ricorso depositato in data 22-06-2021, conveniva in giudizio la Parte_2 [...]
, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione Controparte_2 monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di essere stato assunto dalla società convenuta il giorno 31-05-2017, senza alcuna formalizzazione dell'assunzione ed addetto alla raccolta delle ciliegie. Affermava poi che quello stesso giorno, il primo giorno di lavoro non regolarizzato, il ricorrente scendendo da una scala appoggiata all'albero, era rovinato a terra procurandosi gravi lesioni. In particolare allegava che l'albero e la scala si trovavano in prossimità di una piccola scarpata, priva di protezioni e nascosta dall'erba alta, ed il ricorrente, disceso dalla scala era caduto nel fossato adiacente.
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Precisava ancora che al Pronto Soccorso dell'Ospedale di MO gli era stata diagnosticata la frattura ipofisaria dell'omero destro. Aggiungeva che dal sinistro in oggetto, gli era derivato un danno biologico permanente del 16/17%, un'invalidità temporanea totale di gg. 30, un'invalidità temporanea parziale al 75% di gg. 30, un'invalidità temporanea parziale al 50% di gg. 60 ed un'invalidità temporanea parziale al 25% di gg.60. Allegava poi che l' aveva stimato un danno biologico permanente del 13%. CP_3
Agiva al fine di ottenere il risarcimento del danno differenziale non coperto dall CP_3
e per il ristoro delle spese affrontate, posto che l'infortunio sul lavoro era avvenuta per colpa esclusiva del Datore di lavoro, che non aveva messo in sicurezza l'ambiente di lavoro, e non aveva formato in alcun modo il lavoratore alle mansioni affidategli. Chiedeva che il Tribunale di Bologna in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse che l'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente, era avvenuto per colpa esclusiva del datore di lavoro e condannasse la
, al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_2
e non patrimoniale occorso al ricorrente. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio tardivamente la , Controparte_2 affermando in via principale l'infondatezza delle domande di parte ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Deduceva in particolare che l'infortunio sul lavoro era avvenuto per colpa esclusiva del lavoratore, che scendendo dalla scala era scivolato per disattenzione. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte ricorrente, con vittoria di spese di giudizio”. Assunte prove orali ed espletata CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, il Tribunale, ravvisata la responsabilità datoriale, condannava , nella Parte_3 sua veste di Legale Rappresentante della Controparte_2
al risarcimento del danno differenziale in capo al ricorrente, liquidato in
[...]
7.129,00 oltre accessori di legge e oltre alle spese di quel grado.
2. Ha proposto appello la società datrice di lavoro, lamentando (1) motivazione apparente, (2) un'erronea valutazione del compendio istruttorio - in particolare, indica come “Paradossale ... affermare che per salire su un albero con una altezza di due metri, come dichiarata dal teste altezza raggiungibile come Per_1 anzidetto da qualsiasi persona di media statura semplicemente alzando un braccio, sia necessario adottare una imbracatura o una cintura di sicurezza. E' evidente che le norme previste dal DPR 547/1955 e dal D Lgs 626 /1994 per le scale da lavoro, sull'obbligo di imbracatura e sull'obbligo di cintura di sicurezza sono applicabili solo in caso di lavori in cui vi sia il pericolo di cadere dall'alto e non certo per il caso di utilizzo di quello che il teste definisce uno “scaletto basso” ove per raggiungere l'altezza dei frutti era necessario salire al massimo di uno-due scalini. Anche in punto pag. 2 di 5 della ritenuta carenza di informazione da parte del datore di lavoro sulla mansione affidata e sullo stato dei luoghi si ritiene che il Giudice di prime cure sia in corso nella errata valutazione delle risultanze istruttorie laddove non è stata valorizzata in alcun modo la circostanza indicata dal teste n merito all'esperienza pluriennale Per_1 del nella raccolta della frutta..”) – (3) erroneità della sentenza di primo CP_1 grado nel capo e nel punto relativo alla quantificazione del danno – violazione dell'artt. 1226 e 2056 cc (“A seguito della determinazione effettuata dal CTU del danno biologico derivato al Sig. nella misura del 14%, il Giudice di prime CP_1 cure ha liquidato il danno non patrimoniale in euro 37.274,00 e ciò in applicazione delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano del 2021 ove tale somma è rappresentata dall'importo di euro 28.672,00 quale “danno biologico” ed euro 8.602,00 quale incremento per “danno da sofferenza soggettiva interiore”. La liquidazione di tale ultimo importo non è stata minimamente motivata dal Giudice di primo grado né parte resistente ha allegato alcunchè. E' pacifica la giurisprudenza nel ritenere che il riconoscimento di tale componente di danno non costituisce mai un automatismo ma richiede l'allegazione e la dimostrazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto”) Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellato, che ha contestato la fondatezza delle ragioni di gravame, di cui ha chiesto il rigetto. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. La sentenza impugnata è tutt'altro che priva di effettiva motivazione;
per contro, la stessa espone con compiutezza (e correttezza) gli elementi che sorreggono la decisione del caso. Si reputa pertanto pressochè sufficiente anche ai fini del presente grado di giudizio riportarne il testo, con le enfasi grafiche che di per sè danno risposta alle censure di parte appellante: “... dalla testimonianza di è emerso che il Testimone_1
pag. 3 di 5 erano stati assunti dalla società convenuta il giorno 31-05-2017, Persona_1 senza alcuna formalizzazione dell'assunzione ed addetti alla raccolta delle ciliegie. E' poi emerso che in quella stessa giornata, primo giorno di lavoro non regolarizzato, il ricorrente scendendo da una scala appoggiata all'albero, era rovinato a terra procurandosi gravi lesioni, poiché l'albero su cui stava lavorando, e la scala che consentiva di salirvi, si trovavano in prossimità di una piccola scarpata, priva di protezioni e nascosta dall'erba alta, ed il ricorrente, disceso dalla scala era caduto nel fossato adiacente. E' poi emerso che il datore di lavoro non aveva provveduto a mettere in sicurezza l'ambiente di lavoro, e non aveva formato in alcun modo il lavoratore alle mansioni affidategli, né lo aveva informato dello stato dei luoghi. Risulta quindi provato che l'infortunio in questione è avvenuto per colpa esclusiva della società convenuta. In primo luogo sotto il profilo della carenza di condizioni di sicurezza del posto di lavoro, dal momento che il ricorrente si trovava a lavorare su un albero, dal quale doveva salire e scendere con uno scaletto in alluminio non a norma, in assenza di qualunque imbracatura o cintura di sicurezza, in prossimità di una piccola scarpata, non visibile per l'erba alta. In secondo luogo sotto il profilo della assoluta carenza di formazione, sulla mansione e sullo stato dei luoghi. Per quanto riguarda l'entità del danno biologico conseguente al suddetto infortunio sul lavoro, dalla CTU medico Legale svolta è emerso che dallo stesso è derivato un danno biologico del 14%, ed un'invalidità temporanea totale di gg. 30, un'invalidità temporanea parziale al 75% di gg. 30, un'invalidità temporanea parziale al 50% di gg. 30 ed un'invalidità temporanea parziale al 25% di gg.30, senza alcuna diminuzione della capacità lavorativa generica. La CTU è apparsa immune da vizi ed adeguatamente motivata nei presupposti e nelle conclusioni. Applicando le tabelle in uso al Tribunale di Milano, il danno non patrimoniale risarcibile viene determinato in Euro 44.699,00 così determinato: Danno biologico risarcibile Euro 28.672,00 Danno non patrimoniale risarcibile Euro 37.274,00 Danno biologico temporaneo Euro 7.425,00 Non si fa luogo ad alcuna personalizzazione, stante la mancanza di allegazioni e riscontri sul punto. Dalla documentazione depositata dall è emerso che l' ha liquidato al CP_3 CP_4 ricorrente allo stesso titolo, la somma di Euro 38.270,00. La differenza ammonta ad Euro 6.429,00 cui sono da aggiungere Euro 700,00 per spese di CTP, per un totale di Euro 7.129,00. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrono dalla data della sentenza, poiché l'aggiornamento delle tabelle del Tribunale di Milano ha già assorbito il pregresso”.
Io ho poi chiamato il contadino, che non ha voluto chiamare l'ambulanza e ci ha portato con la sua macchina al camioncino di che avevamo lasciato a circa due chilometri dal fondo, in una zona CP_1 idustriale. Poi è andato via ed un signore che si trovava lì, ha chiamato l'ambulanza. CP_2 L'ambulanza ha portato all'ospedale ed io l'ho eseguita con il camioncino. CP_1 Io e all'epoca del sinistro, ci conoscevamo da alcuni anni, e l'avevo visto lavorare in campagna CP_1 alla raccolta della frutta, in particolare delle pesche...”
pag. 4 di 5 E' evidente che a sorreggere la decisione e a dare conferma delle responsabilità datoriale siano sufficienti la circostanza – incontestata – che fosse un primo giorno di lavoro non regolarizzato e la descrizione dell'accaduto in quanto tale – pur essa non contestata. Per quanto semplice fosse l'attività lavorativa, infatti, sarebbe stato dovere del datore di lavoro verificare che il luogo fosse privo di insidie e che il lavoratore fosse in grado di svolgerlo (non potendosi escludere che il fosse CP_1 persona poco accorta e financo goffa o impacciata: questo avrebbe imposto di spiegare anche l'ovvio ovvero di adibire il lavoratore ad altra occupazione. La mancanza di regolarizzazione del rapporto è ulteriore indice della sommarietà grave e colpevole dell'organizzazione datoriale. La quantificazione del danno è effettuata secondo i parametri in uso e senza alcuna personalizzazione, sicchè la doglianza dell'appellante sul punto è incomprensibile, prima ancora che infondata. La decisione impugnata merita dunque integrale conferma e le spese del grado seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 514/2024 del Parte_1
Tribunale di Bologna resa in data 3/5/2024 e pubblicata il giorno 16/5/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. respinge l'appello e
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in
€2.100,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Bologna, 3/4/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così dal verbale d'udienza del 4/11/2023:” ... Il Giorno dell'infortunio, non ci aveva ancora assunto formalmente. Dopo avere svolto alcuni lavori diversi, ci ha mandato a raccogliere le ciliegie, io in un albero CP_2 e in un altro albero. CP_1 I due alberi distavano 4/5 metri uno dall'altro. L'Albero su cui lavorava era alto circa due metri, e aveva uno scaletto basso in CP_1 CP_1 alluminio con apertura a libro, appoggiato a terra. è salito dapprima sullo scaletto e poi sull'albero. CP_1 Ad un cero punto ho visto che stava cominciando a scendere, poi ho distolto lo sguardo, e subito dopo ho sentito che chiamava aiuto e sul momento non lo vedevo più. Sono andato verso l'albero, ed ho visto che ai piedi dell'albero stesso , vi era uno spazio di circa 20 cm pianeggiante, poi il terreno digradava verso una strada di campagna, posta a circa 80 cm sotto il piano della campagna in cui si trovava l'albero. era caduto sulla strada. CP_1 Vicino all'albero vi era erba verde alta circa 20 cm. ci aveva detto solo di raccogliere le ciliegie, senza darci altre istruzioni CP_2 mi ha detto nell'imemdiato, che era scivolato appoggiando il piede per terra. CP_1 Anche la scala era a terra. Io non ho visto la dinamica della caduta, nel momento in cui si è verificata, perché come detto, avevo distolto lo sguardo.