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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/04/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 34/2024 R.G., passata in decisione ex art. 352, ultimo comma, c.p.c. all'udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., del giorno 18.02.2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Parte_1
Stato di L'Aquila presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domicilia.
APPELLANTE in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Arcangelo Finocchi che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta Controparte_2
procura rilasciata su foglio separato, autenticata nelle forme ordinarie e sottoscritta anche digitalmente, dagli Avv.ti Marco Morgione e Patrizia Tracanna del Servizio Affari Legali dell'Ente, elettivamente domiciliato presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata.
APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 565/2023 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il
30.08.2023 – Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di
L'Aquila:
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della rispetto a tutte le Parte_1 domande avanzate da parte attrice nei suoi confronti con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dichiarandosi conseguentemente inammissibili e comunque infondate le domande avanzate nei suoi confronti.
- In ogni caso, dichiarare inammissibile ogni domanda proposta nei confronti della
AB nel presente giudizio o comunque respingerla in quanto infondata Pt_1
in fatto e diritto.
Con vittoria delle spese di lite e di CTU di primo e secondo grado.”.
Per l'appellata Controparte_1
“Si chiede all'On Corte adita di voler –contrariis reiectis- così giudicare:
1) Rigettare l'appello proposto dalla;
Parte_1
2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi professionali maturati in relazione al presente giudizio, oltre gli accessori di legge”.
3) “Voglia l'On. Corte di Appello adita, in riforma dell' impugnata sentenza – previa ammissione della CTU contabile già richiesta in primo grado da parte attrice - condannare la ed il - in solido tra loro - per le Parte_1 Controparte_2
suesposte causali, al pronto ed immediato pagamento in favore della
[...] della complessiva somma di € 1.522.501,02 (di cui € 490.725,02 Controparte_1 per l'anno 2017, € 529.101,88 per l'anno 2018, € 502.674,12 per l'anno 2019) maggiorata degli interessi di mora di cui all' art.1284, quarto comma, codice civile, dalla domanda sino all' integrale soddisfo, oltre il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, codice civile. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio” - insistendo per il loro pieno accoglimento.”.
Per l'appellato Controparte_2
“Conclude per l'integrale conferma della sentenza appellata, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 169/2019 RGC – promosso dalla contro la ed il Parte_2 Parte_1 Controparte_2
(onde ottenere la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle somme dovute a titolo di conguaglio sui contributi di esercizio ex artt. 49 e 56 L.R. AB n. 62/83, relativi all'annualità 2016, oltre accessori), giudizio nell'ambito del quale si erano costituite la Pt_1
e il eccependo il loro difetto di legittimazione passiva e resistendo alla
[...] Controparte_2 domanda- il Tribunale di L'Aquila così statuiva: “1) condanna la AB ed il Pt_1
in solido tra loro, per le causali di cui in motivazione, a Controparte_2
corrispondere alla a titolo di conguaglio dei Parte_3 contributi di esercizio per l'annualità 2016, la somma di € 560.755,93, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma IV c.c., nonché maggior danno -corrispondente alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c.- sull'importo sopra liquidato, con decorrenza dal 14.01.2019 e sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna altresì il
[...]
per le causali di cui in motivazione a corrispondere alla CP_2 [...]
a titolo di conguaglio di contributi di esercizio per l'annualità 2016, Parte_3 la somma di € 75.877,25, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma IV c.c., nonché maggior sull'importo sopra liquidato, con decorrenza dal 14.01.2019 e sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna la ed il in Parte_1 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese Parte_3 del presente procedimento, che vengono liquidate complessivamente in € 14.648,00, di cui € 545,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) pone definitivamente a carico della
e del in solido tra loro, le spese della CTU, già Parte_1 Controparte_2
liquidate con separato provvedimento del 30.11.2020.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che a sostegno della domanda l'attrice aveva: - dedotto di essere concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale su linee urbane e filoviarie, ai sensi della legge 10 aprile 1981 n. 151 e della legge regionale n. 62 del 9 settembre 1983, dietro concessione del - rappresentato di essere Controparte_2
creditrice del medesimo ente e/o della degli importi spettanti a titolo di Parte_1
conguaglio dei contributi di esercizio, da erogare in favore delle imprese concessionarie per compensare la non remuneratività dei servizi resi, dovuta agli obblighi tariffari imposti dalla legge ed alla particolare onerosità di alcune linee di trasporto, per l'anno 2016; - esposto che erano rimaste senza esito le richieste regolarmente e tempestivamente formulate ai sensi della L.R.A. n. 62/83.
1.2. Dava inoltre atto che si era costituita in giudizio la eccependo il proprio Parte_1
difetto di legittimazione passiva (non essendovi più alcun rapporto diretto tra Regioni e società concessionarie, per essere stata trasferita ai Comuni l'intera gestione della contribuzione, secondo quanto disposto dall'art. 64 della L.R. n. 1/2011), rappresentando inoltre di aver provveduto a trasferire al le somme necessarie per il T.P.L. per l'anno 2016 per un Controparte_2 importo complessivo di € 3.654.650,10 come da determine dirigenziali in atti.
1.3. Dava altresì atto che si era costituito in giudizio il convenuto il quale Controparte_2
aveva a sua volta eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sul rilievo che la L.R.
n. 1/2011 si è limitata a trasferire ai comuni capoluogo di provincia le risorse finanziarie, senza nulla innovare in ordine alla funzioni amministrative ed attribuzioni facenti capo ai comuni stessi, sicché doveva ritenersi essere stata delegata la sola adozione dei provvedimenti di erogazione dei contributi di esercizio;
aveva inoltre eccepito che il CP_2
non avrebbe potuto provvedere agli adempimenti richiesti, atteso che la Parte_1 era ferma nella determinazione dei costi standard consuntivi all'anno 1986.
1.4. Ciò detto il Tribunale disattendeva in primo luogo le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dagli enti convenuti, ritenendo che entrambi fossero legittimati passivi rispetto alla domanda attorea.
1.4.1. Con riferimento all'eccezione sollevata dal rilevava innanzi tutto Controparte_2 che, alla luce dell'art. 64 della L.R. n. 1/2011, la Giunta Regionale trasferisce ai comuni capoluogo di provincia le risorse destinate allo svolgimento dei servizi urbani, le quali debbono ritenersi onnicomprensive e vincolate allo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale.
Aggiungeva che il quarto comma del medesimo articolo individua le funzioni amministrative di competenza di comuni capoluogo di provincia, tra cui l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, la stipula dei contratti e l'erogazione del corrispettivo.
Spiegava pertanto che prive di pregio si rivelavano le argomentazioni svolte sul punto dal
CP_2
1.4.2. Con riferimento all'eccezione sollevata dalla rilevava Parte_1 preliminarmente che l'art. 6 L.R. n. 9/2012 ha disposto l'abrogazione del solo art. 58 della precedente L.R. 62/83, che regolava la materia del trasporto pubblico locale, lasciando tuttavia in vita gli artt. 49 e 56 L.R. n. 62/83, il primo contenente la disciplina dell'esatto calcolo dei contributi di esercizio spettanti alle aziende di TPL, il secondo contenente previsione del meccanismo di erogazione del contributo in acconto e a saldo.
Spiegava pertanto che la determinazione dei costi standard di esercizio ancora spetta alla
, la quale, in seguito, trasferisce le somme agli enti locali, cui è demandato l'onere Pt_1
di controllo sulle società TPL, con irrogazione di sanzioni, controllo sulla regolarità del servizio ed erogazione del corrispettivo.
Deduceva che se le società concessionarie dei servizi sono tenute a presentare le domande di acconto e saldo dei contributi al competente ente locale, ciò non esclude la possibilità di evocare in giudizio la quando il concessionario ritenga che la mancata Parte_1 corresponsione dei conguagli dipenda dall'inerzia dell'ente concedente.
1.5 Nel merito, delineato il quadro normativo che disciplina il settore (legge quadro 151/1981
e L.R. AB 62/83), rilevava la fondatezza della domanda attorea nei termini risultanti dalla espletata CTU, che aveva accertato che il contributo chilometrico spettante all'azienda per l'anno 2016 ammontava ad € 4.211.247,44, sicché, al netto degli acconti ricevuti
(ammontanti ad € 3.683.682,33), residuava un conguaglio di € 560.755,93 relativamente ai chilometri assentiti dalla ed € 75.877 relativamente a quelli assentiti dal Comune Pt_1
di CP_2
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la , invocandone la riforma Parte_1 sulla scorta di un unico, articolato motivo di grame con il quale ha denunciato: “Erroneità della sentenza di primo grado. Estraneità della rispetto al rapporto di Parte_1
concessione in essere tra la società ed il Onnicomprensività delle somme Controparte_2 erogate. Difetto di legittimazione passiva della ”. Parte_1
3. L'appellata si è costituita in giudizio ed ha diffusamente Controparte_3
contestato il gravame, invocandone il rigetto con vittoria di spese.
Anche l'appellato si è costituito in giudizio ed ha contestato il gravame, Controparte_2 sostenendone l'infondatezza, con richiesta di conferma della sentenza di primo grado.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio svolta in relazione alla prima udienza del 17.09.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) il
Collegio ha rinviato per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 18.02.2025, concedendo i termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le sole parti appellate hanno provveduto a precisare le conclusioni, mentre il solo appellato ha depositato la comparsa conclusionale. Controparte_2 Come detto anche l'udienza del 18.02.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
20.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte, prima di procedere all'esame del gravame, ritiene utile procedere alla ricognizione (quale operata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 9203/2023) della normativa (statale e regionale) relativa ai contributi di esercizio previsti nel settore dei trasporti pubblici locali, che risponde all'esigenza delle società esercenti in regime di concessione il servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, di ottenere una contribuzione che riesca a colmare la differenza tra costi e ricavi provocato dalla remunerazione del servizio non basata sulle ordinarie regole di mercato, ma vincolata dal rispetto di obblighi di servizio relativi anche alla fissazione di tariffe per il servizio svolto da parte dell'ente regionale.
5.1. In particolare l'art. 6 della Legge quadro 10 aprile 1981 n.151 prevede l'erogazione di contributi di esercizio da parte della Regione “…sulla base di principi e procedure stabiliti con legge regionale, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto e determinati annualmente calcolando: a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;
b) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla regione, con il concorso degli enti locali interessati. Detti ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del Ministro dei trasporti... Le tariffe, nonché i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto
"ricavi costi" da definirsi a livello regionale, tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali;
c) l'ammontare dei contributi, entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 5, da erogare alle imprese od esercizi di trasporto sulla base di parametri obiettivi per coprire la differenza tra costi e ricavi come sopra stabiliti. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese od esercizi di trasporto”'. L'art. 7 della medesima legge prevede, poi, che le Regioni debbano annualmente rilevare i costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale, anche mediante tabelle di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati di cui alla lettera a) dell'articolo 6 che le imprese devono fornire, come allegati ai propri bilanci o stati di previsione.
La , in attuazione dei criteri e dei principi della richiamata legge quadro n. Parte_1
151 del 1981, ha introdotto l'art. 49 della legge regionale n. 62 del 9 settembre 1983 ed ha determinato le procedure per la determinazione e l'erogazione dei contributi di esercizio spettanti alle aziende di trasporto pubblico locale e le somme dovute a titolo di contributi di esercizio. In particolare, il citato art. 49 prevede che “I contributi di esercizio sono erogati con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci degli esercenti il trasporto pubblico locale e sono annualmente determinati calcolando: a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, mediante analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;
b) i ricavi del traffico derivanti dalla applicazione delle tariffe stabilite dalla Regione.
Tali ricavi devono in ogni caso coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro e di intesa con la Commissione consultiva interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; c) l'ammontare del contributo chilometrico annuo da erogare
è determinato dalla Giunta regionale sulla base della differenza tra i costi ed i ricavi di cui ai precedenti punti a) e b)”. L'importo del contributo che mediante gli acconti erogati secondo l'art. 56 risulti eccedere il contributo di cui al comma precedente è considerato quale acconto sui contributi degli esercizi successivi, salva la facoltà della Giunta regionale di provvedere in ogni caso al recupero delle eccedenze.
L'art. 50 della stessa legge ha poi previsto che la Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, determina annualmente in via preventiva e consuntiva, i costi di cui alla lettera a) del precedente art. 49, tenendo presenti, tra l'altro: a)
i costi di trazione per tipo di servizio;
b) il costo del personale;
c) i costi tecnici di esercizio e generali comprendenti assicurazioni, tasse di circolazione, ammortamenti, oneri finanziari ed altri.
Secondo l'art. 56 della L.R. in disamina inoltre, “I programmi finanziari annuali di esercizio, predisposti ed approvati ai sensi del precedente articolo 52 prevedono: a) acconto sui contributi di esercizio per l'anno successivo;
b) conguaglio del contributo di esercizio per
l'anno precedente. L'acconto è costituito dalla somma corrispondente al 90% del deficit standard chilometrico preventivo, calcolato per l'anno precedente, moltiplicato per le percorrenze effettive dell'anno precedente, ed è erogato in rate anticipate bimestrali”. La legge 1/2011 all'art. 61 ha previsto, per quanto qui di interesse, che “Le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico regionale e locale presentano rispettivamente alla Regione e ai Comuni di competenza un proprio piano di ristrutturazione dei servizi di trasporto pubblico entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I nuovi piani contengono la razionalizzazione dei servizi di trasporto in modo da consentire la riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale stabilita al comma 2 dell'art. 60”.
Al successivo art. 64 comma 1 è stabilito “La Giunta regionale, sulla base dei programmi presentati ai sensi del presente Capo trasferisce ai Comuni capoluogo di Provincia, le risorse destinate allo svolgimento dei servizi urbani”, mentre al comma 3 è previsto “Le risorse finanziarie connesse ai costi dei servizi di cui al comma 1 sono omnicomprensive e vincolate allo svolgimento dei servizi urbani di trasporto pubblico locale organizzati da ciascun Comune” ed al comma 4 è stabilito “I Comuni capoluogo di Provincia, continuano ad esercitare nell'ambito dei servizi urbani del trasporto pubblico locale le seguenti funzioni amministrative: a) affidamento dei servizi di trasporto locale della propria rete urbana in conformità con l'art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni;
b) stipula dei contratti di servizio, erogazione dei corrispettivi, vigilanza sul rispetto degli obblighi contrattuali ed irrogazione delle sanzioni in caso di inadempimento contrattuale;
c) controllo della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni e dell'ubicazione delle fermate”.
La legge 9/2012 all'art. 6 ha disposto che “Con l'entrata in vigore della presente legge cessa, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 58 della legge regionale 9 settembre 1983,
n. 62 (Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali) il regime transitorio disposto dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 avente per oggetto: "Norme per il trasporto pubblico locale"). L'articolo 58 della l.r. 62/1983 resta per tale effetto abrogato”.
6. Passando all'esame dell'appello, si rileva che lo stesso è fondato.
6.1. L'appellante, con unico motivo di gravame, denuncia l'erroneità della pronuncia del primo giudice in punto di rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione sollevata da esso ente in primo grado.
Ribadisce che, come espressamente riconosciuto dalla attrice in primo grado,
[...]
esercita l'attività di trasporto pubblico locale in forza di concessione rilasciata Parte_3 dal Comune di mentre la (ai sensi dell'art. 64 L.R. 1/2011) trasferisce ai CP_2 Pt_1
Comuni capoluogo di provincia le risorse destinate allo svolgimento dei servizi urbani.
Spiega pertanto che le richieste di contribuzione debbono essere presentate ai Comuni capoluogo per quanto riguarda le concessioni da essi rilasciate, atteso che il nuovo impianto normativo non prevede più alcun rapporto diretto fra la e le società concessionarie Pt_1
comunali, essendo stata trasferita ai Comuni capoluogo di Provincia, non solo la stipula delle concessioni del servizio di trasporto locale, ma anche l'intera gestione della contribuzione (stipula degli atti di concessione, conteggi ed erogazione dei pagamenti), mentre l'unico obbligo che incombe sulla è il trasferimento di un monte risorse ai Pt_1
Comuni capoluogo di Provincia, la cui gestione e imputazione è rimessa totalmente nella disponibilità dei Comuni medesimi.
6.2. Il Collegio dà atto di essersi già pronunciato sulla questione con le recenti sentenze n.
553/2024 e n. 135/2025 riguardanti più nello specifico la individuazione dell'ente legittimato passivamente rispetto alla richiesta di pagamento di contributi avanzata da società di T.P.L. per far fronte agli oneri connessi ai rinnovi CNLL.
Dà inoltre atto che la Corte, in diversa composizione, si è già pronunciata sulla questione con le sentenze n. 594/2022 e 256/2023 riguardanti più nello specifico (come nel caso concreto oggetto del presente giudizio) la individuazione dell'ente legittimato passivamente rispetto alla richiesta dei contributi ordinari di esercizio ex L. 83/1962 avanzata da società
Co
.P.L.
La Corte con le predette pronunce ha espresso un orientamento al quale si intende dare in questa sede continuità.
6.3. Si è in particolare posto l'accento sulle previsioni di cui all'art. 61 L.R. 1/2011 e dell'art. 64 L.R. 1/2011 sopra richiamate.
Si è altresì posto l'accento sull'art. 2 L.R. 9/12 (sopra anch'esso richiamato).
Si è pertanto ritenuto che “la legittimazione passiva (a fronte di richieste di risorse finanziarie dell'azienda esercente il servizio di trasporto pubblico locale) spetta unicamente alla parte pubblica concedente il servizio a nulla valendo il ruolo della quale soggetto Pt_1 preposto unicamente alla ripartizione delle stesse”.
Con particolare riferimento ai contributi ordinari di esercizio di cui alla L. 83/1962 si è osservato che, se è vero che non risultano abrogati gli artt. 49 e 56 della predetta legge (che riguardano l'individuazione delle somme dovute a titolo di conguagli sui contributi di esercizio che compete alla Giunta Regionale), ciò non legittima la concessionaria ad agire direttamente nei confronti della per ottenere i conguagli, in quanto la L.R. Pt_1 n.1/2011”evidentemente ispirata alla finalità di attribuire ai Comuni il compito di erogarle, ha attuato la delega già a sua tempo prevista dall'art. 59 della L.R. 62/83 secondo cui “la giunta regionale accredita in favore dei comuni le quote di competenza per l'intero esercizio””
Si è aggiunto che la successiva L. n. 9/2012 “ha chiaramente regolato i rapporti in questione con lo stabilire che le richieste dei contributi e dei rispettivi saldi debbono essere presentate alla , nel caso di concessioni regionali, e ai Comuni capoluogo, come nel caso in Pt_1 esame, per ciò che riguarda le concessioni da esseri rilasciate”.
Si è infine osservato che “pur volendosi reputare evidente che tuttora la ha l'obbligo Pt_1 di trasferire al le risorse necessarie, ciò non toglie che è l'ente comunale a doversi CP_2 rapportare con la concessionaria, la quale non ha più azione diretta verso l'ente erogatore, come avveniva ante riforma del 2011, a ciò non bastando il perdurante obbligo, ritenuto in primo grado, della di calcolare i contributi di esercizio spettanti alle aziende di TPL Pt_1 ai sensi dell'art. 49 LR 62/83, trattandosi di obbligo verso il e non verso la CP_2 concessionaria”.
6.4. Dando continuità al predetto indirizzo va accolto l'appello proposto dalla Pt_1
, con conseguente riforma sul punto della impugnata sentenza, dovendosi soltanto
[...]
precisare ulteriormente che nella specie il coinvolgimento della in giudizio non è Pt_1 avvenuto al limitato fine di renderle opponibile l'accertamento della misura dei conguagli dovuti, ma al fine di richiedere anche nei confronti della stessa la condanna (domanda accolta dal primo giudice) al pagamento diretto dei contributi stessi in favore della ATP.
7. Venendo al regolamento delle spese processuali, si rileva come sussistano i presupposti per dichiarare integralmente compensate tra e società di trasporti le spese del Pt_1
primo grado di giudizio, nonché per dichiarare integralmente compensate tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
In ragione dell'accoglimento dell'appello le spese della CTU svolta in primo grado debbono essere poste per intero a carico del Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di;
Parte_1
2) CONFERMA nel resto la sentenza di primo grado;
3) DICHIARA integralmente compensate tra la e la le spese Pt_1 Controparte_4
del primo grado, nonché tra tutte le parti quelle del presente grado.
4) PONE a carico del solo le spese della CTU svolta in primo grado. Controparte_2 Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 4.03.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott.ssa Nicoletta Orlandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 34/2024 R.G., passata in decisione ex art. 352, ultimo comma, c.p.c. all'udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., del giorno 18.02.2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Parte_1
Stato di L'Aquila presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domicilia.
APPELLANTE in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Arcangelo Finocchi che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta Controparte_2
procura rilasciata su foglio separato, autenticata nelle forme ordinarie e sottoscritta anche digitalmente, dagli Avv.ti Marco Morgione e Patrizia Tracanna del Servizio Affari Legali dell'Ente, elettivamente domiciliato presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata.
APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 565/2023 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il
30.08.2023 – Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di
L'Aquila:
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della rispetto a tutte le Parte_1 domande avanzate da parte attrice nei suoi confronti con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dichiarandosi conseguentemente inammissibili e comunque infondate le domande avanzate nei suoi confronti.
- In ogni caso, dichiarare inammissibile ogni domanda proposta nei confronti della
AB nel presente giudizio o comunque respingerla in quanto infondata Pt_1
in fatto e diritto.
Con vittoria delle spese di lite e di CTU di primo e secondo grado.”.
Per l'appellata Controparte_1
“Si chiede all'On Corte adita di voler –contrariis reiectis- così giudicare:
1) Rigettare l'appello proposto dalla;
Parte_1
2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi professionali maturati in relazione al presente giudizio, oltre gli accessori di legge”.
3) “Voglia l'On. Corte di Appello adita, in riforma dell' impugnata sentenza – previa ammissione della CTU contabile già richiesta in primo grado da parte attrice - condannare la ed il - in solido tra loro - per le Parte_1 Controparte_2
suesposte causali, al pronto ed immediato pagamento in favore della
[...] della complessiva somma di € 1.522.501,02 (di cui € 490.725,02 Controparte_1 per l'anno 2017, € 529.101,88 per l'anno 2018, € 502.674,12 per l'anno 2019) maggiorata degli interessi di mora di cui all' art.1284, quarto comma, codice civile, dalla domanda sino all' integrale soddisfo, oltre il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, codice civile. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio” - insistendo per il loro pieno accoglimento.”.
Per l'appellato Controparte_2
“Conclude per l'integrale conferma della sentenza appellata, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 169/2019 RGC – promosso dalla contro la ed il Parte_2 Parte_1 Controparte_2
(onde ottenere la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle somme dovute a titolo di conguaglio sui contributi di esercizio ex artt. 49 e 56 L.R. AB n. 62/83, relativi all'annualità 2016, oltre accessori), giudizio nell'ambito del quale si erano costituite la Pt_1
e il eccependo il loro difetto di legittimazione passiva e resistendo alla
[...] Controparte_2 domanda- il Tribunale di L'Aquila così statuiva: “1) condanna la AB ed il Pt_1
in solido tra loro, per le causali di cui in motivazione, a Controparte_2
corrispondere alla a titolo di conguaglio dei Parte_3 contributi di esercizio per l'annualità 2016, la somma di € 560.755,93, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma IV c.c., nonché maggior danno -corrispondente alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c.- sull'importo sopra liquidato, con decorrenza dal 14.01.2019 e sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna altresì il
[...]
per le causali di cui in motivazione a corrispondere alla CP_2 [...]
a titolo di conguaglio di contributi di esercizio per l'annualità 2016, Parte_3 la somma di € 75.877,25, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma IV c.c., nonché maggior sull'importo sopra liquidato, con decorrenza dal 14.01.2019 e sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna la ed il in Parte_1 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese Parte_3 del presente procedimento, che vengono liquidate complessivamente in € 14.648,00, di cui € 545,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) pone definitivamente a carico della
e del in solido tra loro, le spese della CTU, già Parte_1 Controparte_2
liquidate con separato provvedimento del 30.11.2020.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che a sostegno della domanda l'attrice aveva: - dedotto di essere concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale su linee urbane e filoviarie, ai sensi della legge 10 aprile 1981 n. 151 e della legge regionale n. 62 del 9 settembre 1983, dietro concessione del - rappresentato di essere Controparte_2
creditrice del medesimo ente e/o della degli importi spettanti a titolo di Parte_1
conguaglio dei contributi di esercizio, da erogare in favore delle imprese concessionarie per compensare la non remuneratività dei servizi resi, dovuta agli obblighi tariffari imposti dalla legge ed alla particolare onerosità di alcune linee di trasporto, per l'anno 2016; - esposto che erano rimaste senza esito le richieste regolarmente e tempestivamente formulate ai sensi della L.R.A. n. 62/83.
1.2. Dava inoltre atto che si era costituita in giudizio la eccependo il proprio Parte_1
difetto di legittimazione passiva (non essendovi più alcun rapporto diretto tra Regioni e società concessionarie, per essere stata trasferita ai Comuni l'intera gestione della contribuzione, secondo quanto disposto dall'art. 64 della L.R. n. 1/2011), rappresentando inoltre di aver provveduto a trasferire al le somme necessarie per il T.P.L. per l'anno 2016 per un Controparte_2 importo complessivo di € 3.654.650,10 come da determine dirigenziali in atti.
1.3. Dava altresì atto che si era costituito in giudizio il convenuto il quale Controparte_2
aveva a sua volta eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sul rilievo che la L.R.
n. 1/2011 si è limitata a trasferire ai comuni capoluogo di provincia le risorse finanziarie, senza nulla innovare in ordine alla funzioni amministrative ed attribuzioni facenti capo ai comuni stessi, sicché doveva ritenersi essere stata delegata la sola adozione dei provvedimenti di erogazione dei contributi di esercizio;
aveva inoltre eccepito che il CP_2
non avrebbe potuto provvedere agli adempimenti richiesti, atteso che la Parte_1 era ferma nella determinazione dei costi standard consuntivi all'anno 1986.
1.4. Ciò detto il Tribunale disattendeva in primo luogo le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dagli enti convenuti, ritenendo che entrambi fossero legittimati passivi rispetto alla domanda attorea.
1.4.1. Con riferimento all'eccezione sollevata dal rilevava innanzi tutto Controparte_2 che, alla luce dell'art. 64 della L.R. n. 1/2011, la Giunta Regionale trasferisce ai comuni capoluogo di provincia le risorse destinate allo svolgimento dei servizi urbani, le quali debbono ritenersi onnicomprensive e vincolate allo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale.
Aggiungeva che il quarto comma del medesimo articolo individua le funzioni amministrative di competenza di comuni capoluogo di provincia, tra cui l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, la stipula dei contratti e l'erogazione del corrispettivo.
Spiegava pertanto che prive di pregio si rivelavano le argomentazioni svolte sul punto dal
CP_2
1.4.2. Con riferimento all'eccezione sollevata dalla rilevava Parte_1 preliminarmente che l'art. 6 L.R. n. 9/2012 ha disposto l'abrogazione del solo art. 58 della precedente L.R. 62/83, che regolava la materia del trasporto pubblico locale, lasciando tuttavia in vita gli artt. 49 e 56 L.R. n. 62/83, il primo contenente la disciplina dell'esatto calcolo dei contributi di esercizio spettanti alle aziende di TPL, il secondo contenente previsione del meccanismo di erogazione del contributo in acconto e a saldo.
Spiegava pertanto che la determinazione dei costi standard di esercizio ancora spetta alla
, la quale, in seguito, trasferisce le somme agli enti locali, cui è demandato l'onere Pt_1
di controllo sulle società TPL, con irrogazione di sanzioni, controllo sulla regolarità del servizio ed erogazione del corrispettivo.
Deduceva che se le società concessionarie dei servizi sono tenute a presentare le domande di acconto e saldo dei contributi al competente ente locale, ciò non esclude la possibilità di evocare in giudizio la quando il concessionario ritenga che la mancata Parte_1 corresponsione dei conguagli dipenda dall'inerzia dell'ente concedente.
1.5 Nel merito, delineato il quadro normativo che disciplina il settore (legge quadro 151/1981
e L.R. AB 62/83), rilevava la fondatezza della domanda attorea nei termini risultanti dalla espletata CTU, che aveva accertato che il contributo chilometrico spettante all'azienda per l'anno 2016 ammontava ad € 4.211.247,44, sicché, al netto degli acconti ricevuti
(ammontanti ad € 3.683.682,33), residuava un conguaglio di € 560.755,93 relativamente ai chilometri assentiti dalla ed € 75.877 relativamente a quelli assentiti dal Comune Pt_1
di CP_2
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la , invocandone la riforma Parte_1 sulla scorta di un unico, articolato motivo di grame con il quale ha denunciato: “Erroneità della sentenza di primo grado. Estraneità della rispetto al rapporto di Parte_1
concessione in essere tra la società ed il Onnicomprensività delle somme Controparte_2 erogate. Difetto di legittimazione passiva della ”. Parte_1
3. L'appellata si è costituita in giudizio ed ha diffusamente Controparte_3
contestato il gravame, invocandone il rigetto con vittoria di spese.
Anche l'appellato si è costituito in giudizio ed ha contestato il gravame, Controparte_2 sostenendone l'infondatezza, con richiesta di conferma della sentenza di primo grado.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio svolta in relazione alla prima udienza del 17.09.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) il
Collegio ha rinviato per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 18.02.2025, concedendo i termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le sole parti appellate hanno provveduto a precisare le conclusioni, mentre il solo appellato ha depositato la comparsa conclusionale. Controparte_2 Come detto anche l'udienza del 18.02.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
20.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte, prima di procedere all'esame del gravame, ritiene utile procedere alla ricognizione (quale operata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 9203/2023) della normativa (statale e regionale) relativa ai contributi di esercizio previsti nel settore dei trasporti pubblici locali, che risponde all'esigenza delle società esercenti in regime di concessione il servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, di ottenere una contribuzione che riesca a colmare la differenza tra costi e ricavi provocato dalla remunerazione del servizio non basata sulle ordinarie regole di mercato, ma vincolata dal rispetto di obblighi di servizio relativi anche alla fissazione di tariffe per il servizio svolto da parte dell'ente regionale.
5.1. In particolare l'art. 6 della Legge quadro 10 aprile 1981 n.151 prevede l'erogazione di contributi di esercizio da parte della Regione “…sulla base di principi e procedure stabiliti con legge regionale, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto e determinati annualmente calcolando: a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;
b) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla regione, con il concorso degli enti locali interessati. Detti ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del Ministro dei trasporti... Le tariffe, nonché i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto
"ricavi costi" da definirsi a livello regionale, tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali;
c) l'ammontare dei contributi, entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 5, da erogare alle imprese od esercizi di trasporto sulla base di parametri obiettivi per coprire la differenza tra costi e ricavi come sopra stabiliti. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese od esercizi di trasporto”'. L'art. 7 della medesima legge prevede, poi, che le Regioni debbano annualmente rilevare i costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale, anche mediante tabelle di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati di cui alla lettera a) dell'articolo 6 che le imprese devono fornire, come allegati ai propri bilanci o stati di previsione.
La , in attuazione dei criteri e dei principi della richiamata legge quadro n. Parte_1
151 del 1981, ha introdotto l'art. 49 della legge regionale n. 62 del 9 settembre 1983 ed ha determinato le procedure per la determinazione e l'erogazione dei contributi di esercizio spettanti alle aziende di trasporto pubblico locale e le somme dovute a titolo di contributi di esercizio. In particolare, il citato art. 49 prevede che “I contributi di esercizio sono erogati con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci degli esercenti il trasporto pubblico locale e sono annualmente determinati calcolando: a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, mediante analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;
b) i ricavi del traffico derivanti dalla applicazione delle tariffe stabilite dalla Regione.
Tali ricavi devono in ogni caso coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro e di intesa con la Commissione consultiva interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; c) l'ammontare del contributo chilometrico annuo da erogare
è determinato dalla Giunta regionale sulla base della differenza tra i costi ed i ricavi di cui ai precedenti punti a) e b)”. L'importo del contributo che mediante gli acconti erogati secondo l'art. 56 risulti eccedere il contributo di cui al comma precedente è considerato quale acconto sui contributi degli esercizi successivi, salva la facoltà della Giunta regionale di provvedere in ogni caso al recupero delle eccedenze.
L'art. 50 della stessa legge ha poi previsto che la Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, determina annualmente in via preventiva e consuntiva, i costi di cui alla lettera a) del precedente art. 49, tenendo presenti, tra l'altro: a)
i costi di trazione per tipo di servizio;
b) il costo del personale;
c) i costi tecnici di esercizio e generali comprendenti assicurazioni, tasse di circolazione, ammortamenti, oneri finanziari ed altri.
Secondo l'art. 56 della L.R. in disamina inoltre, “I programmi finanziari annuali di esercizio, predisposti ed approvati ai sensi del precedente articolo 52 prevedono: a) acconto sui contributi di esercizio per l'anno successivo;
b) conguaglio del contributo di esercizio per
l'anno precedente. L'acconto è costituito dalla somma corrispondente al 90% del deficit standard chilometrico preventivo, calcolato per l'anno precedente, moltiplicato per le percorrenze effettive dell'anno precedente, ed è erogato in rate anticipate bimestrali”. La legge 1/2011 all'art. 61 ha previsto, per quanto qui di interesse, che “Le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico regionale e locale presentano rispettivamente alla Regione e ai Comuni di competenza un proprio piano di ristrutturazione dei servizi di trasporto pubblico entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I nuovi piani contengono la razionalizzazione dei servizi di trasporto in modo da consentire la riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale stabilita al comma 2 dell'art. 60”.
Al successivo art. 64 comma 1 è stabilito “La Giunta regionale, sulla base dei programmi presentati ai sensi del presente Capo trasferisce ai Comuni capoluogo di Provincia, le risorse destinate allo svolgimento dei servizi urbani”, mentre al comma 3 è previsto “Le risorse finanziarie connesse ai costi dei servizi di cui al comma 1 sono omnicomprensive e vincolate allo svolgimento dei servizi urbani di trasporto pubblico locale organizzati da ciascun Comune” ed al comma 4 è stabilito “I Comuni capoluogo di Provincia, continuano ad esercitare nell'ambito dei servizi urbani del trasporto pubblico locale le seguenti funzioni amministrative: a) affidamento dei servizi di trasporto locale della propria rete urbana in conformità con l'art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni;
b) stipula dei contratti di servizio, erogazione dei corrispettivi, vigilanza sul rispetto degli obblighi contrattuali ed irrogazione delle sanzioni in caso di inadempimento contrattuale;
c) controllo della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni e dell'ubicazione delle fermate”.
La legge 9/2012 all'art. 6 ha disposto che “Con l'entrata in vigore della presente legge cessa, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 58 della legge regionale 9 settembre 1983,
n. 62 (Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali) il regime transitorio disposto dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 avente per oggetto: "Norme per il trasporto pubblico locale"). L'articolo 58 della l.r. 62/1983 resta per tale effetto abrogato”.
6. Passando all'esame dell'appello, si rileva che lo stesso è fondato.
6.1. L'appellante, con unico motivo di gravame, denuncia l'erroneità della pronuncia del primo giudice in punto di rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione sollevata da esso ente in primo grado.
Ribadisce che, come espressamente riconosciuto dalla attrice in primo grado,
[...]
esercita l'attività di trasporto pubblico locale in forza di concessione rilasciata Parte_3 dal Comune di mentre la (ai sensi dell'art. 64 L.R. 1/2011) trasferisce ai CP_2 Pt_1
Comuni capoluogo di provincia le risorse destinate allo svolgimento dei servizi urbani.
Spiega pertanto che le richieste di contribuzione debbono essere presentate ai Comuni capoluogo per quanto riguarda le concessioni da essi rilasciate, atteso che il nuovo impianto normativo non prevede più alcun rapporto diretto fra la e le società concessionarie Pt_1
comunali, essendo stata trasferita ai Comuni capoluogo di Provincia, non solo la stipula delle concessioni del servizio di trasporto locale, ma anche l'intera gestione della contribuzione (stipula degli atti di concessione, conteggi ed erogazione dei pagamenti), mentre l'unico obbligo che incombe sulla è il trasferimento di un monte risorse ai Pt_1
Comuni capoluogo di Provincia, la cui gestione e imputazione è rimessa totalmente nella disponibilità dei Comuni medesimi.
6.2. Il Collegio dà atto di essersi già pronunciato sulla questione con le recenti sentenze n.
553/2024 e n. 135/2025 riguardanti più nello specifico la individuazione dell'ente legittimato passivamente rispetto alla richiesta di pagamento di contributi avanzata da società di T.P.L. per far fronte agli oneri connessi ai rinnovi CNLL.
Dà inoltre atto che la Corte, in diversa composizione, si è già pronunciata sulla questione con le sentenze n. 594/2022 e 256/2023 riguardanti più nello specifico (come nel caso concreto oggetto del presente giudizio) la individuazione dell'ente legittimato passivamente rispetto alla richiesta dei contributi ordinari di esercizio ex L. 83/1962 avanzata da società
Co
.P.L.
La Corte con le predette pronunce ha espresso un orientamento al quale si intende dare in questa sede continuità.
6.3. Si è in particolare posto l'accento sulle previsioni di cui all'art. 61 L.R. 1/2011 e dell'art. 64 L.R. 1/2011 sopra richiamate.
Si è altresì posto l'accento sull'art. 2 L.R. 9/12 (sopra anch'esso richiamato).
Si è pertanto ritenuto che “la legittimazione passiva (a fronte di richieste di risorse finanziarie dell'azienda esercente il servizio di trasporto pubblico locale) spetta unicamente alla parte pubblica concedente il servizio a nulla valendo il ruolo della quale soggetto Pt_1 preposto unicamente alla ripartizione delle stesse”.
Con particolare riferimento ai contributi ordinari di esercizio di cui alla L. 83/1962 si è osservato che, se è vero che non risultano abrogati gli artt. 49 e 56 della predetta legge (che riguardano l'individuazione delle somme dovute a titolo di conguagli sui contributi di esercizio che compete alla Giunta Regionale), ciò non legittima la concessionaria ad agire direttamente nei confronti della per ottenere i conguagli, in quanto la L.R. Pt_1 n.1/2011”evidentemente ispirata alla finalità di attribuire ai Comuni il compito di erogarle, ha attuato la delega già a sua tempo prevista dall'art. 59 della L.R. 62/83 secondo cui “la giunta regionale accredita in favore dei comuni le quote di competenza per l'intero esercizio””
Si è aggiunto che la successiva L. n. 9/2012 “ha chiaramente regolato i rapporti in questione con lo stabilire che le richieste dei contributi e dei rispettivi saldi debbono essere presentate alla , nel caso di concessioni regionali, e ai Comuni capoluogo, come nel caso in Pt_1 esame, per ciò che riguarda le concessioni da esseri rilasciate”.
Si è infine osservato che “pur volendosi reputare evidente che tuttora la ha l'obbligo Pt_1 di trasferire al le risorse necessarie, ciò non toglie che è l'ente comunale a doversi CP_2 rapportare con la concessionaria, la quale non ha più azione diretta verso l'ente erogatore, come avveniva ante riforma del 2011, a ciò non bastando il perdurante obbligo, ritenuto in primo grado, della di calcolare i contributi di esercizio spettanti alle aziende di TPL Pt_1 ai sensi dell'art. 49 LR 62/83, trattandosi di obbligo verso il e non verso la CP_2 concessionaria”.
6.4. Dando continuità al predetto indirizzo va accolto l'appello proposto dalla Pt_1
, con conseguente riforma sul punto della impugnata sentenza, dovendosi soltanto
[...]
precisare ulteriormente che nella specie il coinvolgimento della in giudizio non è Pt_1 avvenuto al limitato fine di renderle opponibile l'accertamento della misura dei conguagli dovuti, ma al fine di richiedere anche nei confronti della stessa la condanna (domanda accolta dal primo giudice) al pagamento diretto dei contributi stessi in favore della ATP.
7. Venendo al regolamento delle spese processuali, si rileva come sussistano i presupposti per dichiarare integralmente compensate tra e società di trasporti le spese del Pt_1
primo grado di giudizio, nonché per dichiarare integralmente compensate tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
In ragione dell'accoglimento dell'appello le spese della CTU svolta in primo grado debbono essere poste per intero a carico del Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di;
Parte_1
2) CONFERMA nel resto la sentenza di primo grado;
3) DICHIARA integralmente compensate tra la e la le spese Pt_1 Controparte_4
del primo grado, nonché tra tutte le parti quelle del presente grado.
4) PONE a carico del solo le spese della CTU svolta in primo grado. Controparte_2 Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 4.03.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott.ssa Nicoletta Orlandi