Articolo 1 della Legge 23 gennaio 1970, n. 8
Articolo 2
Versione
25 febbraio 1970
Art. 1.
L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, costituito con legge 31 luglio 1957, n. 742 , assume la denominazione di "Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia" ed e' autorizzato ad esercitare, su tutto il territorio della Regione, nelle forme e con le agevolazioni, anche fiscali, stabilite dalla citata legge istitutiva e dalle successive sue integrazioni, il credito a medio termine in favore di piccole e medie imprese industriali, commerciali e turistico-alberghiere, nonche' ad esercitare le altre attribuzioni allo stesso assegnate da leggi speciali.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1970