Sentenza 19 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/12/2022, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/12/2022
N. 02005/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00837/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 837 del 2018, proposto da
IN NÒ, rappresentata e difesa dall'avvocato Pantaleo Ernesto Bacile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Maruggio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Bonsegna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determina n. 1 del 18.05.2018 del Commissario ad Acta – Segretario Comunale del Comune di Maruggio, notificata alla ricorrente in data 31/05/2018, con cui è stata rigettata l'istanza presentata in data 26.9.2011 dalla Sig.ra IN NÒ di acquisizione sanante ai sensi dell' art. 42-bis D.P.R. 327/2001 del terreno sito nel Comune di Maruggio, identificato al foglio 34 particella 420.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Maruggio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in esame, avente ad oggetto l’impugnativa della Determina n. 1 del 18.05.2018 del Commissario ad Acta – Segretario Comunale del Comune di Maruggio, con cui è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente in data 26.9.2011, con cui si invitava il suddetto Comune all’emanazione del provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42-bis D.P.R. 327/2001, del terreno sito nel Comune di Maruggio, in catasto al foglio 34 particella 420;
- rilevato che non nota depositata in data 14.9.2022 il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato che: “ in data 21.02.2020, nell’ incertezza dell’ esito del giudizio, veniva stipulato un accordo transattivo con il quale entrambe le parti espressamente rinunciavano alla prosecuzione delle azioni giudiziarie tra le stesse ancora pendenti, in virtù del quale la Sig.ra IN NÒ accettava la complessiva somma di euro 108.000,00 a tacitazione di ogni pretesa presente e futura, quale corrispettivo per la cessione al Comune di Maruggio del lotto di terreno sito in Campomarino e
censito al N.C.E.U. del Comune al foglio 34 particella 3557 della estensione di circa 2285 mq ”;
- rilevato che tale soluzione transattiva, sebbene non determini la soddisfazione dell’interesse azionato dalla ricorrente con la proposizione dell’odierno giudizio, determini nondimeno la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso da parte di quest’ultima;
- ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett. c) c.p.a, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
- ritenuto che la natura delle questioni esaminate giustifichi la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO