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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.40/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.4513/21 del 7.7.21
TRA
PI NT rappresentato e difeso da avv.to M. Capuano
APPELLANTE
E
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso da avv.ti E. Capannolo, V. Di Maio e G. Tellone
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In primo grado lo PI aveva agito per ottenere la pensione di reversibilità quale nipote maggiorenne studente, avendone goduto, quale nipote minorenne, fino al 30.09.2019; deduceva di aver inoltrato in data 18.10.2019, al raggiungimento della maggiore età, domanda di ricostituzione per variazione dati dei contitolari ai fini della percezione della pensione di reversibilità nella qualità di “nipote maggiorenne studente" e che la domanda amministrativa era rimasta inevasa. L'Inps si era costituito in giudizio eccependo l'inidoneità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine ai requisiti extra-sanitari.
Il GL, con la sentenza gravata, rigettava la domanda avendo il ricorrente prodotto solo dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti reddituali e di frequenza scolastica, non aventi alcun valore probatorio all'interno del processo civile.
Propone appello lo PI deducendo che alla domanda amministrativa erano state allegate le dichiarazioni sostitutive in ordine al requisito della frequenza scolastica ed alla non autosufficienza economica e che il GL avrebbe errato nel non attivare i poteri di ufficio richiedendo la produzione documentale relativa.
L'Inps contesta la fondatezza del gravame rilevando che l'art. 421 cpc prevede un potere discrezionale del giudice in presenza solo di una “pista probatoria” o di una “semiplena probatio”, desumibile dagli atti di causa.
*********
E' dato incontestato dalla stessa parte appellante come in primo grado (e nel procedimento amministrativo, come da documentazione prodotta in prime cure) la frequenza di istituto scolastico sia stata (solo) autocertificata così come il requisito economico di non autosufficienza sia stato documentato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio e da C.U. 2020 per i redditi anno
2019.
La sentenza di primo grado, quindi, correttamente ha ritenuto insufficiente la prova dei requisiti fondanti la pretesa non avendo valore probatorio nel processo le autocertificazioni.
Tuttavia in questa sede lo PI ha prodotto il certificato di iscrizione e frequenza datato 28.12.21 in cui si attesta (tra l'altro) l'iscrizione e frequenza nell'a.s. 2019/20 del 5° anno dell'istituto professionale “Attilio Romanò” di Napoli nonché
pag. 2/4 l'attestazione della Agenzia delle Entrate del 5.1.2022 in cui si certifica la percezione della pensione di reversibilità per gli anni dal 2017 al 2019 e la percezione di reddito pari a 0 per il
2020.
Tali documenti vanno acquisiti in questo grado alla luce della loro indispensabilità ex art.437 cpc nonostante la negligenza della parte in primo grado.
La S.C. (cfr. ordinanza n.16358/24) ha affermato che “Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art.
437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Nella specie, la S.C. ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione” (vedi anche S.C. nn.7883/19,
19829/24, 14923/24).
Alla luce della predetta nuova produzione risulta, pertanto, provato che al momento della domanda amministrativa del 18.10.19 lo PI era studente frequentante e non economicamente autosufficiente, per cui, in riforma della gravata sentenza, la domanda va accolta e l'INPS va condannato all'erogazione dei ratei oltre accessori con decorrenza di legge.
La circostanza che l'accoglimento della domanda è derivato solo dalla produzione in questo grado della documentazione valida ed idonea alla prova dei presupposti della prestazione giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
pag. 3/4 La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, riconosciuto il diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità per nipote maggiorenne dalla domanda amministrativa del 18/10/2019, condanna l'INPS all'erogazione dei ratei dal primo giorno del mese successivo oltre accessori con decorrenza di legge;
compensa le spese di lite del doppio grado.
Napoli 10.3.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.40/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.4513/21 del 7.7.21
TRA
PI NT rappresentato e difeso da avv.to M. Capuano
APPELLANTE
E
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso da avv.ti E. Capannolo, V. Di Maio e G. Tellone
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In primo grado lo PI aveva agito per ottenere la pensione di reversibilità quale nipote maggiorenne studente, avendone goduto, quale nipote minorenne, fino al 30.09.2019; deduceva di aver inoltrato in data 18.10.2019, al raggiungimento della maggiore età, domanda di ricostituzione per variazione dati dei contitolari ai fini della percezione della pensione di reversibilità nella qualità di “nipote maggiorenne studente" e che la domanda amministrativa era rimasta inevasa. L'Inps si era costituito in giudizio eccependo l'inidoneità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine ai requisiti extra-sanitari.
Il GL, con la sentenza gravata, rigettava la domanda avendo il ricorrente prodotto solo dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti reddituali e di frequenza scolastica, non aventi alcun valore probatorio all'interno del processo civile.
Propone appello lo PI deducendo che alla domanda amministrativa erano state allegate le dichiarazioni sostitutive in ordine al requisito della frequenza scolastica ed alla non autosufficienza economica e che il GL avrebbe errato nel non attivare i poteri di ufficio richiedendo la produzione documentale relativa.
L'Inps contesta la fondatezza del gravame rilevando che l'art. 421 cpc prevede un potere discrezionale del giudice in presenza solo di una “pista probatoria” o di una “semiplena probatio”, desumibile dagli atti di causa.
*********
E' dato incontestato dalla stessa parte appellante come in primo grado (e nel procedimento amministrativo, come da documentazione prodotta in prime cure) la frequenza di istituto scolastico sia stata (solo) autocertificata così come il requisito economico di non autosufficienza sia stato documentato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio e da C.U. 2020 per i redditi anno
2019.
La sentenza di primo grado, quindi, correttamente ha ritenuto insufficiente la prova dei requisiti fondanti la pretesa non avendo valore probatorio nel processo le autocertificazioni.
Tuttavia in questa sede lo PI ha prodotto il certificato di iscrizione e frequenza datato 28.12.21 in cui si attesta (tra l'altro) l'iscrizione e frequenza nell'a.s. 2019/20 del 5° anno dell'istituto professionale “Attilio Romanò” di Napoli nonché
pag. 2/4 l'attestazione della Agenzia delle Entrate del 5.1.2022 in cui si certifica la percezione della pensione di reversibilità per gli anni dal 2017 al 2019 e la percezione di reddito pari a 0 per il
2020.
Tali documenti vanno acquisiti in questo grado alla luce della loro indispensabilità ex art.437 cpc nonostante la negligenza della parte in primo grado.
La S.C. (cfr. ordinanza n.16358/24) ha affermato che “Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art.
437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Nella specie, la S.C. ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione” (vedi anche S.C. nn.7883/19,
19829/24, 14923/24).
Alla luce della predetta nuova produzione risulta, pertanto, provato che al momento della domanda amministrativa del 18.10.19 lo PI era studente frequentante e non economicamente autosufficiente, per cui, in riforma della gravata sentenza, la domanda va accolta e l'INPS va condannato all'erogazione dei ratei oltre accessori con decorrenza di legge.
La circostanza che l'accoglimento della domanda è derivato solo dalla produzione in questo grado della documentazione valida ed idonea alla prova dei presupposti della prestazione giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
pag. 3/4 La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, riconosciuto il diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità per nipote maggiorenne dalla domanda amministrativa del 18/10/2019, condanna l'INPS all'erogazione dei ratei dal primo giorno del mese successivo oltre accessori con decorrenza di legge;
compensa le spese di lite del doppio grado.
Napoli 10.3.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 4/4