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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/12/2024, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1649 / 2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. R.G. n. 1649/2024 promossa da:
(c.f. ) nato alla Spezia il 26.03.1974 (con l'avv. Parte_1 C.F._1
Negroni) e (c.f. nata alla Spezia il 20.07.1977 (con Controparte_1 C.F._2
l'avv. Argenziano)
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 20.08.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia il giorno 02.10.2005
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2005, numero 111, parte Per_ II, serie A); che dall'unione sono nate due figlie, (il 19.05.2010) e (il 10.10.2011); che in Per_2
data 13.01.2022 è stata omologata dal Tribunale della Spezia la separazione consensuale dei coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata).
pag. 1 di 4 I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
Per_
“1) le figlie minori, e , rispettivamente di anni quattordici e dodici, restano Per_2
affidate ad entrambi i genitori, secondo la disciplina dell'affido condiviso;
le decisioni più importanti, nell'interesse delle figlie, relativamente all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2) l'immobile posto in località Le Grazie di Porto VE (SP) via Roma n. 107, già casa familiare, di proprietà esclusiva della ricorrente , resta assegnato a quest'ultima Controparte_1
Per_ che continuerà ad abitarvi unitamente alle figlie e;
Per_2
Per_
3) il padre potrà frequentare le figlie e ogni volta che vorrà e le terrà con sé Per_2
almeno due giorni durante la settimana (martedì e giovedì) anche per la cena presso la propria abitazione. Le figlie trascorreranno il fine settimana (da intendersi dalle ore 16,00 del giorno del sabato fino al dopocena della domenica sera), alternativamente con il padre e la madre.
Si precisa che sia durante la settimana, sia durante il week end, come sopra specificato, le
Per_ figlie e , per il pernotto, faranno sempre rientro nella predetta casa familiare di via Per_2
Roma n. 107, fino al momento in cui le stesse non si sentiranno pronte per fermarsi anche a dormire presso l'abitazione del padre;
4) il signor corrisponderà alla OR , a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1
al mantenimento ordinario delle figlie, la somma mensile complessiva di Euro 500,00
(cinquecento/00), specificamente Euro 250,00 per ciascuna figlia, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, da aggiornarsi di anno in anno, secondo le variazioni degli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati. Tutte le spese straordinarie, a titolo esemplificativo scolastiche (compresa la spesa per la mensa scolastica), mediche, ludico e
Per_ sportive che dovessero rendersi necessarie per le figlie e e che dovranno essere Per_2
preventivamente concordate tra i ricorrenti, tranne quelle urgenti di carattere medico, contribuiranno entrambi i genitori nella misura di metà per ciascuno. Le spese straordinarie saranno rimborsate dopo l'esibizione, da parte del genitore che le ha sostenute, delle relative ricevute di pagamento. Gli istanti per il mantenimento ordinario e straordinario si riportano al
Protocollo formulato nel 2018 dall'intestato Tribunale.
pag. 2 di 4 Gli assegni per il nucleo familiare, previsti per legge, saranno interamente percepiti dalla
OR e tutte le spese straordinarie, sostenute da entrambi i ricorrenti, Controparte_1
Per_ nell'interesse delle figlie e , saranno portate in detrazione dall'imposta sui redditi Per_2
esclusivamente dalla OR;
Controparte_1
5) per le festività Natalizie le figlie trascorreranno la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale, alternativamente con i genitori, così come i giorni dell'ultimo dell'anno e primo dell'anno ed il giorno del 6 gennaio;
per il periodo Pasquale le figlie trascorreranno con entrambi i genitori un eguale periodo, alternando il giorno di Pasqua e Pasquetta. Per le vacanze estive i ricorrenti raggiungeranno di volta in volta un accordo, nel rispetto delle effettive esigenze delle figlie minori, valutando se sarà opportuno che le stesse trascorrano un periodo continuato di una settimana o di quindici giorni, ovvero non consecutivo, con ciascun genitore;
6) le rate del mutuo fondiario, contratto con Crédit Agricole S.p.A. ed i relativi premi assicurativi, così come le rate del finanziamento contratto con Agos restano ad CP_2
esclusivo carico della OR;
Controparte_1
7) i ricorrenti dichiarano di essere indipendenti economicamente e, pertanto, rinunciano ad ogni reciproco mantenimento e dichiarano di aver già risolto, tra loro, ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale, di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna ragione e/o titolo e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
All'udienza del 14.11.2024, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata).
La domanda in punto status va, pertanto, accolta.
pag. 3 di 4 Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto delle figlie minori delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra Pt_1
e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in La Spezia il giorno
[...] Controparte_1
02.10.2005 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2005, numero 111, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 12.12.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. R.G. n. 1649/2024 promossa da:
(c.f. ) nato alla Spezia il 26.03.1974 (con l'avv. Parte_1 C.F._1
Negroni) e (c.f. nata alla Spezia il 20.07.1977 (con Controparte_1 C.F._2
l'avv. Argenziano)
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 20.08.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia il giorno 02.10.2005
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2005, numero 111, parte Per_ II, serie A); che dall'unione sono nate due figlie, (il 19.05.2010) e (il 10.10.2011); che in Per_2
data 13.01.2022 è stata omologata dal Tribunale della Spezia la separazione consensuale dei coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata).
pag. 1 di 4 I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
Per_
“1) le figlie minori, e , rispettivamente di anni quattordici e dodici, restano Per_2
affidate ad entrambi i genitori, secondo la disciplina dell'affido condiviso;
le decisioni più importanti, nell'interesse delle figlie, relativamente all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2) l'immobile posto in località Le Grazie di Porto VE (SP) via Roma n. 107, già casa familiare, di proprietà esclusiva della ricorrente , resta assegnato a quest'ultima Controparte_1
Per_ che continuerà ad abitarvi unitamente alle figlie e;
Per_2
Per_
3) il padre potrà frequentare le figlie e ogni volta che vorrà e le terrà con sé Per_2
almeno due giorni durante la settimana (martedì e giovedì) anche per la cena presso la propria abitazione. Le figlie trascorreranno il fine settimana (da intendersi dalle ore 16,00 del giorno del sabato fino al dopocena della domenica sera), alternativamente con il padre e la madre.
Si precisa che sia durante la settimana, sia durante il week end, come sopra specificato, le
Per_ figlie e , per il pernotto, faranno sempre rientro nella predetta casa familiare di via Per_2
Roma n. 107, fino al momento in cui le stesse non si sentiranno pronte per fermarsi anche a dormire presso l'abitazione del padre;
4) il signor corrisponderà alla OR , a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1
al mantenimento ordinario delle figlie, la somma mensile complessiva di Euro 500,00
(cinquecento/00), specificamente Euro 250,00 per ciascuna figlia, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, da aggiornarsi di anno in anno, secondo le variazioni degli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati. Tutte le spese straordinarie, a titolo esemplificativo scolastiche (compresa la spesa per la mensa scolastica), mediche, ludico e
Per_ sportive che dovessero rendersi necessarie per le figlie e e che dovranno essere Per_2
preventivamente concordate tra i ricorrenti, tranne quelle urgenti di carattere medico, contribuiranno entrambi i genitori nella misura di metà per ciascuno. Le spese straordinarie saranno rimborsate dopo l'esibizione, da parte del genitore che le ha sostenute, delle relative ricevute di pagamento. Gli istanti per il mantenimento ordinario e straordinario si riportano al
Protocollo formulato nel 2018 dall'intestato Tribunale.
pag. 2 di 4 Gli assegni per il nucleo familiare, previsti per legge, saranno interamente percepiti dalla
OR e tutte le spese straordinarie, sostenute da entrambi i ricorrenti, Controparte_1
Per_ nell'interesse delle figlie e , saranno portate in detrazione dall'imposta sui redditi Per_2
esclusivamente dalla OR;
Controparte_1
5) per le festività Natalizie le figlie trascorreranno la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale, alternativamente con i genitori, così come i giorni dell'ultimo dell'anno e primo dell'anno ed il giorno del 6 gennaio;
per il periodo Pasquale le figlie trascorreranno con entrambi i genitori un eguale periodo, alternando il giorno di Pasqua e Pasquetta. Per le vacanze estive i ricorrenti raggiungeranno di volta in volta un accordo, nel rispetto delle effettive esigenze delle figlie minori, valutando se sarà opportuno che le stesse trascorrano un periodo continuato di una settimana o di quindici giorni, ovvero non consecutivo, con ciascun genitore;
6) le rate del mutuo fondiario, contratto con Crédit Agricole S.p.A. ed i relativi premi assicurativi, così come le rate del finanziamento contratto con Agos restano ad CP_2
esclusivo carico della OR;
Controparte_1
7) i ricorrenti dichiarano di essere indipendenti economicamente e, pertanto, rinunciano ad ogni reciproco mantenimento e dichiarano di aver già risolto, tra loro, ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale, di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna ragione e/o titolo e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
All'udienza del 14.11.2024, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata).
La domanda in punto status va, pertanto, accolta.
pag. 3 di 4 Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto delle figlie minori delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra Pt_1
e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in La Spezia il giorno
[...] Controparte_1
02.10.2005 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2005, numero 111, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 12.12.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4