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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2123 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] in data [...] ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gaspare Isaia, presso il cui studio a Palermo, via
Marche n. 45, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 26/04/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
09/05/2002 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 12/06/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 2764/16 emesso da questo Tribunale in data 01-21/07/2016;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 26/04/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) I coniugi vivranno separatamente con reciproco obbligo di mutuo rispetto. Gli stessi saranno, pertanto, liberi di fissare la propria residenza ovunque vorranno e potranno liberamente mutare residenza e domicilio con il solo obbligo di darsene reciproca ed immediata comunicazione;
2) I figli e , entrambi maggiori di età, a tutt'oggi sono impegnati in un Per_1 Per_2 percorso didattico universitario e accompagnati con affetto e comunanza di intenti da entrambi i genitori che se ne fanno carico conformemente agli impegni ed obblighi illo tempore assunti in seno al procedimento per separazione consensuale;
3) I coniugi, in considerazione dello storico coniugale e familiare, anche al fine di regolare congiuntamente le reciproche dinamiche ed assetti economico patrimoniali complessivi, anche alla luce del completo quadro familiare ed educativo, convengono
l'obbligo in capo al sig. di corrispondere a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento in favore della sig.ra la somma di €. 1.400,00 da Parte_2 corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese;
4) Relativamente alla gestione afferente ai figli ormai maggiorenni ma a tutt'oggi nel pieno percorso formativo didattico universitario, i coniugi concordano di operare, nell'interesse dei medesimi, con scelte condivise ed essendo gli stessi residenti presso il domicilio materno il contributo al mantenimento di cui sopra posto a favore della signora costituisce anche un intervento ad adiuvandum sulle esigenze della prole”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 09/05/2002 da , nato a [...] in data [...] Parte_1
) e , nata a Palermo in [...] C.F._1 Parte_2
2 11/08/1968 ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto C.F._2 del 26/04/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 32, parte II, serie A dell'anno 2002).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 12/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2123 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] in data [...] ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gaspare Isaia, presso il cui studio a Palermo, via
Marche n. 45, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 26/04/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
09/05/2002 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 12/06/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 2764/16 emesso da questo Tribunale in data 01-21/07/2016;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 26/04/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) I coniugi vivranno separatamente con reciproco obbligo di mutuo rispetto. Gli stessi saranno, pertanto, liberi di fissare la propria residenza ovunque vorranno e potranno liberamente mutare residenza e domicilio con il solo obbligo di darsene reciproca ed immediata comunicazione;
2) I figli e , entrambi maggiori di età, a tutt'oggi sono impegnati in un Per_1 Per_2 percorso didattico universitario e accompagnati con affetto e comunanza di intenti da entrambi i genitori che se ne fanno carico conformemente agli impegni ed obblighi illo tempore assunti in seno al procedimento per separazione consensuale;
3) I coniugi, in considerazione dello storico coniugale e familiare, anche al fine di regolare congiuntamente le reciproche dinamiche ed assetti economico patrimoniali complessivi, anche alla luce del completo quadro familiare ed educativo, convengono
l'obbligo in capo al sig. di corrispondere a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento in favore della sig.ra la somma di €. 1.400,00 da Parte_2 corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese;
4) Relativamente alla gestione afferente ai figli ormai maggiorenni ma a tutt'oggi nel pieno percorso formativo didattico universitario, i coniugi concordano di operare, nell'interesse dei medesimi, con scelte condivise ed essendo gli stessi residenti presso il domicilio materno il contributo al mantenimento di cui sopra posto a favore della signora costituisce anche un intervento ad adiuvandum sulle esigenze della prole”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 09/05/2002 da , nato a [...] in data [...] Parte_1
) e , nata a Palermo in [...] C.F._1 Parte_2
2 11/08/1968 ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto C.F._2 del 26/04/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 32, parte II, serie A dell'anno 2002).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 12/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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