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Decreto 4 giugno 2025
Decreto 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 164/2025
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE LAVORO Decreto ex art. 445 bis, comma 5°, c.p.c.
(Avv. LATASSA NAZZARENO ) Parte_1
Contro (Paola Labate) CP_1
Il giudice del lavoro designato, dott. Angela Damiani, letta la relazione del consulente di ufficio depositata in cancelleria e comunicata alle parti, rilevato che le conclusioni cui è pervenuto il consulente di ufficio non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, comma 4°, c.p.c., assegnato loro all'udienza di discussione, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c. in quanto la relazione del consulente risulta esauriente e priva di vizi logici OMOLOGA l'accertamento del seguente requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
“Sussiste il requisito sanitario previsto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 per usufruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 12.4.2024”. CONDANNA l' al pagamento in favore della parte ricorrente dei compensi professionali CP_1 di avvocato liquidati in € 1.400,00 oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
PONE definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02/06/2025
Il giudice
Angela Damiani
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE LAVORO Decreto ex art. 445 bis, comma 5°, c.p.c.
(Avv. LATASSA NAZZARENO ) Parte_1
Contro (Paola Labate) CP_1
Il giudice del lavoro designato, dott. Angela Damiani, letta la relazione del consulente di ufficio depositata in cancelleria e comunicata alle parti, rilevato che le conclusioni cui è pervenuto il consulente di ufficio non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, comma 4°, c.p.c., assegnato loro all'udienza di discussione, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c. in quanto la relazione del consulente risulta esauriente e priva di vizi logici OMOLOGA l'accertamento del seguente requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
“Sussiste il requisito sanitario previsto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 per usufruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 12.4.2024”. CONDANNA l' al pagamento in favore della parte ricorrente dei compensi professionali CP_1 di avvocato liquidati in € 1.400,00 oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
PONE definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02/06/2025
Il giudice
Angela Damiani