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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/04/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 4 marzo 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1745 Registro Generale Lavoro dell'anno 2021
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Federica Paternò e Francesco Bartolotta,
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATA INCIDENTALE E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo De Marchis e Flaminia Controparte_1
Agostinelli,
APPELLATO PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 3511/2021 del 14.4.2021
CONCLUSIONI: come in atti
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, così provvede:
1. respinge l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità dell'intervenuto assorbimento dell'“assegno ad personam ex ruolo chiave assorbibile” (già “
[...]
) con gli aumenti contrattuali di cui al CCNL 2018, condanna Controparte_2
l' a corrispondere a l'incremento Controparte_3 Controparte_1 retributivo mensile pari ad € 248,99 dal 1° gennaio 2018 sino alla data del pensionamento
(31.5.2021), oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
3. condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio Controparte_3 grado, che liquida in € 2.000,00 per il primo grado ed in € 2.000,00 per il secondo, oltre oneri accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato;
4. dà atto che sussistono, per l'appellante principale, i presupposti oggettivi richiesti dall'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 4.3.2025 IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
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