Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/1968, n. 60
CASS
Sentenza 11 gennaio 1968

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Massime2

Qualora il giudice di merito, nell'Esercizio dei suoi poteri discrezionali in ordine all'ammissione di un giuramento suppletorio non si sia limitato ad un'apodittica dichiarazione di fragilita del preteso indizio derivante dalla produzione di documenti (nella specie, copia di assegni), ma ne abbia dato una convincente giustificazione, non e consentito alla suprema Corte il Sindacato sull'eventuale insufficienza od irrazionalita della motivazione.*

Ha sempre e soltanto natura di ordinanza, ancorche contenuto in una pronunzia non definitiva,il provvedimento con cui il giudice di appello da Disposizioni circa l'assunzione o meno di prove, ai sensi del primo comma dell'art. 356 cod.proc.civ..*

Commentario1

  • 1Omosessualità e canone 1095 del Codex Iuris Canonici
    Matteo Forghieri · https://www.filodiritto.com/ · 5 giugno 2006
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/1968, n. 60
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 60
Data del deposito : 11 gennaio 1968

Testo completo