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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2451/2025 R.G. promosso da
, nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ricorrente
e
, nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Morena Piscitelli, presso il cui studio a Terrasini
(PA), via Androni n. 27, sono elettivamente domiciliati resistente
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da accordo del 17-26/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25/02/2025 premettendo di aver Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con nel corso della quale è nata la Controparte_1
figlia (19/02/2013), ha chiesto l'affidamento congiunto della minore con dimora Per_1 prevalente presso di sé e la previsione di un contributo paterno di € 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nelle more della prima udienza le parti hanno raggiunto un accordo, sottoscritto in data
17/03/2025 e allegato alla comparsa di costituzione di depositata il Controparte_1
26/03/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“- disporre l'affidamento condiviso della minore nata a [...] il Persona_2
19.02.2013 ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in Cinisi alla via Badalamenti n. 253.
1 Le parti, stante la distanza geografica tra il luogo di residenza del padre (che vive e lavora in Germania) e quello della minore (che vive in Sicilia) concordano tuttavia che sarà la sig.ra , genitore convivente con la minore, ad adottare in via unilaterale Pt_1 le decisioni anche di straordinaria amministrazione attinenti la salute e l'istruzione della minore;
- disporre che, stante l'età di sarà la stessa, compatibilmente ai propri impegni e Per_1
compatibilmente agli impegni lavorativi del sig. , a decidere tempi e modalità di CP_1
incontro con il padre;
- disporre che il sig. versi alla IG.ra , entro il giorno cinque di ogni CP_1 Pt_1 mese, la somma pari ad € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore, oltre a contribuire alle spese straordinarie, da intendersi secondo
l'elencazione di cui al protocollo di intesa in uso da Codesto On. Tribunale e sostenute nell'interesse di quest'ultima nella misura pari al 50%”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando;
1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento della figlia minore PE
, nata a [...] il [...], sia disciplinato secondo quanto pattuito dalle
[...]
parti con accordo depositato il 26/03/2025 e riportato in parte motiva.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 17/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2451/2025 R.G. promosso da
, nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ricorrente
e
, nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Morena Piscitelli, presso il cui studio a Terrasini
(PA), via Androni n. 27, sono elettivamente domiciliati resistente
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da accordo del 17-26/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25/02/2025 premettendo di aver Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con nel corso della quale è nata la Controparte_1
figlia (19/02/2013), ha chiesto l'affidamento congiunto della minore con dimora Per_1 prevalente presso di sé e la previsione di un contributo paterno di € 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nelle more della prima udienza le parti hanno raggiunto un accordo, sottoscritto in data
17/03/2025 e allegato alla comparsa di costituzione di depositata il Controparte_1
26/03/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“- disporre l'affidamento condiviso della minore nata a [...] il Persona_2
19.02.2013 ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in Cinisi alla via Badalamenti n. 253.
1 Le parti, stante la distanza geografica tra il luogo di residenza del padre (che vive e lavora in Germania) e quello della minore (che vive in Sicilia) concordano tuttavia che sarà la sig.ra , genitore convivente con la minore, ad adottare in via unilaterale Pt_1 le decisioni anche di straordinaria amministrazione attinenti la salute e l'istruzione della minore;
- disporre che, stante l'età di sarà la stessa, compatibilmente ai propri impegni e Per_1
compatibilmente agli impegni lavorativi del sig. , a decidere tempi e modalità di CP_1
incontro con il padre;
- disporre che il sig. versi alla IG.ra , entro il giorno cinque di ogni CP_1 Pt_1 mese, la somma pari ad € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore, oltre a contribuire alle spese straordinarie, da intendersi secondo
l'elencazione di cui al protocollo di intesa in uso da Codesto On. Tribunale e sostenute nell'interesse di quest'ultima nella misura pari al 50%”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando;
1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento della figlia minore PE
, nata a [...] il [...], sia disciplinato secondo quanto pattuito dalle
[...]
parti con accordo depositato il 26/03/2025 e riportato in parte motiva.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 17/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2