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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 3687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3687 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 4434 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione all'udienza del 10.4.2025 (svolta con le modalità previste dall'art. 127 ter cpc), vertente
TRA
(P. Iva , già Parte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 nella qualità di impresa territorialmente designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Katy
Rovini, del foro di Firenze, con domicilio eletto in Napoli, Centro
Direzionale Isola G/7, presso lo studio dell'avv. Raffaele Russo;
Appellante
CONTRO
, ( , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Raffaele Boccia, presso il cui studio in San Giuseppe Vesuviano (NA), via A. Diaz n. 125, è elettivamente domiciliato;
Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Nola n.
1123/2020, pubblicata in data 23.7.2020.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 10.4.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21.2.2019, la Parte_1
quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico
[...] del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, evocava in giudizio, innanzi al tribunale di Nola, , proponendo azione di CP_1 regresso ex art. 292, comma 1, del D. Lgs. 209/2005, per ottenere il
1 rimborso delle somme che assumeva di aver pagato in esecuzione della sentenza del giudice di pace di Ottaviano n. 545/2007, con cui era stata accertata la responsabilità del convenuto CP_1
(proprietario del veicolo privo di copertura assicurativa) in ordine al sinistro stradale verificatosi in San Giuseppe Vesuviano in data
11.3.2004.
Evidenziava la di aver pagato, nell'indicata qualità, in Pt_1 esecuzione dell'anzidetta pronuncia, la complessiva somma di €.
8.118,35, di cui € 5.196,99 in favore dell'attrice ( ), € Parte_3
2.709,36 in favore del difensore di quest'ultima, avv. Loredana
Catapano, ed € 212,00 in favore del proprio difensore, avv. Maione
Fabrizio; che, ciò nonostante, erano rimaste prive di riscontro sia la missiva, sia l'invito a partecipare al procedimento di negoziazione disciplinato dagli artt. 2 e 3 del D.L. 132/14 convertito nella L.
162/2014, con cui aveva chiesto al il rimborso delle predette CP_1 somme.
Radicata la lite, , pur ritualmente citato, restava CP_1 contumace.
Disattesa, perché ritenuta inammissibile (in quanto vertente su circostanze di natura documentale), la richiesta di prova orale articolata dalla (tesa a dimostrare l'avvenuto Parte_1 pagamento degli importi di cui chiedeva il rimborso), la lite veniva definita con sentenza n. 1123/2020, pubblicata in data 23.7.2020, con cui il tribunale di Nola così statuiva: “
1. dichiara la contumacia di CP_1
2. Rigetta la domanda;
3 nulla per le spese”.
[...]
Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 3.12.2020, proponeva appello la Parte_1 nell'indicata qualità, contestando al tribunale, con un unico motivo di doglianza, di aver erroneamente interpretato le deduzioni attoree e di aver disatteso l'azione di regresso senza fornire adeguata motivazione sulla ritenuta inammissibilità della prova orale articolata per dar prova del dedotto pagamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte adita, in riforma della pronuncia gravata, in via preliminare di ammettere la prova testimoniale richiesta in primo grado come articolata nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 cpc (sui seguenti capitoli: 1) “DCV che: le
nq Le corrispondeva la complessiva somma di €.
5.196.99 in Parte_1 esecuzione della sentenza n. 545/07 emessa dal Giudice di Pace di
Ottaviano a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro occorso in data 11/03/04 in San Giuseppe Vesuviano”, con il teste;
2) Parte_3
“DCV che: le nq Le corrispondeva la somma di €. 2709.36 in Parte_1 esecuzione della sentenza n. 545/07 emessa dal Giudice di Pace di
Ottaviano per le prestazioni professionali svolte in favore della sig.ra
[...]
danneggiata nel sinistro occorso in data 11/03/04 in San Giuseppe Pt_3
2 Vesuviano”, con il teste avv. Loredana Catapano;
3) “DCV che: le
nq Le corrispondeva la somma di €. 212.00 per il pagamento Parte_1 della tassa di registro della sentenza n. 545/07 emessa dal Giudice di Pace di Ottaviano nel giudizio promosso dalla sig.ra ”, con il teste Parte_3 avv. Fabrizio Maione), nonché l'interrogatorio formale del convenuto contumace sul capitolo n. 4 dell'atto di citazione epurato di quelle parti contenenti giudizi e preceduto dalla formula DCV che; in via principale condannare il sig. ai sensi dell'art. 292 D. CP_1
Lvo 209/05 alla restituzione in favore delle Controparte_2 della somma di €.
8.118.35 oltre ad interessi legali maturati e maturandi dal dì della messa in mora al saldo. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
Radicato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 16.4.2021, , opponendosi alla CP_1 richiesta di prova orale articolata dall'appellante, correttamente disattesa dal tribunale perché inammissibile, concludendo, nel merito, per l'integrale rigetto dell'avverso gravame, infondato e non provato, con conseguente conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di prime cure, all'udienza cartolare del
10.4.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
*******
I. L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
Con un unico motivo di gravame, l'appellante lamenta che il tribunale avrebbe rigettato la domanda attorea di rivalsa asserendo (a pag. 4) che: “nella specie, la compagnia assicurativa ha rappresentato di aver provato il proprio diritto alla ripetizione delle somme versate al danneggiato, producendo solo la sentenza suddetta e la missiva inviata a CP_1 per il rimborso delle somme. Non sono, però, stati versati in atti gli atti di transazione e quietanza sottoscritti dal soggetto risarcito e dai procuratori.
Né la prova del pagamento sarebbe potuta essere fornita a mezzo delle prove testimoniali richieste nelle memorie istruttorie. La domanda di parte attrice non può, quindi, essere accolta”.
Assume, in contrario, di non aver mai dedotto, nei propri atti, che la sola sentenza provasse il versamento delle somme al danneggiato, avendo, anzi, ripetutamente richiesto di provare il pagamento attraverso la prova testimoniale tempestivamente articolata.
Deduce, in particolare, che la sentenza richiamata era lo strumento idoneo a provare due dei presupposti necessari per l'esercizio dell'azione di rivalsa, la responsabilità e la scopertura assicurativa.
3 Al fine di provare il credito scaturito dal pagamento delle somme stabilite in sentenza la comparente chiedeva di essere ammessa alla prova testimoniale non essendo in possesso degli atti di quietanza sottoscritti dal risarcito, evidenziando che l'assenza di tali documenti era dovuta al semplice fatto che in caso di pagamento su sentenza le compagnie assicurative, e non di meno il FGVS, provvedono immediatamente, cioè prima di ricevere le quietanze sottoscritte, che, nella specie, non erano state inviate dal danneggiato.
Evidenzia, dunque, che proprio perché non disponeva di detta documentazione, che peraltro poteva da sola non essere sufficiente a provare l'incasso della somma, aveva articolato prova testimoniale, così da garantire l'effettività del proprio credito, chiamando a testimoniare chi aveva effettivamente percepito il risarcimento.
Richiesta istruttoria, a dire dell'appellante, erroneamente disattesa dal tribunale, che, senza motivare adeguatamente, riteneva la prova orale inammissibile, laddove di contro la stessa avrebbe potuto e dovuto essere ammessa in virtù del combinato disposto degli artt. 2726
(rubricato “Prova del pagamento e della remissione”, che prevede: “Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito”) e 2721 c.c. (rubricato:
“Ammissibilità: limiti di valore”, che prevede: “1. La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede gli € 2.58.
2. Tuttavia, l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”), e, specificamente, della deroga al divieto di prova testimoniale prevista da tale ultima disposizione normativa, nella specie vieppiù giustificata perché la società attrice non aveva potuto produrre gli atti di quietanza non avendo il danneggiato mai provveduto all'invio della stessa (pag. 5 dell'appello).
La doglianza è infondata, dovendosi confermare il rigetto dell'azione di regresso ex art. 292, comma 1, del D. Lgs. 209/2005, per carenza di prova del pagamento delle somme per il cui rimborso ha agito l'attrice/odierna appellante, risultando inammissibile la prova testimoniale articolata sul punto in prime cure, vertente su circostanze da provarsi documentalmente.
Se è vero, infatti, che, in forza del rinvio contenuto nell'art. 2726 c.c.,
è applicabile anche al pagamento (e alla remissione del debito) la deroga prevista dal comma 2 dell'art. 2721 c.c., è altresì vero che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, da un lato, l'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art.
2721 c.c., richiamato dall'art. 2726 c.c. in tema di prova del pagamento, costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato (Cass. 190/2020); dall'altro,
4 in tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art.
2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità” (Cass. 8181/2022; nello stesso senso, ex multis, Cass. 12111/2003), essendo, di contro, tenuto a motivare, con riferimento ai criteri fissati dalla legge, la decisione di ammettere la prova in deroga al limite di valore fissato dal primo comma dell'art. 2721 c.c. (Cass. 7940/2020).
La facoltà di deroga, dunque, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, tenuto ad effettuare una valutazione delle circostanze del caso concreto, essendosi al fine precisato che: “Poiché ai sensi dell'art.
2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” (Cass. 7940/2020, cit.).
Sulla scorta di tali principi, ribadito che il tribunale non era tenuto ad esplicitare le ragioni del rigetto della prova testimoniale articolata dall'attrice/odierna appellante, osserva in ogni caso la corte come, nella specie, la deroga da quest'ultima invocata ex art. 2721, comma
2, c.c., sarebbe stata in ogni caso ingiustificata, data l'assenza, tra le parti, di qualsivoglia relazione o rapporto di tipo personale idonei a spiegare o giustificare la mancata precostituzione di un documento scritto per comprovare l'avvenuto pagamento, e ciò tanto più ove si consideri che dotata di solida organizzazione e Controparte_3 con indubbia esperienza in materia, era certamente a conoscenza della necessità di effettuare il pagamento adottando le opportune cautele, facendosi rilasciare apposita contestuale quietanza sottoscritta dai soggetti risarciti (controparti nel giudizio definito con la sentenza del giudice di pace di Ottaviano n. 545/2007), sì da poter fornire, anche nella successiva azione di regresso, adeguata dimostrazione dell'avvenuta corresponsione delle somme liquidate in sentenza in favore del danneggiato.
A ciò si aggiunga che si è limitata a dedurre di Parte_1 non essere in possesso degli atti di quietanza sottoscritti dal risarcito
e di non aver potuto produrre in giudizio la quietanza non avendo il danneggiato mai provveduto all'invio della stessa, senza nondimeno minimamente provare di aver (quanto meno) richiesto l'invio di detta documentazione.
5 Peraltro, quand'anche si volesse ritenere verosimile il dedotto mancato invio della quietanza di pagamento da parte del danneggiato,
l'analoga omissione da parte del proprio difensore, avv. Fabrizio
Maione, appare davvero inspiegabile.
Alcun dubbio, dunque, può seriamente residuare sull'inammissibilità della prova testimoniale articolata dall'attrice/odierna appellante, vieppiù perché generica, essendo priva di qualsivoglia indicazione sulle date e modalità del dedotto pagamento.
Rileva infine la corte, per completezza, come superfluo ed ininfluente ai fini decisori appaia anche l'interrogatorio formale (già implicitamente disatteso dal tribunale) deferito in prime cure dalla al convenuto , sul capo sub 4 della Parte_1 CP_1 premessa dell'atto di citazione, all'evidenza inidoneo a fornire la prova del pagamento delle somme liquidate con la sentenza del giudice di pace di Ottaviano n. 545/2007 (vertendo l'interpello sulla seguente circostanza: “4) che nella sua qualità di impresa designata, la
S.p.A. ASSICURAZIONI GENERALI ha assunto la gestione del sinistro avvenuto in data 11/03/04, alle ore 13.00 circa, in San Giuseppe Vesuviano, presso l'intersezione tra Via Nuova Poggiomarino con Via Ciferi tra
l'autovettura Polo tg. AX295AY di proprietà e condotto dalla sig.ra
[...]
ed il ciclomotore Piaggio Free tg. 8VDG8 (privo di copertura Pt_3 assicurativa) di proprietà del sig. , il cui conducente non CP_1 concedeva la precedenza e collideva con la predetta autovettura”).
Restano così superate e prive di pregio tutte le obiezioni dell'appellante, peraltro minimamente supportate dai richiamati precedenti giurisprudenziali, chiaramente inconferenti perché involgenti fattispecie diverse da quella in esame.
In definitiva, dunque, l'appello va rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
II. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori poco superiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), tenuto conto della natura e del valore dell'affare, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Boccia, dichiaratosi antistatario.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con citazione notificata in data
6 3.12.2020, dalla quale impresa territorialmente Parte_1 designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , contro la sentenza del CP_1 tribunale di Nola n. 1123/2020, pubblicata in data 23.7.2020, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante nell'indicata qualità, al Parte_1 pagamento, in favore dell'appellato , delle spese del CP_1 grado, che si liquidano in € 3.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Boccia, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.7.2025.
L'ESTENSORE La PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 4434 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione all'udienza del 10.4.2025 (svolta con le modalità previste dall'art. 127 ter cpc), vertente
TRA
(P. Iva , già Parte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 nella qualità di impresa territorialmente designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Katy
Rovini, del foro di Firenze, con domicilio eletto in Napoli, Centro
Direzionale Isola G/7, presso lo studio dell'avv. Raffaele Russo;
Appellante
CONTRO
, ( , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Raffaele Boccia, presso il cui studio in San Giuseppe Vesuviano (NA), via A. Diaz n. 125, è elettivamente domiciliato;
Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Nola n.
1123/2020, pubblicata in data 23.7.2020.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 10.4.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21.2.2019, la Parte_1
quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico
[...] del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, evocava in giudizio, innanzi al tribunale di Nola, , proponendo azione di CP_1 regresso ex art. 292, comma 1, del D. Lgs. 209/2005, per ottenere il
1 rimborso delle somme che assumeva di aver pagato in esecuzione della sentenza del giudice di pace di Ottaviano n. 545/2007, con cui era stata accertata la responsabilità del convenuto CP_1
(proprietario del veicolo privo di copertura assicurativa) in ordine al sinistro stradale verificatosi in San Giuseppe Vesuviano in data
11.3.2004.
Evidenziava la di aver pagato, nell'indicata qualità, in Pt_1 esecuzione dell'anzidetta pronuncia, la complessiva somma di €.
8.118,35, di cui € 5.196,99 in favore dell'attrice ( ), € Parte_3
2.709,36 in favore del difensore di quest'ultima, avv. Loredana
Catapano, ed € 212,00 in favore del proprio difensore, avv. Maione
Fabrizio; che, ciò nonostante, erano rimaste prive di riscontro sia la missiva, sia l'invito a partecipare al procedimento di negoziazione disciplinato dagli artt. 2 e 3 del D.L. 132/14 convertito nella L.
162/2014, con cui aveva chiesto al il rimborso delle predette CP_1 somme.
Radicata la lite, , pur ritualmente citato, restava CP_1 contumace.
Disattesa, perché ritenuta inammissibile (in quanto vertente su circostanze di natura documentale), la richiesta di prova orale articolata dalla (tesa a dimostrare l'avvenuto Parte_1 pagamento degli importi di cui chiedeva il rimborso), la lite veniva definita con sentenza n. 1123/2020, pubblicata in data 23.7.2020, con cui il tribunale di Nola così statuiva: “
1. dichiara la contumacia di CP_1
2. Rigetta la domanda;
3 nulla per le spese”.
[...]
Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 3.12.2020, proponeva appello la Parte_1 nell'indicata qualità, contestando al tribunale, con un unico motivo di doglianza, di aver erroneamente interpretato le deduzioni attoree e di aver disatteso l'azione di regresso senza fornire adeguata motivazione sulla ritenuta inammissibilità della prova orale articolata per dar prova del dedotto pagamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte adita, in riforma della pronuncia gravata, in via preliminare di ammettere la prova testimoniale richiesta in primo grado come articolata nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 cpc (sui seguenti capitoli: 1) “DCV che: le
nq Le corrispondeva la complessiva somma di €.
5.196.99 in Parte_1 esecuzione della sentenza n. 545/07 emessa dal Giudice di Pace di
Ottaviano a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro occorso in data 11/03/04 in San Giuseppe Vesuviano”, con il teste;
2) Parte_3
“DCV che: le nq Le corrispondeva la somma di €. 2709.36 in Parte_1 esecuzione della sentenza n. 545/07 emessa dal Giudice di Pace di
Ottaviano per le prestazioni professionali svolte in favore della sig.ra
[...]
danneggiata nel sinistro occorso in data 11/03/04 in San Giuseppe Pt_3
2 Vesuviano”, con il teste avv. Loredana Catapano;
3) “DCV che: le
nq Le corrispondeva la somma di €. 212.00 per il pagamento Parte_1 della tassa di registro della sentenza n. 545/07 emessa dal Giudice di Pace di Ottaviano nel giudizio promosso dalla sig.ra ”, con il teste Parte_3 avv. Fabrizio Maione), nonché l'interrogatorio formale del convenuto contumace sul capitolo n. 4 dell'atto di citazione epurato di quelle parti contenenti giudizi e preceduto dalla formula DCV che; in via principale condannare il sig. ai sensi dell'art. 292 D. CP_1
Lvo 209/05 alla restituzione in favore delle Controparte_2 della somma di €.
8.118.35 oltre ad interessi legali maturati e maturandi dal dì della messa in mora al saldo. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
Radicato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 16.4.2021, , opponendosi alla CP_1 richiesta di prova orale articolata dall'appellante, correttamente disattesa dal tribunale perché inammissibile, concludendo, nel merito, per l'integrale rigetto dell'avverso gravame, infondato e non provato, con conseguente conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di prime cure, all'udienza cartolare del
10.4.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
*******
I. L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
Con un unico motivo di gravame, l'appellante lamenta che il tribunale avrebbe rigettato la domanda attorea di rivalsa asserendo (a pag. 4) che: “nella specie, la compagnia assicurativa ha rappresentato di aver provato il proprio diritto alla ripetizione delle somme versate al danneggiato, producendo solo la sentenza suddetta e la missiva inviata a CP_1 per il rimborso delle somme. Non sono, però, stati versati in atti gli atti di transazione e quietanza sottoscritti dal soggetto risarcito e dai procuratori.
Né la prova del pagamento sarebbe potuta essere fornita a mezzo delle prove testimoniali richieste nelle memorie istruttorie. La domanda di parte attrice non può, quindi, essere accolta”.
Assume, in contrario, di non aver mai dedotto, nei propri atti, che la sola sentenza provasse il versamento delle somme al danneggiato, avendo, anzi, ripetutamente richiesto di provare il pagamento attraverso la prova testimoniale tempestivamente articolata.
Deduce, in particolare, che la sentenza richiamata era lo strumento idoneo a provare due dei presupposti necessari per l'esercizio dell'azione di rivalsa, la responsabilità e la scopertura assicurativa.
3 Al fine di provare il credito scaturito dal pagamento delle somme stabilite in sentenza la comparente chiedeva di essere ammessa alla prova testimoniale non essendo in possesso degli atti di quietanza sottoscritti dal risarcito, evidenziando che l'assenza di tali documenti era dovuta al semplice fatto che in caso di pagamento su sentenza le compagnie assicurative, e non di meno il FGVS, provvedono immediatamente, cioè prima di ricevere le quietanze sottoscritte, che, nella specie, non erano state inviate dal danneggiato.
Evidenzia, dunque, che proprio perché non disponeva di detta documentazione, che peraltro poteva da sola non essere sufficiente a provare l'incasso della somma, aveva articolato prova testimoniale, così da garantire l'effettività del proprio credito, chiamando a testimoniare chi aveva effettivamente percepito il risarcimento.
Richiesta istruttoria, a dire dell'appellante, erroneamente disattesa dal tribunale, che, senza motivare adeguatamente, riteneva la prova orale inammissibile, laddove di contro la stessa avrebbe potuto e dovuto essere ammessa in virtù del combinato disposto degli artt. 2726
(rubricato “Prova del pagamento e della remissione”, che prevede: “Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito”) e 2721 c.c. (rubricato:
“Ammissibilità: limiti di valore”, che prevede: “1. La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede gli € 2.58.
2. Tuttavia, l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”), e, specificamente, della deroga al divieto di prova testimoniale prevista da tale ultima disposizione normativa, nella specie vieppiù giustificata perché la società attrice non aveva potuto produrre gli atti di quietanza non avendo il danneggiato mai provveduto all'invio della stessa (pag. 5 dell'appello).
La doglianza è infondata, dovendosi confermare il rigetto dell'azione di regresso ex art. 292, comma 1, del D. Lgs. 209/2005, per carenza di prova del pagamento delle somme per il cui rimborso ha agito l'attrice/odierna appellante, risultando inammissibile la prova testimoniale articolata sul punto in prime cure, vertente su circostanze da provarsi documentalmente.
Se è vero, infatti, che, in forza del rinvio contenuto nell'art. 2726 c.c.,
è applicabile anche al pagamento (e alla remissione del debito) la deroga prevista dal comma 2 dell'art. 2721 c.c., è altresì vero che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, da un lato, l'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art.
2721 c.c., richiamato dall'art. 2726 c.c. in tema di prova del pagamento, costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato (Cass. 190/2020); dall'altro,
4 in tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art.
2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità” (Cass. 8181/2022; nello stesso senso, ex multis, Cass. 12111/2003), essendo, di contro, tenuto a motivare, con riferimento ai criteri fissati dalla legge, la decisione di ammettere la prova in deroga al limite di valore fissato dal primo comma dell'art. 2721 c.c. (Cass. 7940/2020).
La facoltà di deroga, dunque, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, tenuto ad effettuare una valutazione delle circostanze del caso concreto, essendosi al fine precisato che: “Poiché ai sensi dell'art.
2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” (Cass. 7940/2020, cit.).
Sulla scorta di tali principi, ribadito che il tribunale non era tenuto ad esplicitare le ragioni del rigetto della prova testimoniale articolata dall'attrice/odierna appellante, osserva in ogni caso la corte come, nella specie, la deroga da quest'ultima invocata ex art. 2721, comma
2, c.c., sarebbe stata in ogni caso ingiustificata, data l'assenza, tra le parti, di qualsivoglia relazione o rapporto di tipo personale idonei a spiegare o giustificare la mancata precostituzione di un documento scritto per comprovare l'avvenuto pagamento, e ciò tanto più ove si consideri che dotata di solida organizzazione e Controparte_3 con indubbia esperienza in materia, era certamente a conoscenza della necessità di effettuare il pagamento adottando le opportune cautele, facendosi rilasciare apposita contestuale quietanza sottoscritta dai soggetti risarciti (controparti nel giudizio definito con la sentenza del giudice di pace di Ottaviano n. 545/2007), sì da poter fornire, anche nella successiva azione di regresso, adeguata dimostrazione dell'avvenuta corresponsione delle somme liquidate in sentenza in favore del danneggiato.
A ciò si aggiunga che si è limitata a dedurre di Parte_1 non essere in possesso degli atti di quietanza sottoscritti dal risarcito
e di non aver potuto produrre in giudizio la quietanza non avendo il danneggiato mai provveduto all'invio della stessa, senza nondimeno minimamente provare di aver (quanto meno) richiesto l'invio di detta documentazione.
5 Peraltro, quand'anche si volesse ritenere verosimile il dedotto mancato invio della quietanza di pagamento da parte del danneggiato,
l'analoga omissione da parte del proprio difensore, avv. Fabrizio
Maione, appare davvero inspiegabile.
Alcun dubbio, dunque, può seriamente residuare sull'inammissibilità della prova testimoniale articolata dall'attrice/odierna appellante, vieppiù perché generica, essendo priva di qualsivoglia indicazione sulle date e modalità del dedotto pagamento.
Rileva infine la corte, per completezza, come superfluo ed ininfluente ai fini decisori appaia anche l'interrogatorio formale (già implicitamente disatteso dal tribunale) deferito in prime cure dalla al convenuto , sul capo sub 4 della Parte_1 CP_1 premessa dell'atto di citazione, all'evidenza inidoneo a fornire la prova del pagamento delle somme liquidate con la sentenza del giudice di pace di Ottaviano n. 545/2007 (vertendo l'interpello sulla seguente circostanza: “4) che nella sua qualità di impresa designata, la
S.p.A. ASSICURAZIONI GENERALI ha assunto la gestione del sinistro avvenuto in data 11/03/04, alle ore 13.00 circa, in San Giuseppe Vesuviano, presso l'intersezione tra Via Nuova Poggiomarino con Via Ciferi tra
l'autovettura Polo tg. AX295AY di proprietà e condotto dalla sig.ra
[...]
ed il ciclomotore Piaggio Free tg. 8VDG8 (privo di copertura Pt_3 assicurativa) di proprietà del sig. , il cui conducente non CP_1 concedeva la precedenza e collideva con la predetta autovettura”).
Restano così superate e prive di pregio tutte le obiezioni dell'appellante, peraltro minimamente supportate dai richiamati precedenti giurisprudenziali, chiaramente inconferenti perché involgenti fattispecie diverse da quella in esame.
In definitiva, dunque, l'appello va rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
II. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori poco superiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), tenuto conto della natura e del valore dell'affare, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Boccia, dichiaratosi antistatario.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con citazione notificata in data
6 3.12.2020, dalla quale impresa territorialmente Parte_1 designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , contro la sentenza del CP_1 tribunale di Nola n. 1123/2020, pubblicata in data 23.7.2020, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante nell'indicata qualità, al Parte_1 pagamento, in favore dell'appellato , delle spese del CP_1 grado, che si liquidano in € 3.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Boccia, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.7.2025.
L'ESTENSORE La PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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