CA
Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/08/2025, n. 4789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4789 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE
così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere dr. Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2224 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione all'udienza del 08.01.2025, con termini ex art. 190 cpc, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Claudio Scacco (C.F. ) per procura in atti C.F._2
– Appellante – e
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Vittori (C.F.: C.F._4
) per procura in atti C.F._5
– Appellati – e
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3 C.F._6
Francesca Vittori (C.F.: ) per procura in atti. C.F._5
-Appellata- e
, e CO CO Controparte_6
– Appellati contumaci – OGGETTO: servitù passaggio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito in giudizio, chiedendo di accertare l'inesistenza di una servitù Parte_1
di passaggio gravante sul proprio fondo (terreno sito in San Cesareo, identificato al
Catasto di tale comune al foglio 76 particella 451, a beneficio del fondo di CP_4
e (terreno sito in San Cesareo, identificato al Catasto di tale
[...] Controparte_7
comune al foglio 76 particelle 982 e 98) e del fondo di (terreno CO
sito in San Cesareo, identificato al Catasto di tale comune al foglio 76 particelle 1091
e 1092), con la condanna alla cessazione di ogni turbativa. Ha chiesto, inoltre, la condanna di e alla rimozione del cancello e della CO Controparte_7
rete di recinzione apposti su una porzione di terreno, di sua proprietà, della larghezza di mt 1,5 (terreno sito in San Cesareo, identificato al Catasto di tale comune al foglio
76 particella 451 e 453).
Premesso di essere proprietaria dei terreni indicati, in virtù di donazione del 14.3.1984, da parte del proprio genitore, ha dedotto che i convenuti, per raggiungere la pubblica via, esercitavano il passaggio su una strada larga 3 mt, che insisteva per metà sul proprio terreno, nonostante non fosse gravato da un diritto servitù. Ha precisato che i convenuti erano titolari di una servitù di passaggio pedonale e carraio per raggiungere la via pubblica, costituita con atto del notaio del 24 aprile 2001, a carico di Per_1
altro fondo. Ha contestato, infine, ai convenuti, e , di aver eretto CP_4 CP_7
all'ingresso del loro fondo un cancello per metà insistente sul terreno dell'attrice occupandolo per 1,5 mt.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attrice. Ha CP_5
precisato di essere proprietario del fondo distinto in catasto al Foglio 76 particella 1091
e del sovrastante locale magazzino individuato con la particella 1092, per averli ricevuti in donazione dalla madre, , con atto a rogito Notaio Rep. CP_8 Per_2 compravendita, mancava qualsiasi riferimento ad una servitù di passaggio, mentre quella costituita, con atto del notaio del 2001, gravava a carico della particella Per_1
933, - successivamente divisa in più lotti, così costituiti: la particella 1091 di sua proprietà; la particella n. 1188 di proprietà di la particella 1217 di CP_3
proprietà di e originari proprietari dell'intero Controparte_2 Controparte_1
fondo – e solo a favore dei terreni di proprietà di e;
in tale CO CP_7
atto, non risultava allegata una planimetria da cui ricavare il tratto interessato dalla servitù, ma solo l'indicazione della larghezza di mt 3 e della lunghezza di mt 144, quella “già oggi adibita a stradello in terra battuta”. Ha sostenuto che tale stradella corrisponde a quella descritta dall'attrice e che non vi è stato alcuno sconfinamento.
Pertanto, rilevata la mancanza di un titolo costitutivo della servitù in favore delle particelle pervenutegli dalla madre, che così risulterebbero intercluse, fa derivare tale diritto dal titolo del 2001, o, ai sensi dell'art. 1062 comma 2 c.c, trattandosi di un fondo originariamente appartenente ad unico proprietario;
ha, dunque, chiesto la costituzione di diritto di una servitù di passaggio gravante sulle particelle 1217, di proprietà di e e n. 1188 intestata a ed in favore Controparte_2 Controparte_1 CP_3
della particella 1091 ), previa autorizzazione a chiamare in causa CO
, e in subordine, la costituzione di Controparte_2 Controparte_1 CP_3
una servitù coattiva a carico dei fondi che risulteranno interessati dal tracciato della strada.
e hanno chiesto il rigetto delle domande, proposte CO Controparte_7
dalla , opponendo il diritto di servitù di passaggio costituito con atto del notaio Pt_1
in data 24.04.2001 sulla strada di proprietà di e NA Per_1 Controparte_2
AG (part. 1217) e (part. 1188). CP_3
, chiamata in causa dal , ha eccepito il difetto di legittimazione CP_3 CP_5
sostanziale passiva, non ricadendo la strada di 3 metri per l'accesso a Via della Faina sul proprio terreno in Zagarolo, foglio 76 particella 118 sub. 501. Non si è, comunque, opposta alla domanda spiegata da CO
Gli altri chiamati in causa, e hanno dedotto che Controparte_2 Controparte_1 la strada in contestazione non ricadeva sul fondo di proprietà della , ma per Pt_1
l'intero sulla particella ex 933, un tempo di loro proprietà. Richiamato l'atto del notaio del 2001, con cui era stata costituita la servitù, in favore di e Per_1 CO
, non si sono opposti alla domanda, proposta nei loro confronti, dal Controparte_7
. CP_5
All'esito del giudizio il Tribunale, ha accertato l'inesistenza di una servitù di passaggio a carico del fondo di (terreno sito in San Cesareo, identificato al Parte_1
Catasto di tale comune al foglio 76 particella 451) sia in favore del terreno di CP_4
e , sito in San Cesareo ed identificato al Catasto dello stesso
[...] Controparte_7
Comune al foglio 76 particelle 982 e 98, che del terreno di del Prete, sito in CP_5
San Cesareo ed identificato al Catasto dello stesso comune al foglio 76 particelle 1091
e 1092, con la condanna dei convenuti alla cessazione di ogni turbativa;
ha accertato i confini fra il fondo della , compresa la particella 453, e quello di Pt_1
e , come indicati dal CTU (allegato n.6 CO Controparte_7
all'integrazione peritale depositata in data 20.6.19 dal geometra ), con Persona_4
la conseguente condanna di e alla eliminazione del CO Controparte_7
cancello e della rete di recinzione insistenti sul terreno della , sito in San Cesareo, Pt_1
identificato al Catasto di tale comune al foglio 76 particella 451 e 453; ha costituito una servitù di passaggio coattiva, a piedi e carrabile, in favore del terreno di , in San Cesareo, identificato al Catasto di tale comune al foglio CO
76 particelle 1091 e 1092, ed a carico del terreno di , terreno sito in San Parte_1
Cesareo, identificato al Catasto di tale comune al foglio 76 particella 451, come identificata dal CTU a pag.6 integrazione peritale, allegato13; ha condannato del a versare a un'indennità pari ad CP_5 CP_5 Parte_1
euro 3.170,00; ha rigettato ogni altra domanda ed eccezione.
La decisione poggia sulle seguenti argomentazioni: la domanda attrice va qualificata come azione negatoria servitutis ed è fondata;
la ha dimostrato la proprietà del fondo, allegando l'atto di donazione da parte del Pt_1
padre; dalle indagini del CTU, è emerso che la strada larga 3 mt che collega i fondi di
, e alla pubblica via (via Faina) CO Controparte_7 CO
insiste sul terreno della . Più precisamente, la servitù di passaggio, costituita con Pt_1
l'atto del notaio del 2001, a favore delle particelle 932 e 98 (ora di proprietà Per_1
dei sig. e ) ed a carico della particella 933 (al tempo CO Controparte_7
di proprietà dei soli e ricade di fatto nella Controparte_2 Controparte_1
proprietà della e non di e che, pertanto, non Pt_1 Controparte_2 Controparte_1
avevano alcuna legittimazione a costituirla.
È, allo stesso modo, fondata la domanda attorea, qualificata come azione di regolamento di confini, di rilascio della striscia di terreno occupata da CO
e , e di rimozione del cancello e della rete di recinzione;
ciò sulla base Controparte_7
delle indagini del ctu che ha compiutamente individuato i confini.
E' infondata la domanda riconvenzionale, proposta da contro CP_5 [...]
, e avente ad, per un'ampiezza di mt 3, sui CP_2 Controparte_1 CP_3
loro fondi, distinti in catasto al Foglio 76 particelle 1217 e 1188 (ex 933) ed a favore del fondo di sua proprietà, sito in San Cesareo (RM) distinto in Catasto al Foglio 76 particella 1091, con sovrastante fabbricato distinto con la particella 1092, perché il tracciato indicato è risultato ricadere nella proprietà . Pt_1
È, invece, fondata la domanda riconvenzionale proposta da , volta alla CP_5
costituzione di un diritto di servitù coattiva in favore del proprio fondo ed a carico dei fondi che risulteranno interessati dal tracciato della strada che consente l'accesso da
Via della Faina. Il ctu ha accertato che si tratta di fondo intercluso ed ha individuato nel fondo di proprietà della quello che consente l'accesso più breve alla via Pt_1
pubblica e con il minore aggravio per quello da asservire, ai sensi dell'art.1051 c.c. proponendo solo un'alternativa per ridurre l'aggravio della . Il tribunale ha Pt_1
aderito alle conclusioni del ctu, utilizzando la soluzione principale, che ricalca quella di fatto, tale da garantire il passaggio di pedoni e possibili cavi per utenze ed ha determinato un'indennità pari ad € 3.170,00, che il dovrà versare alla . CP_5 Pt_1
ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Tivoli n. Parte_1
270/2020 nella parte in cui ha costituito la servitù di passaggio sul suo fondo, in favore di chiedendo di “accogliere la domanda principale del medesimo CO
di accertamento, a favore del proprio fondo ed a carico delle particelle 1217 e 1188 dei chiamati in causa e della servitù costituita con atto per Persona_5 CP_3
notaio del 24 Aprile 2001, anche ai sensi dell'art. 1062, 2° comma cc; in via Per_1
gradata e nell'ipotesi di accoglimento della sua riconvenzionale subordinata, procedere alla costituzione della servitù ai sensi dell'art. 1054 cc sul fondo dei signori previa individuazione del tracciato tramite supplemento di CTU Persona_5
che in tal caso si chiede sin d'ora disporsi;
in via sempre gradata, nell'ipotesi di conferma della sua costituzione ai sensi dell'art. 1051 cc, disporsi indagine suppletiva ai fini del rispetto dei criteri di scelta di cui al 2° comma dello stesso articolo;
4) in ultima ipotesi, disporsi la costituzione della servitù della larghezza di tre metri utilizzando per un metro il fondo dei chiamati in causa particella Persona_5
1217, lungo il confine con la particella 451 dell'attrice, e per due metri quest'ultima particella. Con il favore delle spese del grado del giudizio”.
Tre sono motivi di appello.
Con il primo, la contesta che il tracciato, descritto con l'atto notarile del 2001 Pt_1
di costituzione di servitù volontaria, coincida, in buona parte, con la proprietà della
, e, dunque, la carenza di legittimazione delle parti che lo hanno costituito. Pt_1
Sostiene che, con tale atto, è stata ceduta una prima parte del più ampio fondo appartenente al e costituita una servitù di passaggio in favore di essa;
una CP_2
servitù di passaggio pedonale e carraio - e non la strada carrabile di 3 mt oggi esistente
- come risultante dai confini indicati nell'atto del 2001 (“dalla recinzione attualmente esistente posta a confine” e poi come “porzione già oggi adibita a stradello in terra battuta”) di cui oggi è rimasto solo un tratto;
la vecchia recinzione, che esiste ancora, risulta chiaramente dalle foto allegate alla consulenza d'ufficio come allineata ai nuovi muri, costruiti dalle parti e inoltre, nell'atto di costituzione la servitù CP_5 CP_3
è descritta come “porzione già oggi adibita a stradello in terra battuta” e non come l'attuale strada in cemento rilevata dal ctu;
il fondo di , non esisteva, al CP_5
momento della costituzione della servitù, in quanto formatosi solo a seguito del frazionamento del terreno di proprietà che hanno donato la Persona_5
particella alla figlia, nell'anno 2008; successivamente la figlia l'ha venduta a CP_8
che l'ha poi ceduta al figlio nell'atto di vendita a
[...] CO CP_8
era precisato che l'immobile aveva accesso alla via pubblica e si deve ritenere
[...]
mediante la servitù precedentemente costituita;
manca qualsiasi menzione al riguardo nel successivo atto di trasferimento a ma la sua dante causa non CO
può non aver ceduto ogni diritto legato al terreno, anche in ragione della clausola contrattuale che prevede testualmente “Quanto in oggetto viene compravenduto nello stato di fatto e nella condizione giuridica in cui si trova…”; la servitù a favore del fondo deve, comunque, ritenersi costituita per destinazione del padre di famiglia, dal momento che le particelle appartenevano allo stesso soggetto e negli atti di trasferimento nulla viene detto della servitù esistente (salvo il riferimento ad essa nell'atto di vendita ed ovviamente trascritta nei Persona_6
registri immobiliari;
a riprova di tale assunto, vi è la mancata opposizione di ad estendere al la servitù gravante sullo loro terreno, Persona_5 CP_5
oltre gli atti negoziali di vendita e frazionamento;
dunque, la mancata contestazione dell'esistenza di una servitù come costituita con l'atto notarile, mentre il ctu non ha indagato quale fosse il relativo tracciato.
Con il secondo motivo, la contesta la mancata applicazione dell'art. 1054 c.c., Pt_1
trattandosi di un'interclusione derivante da un frazionamento, con il conseguente obbligo a carico dell'alienante di garantire il passaggio costituendo una servitù sulla parte di fondo residuato.
In conclusione, la chiede l'accoglimento della domanda riconvenzionale Pt_1
proposta dal contro , e CP_5 Controparte_2 Controparte_1 CP_3
per sentir costituire la servitù sul terreno di loro proprietà. La domanda non è stata riproposta dal , che non si è costituito in appello. E' evidente che la ha CP_5 Pt_1
interesse solo ad accertare l'esistenza di altre strade percorribili, in modo da ottenere la riforma della pronuncia costitutiva della servitù coattiva, a carico della sua proprietà.
Va immediatamente precisato, in punto di diritto, che l'acquisto di una servitù per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 cc, presuppone che i due fondi siano oggettivamente subordinati o al servizio l'uno all'altro e che tale circostanza deve permanere quando venga meno la titolarità di essi facente capo allo stesso proprietario, nonché la presenza di opere permanenti e visibili destinate al suo esercizio, che palesino il rapporto di asservimento e devono mancare disposizioni sulla servitù; circostanze nemmeno allegate, se non una generica descrizione dei luoghi nemmeno così puntuale riguardo l'estensione in larghezza del preesistente stradello.
Ancora, “ In tema di servitù, il diritto di passaggio conseguente ad interclusione per effetto di alienazione, ai sensi dell'art. 1054 cod. civ., ha natura esclusivamente personale, sicché non spetta in favore dell'avente causa a titolo particolare dall'acquirente dell'immobile rimasto intercluso, né nei confronti dell'avente causa a titolo particolare dal dante causa, salvo che non ne sia stata prevista in modo espresso la trasmissione nell'atto di acquisto. Ne deriva che spetta al terzo, che sia stato convenuto in giudizio per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, l'onere di provare il fatto impeditivo della dedotta interclusione, in conseguenza del trasferimento del diritto personale a favore dell'avente causa dall'acquirente.” (Cass.
Sez. 2, sent. n. 23693/2014).
Nel caso in esame, la porzione di fondo, ora di proprietà , part. 1061, è stata CP_5
ceduta dalla figlia di , che l'ha ricevuta dal padre per donazione, alla madre CP_2
del , con la sola precisazione della possibilità di accesso alla via pubblica CP_5
attraverso una strada privata;
quest'ultima l'ha poi ceduta al figlio e, nel relativo atto, non vi è alcuna menzione della trasmissione del diritto ex art. 1054 cc,.
Va poi aggiunto che la disponibilità dei chiamati in causa ad estendere la servitù di passaggio al , parte dal presupposto che il tracciato sia quello attuale, invece, CP_5
risultato almeno in parte di proprietà Pt_1 In ogni caso, le critiche della inerenti l'esistenza di un preesistente stradello non Pt_1
sono puntuali, basandosi su mere deduzioni, a fronte della perentoria affermazione del ctu, in sede di osservazioni critiche (“Allo stato attuale detta strada che non trova riscontro nelle foto aeree del passato, come se non fosse mai esistita, non risulta da nessuna parte ed il lotto ex particella 933, è ora di proprietà dei signori e CP_2
lotto recintato e accatastato con nuova particella n.1217. Pertanto in CP_9
considerazione del fatto che questa strada non esiste, si può giustamente affermare che il lotto del sig. è “intercluso”). E' vero che il tribunale non ha posto un CP_5
quesito specifico al ctu, ma è pur vero che le indagini del consulente sono avvenute anche con sistemi sofisticati, comparando la situazione attuale con quella preesistente,
e nulla è emerso riguardo all'esistenza di un preesistente stradello. Come si è detto, tale circostanza non è stata nemmeno puntualmente allegata dalla proprietaria del Pt_1
terreno, sin dall'anno 1984, ben prima del dedotto frazionamento. In altri termini, la
, pur conoscendo i luoghi, si è limitata a richiamare genericamente la Pt_1
documentazione allegata alla relazione del ctu, che, invece, non offre utili elementi di valutazione.
Di conseguenza resta travolta anche l'ulteriore censura inerente l'individuazione del passaggio più agevole e meno gravoso per il fondo servente, ai sensi dell'art. 1051 cc.
Un'ultima contestazione riguarda la scelta del tribunale di aderire all'opzione più gravosa per il fondo servente di proprietà , escludendo dal tracciato la striscia Pt_1
presente tra il confine e i muri di circa 1 mt in larghezza, che ricade nella proprietà
, e , e così costituendo una servitù larga 4 mt, con CP_3 CP_2 CP_1 CP_5
un sacrificio ingiustificato al fondo di proprietà dell'attrice.
Il CTU, in sede di integrazione delle indagini, finalizzata all'esatta individuazione dei confini tra le proprietà, ha accertato che la strada utilizzata per il passaggio pedonale e carrabile, è superiore a tre metri, comprendendo anche un metro del terreno dei confinanti, che funge da banchina;
ha proposto, in alternativa, di determinare il tracciato della servitù utilizzando anche l'area da destinata a banchina, così riducendo a 2 metri la parte di fondo della gravata da servitù. Nel proporre le due soluzioni, Pt_1 ha, però, precisato che la prima offre maggiori garanzie per il passaggio pedonale ed il possibile passaggio di cavi per utenze. Il tribunale ha dato rilievo a queste esigenze dandone espressamente atto. La motivazione è condivisibile restando la banchina a servizio del tracciato anche carrabile, come disposto in sentenza, richiamando l'allegato 13, mentre un'eventuale riduzione del passaggio renderebbe meno agevole l'uso anche in termini di sicurezza per i pedoni.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali del grado
(esclusa la fase istruttoria del tutto mancata), da contenere in misura minima, in ragione dell'effettiva portata della linea difensiva, da ritenersi unica perché sostanzialmente sovrapponibile.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza n. 270/2020, del Tribunale Ordinario di Tivoli, con la condanna al pagamento delle spese del grado, liquidate nella misura di 3000,00 euro, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
spese da distrarsi in favore dell'avv.
Francesca Vittori, dichiaratasi antistataria;
dichiara l'appellante tenuta al versamento dell'ulteriore somma pari Pt_1
all'ammontare del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 23.7.2025
Il Presidente relatore 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
21527 del 4 maggio 2010; che la dante causa della madre, a sua volta, aveva acquistato i medesimi immobili, da e , e, negli atti di Controparte_1 CP_2 Persona_3