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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2024, n. 43746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43746 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 6/10/2023 del Tribunale di Chieti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO IN, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 e s.m.i. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Chieti con sentenza del 6/10/2023, all'esito del giudizio abbreviato, condannava TO ZI alla pena di mesi quattro di arresto, sostituita - ai sensi degli artt. 20 -bis cod. pen. e 54 -quater legge n. 689 del 1981 - con la pena di euro milleduecento di ammenda, per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto appello, che è stato trasmesso a questa Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione avverso sentenza di condanna alla pena dell'ammenda. Con l'unico motivo cui è affidata l'impugnazione si contesta a) l'affermazione 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 43746 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 15/10/2024 di responsabilità, evidenziando che gli arnesi atti allo scasso sono stati rinvenuti nel bagagliaio dell'autovettura condotta dal coimputato, essendo il ZI solo il passeggero;
b) la carenza di uno degli elementi costitutivi del reato, vale a dire la precedente condanna per delitti contro il patrimonio, essendo stato valorizzato il precedente per la violazione della normativa in materia di stupefacenti, che non rientrerebbe nella categoria dei delitti commessi a scopo di lucro;
c) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur ricorrendone i presupposti;
d) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va, innanzitutto, premesso che, a mente dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, «sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa». 1.1. Sul regime di impugnazione delle sentenze di condanna che applicano la sola pena dell'ammenda si rinvengono nella giurisprudenza di legittimità due orientamenti. Secondo una prima impostazione - che, come si vedrà, può dirsi ultimamente superata da numerosi arresti di segno contrario - l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nel prevedere l'inappellabilità delle sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola ammenda, intenderebbe riferirsi alle contravvenzioni astrattamente punite con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa e non anche alle contravvenzioni punite in astratto con pena congiunta;
ciò anche se nel caso concreto sia stata inflitta la sola pena dell'ammenda a seguito della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Si afferma, in proposito, che la pena pecuniaria con cui è stata sostituita quella detentiva potrebbe essere revocata ai sensi degli artt. 72 e 59 legge 24 novembre 1981 n. 689, evenienza quest'ultima rispetto alla quale il sacrificio del secondo grado nel merito non è costituzionalmente ammissibile (Sez. 3, n. 14738 del 11/2/2016, Lupo, Rv. 266833 - 01; Sez. 4, ord. n. 3622 del 14/1/2016, Naccarella, Rv. 266225 - 01; Sez. 4, n. 45751 del 8/11/2012, Longo, Rv. 253645 - 01; Sez. 1, n. 10735 del 5/3/2009, Provvidenti, Rv. 242879 - 01; Sez. 1, n. 6885 del 5/5/1995, Pesce, Rv. 201720 - 01). Tale principio è stato ribadito anche a seguito dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia, atteso che «il testo dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come 2 detto, è stato modificato solo per la previsione della inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stata applicata, oltre che la sola pena dell'ammenda, anche la pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità, introdotta dall'art. 1 lett. a) d. Igs. n. 150/2020, attraverso l'inserimento nel codice penale dell'art. 20-bis. La stessa legge ha anche introdotto, nella disciplina delle sanzioni sostitutive di cui alla legge n. 689/81, all'art. 71, la previsione per cui il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva ne comporta la revoca e la conversione nella semilibertà o nella detenzione domiciliare: permane dunque, il profilo, individuato dalla giurisprudenza di legittimità a fondamento dell'orientamento su indicato, per cui il sacrificio del secondo grado di giudizio non sarebbe costituzionalmente legittimo, a fronte della astratta possibilità, in caso di mancato pagamento, di conversione in una sanzione che incide sulla libertà personale» (Sez. 4, ord. n. 11375 del 30/1/2024, Mamani, Rv. 286018 - 01). 1.2. L'altro orientamento, più volte ribadito di recente, ritiene che l'inappellabilità di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. si riferisca non alla pena astratta, cioè quella edittalmente prevista, ma alla pena applicata in concreto, con la conseguenza che sono inappellabili anche quelle sentenze che hanno irrogato la pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva. A tale risultato gli arresti in discorso pervengono anche in base a percorsi argomentativi diversi tra loro. Così, Sez. 3, n. 20573 del 13/3/2024, Staffieri, Rv. 286360 - 01 ha affermato che, a seguito della Riforma Cartabia, «si deve ritenere che il "sistema" sanzionatorio penale è oggi costituito dalle "pene principali" e dalle "pene accessorie", disciplinate dagli articoli 20 e seguenti del codice penale, nonché dalle "pene sostitutive", previste dall'articolo 20-bis cod. pen. e disciplinate dagli articoli 53 e seguenti della legge 689/1981»; che è lo stesso art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dal d. Igs. n. 150/2022, «che ritiene inappellabili le sentenze che applicano una pena - il lavoro di pubblica utilità - che "originariamente" non può essere edittalmente prevista, proprio in quanto "sostitutiva" di pena principale»; che, dunque, una «lettura sistematica della norma consente quindi di verificare che il legislatore ha inteso ampliare l'area dell'inappellabilità a tutte le pene sostitutive non detentive, confinando il regime di appellabilità alle sole pene sostitutive della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, che invece incidono sulla libertà personale del condannato. Con il che, cade la tesi della necessaria "originaria previsione" della sola pena dell'ammenda». Il Collegio, invece, nell'ambito di questo secondo orientamento, intende dare continuità all'indirizzo che valorizza il dato testuale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., che fa espresso riferimento alla pena «applicata», vale a dire quella irrogata in concreto dal giudice, anziché alla pena «prevista», cioè quella 3 edittale, astratta. Ne consegue che sono inappellabili tutte le sentenze che «applicano» la sola pena pecuniaria, a prescindere dalla pena edittalmente prevista, dunque, anche quelle che giudicano reati puniti astrattamente con la pena congiunta, nei casi in cui quella detentiva sia convertita nella pena pecuniaria. Se così non fosse, il legislatore avrebbe utilizzato una diversa terminologia, facendo riferimento alla pena «prevista» (Sez. 1, n. 33605 del 9/5/2024, Meggiorin, n.m.; Sez. 1, n. 26308 del 23/3/2023, Bazzano, n.m.; Sez. 3, n. 47031 del 14/09/2022, Sobrio, Rv. 283825 - 01; Sez. 1, n. 31878 del 3/12/2021, dep. 2022, Donadio, Rv. 283391 - 01; Sez. 4, n. 34253 del 1/7/2014, Moscato, 259773 - 01; Sez. 4, n. 15041 del 07/03/2014, Fabio, Rv. 261564 - 01; Sez. 4, n. 18654 del 21/03/2013, Carapella, Rv. 255936 - 01; Sez. 1, n. 11200 del 26/9/1994, Coppi, Rv. 199617 - 01). Del resto, detta distinzione non è nuova, trovando plurime evidenze nel codice di rito: così, solo a titolo di esempio e senza alcuna pretesa di completezza, in materia di competenza per territorio (art. 16, comma 3 cod. proc. pen.) o di misure cautelari (artt. 274, lett. c) e 280, comma 2, cod. proc. pen.), il legislatore fa testuale riferimento alla pena «prevista», riferendosi evidentemente alla pena edittale, mentre in tema di applicazione della pena su richiesta (art. 445, comma 2, cod. proc. pen.) o nel caso di condanna per un pluralità di reati (artt. 533, comma 2, cod. proc. pen.), così come nell'ipotesi in esame di cui all'art. 593, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., utilizza testualmente il termine «applicata», altrettanto evidentemente per indicare la sanzione in concreto irrogata. Peraltro, con riferimento all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., deve essere evidenziato i) come la modifica apportata dal d.lgs. n. 11 del 6/2/2018, che ha introdotto l'inciso «in ogni caso», renda ancora più evidente la volontà del legislatore di prevedere l'inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali sia stata applicata la sola pena dell'ammenda, atteso che tale regime viene affermato come adottabile qualunque sia il motivo dell'applicazione di tale pena a (Sez. 3, n. 47031/2022, cit.); li) come la recente Riforma Cartabia non abbia inciso sui presupposti della inappellabilità di cui si discute, essendosi limitata ad aggiungere, dopo le parole «pena pecuniaria», l'inciso «o la pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità», introdotta dall'art. 1 lett. a) d.lgs. n. 150 del 2020, attraverso l'inserimento nel codice penale dell'art. 20-bis. 2. Tutto ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso sia destituito di fondamento. 2.1. In particolare, con riferimento al primo profilo in cui è articolato l'unico motivo, si osserva che la doglianza non è consentita perché aspecifica, in quanto 4 non si confronta con la sentenza impugnata, che ha fondato la dichiarazione di responsabilità del ZI sulla proprietà dell'autovettura a bordo della quale si trovava, sia pure in posizione di passeggero e, dunque, sulla disponibilità degli arnesi atti allo scasso rinvenuti nel bagagliaio. È, dunque, evidente come la difesa ometta di considerare tale circostanza di fatto evidenziata dal giudice di merito per la affermazione della penale responsabilità dell'odierno ricorrente. Orbene, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 2.2. Il secondo profilo è manifestamente infondato. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di affermare che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 707 cod. pen., è richiesto, quale presupposto, che sul soggetto gravi anche una sola condanna, passata in giudicato, relativa a delitti determinati da motivi di lucro e che all'interno di tale categoria rientrano anche quelli che attengono alla cessione di sostanze stupefacenti (Sez. U, n. 24990 del 30/1/2020, Dabo, Rv. 279499 - 01; Sez. 4, n. 38381 del 21/5/2019, Bajinka, Rv. 277186 - 01; Sez. 6, n. 11363 del 31/1/2018, Ben, Rv. 272519 - 01). Sul certificato del casellario giudiziale del ZI risulta annotato un precedente penale per il reato di cessione di sostanze stupefacenti (precisamente una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, irrevocabile il 3/2/2008), di talchè il presupposto del reato in contestazione può dirsi soddisfatto. 2.3. Il profilo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentito perché generico. Invero, non risultano adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento di dette attenuanti. In ogni caso è comunque manifestamente infondato. Sul punto, è sufficiente evidenziare che la statuizione in punto di circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - atteso che dalla trama motivazionale si evince agevolmente che il giudice di prime cure ha formulato un negativo giudizio di personalità, in considerazione dell'assenza di qualsivoglia segno di resipiscenza - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 5, n. 5 43952 del 13/4/2017, Pettìnelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952/20017 cit.; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01). 2.4. Il profilo relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., infine, è infondato, atteso che l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non avendone fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. 3, n. 19207 del 16/3/2017, Celentano, Rv. 269913 - 01; Sez. 6, n. 20270 del 27/4/2016, Gravina, Rv. 266678 - 01; Sez. 7, ord. n. 43838 del 27/5/2016, Savini, Rv. 268281 - 01). Trattasi di istituto la ricorrenza dei cui presupposti attiene al merito, per cui deve essere valutata in quella sede, potendosi nel giudizio di legittimità solo denunciare il vizio di violazione di legge ovvero dolersi della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di rigetto. Venendo al caso di specie, si osserva che, se è vero che il difensore aveva proposto l'appello, contenente la relativa richiesta, è altrettanto vero che, stante il contrasto giurisprudenziale sulla interpretazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come sopra sintetizzato, specie alla luce dell'orientamento che sta ultimamente prevalendo, era elevata la probabilità che l'impugnazione proposta potesse essere trasmessa alla Corte di legittimità, avendo ad oggetto una sentenza inappellabile. Dunque, il difensore aveva un onere di diligenza, consistente nel richiedere l'applicazione della causa di non punibilità al giudice di primo grado, sì da poi poter eventualmente sindacare in sede di legittimità - sotto il profilo della violazione di legge o del difetto di motivazione - l'apparato motivazionale in caso di rigetto dell'istanza. 3. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 6 processuali. Così deciso in Roma, il giorno 15 ottobre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO IN, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 e s.m.i. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Chieti con sentenza del 6/10/2023, all'esito del giudizio abbreviato, condannava TO ZI alla pena di mesi quattro di arresto, sostituita - ai sensi degli artt. 20 -bis cod. pen. e 54 -quater legge n. 689 del 1981 - con la pena di euro milleduecento di ammenda, per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto appello, che è stato trasmesso a questa Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione avverso sentenza di condanna alla pena dell'ammenda. Con l'unico motivo cui è affidata l'impugnazione si contesta a) l'affermazione 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 43746 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 15/10/2024 di responsabilità, evidenziando che gli arnesi atti allo scasso sono stati rinvenuti nel bagagliaio dell'autovettura condotta dal coimputato, essendo il ZI solo il passeggero;
b) la carenza di uno degli elementi costitutivi del reato, vale a dire la precedente condanna per delitti contro il patrimonio, essendo stato valorizzato il precedente per la violazione della normativa in materia di stupefacenti, che non rientrerebbe nella categoria dei delitti commessi a scopo di lucro;
c) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur ricorrendone i presupposti;
d) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va, innanzitutto, premesso che, a mente dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, «sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa». 1.1. Sul regime di impugnazione delle sentenze di condanna che applicano la sola pena dell'ammenda si rinvengono nella giurisprudenza di legittimità due orientamenti. Secondo una prima impostazione - che, come si vedrà, può dirsi ultimamente superata da numerosi arresti di segno contrario - l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nel prevedere l'inappellabilità delle sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola ammenda, intenderebbe riferirsi alle contravvenzioni astrattamente punite con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa e non anche alle contravvenzioni punite in astratto con pena congiunta;
ciò anche se nel caso concreto sia stata inflitta la sola pena dell'ammenda a seguito della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Si afferma, in proposito, che la pena pecuniaria con cui è stata sostituita quella detentiva potrebbe essere revocata ai sensi degli artt. 72 e 59 legge 24 novembre 1981 n. 689, evenienza quest'ultima rispetto alla quale il sacrificio del secondo grado nel merito non è costituzionalmente ammissibile (Sez. 3, n. 14738 del 11/2/2016, Lupo, Rv. 266833 - 01; Sez. 4, ord. n. 3622 del 14/1/2016, Naccarella, Rv. 266225 - 01; Sez. 4, n. 45751 del 8/11/2012, Longo, Rv. 253645 - 01; Sez. 1, n. 10735 del 5/3/2009, Provvidenti, Rv. 242879 - 01; Sez. 1, n. 6885 del 5/5/1995, Pesce, Rv. 201720 - 01). Tale principio è stato ribadito anche a seguito dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia, atteso che «il testo dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come 2 detto, è stato modificato solo per la previsione della inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stata applicata, oltre che la sola pena dell'ammenda, anche la pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità, introdotta dall'art. 1 lett. a) d. Igs. n. 150/2020, attraverso l'inserimento nel codice penale dell'art. 20-bis. La stessa legge ha anche introdotto, nella disciplina delle sanzioni sostitutive di cui alla legge n. 689/81, all'art. 71, la previsione per cui il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva ne comporta la revoca e la conversione nella semilibertà o nella detenzione domiciliare: permane dunque, il profilo, individuato dalla giurisprudenza di legittimità a fondamento dell'orientamento su indicato, per cui il sacrificio del secondo grado di giudizio non sarebbe costituzionalmente legittimo, a fronte della astratta possibilità, in caso di mancato pagamento, di conversione in una sanzione che incide sulla libertà personale» (Sez. 4, ord. n. 11375 del 30/1/2024, Mamani, Rv. 286018 - 01). 1.2. L'altro orientamento, più volte ribadito di recente, ritiene che l'inappellabilità di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. si riferisca non alla pena astratta, cioè quella edittalmente prevista, ma alla pena applicata in concreto, con la conseguenza che sono inappellabili anche quelle sentenze che hanno irrogato la pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva. A tale risultato gli arresti in discorso pervengono anche in base a percorsi argomentativi diversi tra loro. Così, Sez. 3, n. 20573 del 13/3/2024, Staffieri, Rv. 286360 - 01 ha affermato che, a seguito della Riforma Cartabia, «si deve ritenere che il "sistema" sanzionatorio penale è oggi costituito dalle "pene principali" e dalle "pene accessorie", disciplinate dagli articoli 20 e seguenti del codice penale, nonché dalle "pene sostitutive", previste dall'articolo 20-bis cod. pen. e disciplinate dagli articoli 53 e seguenti della legge 689/1981»; che è lo stesso art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dal d. Igs. n. 150/2022, «che ritiene inappellabili le sentenze che applicano una pena - il lavoro di pubblica utilità - che "originariamente" non può essere edittalmente prevista, proprio in quanto "sostitutiva" di pena principale»; che, dunque, una «lettura sistematica della norma consente quindi di verificare che il legislatore ha inteso ampliare l'area dell'inappellabilità a tutte le pene sostitutive non detentive, confinando il regime di appellabilità alle sole pene sostitutive della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, che invece incidono sulla libertà personale del condannato. Con il che, cade la tesi della necessaria "originaria previsione" della sola pena dell'ammenda». Il Collegio, invece, nell'ambito di questo secondo orientamento, intende dare continuità all'indirizzo che valorizza il dato testuale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., che fa espresso riferimento alla pena «applicata», vale a dire quella irrogata in concreto dal giudice, anziché alla pena «prevista», cioè quella 3 edittale, astratta. Ne consegue che sono inappellabili tutte le sentenze che «applicano» la sola pena pecuniaria, a prescindere dalla pena edittalmente prevista, dunque, anche quelle che giudicano reati puniti astrattamente con la pena congiunta, nei casi in cui quella detentiva sia convertita nella pena pecuniaria. Se così non fosse, il legislatore avrebbe utilizzato una diversa terminologia, facendo riferimento alla pena «prevista» (Sez. 1, n. 33605 del 9/5/2024, Meggiorin, n.m.; Sez. 1, n. 26308 del 23/3/2023, Bazzano, n.m.; Sez. 3, n. 47031 del 14/09/2022, Sobrio, Rv. 283825 - 01; Sez. 1, n. 31878 del 3/12/2021, dep. 2022, Donadio, Rv. 283391 - 01; Sez. 4, n. 34253 del 1/7/2014, Moscato, 259773 - 01; Sez. 4, n. 15041 del 07/03/2014, Fabio, Rv. 261564 - 01; Sez. 4, n. 18654 del 21/03/2013, Carapella, Rv. 255936 - 01; Sez. 1, n. 11200 del 26/9/1994, Coppi, Rv. 199617 - 01). Del resto, detta distinzione non è nuova, trovando plurime evidenze nel codice di rito: così, solo a titolo di esempio e senza alcuna pretesa di completezza, in materia di competenza per territorio (art. 16, comma 3 cod. proc. pen.) o di misure cautelari (artt. 274, lett. c) e 280, comma 2, cod. proc. pen.), il legislatore fa testuale riferimento alla pena «prevista», riferendosi evidentemente alla pena edittale, mentre in tema di applicazione della pena su richiesta (art. 445, comma 2, cod. proc. pen.) o nel caso di condanna per un pluralità di reati (artt. 533, comma 2, cod. proc. pen.), così come nell'ipotesi in esame di cui all'art. 593, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., utilizza testualmente il termine «applicata», altrettanto evidentemente per indicare la sanzione in concreto irrogata. Peraltro, con riferimento all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., deve essere evidenziato i) come la modifica apportata dal d.lgs. n. 11 del 6/2/2018, che ha introdotto l'inciso «in ogni caso», renda ancora più evidente la volontà del legislatore di prevedere l'inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali sia stata applicata la sola pena dell'ammenda, atteso che tale regime viene affermato come adottabile qualunque sia il motivo dell'applicazione di tale pena a (Sez. 3, n. 47031/2022, cit.); li) come la recente Riforma Cartabia non abbia inciso sui presupposti della inappellabilità di cui si discute, essendosi limitata ad aggiungere, dopo le parole «pena pecuniaria», l'inciso «o la pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità», introdotta dall'art. 1 lett. a) d.lgs. n. 150 del 2020, attraverso l'inserimento nel codice penale dell'art. 20-bis. 2. Tutto ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso sia destituito di fondamento. 2.1. In particolare, con riferimento al primo profilo in cui è articolato l'unico motivo, si osserva che la doglianza non è consentita perché aspecifica, in quanto 4 non si confronta con la sentenza impugnata, che ha fondato la dichiarazione di responsabilità del ZI sulla proprietà dell'autovettura a bordo della quale si trovava, sia pure in posizione di passeggero e, dunque, sulla disponibilità degli arnesi atti allo scasso rinvenuti nel bagagliaio. È, dunque, evidente come la difesa ometta di considerare tale circostanza di fatto evidenziata dal giudice di merito per la affermazione della penale responsabilità dell'odierno ricorrente. Orbene, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 2.2. Il secondo profilo è manifestamente infondato. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di affermare che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 707 cod. pen., è richiesto, quale presupposto, che sul soggetto gravi anche una sola condanna, passata in giudicato, relativa a delitti determinati da motivi di lucro e che all'interno di tale categoria rientrano anche quelli che attengono alla cessione di sostanze stupefacenti (Sez. U, n. 24990 del 30/1/2020, Dabo, Rv. 279499 - 01; Sez. 4, n. 38381 del 21/5/2019, Bajinka, Rv. 277186 - 01; Sez. 6, n. 11363 del 31/1/2018, Ben, Rv. 272519 - 01). Sul certificato del casellario giudiziale del ZI risulta annotato un precedente penale per il reato di cessione di sostanze stupefacenti (precisamente una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, irrevocabile il 3/2/2008), di talchè il presupposto del reato in contestazione può dirsi soddisfatto. 2.3. Il profilo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentito perché generico. Invero, non risultano adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento di dette attenuanti. In ogni caso è comunque manifestamente infondato. Sul punto, è sufficiente evidenziare che la statuizione in punto di circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - atteso che dalla trama motivazionale si evince agevolmente che il giudice di prime cure ha formulato un negativo giudizio di personalità, in considerazione dell'assenza di qualsivoglia segno di resipiscenza - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 5, n. 5 43952 del 13/4/2017, Pettìnelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952/20017 cit.; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01). 2.4. Il profilo relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., infine, è infondato, atteso che l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non avendone fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. 3, n. 19207 del 16/3/2017, Celentano, Rv. 269913 - 01; Sez. 6, n. 20270 del 27/4/2016, Gravina, Rv. 266678 - 01; Sez. 7, ord. n. 43838 del 27/5/2016, Savini, Rv. 268281 - 01). Trattasi di istituto la ricorrenza dei cui presupposti attiene al merito, per cui deve essere valutata in quella sede, potendosi nel giudizio di legittimità solo denunciare il vizio di violazione di legge ovvero dolersi della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di rigetto. Venendo al caso di specie, si osserva che, se è vero che il difensore aveva proposto l'appello, contenente la relativa richiesta, è altrettanto vero che, stante il contrasto giurisprudenziale sulla interpretazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come sopra sintetizzato, specie alla luce dell'orientamento che sta ultimamente prevalendo, era elevata la probabilità che l'impugnazione proposta potesse essere trasmessa alla Corte di legittimità, avendo ad oggetto una sentenza inappellabile. Dunque, il difensore aveva un onere di diligenza, consistente nel richiedere l'applicazione della causa di non punibilità al giudice di primo grado, sì da poi poter eventualmente sindacare in sede di legittimità - sotto il profilo della violazione di legge o del difetto di motivazione - l'apparato motivazionale in caso di rigetto dell'istanza. 3. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 6 processuali. Così deciso in Roma, il giorno 15 ottobre 2023.