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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 31/10/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 2674/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 30 ottobre 2025, ad ore 15.50, il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 21.10.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 24.10.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 28.10.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 2674/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio dell'avv. ANGELOZZI GIOVANNI, contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
- convenuto - con il patrocinio dell'avv. PONTECORVO BRUNO ENZO
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 30.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha introdotto il presente giudizio con ricorso iscritto il 8.5.2024 Parte_1
impugnando una serie di provvedimenti con cui l' ha rideterminato la prestazione CP_1
INVCIV n. 07800003 (a lei intestata con decorrenza 1.2.2019, trasformata in assegno sociale al raggiungimento dell'età normativamente prevista), e disposto la trattenuta di €
50,00 mensili dal 1.8.2023, poichè sulla base dei redditi percepiti nell'anno 2020 le sarebbe stato corrisposto un pagamento indebito a titolo di maggiorazione sociale ai sensi dell'art. 70 della Legge n. 388 del 2000 e dell'ulteriore maggiorazione di cui all'art. 38 della Legge n. 448/2001 (c.d. 'incremento al milione').
Ella ha dedotto di aver comunque percepito, negli anni interessati dai provvedimenti impugnati dell' , redditi personali e coniugali comunque inferiori ai limiti stabiliti CP_1
pagina 2 di 8 dalla legge.
In particolare, come emergerebbe dalla certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate
(suo doc. 8), negli anni compresi tra il 2019 ed il 2022 ella non avrebbe percepito altri redditi se non quelli derivanti dalla medesima pensione di inabilità civile goduta;
il coniuge, avrebbe da par suo percepito redditi di ammontare variabile, ma Controparte_2
mai tale da superare i limiti di ammissibilità previsti dalla legge.
Ha concluso chiedendo “Piaccia all'ecc.mo Tribunale annullare gli indebiti contestati a
sulla pensione di inabilità civile con il provvedimento del 24.01.2022 Parte_1
con il quale l'ente ha rivendicato la restituzione, per il periodo che va dal gennaio al dicembre 2022, di € 2.493,53; di euro 3.370,07 erogati dall'1 febbraio 2019 al 31 luglio
2023 (di cui al provvedimento del 28.6.2023) e di euro 449,70 erogati dall'1 CP_1
febbraio 2019 al 30 settembre 2023 ( di cui al provvedimento del 22 agosto 2023) CP_1
trattandosi, oltretutto, di una duplicazione delle somme erogate nell'anno 2022. Per
l'effetto dichiarare l'illiceità delle trattenute di euro 50,00 operate mensilmente dall'1.8.2023 in poi e condannare l' a restituire alla i suddetti importi;
con CP_1 Pt_1
vittoria delle spese del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
L' si è costituito contestando le pretese della ricorrente, allegando che “All'esito del CP_1
ricorso amministrativo presentato da controparte il 22.1.2024, l' ha infine CP_3
provveduto a riliquidare definitivamente la prestazione in data 24.6.2024 (Doc. 7), rettificando in autotutela l'indebito per il 2022 - su cui va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere - in quanto i redditi del coniuge e della ricorrente sono risultati effettivamente compatibili con la percezione della maggiorazione”, e ribadendo la legittimità delle contestazioni di indebito ulteriori, e dunque delle trattenute di
€ 50,00/mese operate da agosto 2023, in ragione del fatto che per l'anno 2020 la Pt_1
avrebbe (i) percepito redditi da canoni di locazione per un ammontare variamente dalla stessa dichiarato di € 3.150,00 ovvero di € 3.389,00; (ii) omesso di comunicare la variazione di reddito all' erogatore della pensione di inabilità e delle relative CP_1
pagina 3 di 8 maggiorazioni, nonostante l'obbligo sulla stessa gravante a tale fine ed espressamente richiamato nell'originario provvedimento di liquidazione del 29.1.2019 (doc. 1 ). Ha CP_1
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, documentale, giunta alla cognizione dello scrivente, è stata discussa all'udienza cartolare del 30.10.2025.
***
Il ricorso va rigettato.
Preliminarmente va dato atto della cessazione della materia del contendere relativamente alla contestazione di indebito di cui al provvedimento del 24.1.2023 (doc. 1 CP_1
ricorrente) relativamente alle somme erogate e percepite nell'anno 2022.
Infatti, l' ha documentato (suo doc. 7) il fatto di aver provveduto in autotutela alla CP_1
rettifica della precedente riliquidazione, qui contestata unitamente alle ulteriori oggetto del ricorso, quantificando la somma di € 2.749,50 a titolo di conguaglio in favore della ricorrente, a sua volta compensata in sede di definitiva riliquidazione in data 24.6.2024
(doc. 7 cit.).
Venendo alle ulteriori doglianze di parte ricorrente, va premesso che a norma dell'art. 38 co. 5 l. 448/2001 “L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a
(…); b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a (…), né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a (…) incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi (…)”.
Il diritto alle maggiorazione è stato cioè riconosciuto dal legislatore non in misura fissa in favore di ogni beneficiario il cui monte reddituale non superi le soglie fissate dalla legge, ma, quand'egli comunque percepisca un reddito, ancorchè inferiore alla soglia di legge, in misura proporzionalmente variabile in modo da non superare comunque, in via cumulativa,
pagina 4 di 8 le soglie predette.
Quanto detto priva di rilevanza la difesa della ricorrente, che anche nelle note conclusive ed a fronte della costituzione dell' , pur non negando di aver percepito i redditi CP_1
nell'anno 2020 su cui la riliquidazione e la contestazione di indebito qui impugnata si fondano, insiste nel sostenere di non aver comunque superato, anche considerando i redditi predetti, le soglie di legge.
Condividendo quanto già affermato da questo Tribunale nella sentenza n. 1653 del
21.12.2023 (doc. 10 parte convenuta), “In punto di onere della prova in materia di azioni di accertamento negativo promosse avverso richieste di restituzione di pagamenti indebiti
o di trattenute effettuate da l'orientamento maggioritario della Suprema Corte CP_1
(invero non pacifico), ritiene che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cassazione civile SS.UU. 04 agosto 2010 n.
18046)”.
Tale orientamento “deve trovare applicazione nelle ipotesi in cui l'istituto previdenziale
(…) si sia limitato a ricalcolare la prestazione e a richiedere indietro parte delle somme erogate senza fornire alcuna spiegazione circa il proprio operato, né in sede amministrativa né in sede processuale (non essendo possibile addossare in modo generalizzato e indiscriminato al beneficiario della prestazione l'onere di verificare la regolarità degli atti posti in essere dall'istituto previdenziale e non debitamente motivati, ostando a ciò il principio di legalità e di buon andamento dell'attività amministrativa ex art. 97 Cost.)”.
“Nel caso di specie, la parte convenuta ha compiutamente dedotto – tanto in sede stragiudiziale quanto nella presente sede giudiziale – le ragioni per le quali ha richiesto alla parte ricorrente la restituzione di somme: pertanto era onere di quest'ultima provare
pagina 5 di 8 di avere diritto alla ritenzione delle somme già ricevute dalla prima.
La giurisprudenza ha chiarito che le disposizioni di cui all'art. 13 della L. n. 421/1991 e all'art. 52 della L. n. 88/1989 – che prevedono dei limiti rigorosi alla ripetibilità delle somme erogate dall'amministrazione previdenziale – si applicano soltanto in materia di pensioni in senso proprio e stretto, e che “in materia di ripetizione dell'indebito in ambito delle prestazioni dell'invalidità civile, si applica la disciplina generale dell'art. 2033 c.c. non potendosi fare un'applicazione estensiva dei principi vigenti nel sottosistema della previdenza sociale” (Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2018, n. 21510; in senso analogo
Cass. 17216 del 12 luglio 2017). (…)
Pertanto in materia di prestazioni di natura assistenziale – nella quale categoria rientrano anche le maggiorazioni di cui di discute in questa sede (poiché tali prestazioni non sono legate al versamento di contributi previdenziali da parte del beneficiario delle stesse prestazioni) – non assumono alcuna rilevanza, ai fini della ripetizione delle somme pagate senza titolo, né il fatto che i pagamenti indebiti siano dipesi da un errore compiuto dall'ente erogatore, né lo stato soggettivo (dolo o colpa) del beneficiario né il decorso del termine di cui al comma 2 dell''art. 13 della L. n. 412/1991. (…)
La giurisprudenza più recente ha tuttavia chiarito, operando un mutamento di orientamento rispetto all'orientamento tradizionale, che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l' art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cassazione civile , sez. VI , 30/06/2020 , n. 13223)”.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la violazione, ad opera del titolare della pagina 6 di 8 prestazione, dell'obbligo di comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai CP_1
fini del diritto alla percezione della predetta prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito (cfr. Cass. n. 10642 del 2019
e, soprattutto, Cass. n. 32940 del 2021).
Nel caso di specie:
- è pacifico che la ricorrente ha omesso di comunicare la variazione di reddito derivante dalla percezione di redditi da canoni di locazione riferiti all'anno 2020; si osserva che anche nel ricorso introduttivo di questo giudizio ella ha affermato di non aver percepito alcun reddito nell'anno 2020 ad esclusione di quello da pensione di inabilità, salvo non contestare, poi, quanto dedotto dall' in memoria;
CP_1
- la variazione dei redditi percepiti incide sull'ammontare della prestazione assistenziale dovuta (che, infatti, non è stata esclusa nel caso di specie, ma solo riquantificata), né la ricorrente ha offerto di provare il contrario;
- la natura dei redditi di cui si discute esclude la possibilità di ritenerli comunque conosciuti o conoscibili dall' , né la ricorrente ha offerto di provare il contrario. CP_1
Ne consegue che la stessa non può invocare la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito.
In ragione della rilevata cessazione parziale della materia del contendere e della soccombenza della ricorrente sul resto delle domande, le spese vanno compensate per metà
e per metà poste a carico della ricorrente soccombente, la quale però, considerata l'autodichiarazione reddituale in atti, va dichiarata esente dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla contestazione di indebito di cui al provvedimento del 24.1.2023 (doc. 1 ricorrente) relativamente CP_1
alle somme erogate e percepite nell'anno 2022;
- rigetta il ricorso nel resto;
pagina 7 di 8 - compensa le spese di lite nella misura della metà e dichiara nel resto la soccombenza della ricorrente, che va dichiarata esente dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp. att. cpc.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 8 di 8
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 2674/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 30 ottobre 2025, ad ore 15.50, il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 21.10.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 24.10.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 28.10.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 2674/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio dell'avv. ANGELOZZI GIOVANNI, contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
- convenuto - con il patrocinio dell'avv. PONTECORVO BRUNO ENZO
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 30.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha introdotto il presente giudizio con ricorso iscritto il 8.5.2024 Parte_1
impugnando una serie di provvedimenti con cui l' ha rideterminato la prestazione CP_1
INVCIV n. 07800003 (a lei intestata con decorrenza 1.2.2019, trasformata in assegno sociale al raggiungimento dell'età normativamente prevista), e disposto la trattenuta di €
50,00 mensili dal 1.8.2023, poichè sulla base dei redditi percepiti nell'anno 2020 le sarebbe stato corrisposto un pagamento indebito a titolo di maggiorazione sociale ai sensi dell'art. 70 della Legge n. 388 del 2000 e dell'ulteriore maggiorazione di cui all'art. 38 della Legge n. 448/2001 (c.d. 'incremento al milione').
Ella ha dedotto di aver comunque percepito, negli anni interessati dai provvedimenti impugnati dell' , redditi personali e coniugali comunque inferiori ai limiti stabiliti CP_1
pagina 2 di 8 dalla legge.
In particolare, come emergerebbe dalla certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate
(suo doc. 8), negli anni compresi tra il 2019 ed il 2022 ella non avrebbe percepito altri redditi se non quelli derivanti dalla medesima pensione di inabilità civile goduta;
il coniuge, avrebbe da par suo percepito redditi di ammontare variabile, ma Controparte_2
mai tale da superare i limiti di ammissibilità previsti dalla legge.
Ha concluso chiedendo “Piaccia all'ecc.mo Tribunale annullare gli indebiti contestati a
sulla pensione di inabilità civile con il provvedimento del 24.01.2022 Parte_1
con il quale l'ente ha rivendicato la restituzione, per il periodo che va dal gennaio al dicembre 2022, di € 2.493,53; di euro 3.370,07 erogati dall'1 febbraio 2019 al 31 luglio
2023 (di cui al provvedimento del 28.6.2023) e di euro 449,70 erogati dall'1 CP_1
febbraio 2019 al 30 settembre 2023 ( di cui al provvedimento del 22 agosto 2023) CP_1
trattandosi, oltretutto, di una duplicazione delle somme erogate nell'anno 2022. Per
l'effetto dichiarare l'illiceità delle trattenute di euro 50,00 operate mensilmente dall'1.8.2023 in poi e condannare l' a restituire alla i suddetti importi;
con CP_1 Pt_1
vittoria delle spese del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
L' si è costituito contestando le pretese della ricorrente, allegando che “All'esito del CP_1
ricorso amministrativo presentato da controparte il 22.1.2024, l' ha infine CP_3
provveduto a riliquidare definitivamente la prestazione in data 24.6.2024 (Doc. 7), rettificando in autotutela l'indebito per il 2022 - su cui va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere - in quanto i redditi del coniuge e della ricorrente sono risultati effettivamente compatibili con la percezione della maggiorazione”, e ribadendo la legittimità delle contestazioni di indebito ulteriori, e dunque delle trattenute di
€ 50,00/mese operate da agosto 2023, in ragione del fatto che per l'anno 2020 la Pt_1
avrebbe (i) percepito redditi da canoni di locazione per un ammontare variamente dalla stessa dichiarato di € 3.150,00 ovvero di € 3.389,00; (ii) omesso di comunicare la variazione di reddito all' erogatore della pensione di inabilità e delle relative CP_1
pagina 3 di 8 maggiorazioni, nonostante l'obbligo sulla stessa gravante a tale fine ed espressamente richiamato nell'originario provvedimento di liquidazione del 29.1.2019 (doc. 1 ). Ha CP_1
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, documentale, giunta alla cognizione dello scrivente, è stata discussa all'udienza cartolare del 30.10.2025.
***
Il ricorso va rigettato.
Preliminarmente va dato atto della cessazione della materia del contendere relativamente alla contestazione di indebito di cui al provvedimento del 24.1.2023 (doc. 1 CP_1
ricorrente) relativamente alle somme erogate e percepite nell'anno 2022.
Infatti, l' ha documentato (suo doc. 7) il fatto di aver provveduto in autotutela alla CP_1
rettifica della precedente riliquidazione, qui contestata unitamente alle ulteriori oggetto del ricorso, quantificando la somma di € 2.749,50 a titolo di conguaglio in favore della ricorrente, a sua volta compensata in sede di definitiva riliquidazione in data 24.6.2024
(doc. 7 cit.).
Venendo alle ulteriori doglianze di parte ricorrente, va premesso che a norma dell'art. 38 co. 5 l. 448/2001 “L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a
(…); b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a (…), né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a (…) incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi (…)”.
Il diritto alle maggiorazione è stato cioè riconosciuto dal legislatore non in misura fissa in favore di ogni beneficiario il cui monte reddituale non superi le soglie fissate dalla legge, ma, quand'egli comunque percepisca un reddito, ancorchè inferiore alla soglia di legge, in misura proporzionalmente variabile in modo da non superare comunque, in via cumulativa,
pagina 4 di 8 le soglie predette.
Quanto detto priva di rilevanza la difesa della ricorrente, che anche nelle note conclusive ed a fronte della costituzione dell' , pur non negando di aver percepito i redditi CP_1
nell'anno 2020 su cui la riliquidazione e la contestazione di indebito qui impugnata si fondano, insiste nel sostenere di non aver comunque superato, anche considerando i redditi predetti, le soglie di legge.
Condividendo quanto già affermato da questo Tribunale nella sentenza n. 1653 del
21.12.2023 (doc. 10 parte convenuta), “In punto di onere della prova in materia di azioni di accertamento negativo promosse avverso richieste di restituzione di pagamenti indebiti
o di trattenute effettuate da l'orientamento maggioritario della Suprema Corte CP_1
(invero non pacifico), ritiene che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cassazione civile SS.UU. 04 agosto 2010 n.
18046)”.
Tale orientamento “deve trovare applicazione nelle ipotesi in cui l'istituto previdenziale
(…) si sia limitato a ricalcolare la prestazione e a richiedere indietro parte delle somme erogate senza fornire alcuna spiegazione circa il proprio operato, né in sede amministrativa né in sede processuale (non essendo possibile addossare in modo generalizzato e indiscriminato al beneficiario della prestazione l'onere di verificare la regolarità degli atti posti in essere dall'istituto previdenziale e non debitamente motivati, ostando a ciò il principio di legalità e di buon andamento dell'attività amministrativa ex art. 97 Cost.)”.
“Nel caso di specie, la parte convenuta ha compiutamente dedotto – tanto in sede stragiudiziale quanto nella presente sede giudiziale – le ragioni per le quali ha richiesto alla parte ricorrente la restituzione di somme: pertanto era onere di quest'ultima provare
pagina 5 di 8 di avere diritto alla ritenzione delle somme già ricevute dalla prima.
La giurisprudenza ha chiarito che le disposizioni di cui all'art. 13 della L. n. 421/1991 e all'art. 52 della L. n. 88/1989 – che prevedono dei limiti rigorosi alla ripetibilità delle somme erogate dall'amministrazione previdenziale – si applicano soltanto in materia di pensioni in senso proprio e stretto, e che “in materia di ripetizione dell'indebito in ambito delle prestazioni dell'invalidità civile, si applica la disciplina generale dell'art. 2033 c.c. non potendosi fare un'applicazione estensiva dei principi vigenti nel sottosistema della previdenza sociale” (Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2018, n. 21510; in senso analogo
Cass. 17216 del 12 luglio 2017). (…)
Pertanto in materia di prestazioni di natura assistenziale – nella quale categoria rientrano anche le maggiorazioni di cui di discute in questa sede (poiché tali prestazioni non sono legate al versamento di contributi previdenziali da parte del beneficiario delle stesse prestazioni) – non assumono alcuna rilevanza, ai fini della ripetizione delle somme pagate senza titolo, né il fatto che i pagamenti indebiti siano dipesi da un errore compiuto dall'ente erogatore, né lo stato soggettivo (dolo o colpa) del beneficiario né il decorso del termine di cui al comma 2 dell''art. 13 della L. n. 412/1991. (…)
La giurisprudenza più recente ha tuttavia chiarito, operando un mutamento di orientamento rispetto all'orientamento tradizionale, che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l' art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cassazione civile , sez. VI , 30/06/2020 , n. 13223)”.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la violazione, ad opera del titolare della pagina 6 di 8 prestazione, dell'obbligo di comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai CP_1
fini del diritto alla percezione della predetta prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito (cfr. Cass. n. 10642 del 2019
e, soprattutto, Cass. n. 32940 del 2021).
Nel caso di specie:
- è pacifico che la ricorrente ha omesso di comunicare la variazione di reddito derivante dalla percezione di redditi da canoni di locazione riferiti all'anno 2020; si osserva che anche nel ricorso introduttivo di questo giudizio ella ha affermato di non aver percepito alcun reddito nell'anno 2020 ad esclusione di quello da pensione di inabilità, salvo non contestare, poi, quanto dedotto dall' in memoria;
CP_1
- la variazione dei redditi percepiti incide sull'ammontare della prestazione assistenziale dovuta (che, infatti, non è stata esclusa nel caso di specie, ma solo riquantificata), né la ricorrente ha offerto di provare il contrario;
- la natura dei redditi di cui si discute esclude la possibilità di ritenerli comunque conosciuti o conoscibili dall' , né la ricorrente ha offerto di provare il contrario. CP_1
Ne consegue che la stessa non può invocare la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito.
In ragione della rilevata cessazione parziale della materia del contendere e della soccombenza della ricorrente sul resto delle domande, le spese vanno compensate per metà
e per metà poste a carico della ricorrente soccombente, la quale però, considerata l'autodichiarazione reddituale in atti, va dichiarata esente dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla contestazione di indebito di cui al provvedimento del 24.1.2023 (doc. 1 ricorrente) relativamente CP_1
alle somme erogate e percepite nell'anno 2022;
- rigetta il ricorso nel resto;
pagina 7 di 8 - compensa le spese di lite nella misura della metà e dichiara nel resto la soccombenza della ricorrente, che va dichiarata esente dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp. att. cpc.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 8 di 8