CA
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 3799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3799 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 21/10/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 590 dell'anno 2025 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente, Parte_1 dall'Avv. Mario Della Porta e dall'Avv. Monica Cioffi, presso il cui studio sito in
Nocera Superiore (SA) alla via San Clemente II Traversa n. 9 elettivamente domiciliano
Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici, in Via del Diaz, n. 11, è domiciliato per legge
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 25.03.2025, ha Parte_1 proposto appello contro la sentenza n 7010/2024, pubblicata in data 24.10.2024, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, ha rigettato la sua domanda tesa ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità della condotta del e, per l'effetto, del suo diritto ad essere assegnato in forza al Controparte_1
Battaglione Trasmissioni “VULTURE” di Nocera Inferiore (SA), nonché la condanna dell'Amministrazione resistente ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare il ricorrente in organico della sede di lavoro richiesta.
Queste le doglianze dell'appellante: “1) Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Violazione e falsa applicazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1175 in tema di pubblico impiego. Violazione dell'art. 97 Cost.”: ritiene, infatti, che la legittimità del provvedimento è stata vagliata e decisa dal giudice in ragione delle precisazioni allegate dal soltanto nella memoria CP_1 di difesa (future esigenze organizzative dell'Amministrazione) e comunque non provate;
“2) Difetto di motivazione: apoditticità arbitrarietà, travisamento dei fatti e del materiale probatorio”: ha richiamato all'uopo, non soltanto la L. n. 104/1992, ma anche la Circolare foglio prot MDGCIVREG20190004867 del 23.01.2019 e la
Circolare del Ministero della Difesa MDA0582CCREG20230000224 del 3 gennaio
2023, in ragione della quale nella fattispecie sussisteva, senz'altro, il diritto del ricorrente ad ottenere, sebbene la patologia non fosse grave, il trasferimento presso sede più agevole.
Si è ritualmente costituito il appellato contestando la fondatezza del CP_1 gravame di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 21.10.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
In punto di fatto, occorre premettere che il , con il ricorso di primo grado, Pt_1 aveva allegato di essere dipendente dell'Amministrazione convenuta e di essere in servizio con la qualifica di assistente amministrativo;
di aver chiesto di essere trasferito dalla sede di Napoli al Battaglione Trasmissioni “Vulture” di Nocera
Inferiore (Sa); di non aver ottenuto il richiesto trasferimento, con provvedimento ritenuto del tutto immotivato.
In punto di diritto, si rivelano del tutto infondate le censure proposte dall'appellante.
Ed invero, la sentenza di primo grado appare del tutto condivisibile nella parte in cui sottolinea che “nell'impiego pubblico contrattualizzato, gli atti di gestione del rapporto, in quanto espressione dei poteri propri del datore di lavoro privato, hanno natura privatistica, con la conseguenza che il rispetto dell'obbligo di motivazione imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva va parametrato, da un lato, alla natura dell'atto ed agli effetti che esso produce, e, dall'altro, ai principi di correttezza e buona fede ai quali, nello svolgimento del rapporto di lavoro, è obbligato ad attenersi il datore di lavoro pubblico, senza che trovi applicazione l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 che disciplina la motivazione degli atti amministrativi (Cass., Sez. L, n. 24122 del 3 agosto 2022).
Se ne ricava che non può aversi un'applicazione immediata della legge n. 241 del
1990 alle vicende che interessano il rapporto di lavoro privatizzato e che obblighi di trasparenza eventualmente simili a quelli individuati dal ricorrente e imposti da detta legge possono trovare potenzialmente ingresso, nella presente materia, solo nella misura in cui ciò sia richiesto dal rispetto dei principi di correttezza e buona fede che gravano sul datore di lavoro ai sensi del codice civile”.
In ogni caso, contrariamente a quanto ritiene l'appellante, il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato dal momento che vi si legge: “l'istanza stessa non ha possibilità di accoglimento in quanto lo Stato Maggiore dell'Esercito ha fatto presente che presso il Battaglione Trasmissione Vulture di Nocera Inferiore
(SA) non sussiste l'esigenza di assegnare ulteriori risorse di personale civile tenuto anche conto che il Reparto Attività Territoriali di Salerno, all'atto della completa digitalizzazione degli archivi sarà interessato a provvedimento di riordino”.
Dunque, il rigetto dell'istanza è stato collegato ad esigenze organizzative ed è del tutto sganciato dalla valutazione dello stato patologico in cui versava il lavoratore
(diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, odierno appellante).
Anche la seconda censura appare destituita di fondamento.
Ed invero, il diritto al trasferimento ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma
5, sussiste ove ricorra il requisito della vacanza del posto e ove il posto sia anche reso “disponibile” dalla decisione organizzativa della P. A. di coprire la vacanza.
Sul punto è chiarificatrice la sentenza della Suprema Corte n. 11651/2018.
“9. La Corte costituzionale, con ripetute pronunce, ha affermato che la L. n. 104 del 1992, mira a garantire diritti umani fondamentali, ha chiarito che l'istituto disciplinato dall'art. 33, comma 5, non è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della "persona handicappata" (C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996,
n. 246 del 1997, n. 396 del 1997) ed ha precisato che la possibilità di applicazione della disposizione contenuta nella L. n. 104 del 1992, art. 43, comma 5, può essere legittimamente preclusa da principi e da disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002). 10. I principi innanzi richiamati hanno ispirato l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte che è giunta agli approdi interpretativi così sintetizzabili: il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio da assistere non è assoluto e privo di condizione in quanto l'inciso "ove possibile" contenuto nella L. n. 104 del 1992, art. 43, comma 5, postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, e il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. SSUU 6917/2015, 7945/2008; Cass. 585/2016, 1396/2006,
829/2001, 12692/2002); nell'ambito del necessario bilanciamento dei contrapposti interessi il diritto di scegliere la sede di lavoro ovvero di essere trasferito alla sede più vicina al proprio domicilio postula che il posto sia esistente e vacante (Cass.
16298/2015, 18030/2014); nell'ambito del lavoro alle dipendenze della P.A. è necessario non solo che il posto al quale il pubblico dipendente aspira ad essere assegnato sia vacante ma che esso sia anche disponibile (Cass. 1396/2006) in quanto il presupposto della vacanza, peculiare nelle organizzazioni pubbliche, in quanto riflesso delle cd "piante organiche", esprime una mera potenzialità che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa della P.A. che assume a presupposto indubbiamente la vacanza di organico, ma che deve esprimere l'interesse concreto ed attuale dell'Amministrazione di procedere alla sua copertura, rendendo per tal via disponibili eventuale vacanze nell'organico, pena la compressione delle esigenze organizzative della P.A. (Cass. SSUU 14529/2003;
Cass. 1396/2006, 3252/2003); grava sulla parte datoriale l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore (Cass. SSUU 7945/2008; Cass.
23857/2017).
11. Va osservato che in tema di pubblico impiego contrattualizzato,
l'organizzazione, la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione dell'efficienza dell'amministrazione, della razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e della migliore utilizzazione delle risorse umane, in conformità ai principi espressi dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 1 e art. 6, restando affidata alla discrezionalità della P.A. la determinazione e revisione della pianta organica (Cass. 18191/2016)”. Non contestato (quindi, pacifico, sebbene il ricorrente abbia affermato che l'amministrazione non ne ha fornito prova) il processo riorganizzativo in atto e l'attività di digitalizzazione.
Di conseguenza, alla luce dei principi sopra riportati, deve escludersi la sussistenza di qualsivoglia diritto del lavoratore ad ottenere il trasferimento.
La particolarità della questione induce alla compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, ove dovuto.
Napoli 21.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro