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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/05/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 576/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 576/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. BARILLANI ORNELLA CP_1
e
con il patrocinio dell'Avv. BARILLANI ORNELLA CP_2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti: Per_
1) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso la madre. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., entrambi i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza pur sempre nel rispetto del comune indirizzo e progetto educativo.
2) La casa familiare, sita in Ferrara, Via Don Giulio Zerbini n. 9/B, con le relative pertinenze e completa degli arredi, viene assegnata alla signora in quanto genitore CP_2 Per_ collocatario della figlia minore il signor ha già reperito un'altra abitazione;
CP_1 Per_
3)Il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità, che CP_1 Per_ le parti hanno concordato al fine di garantire a il diritto alla bigenitorialità, ossia:
due pomeriggi la settimana, dalle ore 17.00 sino alle ore 20.00, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della minore e con i rispettivi impegni lavorativi dei genitori;
fine settimana alternati, esclusa la notte, dal sabato mattina alle ore 10.00 sino alla domenica alle ore 20.00, quando il signor riaccompagnerà la figlia presso CP_1 l'abitazione della madre;
1 durante le vacanze natalizie e pasquali: con modalità alternata;
durante le vacanze estive: OE trascorrerà con il padre un periodo di sette giorni non consecutivi;
le ulteriori festività (a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) verranno concordate tra i genitori seguendo il criterio dell'alternanza; 4) I signori e ontinueranno a provvedere, in ragione del 50% ciascuno, al CP_1 CP_2 pagamento del rateo mensile del mutuo gravante sulla casa familiare n. 53105966 con scadenza in data 01.11.2033 nonché del prestito mensile n. 53106927 con scadenza 01.10.2028 di euro 32,62, sino ad estinzione degli stessi;
5) In considerazione delle documentate condizioni economico reddituali dei coniugi nonché dei pesi e debiti gravanti su ciascuno di essi il signor corrisponderà CP_1 alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro 250,00 CP_2 (duecentocinquanta/00*), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di Per_ contributo al mantenimento di
6) I coniugi concorreranno, in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle spese Per_ straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia in conformità al Protocollo d'intesa in uso avanti il Tribunale di Ferrara e di seguito trascritte: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e/o artistiche fino al tetto massimo complessivo di Euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) campi estivi;
2) baby sitter.
7) L'Assegno Unico Universale erogato da spetterà alla Sig. ra CP_3 CP_2
8)L'autovettura Mercedes Classe E220 Tg. FR775KR intestata al Sig. viene CP_1 assegnata al marito;
9) Ognuno dei coniugi si impegna fino alla data del 31.12.2028 a non presentare alla figlia Per_ nessun eventuale compagno. Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione dei coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole
2 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/03/2025 i sigg. e CP_1 CP_2 esponevano che in data 10/05/2017 avevano contratto matrimonio in Ferrara;
che Per_ dall'unione era nata la figlia minore di anni 9. Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e alle condizioni CP_1 CP_2 concordate (matrimonio contratto in Ferrara in data 10/05/2017 e trascritto al n. 50 p. I).
Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ferrara provveda all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 22.5.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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