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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 969/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO SC, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3915/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Patrica - V 03010 Patrica FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 47/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE e pubblicata il 07/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 319 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 621/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 47/2024 della Corte Tributaria di primo grado di Frosinone che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento TARI
2016 (n. 319) emesso dal Comune di Patrica.
L'appellante eccepisce:
1. decadenza/prescrizione
2. errata determinazione delle superfici;
3. esenzione per produzione di rifiuti speciali;
4. difetto di motivazione;
5. carenza di legittimazione passiva.
Conclude come in atti con vittoria di spese e compensi da distrarre all'Avv. Difensore_1 che si dichiara antistatario.
Il Comune di Patrica si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Viene depositata giurisprudenza favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sulla decadenza e prescrizione
L'appellante sostiene che l'avviso sia tardivo e che la sospensione “Covid” di 85 giorni (art. 67, co. 1, D.L.
18/2020) operi soltanto per gli atti in scadenza nell'anno 2020.
Termine di decadenza: per i tributi locali, l'avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione “è stata o avrebbe dovuto essere” presentata (art. 1, L. 296/2006, co. 161). Nella specie, trattandosi di omessa dichiarazione TARI 2016, il termine decorre dal 30.06.2017 (art. 25, Regolamento IUC del Comune), con scadenza 31.12.2022.
Sospensione emergenziale: l'art. 67, co. 1, D.L. 18/2020 ha disposto la sospensione dall'8.3.2020 al
31.5.2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori;
per effetto del rinvio all'art. 12, D.Lgs. 159/2015, la sospensione sposta in avanti di pari durata i termini di decadenza e prescrizione pendenti nel periodo. La migliore prassi applicativa
(IFEL, nota 2.11.2021) e un consolidato indirizzo di merito hanno chiarito che tutti i termini decadenziali pendenti all'8.3.2020 sono prorogati di 85 giorni, non solo quelli in scadenza nel 2020; ne deriva, per l'annualità 2016 da omessa dichiarazione, nuovo termine al 26.03.2023. L'avviso, notificato il 17.01.2023,
è quindi tempestivo.
Prescrizione: la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. rileva nella fase esecutiva (cartella/ingiunzione, ovvero accertamento esecutivo “post-2020” in funzione riscossiva); qui si discute del termine decadenziale per la notifica dell'avviso, correttamente rispettato.
2) Sulla legittimazione passiva
L'appellante deduce che le aree siano di proprietà di terzo (Nominativo_2) e serventi un impianto carburanti.
Dagli atti risulta che la società detiene le superfici in Patrica, Indirizzo_1 snc, unica sede di esercizio, in forza di comodato dal 2012. Ai sensi dell'art. 1, co. 642, L. 147/2013, la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, a qualsiasi titolo, con obbligazione solidale.
Va inoltre rilevato che, per la medesima annualità 2016, questa Corte ha condannato la sig.ra Nominativo_2, proprietaria dell'area, al pagamento della TARI, confermando che il Comune può legittimamente agire verso entrambi i soggetti obbligati, senza che ciò integri duplicazione illegittima, trattandosi di obbligazione solidale.
3) Sul dedotto difetto di motivazione dell'avviso
L'avviso impugnato reca: normativa di riferimento;
lista utenze con ubicazione, dati catastali, superfici, categoria tariffaria, mensilità; determinazione di tassa, sanzioni e interessi;
generalità del funzionario;
termini e modalità di impugnazione. Tali elementi consentono la piena intelligibilità della pretesa, integrando l'obbligo motivazionale ex art. 7, L. 212/2000 e art. 3, L. 241/1990.
È dirimente che l'appellante abbia potuto articolare una difesa puntuale, segno della sufficienza della motivazione (cfr. Cass. n. 21564/2013; Cass. n. 2032/2022, richiamate nelle difese comunali).
4) Sull'esenzione/riduzione per rifiuti speciali
La società invoca l'esclusione delle aree scoperte perché destinate a manovra mezzi o comunque produttive di rifiuti speciali smaltiti in proprio. L'assunto non coglie nel segno.
La TARI colpisce i locali/aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, co. 642, L. 147/2013).
Esclusioni per rifiuti speciali: sono eccezioni alla regola e richiedono rigoroso onere dichiarativo e probatorio in capo al contribuente, secondo Regolamento IUC comunale (art. 9: indicazione puntuale in denuncia delle superfici da escludere, tipologie di rifiuti con codici CER, invio annuale dei quantitativi e formulari/FIR, ecc.).
Secondo giurisprudenza consolidata, spetta al contribuente provare esistenza e delimitazione delle superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili, nonché l'assolvimento degli adempimenti regolamentari (Cass. 31188/2023; Cass. 29939/2023; v. anche i precedenti locali prodotti dal
Comune).
Non risulta alcuna denuncia con perimetrazione delle aree esenti, né trasmissione dei formulari/ documentazione nei termini regolamentari. Per contro, dagli atti fotografici e rilevazioni satellitari depositati dal Comune, le aree scoperte risultano operative e, come tali, tassabili. L'invocata “insuscettibilità a produrre rifiuti” dei piazzali di manovra non è in re ipsa: essa va provata e dichiarata nei modi e tempi regolamentari, che qui difettano. Né vale il richiamo a risoluzioni ministeriali o a pronunce rese su differenti assetti fattuali: in mancanza di adempimenti dichiarativi e prova rigorosa,
l'esclusione non può essere riconosciuta.
5) Sul giudicato esterno (sent. 61/40/2002)
La decisione del 2002 concerne altri periodi d'imposta (1996-1998) e un quadro normativo/regolamentare differente (pre-L. 147/2013). Nel processo tributario, il giudicato esterno spiega effetti nelle imposte periodiche solo per elementi stabili della fattispecie;
non opera per profili variabili (superfici, destinazioni, regolazioni comunali, oneri dichiarativi), mutati nel tempo. Correttamente il primo giudice ne ha escluso la vincolatività,
e parimenti va qui disatteso.
Tutti i motivi di appello sono respinti. L'avviso di accertamento n. 319 è legittimo;
la sentenza n. 47/2024 va confermata integralmente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese liquidate in euro 150,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO SC, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3915/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Patrica - V 03010 Patrica FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 47/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE e pubblicata il 07/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 319 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 621/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 47/2024 della Corte Tributaria di primo grado di Frosinone che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento TARI
2016 (n. 319) emesso dal Comune di Patrica.
L'appellante eccepisce:
1. decadenza/prescrizione
2. errata determinazione delle superfici;
3. esenzione per produzione di rifiuti speciali;
4. difetto di motivazione;
5. carenza di legittimazione passiva.
Conclude come in atti con vittoria di spese e compensi da distrarre all'Avv. Difensore_1 che si dichiara antistatario.
Il Comune di Patrica si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Viene depositata giurisprudenza favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sulla decadenza e prescrizione
L'appellante sostiene che l'avviso sia tardivo e che la sospensione “Covid” di 85 giorni (art. 67, co. 1, D.L.
18/2020) operi soltanto per gli atti in scadenza nell'anno 2020.
Termine di decadenza: per i tributi locali, l'avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione “è stata o avrebbe dovuto essere” presentata (art. 1, L. 296/2006, co. 161). Nella specie, trattandosi di omessa dichiarazione TARI 2016, il termine decorre dal 30.06.2017 (art. 25, Regolamento IUC del Comune), con scadenza 31.12.2022.
Sospensione emergenziale: l'art. 67, co. 1, D.L. 18/2020 ha disposto la sospensione dall'8.3.2020 al
31.5.2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori;
per effetto del rinvio all'art. 12, D.Lgs. 159/2015, la sospensione sposta in avanti di pari durata i termini di decadenza e prescrizione pendenti nel periodo. La migliore prassi applicativa
(IFEL, nota 2.11.2021) e un consolidato indirizzo di merito hanno chiarito che tutti i termini decadenziali pendenti all'8.3.2020 sono prorogati di 85 giorni, non solo quelli in scadenza nel 2020; ne deriva, per l'annualità 2016 da omessa dichiarazione, nuovo termine al 26.03.2023. L'avviso, notificato il 17.01.2023,
è quindi tempestivo.
Prescrizione: la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. rileva nella fase esecutiva (cartella/ingiunzione, ovvero accertamento esecutivo “post-2020” in funzione riscossiva); qui si discute del termine decadenziale per la notifica dell'avviso, correttamente rispettato.
2) Sulla legittimazione passiva
L'appellante deduce che le aree siano di proprietà di terzo (Nominativo_2) e serventi un impianto carburanti.
Dagli atti risulta che la società detiene le superfici in Patrica, Indirizzo_1 snc, unica sede di esercizio, in forza di comodato dal 2012. Ai sensi dell'art. 1, co. 642, L. 147/2013, la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, a qualsiasi titolo, con obbligazione solidale.
Va inoltre rilevato che, per la medesima annualità 2016, questa Corte ha condannato la sig.ra Nominativo_2, proprietaria dell'area, al pagamento della TARI, confermando che il Comune può legittimamente agire verso entrambi i soggetti obbligati, senza che ciò integri duplicazione illegittima, trattandosi di obbligazione solidale.
3) Sul dedotto difetto di motivazione dell'avviso
L'avviso impugnato reca: normativa di riferimento;
lista utenze con ubicazione, dati catastali, superfici, categoria tariffaria, mensilità; determinazione di tassa, sanzioni e interessi;
generalità del funzionario;
termini e modalità di impugnazione. Tali elementi consentono la piena intelligibilità della pretesa, integrando l'obbligo motivazionale ex art. 7, L. 212/2000 e art. 3, L. 241/1990.
È dirimente che l'appellante abbia potuto articolare una difesa puntuale, segno della sufficienza della motivazione (cfr. Cass. n. 21564/2013; Cass. n. 2032/2022, richiamate nelle difese comunali).
4) Sull'esenzione/riduzione per rifiuti speciali
La società invoca l'esclusione delle aree scoperte perché destinate a manovra mezzi o comunque produttive di rifiuti speciali smaltiti in proprio. L'assunto non coglie nel segno.
La TARI colpisce i locali/aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, co. 642, L. 147/2013).
Esclusioni per rifiuti speciali: sono eccezioni alla regola e richiedono rigoroso onere dichiarativo e probatorio in capo al contribuente, secondo Regolamento IUC comunale (art. 9: indicazione puntuale in denuncia delle superfici da escludere, tipologie di rifiuti con codici CER, invio annuale dei quantitativi e formulari/FIR, ecc.).
Secondo giurisprudenza consolidata, spetta al contribuente provare esistenza e delimitazione delle superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili, nonché l'assolvimento degli adempimenti regolamentari (Cass. 31188/2023; Cass. 29939/2023; v. anche i precedenti locali prodotti dal
Comune).
Non risulta alcuna denuncia con perimetrazione delle aree esenti, né trasmissione dei formulari/ documentazione nei termini regolamentari. Per contro, dagli atti fotografici e rilevazioni satellitari depositati dal Comune, le aree scoperte risultano operative e, come tali, tassabili. L'invocata “insuscettibilità a produrre rifiuti” dei piazzali di manovra non è in re ipsa: essa va provata e dichiarata nei modi e tempi regolamentari, che qui difettano. Né vale il richiamo a risoluzioni ministeriali o a pronunce rese su differenti assetti fattuali: in mancanza di adempimenti dichiarativi e prova rigorosa,
l'esclusione non può essere riconosciuta.
5) Sul giudicato esterno (sent. 61/40/2002)
La decisione del 2002 concerne altri periodi d'imposta (1996-1998) e un quadro normativo/regolamentare differente (pre-L. 147/2013). Nel processo tributario, il giudicato esterno spiega effetti nelle imposte periodiche solo per elementi stabili della fattispecie;
non opera per profili variabili (superfici, destinazioni, regolazioni comunali, oneri dichiarativi), mutati nel tempo. Correttamente il primo giudice ne ha escluso la vincolatività,
e parimenti va qui disatteso.
Tutti i motivi di appello sono respinti. L'avviso di accertamento n. 319 è legittimo;
la sentenza n. 47/2024 va confermata integralmente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese liquidate in euro 150,00 oltre accessori se dovuti.