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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/10/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1696/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1696/2018, promossa da:
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milazzo, via N. Ryolo n. 20, presso lo studio dell'Avv. Angelo Siracusa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opponente
Contro
P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milazzo, piazza Nastasi n. 18, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Vento, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 311/2018, con il quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto le ingiungeva il pagamento della somma di € 14.410,80, oltre interessi, spese della procedura monitoria ed accessori di legge, in favore della per forniture termo-idrauliche asseritamente effettuate da Controparte_2 quest'ultima, in sei appartamenti in corso di realizzazione in un fabbricato di proprietà dell'opponente.
In particolare, l'opponente deduceva la carenza della legittimazione attiva della Controparte_2 con la quale asseriva di non aveva intrattenuto alcun rapporto, in merito ai lavori dei
[...] quali in questa sede veniva richiesto il pagamento.
Evidenziava al riguardo che la fattura n. 19 del 21.11.2017, posta a base del decreto opposto, afferiva pagina 1 di 5 N. R.G. 1696/2018 alla realizzazione dell'impianto termo-idraulico di n. 6 appartamenti siti in via Curiel del Comune di
Pace del Mela, ma specificava al riguardo di non avere commissionato i lavori per cui è causa alla odierna opposta, bensì alla Elettro-Idro-Termo TI di Pace del Mela di cui , attuale CP_2 rappresentante legale della opponente ( , risultava all'epoca titolare. Controparte_2
Rappresentava che la collaborazione tra le due ditte si interrompeva anzitempo, nel dicembre del 2012,
a seguito di contrasti e che successivamente i lavori venivano ultimati da altra ditta, senza che l' o CP_2 le sue maestranze avessero più accesso al cantiere. Precisava che per i lavori fino a quel punto eseguiti, la corrispondeva alla la complessiva somma di € 14.130,00 CP_1 Parte_1
a saldo delle fatture da quest'ultima emesse tra il gennaio ed il dicembre 2012.
Evidenziava ancora, a riprova dell'insussistenza dei rapporti tra opposta ed opponente, che la
[...] veniva costituita nel marzo del 2016, pertanto non avrebbe avuto titolo ad emettere nel CP_2
2017, fattura per lavori svolti precedentemente da altra ditta.
Concludeva dunque per la revoca del decreto ingiuntivo in questa sede opposto, con vittoria di spese e compensi di lite, nonché con condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell'opposta, in considerazione della sua condotta processuale.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 26.03.2019, la chiedeva in via Controparte_2 preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, nonché il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio.
Rappresentava che i corrispettivi dei quali la TI chiedeva la corresponsione erano CP_2 afferenti a lavori effettivamente svolti dalla opposta, successivamente alla sua costituzione.
Precisava al riguardo che in momento successivo all'interruzione dei rapporti tra la e la CP_1
Elettro Idro- Termo TI, il legale rappresentante della opponente, contattava Parte_2 personalmente legale rappresentante della opposta, per commissionargli il CP_2 completamento dei lavori originariamente avviati negli appartamenti in via Curiel, ma non ultimati.
Specificava che le lavorazioni realizzate successivamente alla nuova intesa, erano differenti da quelle già eseguite in precedenza, in quanto si trattava di lavori di completamento ed ultimazione di impianti già in parte realizzati e che la committente veniva resa edotta dall' del cambio della ragione CP_2 sociale della propria ditta, passata dalla forma individuale a quella societaria. Rivendicava il pagamento dei lavori eseguiti e mai contestati dalla committenza.
Chiedeva pertanto l'integrale rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con ordinanza del 12.09.2019, veniva rigettata la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato il mancato esperimento della negoziazione assistita, condizione di procedibilità dell'azione, ex art 3 c.o 1 D.L. n. 132/2014 come convertito con L. 162/2014, pagina 2 di 5 N. R.G. 1696/2018 disponeva in conformità concedendo alle parti termine per l'espletamento della stessa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., veniva ammesso l'interrogatorio formale di parte opponente.
Con Ordinanza del 11.12.2024 ritenuta la causa matura per la decisione veniva rinviata per discussione orale.
Indi, all'udienza del 08.10.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procedimento viene definito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'opposizione proposta da deve ritenersi fondata e, pertanto, meritevole CP_1 di accoglimento in forza seguente motivazione.
Con unico motivo di opposizione la adduce il difetto di legittimazione passiva della CP_1 per carenza di titolarità di quest'ultima di alcun rapporto Controparte_2 creditorio nei confronti dell'opponente.
Risulta accertato, in quanto documentalmente provato, che la è stata costituita nel Controparte_2 marzo del 2016 (cfr. visura camerale allegata all'atto di citazione). Risulta altresì accertato, in quanto confermato da ambo le parti, che l'attuale legale rappresentante della , , Controparte_2 CP_2 prima della costituzione della società odierna opposta svolgesse la propria attività lavorativa, quale titolare dell'omonima ditta individuale Elettro Idro-Termo TI, alla quale la ha CP_1 affidato la realizzazione dell'impianto idrico, termico ed elettrico di n. 6 appartamenti, ricavati in un fabbricato di proprietà dell'opponente, in corso di costruzione, sito in via Curiel di Pace del Mela.
Neppure è oggetto di contestazione che, per il compimento di tali lavori, risalenti all'anno 2012 la ha versato alla la complessiva somma di € 14.130,00 a titolo CP_1 Parte_1 di acconto (cfr. n. 5 fatture allegate alla citazione), e che i rapporti tra le due ditte si interrompevano prima dell'ultimazione dei lavori.
Se da un lato risulta, pertanto, accertata la sussistenza di rapporto obbligatorio tra la e la CP_1
per converso non ha trovato alcun riscontro, in sede di istruttoria, la Parte_1 costituzione di un nuovo rapporto obbligatorio tra la e l'attuale opposta. Secondo la CP_1 ricostruzione dei fatti rassegnata dalla TI , in un momento non precisato ma successivo CP_2 alla rottura dei rapporti tra le parti, il legale rappresentante della avrebbe nuovamente CP_1 contattato l' , che nelle more aveva preso ad esercitare la propria attività in forma societaria, CP_2 mediante la costituzione della TI per commissionargli l'ultimazione dei lavori CP_2 precedentemente sospesi. pagina 3 di 5 N. R.G. 1696/2018 Tuttavia, a riprova della conclusione di tale nuovo accordo intervenuto tra le parti, non sussistono, all'esito dell'istruttoria espletata, ulteriori riscontri, eccezion fatta per la fattura n. 19/2017.
Sulla base dei ben noti principi in tema di onere della prova, onus probandi incubit ei cui dicit, compete cioè all'opposta, attore in senso sostanziale del giudizio di opposizione, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, e degli ulteriori elementi integranti la fattispecie giuridica, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa.
Al riguardo, quanto al valore probatorio delle fatture commerciali, deve rammentarsi che la Corte di
Cassazione ha statuito in più occasioni che tali documenti “non possono costituire piena prova del credito, avuto riguardo per la loro formazione unilaterale e per la funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, che ne giustificano
l'inquadramento fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito” (ex multis Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, n.8848; ed ancora, “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” Cass Civ. Sez. III, Ordinanza n. 19944/2023).
Nel caso in esame, l'odierna opposta ha prodotto, quale fatto costitutivo dell'asserito credito, unicamente la fattura commerciale n.19/2017, con la conseguenza che, in applicazione dei superiori principi ermeneutici, il predetto documento, neppure registrato nelle scritture contabili della CP_1
in assenza di altri riscontri (né un contratto di affidamento, ma neppure un documento di
[...] trasporto, attestante la consegna dei materiali in cantiere) risulta del tutto insufficiente ad integrare l'accertamento del fatto costitutivo della pretesa creditoria.
Tra l'altro, nel caso di specie, la prospettazione fornita dall'opposta, per cui sarebbe stata quest'ultima a completare gli impianti dei sei appartamenti siti in via Curiel di Pace del Mela, in origine commissionatile dalla (cfr. pag. 3 della costituzione), risulta non solo non provata, ma CP_1 finanche contraddetta dalla documentazione in atti.
In particolare risulta contraddittorio la pretesa di pagamento, da parte dell'opposta, di lavori eseguiti fino alla data di emissione della fattura 21.11.2017 (cfr. sezione “Descrizione” della fattura n. 19/2017, emessa in data 21.11.2017, “saldo per lavori idraulici fino a questa data eseguiti, siti in via Curiel
Pace del Mela”), a fronte della prova documentale dell'avvenuta ultimazione dei lavori nell'ottobre pagina 4 di 5 N. R.G. 1696/2018 2016, ossia oltre un anno prima della emissione della fattura n. 19/2017, come attestato da certificazione rilasciata da altra impresa artigiana, la IL (cfr. certificazioni nn. 3, 5 ed 8 del
2016 allegate alla citazione). Così come risulta in antitesi con la prospettazione dei fatti resa dall'opponente l'ulteriore circostanza che la certificazione di conformità sia stata rilasciata da altra impresa istallatrice.
In conclusione, non avendo l'opposta adempiuto all'onere della prova sulla stessa gravante ex art. 2697
c.c., la pretesa creditoria va dichiarata infondata, con conseguente accoglimento della opposizione.
Quanto alla richiesta di risarcimento per lite temeraria avanzata dalla deve osservarsi CP_1 che la pronuncia di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. presuppone la soccombenza dell'avversario, così come nel caso di specie;
ma richiede anche la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, nonché la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subìto a causa della condotta temeraria della parte soccombente. L'istante si è limitata a formulare la richiesta senza poi però fornire alcun elemento probatorio circa l'esistenza del danno, pertanto anche tale domanda va rigettata.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta, nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1696/2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposta alla refusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.685,50 di cui € 145,50 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 08.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Elisa Imbesi, addetta all'Ufficio per il Processo. pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1696/2018, promossa da:
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milazzo, via N. Ryolo n. 20, presso lo studio dell'Avv. Angelo Siracusa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opponente
Contro
P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milazzo, piazza Nastasi n. 18, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Vento, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 311/2018, con il quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto le ingiungeva il pagamento della somma di € 14.410,80, oltre interessi, spese della procedura monitoria ed accessori di legge, in favore della per forniture termo-idrauliche asseritamente effettuate da Controparte_2 quest'ultima, in sei appartamenti in corso di realizzazione in un fabbricato di proprietà dell'opponente.
In particolare, l'opponente deduceva la carenza della legittimazione attiva della Controparte_2 con la quale asseriva di non aveva intrattenuto alcun rapporto, in merito ai lavori dei
[...] quali in questa sede veniva richiesto il pagamento.
Evidenziava al riguardo che la fattura n. 19 del 21.11.2017, posta a base del decreto opposto, afferiva pagina 1 di 5 N. R.G. 1696/2018 alla realizzazione dell'impianto termo-idraulico di n. 6 appartamenti siti in via Curiel del Comune di
Pace del Mela, ma specificava al riguardo di non avere commissionato i lavori per cui è causa alla odierna opposta, bensì alla Elettro-Idro-Termo TI di Pace del Mela di cui , attuale CP_2 rappresentante legale della opponente ( , risultava all'epoca titolare. Controparte_2
Rappresentava che la collaborazione tra le due ditte si interrompeva anzitempo, nel dicembre del 2012,
a seguito di contrasti e che successivamente i lavori venivano ultimati da altra ditta, senza che l' o CP_2 le sue maestranze avessero più accesso al cantiere. Precisava che per i lavori fino a quel punto eseguiti, la corrispondeva alla la complessiva somma di € 14.130,00 CP_1 Parte_1
a saldo delle fatture da quest'ultima emesse tra il gennaio ed il dicembre 2012.
Evidenziava ancora, a riprova dell'insussistenza dei rapporti tra opposta ed opponente, che la
[...] veniva costituita nel marzo del 2016, pertanto non avrebbe avuto titolo ad emettere nel CP_2
2017, fattura per lavori svolti precedentemente da altra ditta.
Concludeva dunque per la revoca del decreto ingiuntivo in questa sede opposto, con vittoria di spese e compensi di lite, nonché con condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell'opposta, in considerazione della sua condotta processuale.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 26.03.2019, la chiedeva in via Controparte_2 preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, nonché il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio.
Rappresentava che i corrispettivi dei quali la TI chiedeva la corresponsione erano CP_2 afferenti a lavori effettivamente svolti dalla opposta, successivamente alla sua costituzione.
Precisava al riguardo che in momento successivo all'interruzione dei rapporti tra la e la CP_1
Elettro Idro- Termo TI, il legale rappresentante della opponente, contattava Parte_2 personalmente legale rappresentante della opposta, per commissionargli il CP_2 completamento dei lavori originariamente avviati negli appartamenti in via Curiel, ma non ultimati.
Specificava che le lavorazioni realizzate successivamente alla nuova intesa, erano differenti da quelle già eseguite in precedenza, in quanto si trattava di lavori di completamento ed ultimazione di impianti già in parte realizzati e che la committente veniva resa edotta dall' del cambio della ragione CP_2 sociale della propria ditta, passata dalla forma individuale a quella societaria. Rivendicava il pagamento dei lavori eseguiti e mai contestati dalla committenza.
Chiedeva pertanto l'integrale rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con ordinanza del 12.09.2019, veniva rigettata la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato il mancato esperimento della negoziazione assistita, condizione di procedibilità dell'azione, ex art 3 c.o 1 D.L. n. 132/2014 come convertito con L. 162/2014, pagina 2 di 5 N. R.G. 1696/2018 disponeva in conformità concedendo alle parti termine per l'espletamento della stessa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., veniva ammesso l'interrogatorio formale di parte opponente.
Con Ordinanza del 11.12.2024 ritenuta la causa matura per la decisione veniva rinviata per discussione orale.
Indi, all'udienza del 08.10.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procedimento viene definito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'opposizione proposta da deve ritenersi fondata e, pertanto, meritevole CP_1 di accoglimento in forza seguente motivazione.
Con unico motivo di opposizione la adduce il difetto di legittimazione passiva della CP_1 per carenza di titolarità di quest'ultima di alcun rapporto Controparte_2 creditorio nei confronti dell'opponente.
Risulta accertato, in quanto documentalmente provato, che la è stata costituita nel Controparte_2 marzo del 2016 (cfr. visura camerale allegata all'atto di citazione). Risulta altresì accertato, in quanto confermato da ambo le parti, che l'attuale legale rappresentante della , , Controparte_2 CP_2 prima della costituzione della società odierna opposta svolgesse la propria attività lavorativa, quale titolare dell'omonima ditta individuale Elettro Idro-Termo TI, alla quale la ha CP_1 affidato la realizzazione dell'impianto idrico, termico ed elettrico di n. 6 appartamenti, ricavati in un fabbricato di proprietà dell'opponente, in corso di costruzione, sito in via Curiel di Pace del Mela.
Neppure è oggetto di contestazione che, per il compimento di tali lavori, risalenti all'anno 2012 la ha versato alla la complessiva somma di € 14.130,00 a titolo CP_1 Parte_1 di acconto (cfr. n. 5 fatture allegate alla citazione), e che i rapporti tra le due ditte si interrompevano prima dell'ultimazione dei lavori.
Se da un lato risulta, pertanto, accertata la sussistenza di rapporto obbligatorio tra la e la CP_1
per converso non ha trovato alcun riscontro, in sede di istruttoria, la Parte_1 costituzione di un nuovo rapporto obbligatorio tra la e l'attuale opposta. Secondo la CP_1 ricostruzione dei fatti rassegnata dalla TI , in un momento non precisato ma successivo CP_2 alla rottura dei rapporti tra le parti, il legale rappresentante della avrebbe nuovamente CP_1 contattato l' , che nelle more aveva preso ad esercitare la propria attività in forma societaria, CP_2 mediante la costituzione della TI per commissionargli l'ultimazione dei lavori CP_2 precedentemente sospesi. pagina 3 di 5 N. R.G. 1696/2018 Tuttavia, a riprova della conclusione di tale nuovo accordo intervenuto tra le parti, non sussistono, all'esito dell'istruttoria espletata, ulteriori riscontri, eccezion fatta per la fattura n. 19/2017.
Sulla base dei ben noti principi in tema di onere della prova, onus probandi incubit ei cui dicit, compete cioè all'opposta, attore in senso sostanziale del giudizio di opposizione, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, e degli ulteriori elementi integranti la fattispecie giuridica, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa.
Al riguardo, quanto al valore probatorio delle fatture commerciali, deve rammentarsi che la Corte di
Cassazione ha statuito in più occasioni che tali documenti “non possono costituire piena prova del credito, avuto riguardo per la loro formazione unilaterale e per la funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, che ne giustificano
l'inquadramento fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito” (ex multis Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, n.8848; ed ancora, “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” Cass Civ. Sez. III, Ordinanza n. 19944/2023).
Nel caso in esame, l'odierna opposta ha prodotto, quale fatto costitutivo dell'asserito credito, unicamente la fattura commerciale n.19/2017, con la conseguenza che, in applicazione dei superiori principi ermeneutici, il predetto documento, neppure registrato nelle scritture contabili della CP_1
in assenza di altri riscontri (né un contratto di affidamento, ma neppure un documento di
[...] trasporto, attestante la consegna dei materiali in cantiere) risulta del tutto insufficiente ad integrare l'accertamento del fatto costitutivo della pretesa creditoria.
Tra l'altro, nel caso di specie, la prospettazione fornita dall'opposta, per cui sarebbe stata quest'ultima a completare gli impianti dei sei appartamenti siti in via Curiel di Pace del Mela, in origine commissionatile dalla (cfr. pag. 3 della costituzione), risulta non solo non provata, ma CP_1 finanche contraddetta dalla documentazione in atti.
In particolare risulta contraddittorio la pretesa di pagamento, da parte dell'opposta, di lavori eseguiti fino alla data di emissione della fattura 21.11.2017 (cfr. sezione “Descrizione” della fattura n. 19/2017, emessa in data 21.11.2017, “saldo per lavori idraulici fino a questa data eseguiti, siti in via Curiel
Pace del Mela”), a fronte della prova documentale dell'avvenuta ultimazione dei lavori nell'ottobre pagina 4 di 5 N. R.G. 1696/2018 2016, ossia oltre un anno prima della emissione della fattura n. 19/2017, come attestato da certificazione rilasciata da altra impresa artigiana, la IL (cfr. certificazioni nn. 3, 5 ed 8 del
2016 allegate alla citazione). Così come risulta in antitesi con la prospettazione dei fatti resa dall'opponente l'ulteriore circostanza che la certificazione di conformità sia stata rilasciata da altra impresa istallatrice.
In conclusione, non avendo l'opposta adempiuto all'onere della prova sulla stessa gravante ex art. 2697
c.c., la pretesa creditoria va dichiarata infondata, con conseguente accoglimento della opposizione.
Quanto alla richiesta di risarcimento per lite temeraria avanzata dalla deve osservarsi CP_1 che la pronuncia di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. presuppone la soccombenza dell'avversario, così come nel caso di specie;
ma richiede anche la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, nonché la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subìto a causa della condotta temeraria della parte soccombente. L'istante si è limitata a formulare la richiesta senza poi però fornire alcun elemento probatorio circa l'esistenza del danno, pertanto anche tale domanda va rigettata.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta, nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1696/2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposta alla refusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.685,50 di cui € 145,50 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 08.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Elisa Imbesi, addetta all'Ufficio per il Processo. pagina 5 di 5