Articolo 20 della Legge 31 ottobre 1958, n. 965
Articolo 19Articolo 21
Versione
15 novembre 1958
Art. 20.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1958-59, le variazioni compensative connesse con l'attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori - sostituiti dai ruoli aggiunti con l' art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 - per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato e della legge 5 giugno 1951, n. 376 , recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo predetto, nonche' le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell' art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai temporanei adibiti a mansioni non salariali.
Art. 20-bis.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire in capitoli, con propri decreti, lo stanziamento del capitolo n. 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.
Entrata in vigore il 15 novembre 1958