Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00094/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00290/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 290 del 2025, proposto dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Aurora Pedà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Maria Latella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento:
- dell’obbligo dell’Amministrazione intimata – e del conseguente diritto - di provvedere alla presa in carico, in via diretta o indiretta, del minore per la terapia con metodologia ABA alla luce della L. 134/2015, in accoglimento in ordine all’istanza all’uopo formulata dai ricorrenti;
e per il risarcimento:
- del danno risultante dal dover provvedere privatamente ad una terapia che dovrebbe essere garantita dall’ASP;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa ER ZU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 7.06.2025 e depositato in data 15.06.2025, i ricorrenti, all’uopo rinviando alla documentazione sanitaria in atti, hanno premesso di esercitare la potestà genitoriale su figlio -OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS-, affetto da -OMISSIS-, giusta diagnosi effettuata, in data -OMISSIS- e confermata nelle date del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, dall’U.O. di Neuropsichiatria Infantile dell’ASP di Reggio Calabria, i cui sanitari prescrivevano soltanto logopedia, psicomotricità e terapia cognitiva, non specifica per il trattamento dei disturbi autistici.
Con verbale dell’-OMISSIS-, la commissione medica dell’INPS riconosceva il minore invalido, con diritto all’indennità di accompagnamento.
1.1 In data -OMISSIS-, il minore veniva nuovamente sottoposto a visita presso l’UOC di Neuropsichiatria Infantile di -OMISSIS-, laddove veniva prescritta la prosecuzione della terapia cognitivo-comportamentale con metodologia ABA, già avviata presso il centro privato -OMISSIS-, di Reggio Calabria, con una frequenza di appena 4 ore settimanali, conseguendo, comunque, dei progressi.
1.2 Stante l’impossibilità di continuare a sostenere gli ingenti costi del trattamento terapeutico erogato privatamente, parte ricorrente, con nota del -OMISSIS-, inviata a mezzo pec all’ASP di Reggio Calabria ed alla Regione Calabria, chiedeva una immediata presa in carico del minore con l’erogazione della terapia, con metodologia ABA, nonché il rimborso degli importi medio tempore corrisposti per la medesima terapia riabilitativa.
2. Attesa l’inerzia dell’amministrazione, i genitori hanno, quindi, proposto l’odierno ricorso, chiedendo di accertare e dichiarare:
- il diritto del minore a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l’erogazione del trattamento abilitativo di 40 ore settimanali per sei giorni a settimana, o comunque non inferiori a 25 ore per come prescritto dalle Linee Guida, o accertate in corso di causa. Per l’effetto, condannarsi la ASP di Reggio Calabria a prendere in carico il minore in via diretta o indiretta per l’esecuzione dei suddetti trattamenti, a far data dal deposito del ricorso;
- il diritto dei genitori ad ottenere il rimborso di tutte le spese fin qui sostenute, a titolo di corrispettivo per la terapia abilitativa erogata, pari al complessivo importo di € 3.790,50 nonché al rimborso delle ulteriori fatture che saranno emesse sino alla pronuncia della sentenza, oltre interessi e rivalutazione da ciascuna fattura sino all’effettivo soddisfo;
- accertare, dichiarare e statuire che l’inadempimento dell’ASP di Reggio Calabria ha cagionato un grave danno sia al minore in termini di perdita di chance, sia ai genitori in termini di danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché da ritardo; per l’effetto, condannare l’ASP di Reggio Calabria al relativo risarcimento del danno per l’importo che risulterà in corso di causa, ovvero per l’importo che sarà ritenuto di giustizia.
3. Il ricorso risulta affidato ad un'unica articolata censura appresso sintetizzata.
- “1 . Violazione della L. n. 134/15. Violazione dell’art. 32 della Costituzione - eccesso di potere per ingiustizia manifesta – irragionevolezza – inefficacia ed inefficienza dell’azione Amministrativa .”;
Il diritto del minore a ricevere dall’ASP territorialmente competente, quale trattamento del disturbo dello spettro autistico da cui è affetto, la somministrazione di terapia, mediante metodologia A.B.A., troverebbe titolo, innanzitutto, nell’art. 32 della Costituzione, nonché nelle fonti normative appresso indicate, funzionali a darvi concreta attuazione: l’art. 1 commi 2 e 3 D.lgs. n. 502/92; la L. n. 833/78; L. n. 134/2015 la quale prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico (art. 1), prescrivendo (art. 2) che l'Istituto Superiore di Sanità aggiorni le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali; le cd. “Linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti”, pubblicate nel 2011, aggiornate nel 2015 ed inserite nel sistema nazionale delle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, le quali avrebbero riconosciuto espressamente la validità scientifica del metodo cd. A.B.A. relativamente ai soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Collegio ha ritenuto, ex art. 55 comma 10 c.p.a., che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la celere fissazione dell’udienza pubblica di discussione del ricorso, nel contempo disponendo C.T.U. in ordine allo stato di salute del minore nonché al trattamento terapeutico necessario in ragione del disturbo dello spettro autistico certificato in atti.
5. In particolare, il Tribunale ha nominato, quale C.T.U., il dott. Domenico D'Agostino, Specialista in Psichiatria e Neuropsichiatria, finalizzata a dare risposta ai seguenti quesiti:
“ 1. accerti le condizioni cliniche del minore in relazione alla patologia dedotta in ricorso;
2. esamini le evidenze scientifiche della cura e terapia richieste per un concreto beneficio alla salute del minore ricorrente secondo un giudizio di appropriatezza delle stesse;
3. verifichi l’inerenza delle cure e della terapia in relazione alle condizioni cliniche del minore come sopra accertate, tenendo anche conto delle Linee Guida allegate da parte ricorrente;
4. determini, infine, la durata del trattamento riabilitativo utile al minore con particolare riferimento alla metodologia ABA, ove ritenuta inerente alle accertate condizioni cliniche, indicando le corrispondenti ore settimanali di terapia da prestare ”.
6. L’elaborato peritale veniva depositato in data 8.11.2025.
7. Con successiva memoria del 26.11.2025, parte ricorrente ha aderito alle valutazioni medico-legali di cui alla consulenza d’ufficio ed ha insistito nell’accoglimento del ricorso, altresì producendo copia delle fatture corrispondenti alla terapia con metodologia ABA somministrata in favore del minore dal mese di luglio al mese di -OMISSIS-, per un importo complessivo di € 1.512,00, nonché copia della fattura comprovante il pagamento dell’acconto relativo al compenso del C.T.U.,
8. In data 16.12.2025, l’ASP di Reggio Calabria si è costituita in giudizio e ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Ciò in ragione della posizione giuridica soggettiva, oggetto di tutela giurisdizionale, qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto, coincidente con il diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, a fronte del quale l’ASP di Reggio Calabria - priva, in materia di poteri autoritativi quanto all’ an della prestazione - sarebbe tenuta all’adempimento di una obbligazione di natura contrattuale ovvero da c.d. contatto sociale, asseritamente traente titolo nei cd. Livelli essenziali di assistenza (LEA), quali prestazioni e servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, nonché nell’art. 7 L. n. 24/2017, secondo cui « La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose».
La domanda dei ricorrenti non avrebbe ad oggetto atti di macro-organizzazione del servizio sanitario (come piani sanitari regionali o atti di programmazione), attenendo piuttosto alla fase esecutiva di un rapporto terapeutico che l’ASP sarebbe tenuta ad erogare, residuando in capo alla stessa una valutazione di natura tecnico-applicativa inidonea a degradare il diritto soggettivo alla salute.
In subordine, l’amministrazione ha dedotto l’insindacabilità, da parte del giudice amministrativo, delle proprie valutazioni, siccome espressione di una discrezionalità tecnica nell’esecuzione della prestazione sanitaria.
9. In occasione della pubblica udienza del 9 gennaio 2026, il difensore di parte ricorrente ha, preliminarmente, eccepito la tardività della memoria di costituzione dell’ASP di Reggio Calabria, rispetto ai termini di cui all’art. 73 comma 1 c.p.c., insistendo per l’accoglimento del ricorso. Il difensore di parte resistente ha insistito in ordine alla carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, sezione civile.
9.1 La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.
10. Priva di pregio si appalesa l’eccezione preliminare relativa al difetto di giurisdizione, comunque oralmente esposta dal difensore dell’ASP di Reggio Calabria, audito in occasione dell’udienza di trattazione.
Tale eccezione si pone in frontale contrasto con l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione civile, condiviso dalla successiva giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui, indipendentemente dalla qualificazione formale della situazione giuridica soggettiva in capo al minore disabile - di diritto soggettivo, nella dicotomia “ degradabile/indegradabile ”, ovvero interesse legittimo - « La domanda di condanna dell'ASL al riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010» (così Cass. SS.UU., Ordinanza n. 1781 del 20/01/2022; cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 13/11/2024, n. 9130; 03/12/2025, n. 9551).
Ciò nella misura in cui, la richiesta di adozione/ampliamento del programma in questione, avuto riguardo ad una specifica prestazione (diretta ovvero indennitaria), implica l’esercizio, da parte della p.a., di una attività discrezionale, sia amministrativa che tecnica, attinente l’erogazione di un pubblico servizio, come tale devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. c) c.p.a.
11. La domanda spiegata dai genitori del minore autistico, -OMISSIS-, siccome tendente proprio alla condanna dell'ASP di Reggio Calabria al riconoscimento del diritto di quest’ultimo ad essere sottoposto ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, coincidente con la terapia comportamentale con il metodo A.B.A., sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra, pertanto, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010.
12. Il ricorso è fondato, nei termini appresso indicati e, come tale, deve essere accolto.
Ciò previa declaratoria di infondatezza della subordinata deduzione difensiva formulata dalla difesa dell’ente, secondo cui la discrezionalità tecnica della p.a. sarebbe insindacabile.
Come è noto, infatti, la discrezionalità tecnica dell’amministrazione non è immune dal sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo tutte le volte in cui la stessa risulti in contrasto con i principi della logicità e della ragionevolezza ed a fortiori allorquando violi le stesse regole tecnico – scientifiche che governano la materia, nella specie coincidenti, per come si vedrà innanzi, con le Linee Guida approvate dall’Istituto Superiore di sanità, avuto specifico riguardo alla patologia dell’autismo.
13. Nel merito, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.
Viene all’esame del Collegio l’accertamento del diritto soggettivo del minore -OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS-, affetto da -OMISSIS-, giusta diagnosi effettuata, in data -OMISSIS- e confermata nelle date del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, dall’U.O. di Neuropsichiatria Infantile dell’ASP di Reggio Calabria, (cfr. certificati in atti, attestanti la diagnosi, confermata dal C.T.U.), ad essere sottoposto al trattamento terapeutico mediante la metodologia dell’analisi comportamentale applicata, cd. A.B.A. (Applied Behaviour Analysis), a cura dell’ASP di Reggio Calabria, territorialmente competente.
14. L’apprezzamento – quanto all’ an debeatur - del diritto del minore ad essere sottoposto, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, a terapia con il metodo dell’analisi comportamentale applicata, cd. A.B.A., passa dalla preliminare ricognizione della normativa vigente in materia.
Occorre, cioè, ricostruire il quadro normativo di riferimento per comprendere se il trattamento A.B.A. (analisi comportamentale applicata - Applied Behaviour Analysis), invocato dai ricorrenti, rientri nel novero delle prestazioni sanitarie per le quali sussistono evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute e, come tale, sia sussumibile nei c.d. Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) erogati dal Servizio sanitario nazionale.
Vengono, dunque, in rilievo, oltre alle previsioni normative di cui agli artt. 1 e 3 septies commi 4 e 5 D.lgs. n. 502/92, D.lgs. n. 502/92, la disposizione di cui all’art. 26 L. n. 833/1978, rubricato “Prestazioni di riabilitazione” secondo cui: «Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale».
15. Con specifico riferimento ai disturbi dello spettro autistico, soccorrono, altresì, le disposizioni di cui alla L. n. 134/2015 («Disposizioni in materia di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie») secondo cui:
- art. 2: “ L'Istituto superiore di sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali ”;
- art. 3: « Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili »;
- art. 4: « Entro centoventi giorni dall'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza previsto dall'articolo 3, comma 1, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza medesimi, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale ».
16. Nel 2015, il predetto Istituto Superiore ha aggiornato le Linee guida n. 21 del 2011 concernenti « il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti », le quali contengono un chiaro riferimento al fatto che la maggioranza dei programmi intensivi comportamentali per i disturbi dello spettro autistico si basano sui principi della modificazione comportamentale utilizzando l’analisi comportamentale applicata (Applied Behaviour Analysis, ABA). Si tratta di programmi intensivi, di solito da 20 a 40 ore la settimana, il cui obiettivo primario è l’intervento precoce rivolto a bambini di età prescolare, solitamente mediato dai genitori, con il supporto di professionisti specializzati.
16.1 Il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 (avente a oggetto la «definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502») ha, poi, definito i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA).
In particolare, per quanto qui di interesse, l’articolo 60, comma 1, ha previsto che « ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche», con la precisazione, di cui al comma successivo, secondo cui «ai sensi dell'art. 4 della legge 18 agosto 2015, n. 134, entro centoventi giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale ».
Le Linee guida concernenti « il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti » sono state di recente aggiornate dall’Istituto Superiore di Sanità (09/10/2023).
17. La ricostruzione sopra operata circa le fonti del diritto sul tema consente di affermare come, in coerenza con quanto sostenuto dai ricorrenti, tra i programmi funzionali alla cura dell'autismo, erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ex art. 60 D.P.C.M. 12 gennaio 2017, in quanto contemplati nelle Linee Guida dell’Istituto superiore della sanità in applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (cd. L.E.A.), l'analisi comportamentale applicata (Applied Behaviour Analysis – A.B.A.) costituisca uno dei modelli prescritti per l’approccio terapeutico nei confronti dell’autismo.
Si tratta di una metodica basata sull'uso della scienza del comportamento per la modifica di comportamenti socialmente significativi, che, come del resto affermato dallo stesso Consiglio di Stato, « rientra pienamente nella previsione di cui all'art. 1, comma 7, d.lvo n. 502/1992, intercettando tipologie di assistenza, servizi e prestazioni sanitarie "che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate", nonché tra le metodiche basate sulle più avanzate evidenze scientifiche di cui all'art. 60 del DPCM 12 gennaio 2017 » (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23 marzo 2022, n. 2129).
17.1 Ebbene siffatto trattamento non è stato prescritto dall’ASP di Reggio Calabria - che pure ha riconosciuto la patologia da cui è affetto il piccolo -OMISSIS- - né stato prescritto un trattamento alternativo, specificamente indicato per la cura dei disturbi autistici, essendosi l’amministrazione limitata ad indicare generiche terapie riabilitative (psicomotricità e logopedia) e comportamentali, non rientranti tra quelle elettive per la cura della patologia in questione.
18. Tanto premesso in linea generale e venendo al caso in esame, non vi sono ragioni per discostarsi dalle puntuali valutazioni svolte dal C.T.U., dott. Domenico D’Agostino, Specialista in Neuropsichiatria Infantile il quale, previo esame della documentazione medica in atti e sottoposizione a visita del minore, ha accertato quanto segue:
« a) il bambino -OMISSIS- è affetto da 1) “Disturbo dello Spettro dell’Autismo con disabilità intellettiva e disturbo del linguaggio con necessità di supporto nelle abilità di comunicazione sociale verbale e non verbale di livello 2 e nell’area di comportamenti ripetitivi e ristretti di livello 2. Disturbo da deficit di attenzione con iperattività con presentazione combinata” ed ha ottenuto un buon miglioramento del linguaggio e del comportamento con terapia ABA.
b) la cura che sta effettuando con metodologia ABA è scientificamente valida e porta un concreto beneficio alla salute del minore;
c) tenendo in considerazione le condizioni cliniche del minore e la linea guida dell’Istituto Superiore
della Sanità si può affermare che l’approccio con metodologia ABA con le attuali quattro ore di trattamento settimanale è inerente alle stesse ma è di scarsa intensità;
d) per le condizioni cliniche in cui si trova il bambino, lo stesso necessita, per la sua età, di un trattamento di media intensità (in quanto a numero di ore settimanali) e di lunga durata; si ritengono pertanto necessarie e sufficienti dodici ore settimanali di trattamento con modello ABA da effettuare anche in ambito scolastico, familiare ed extra familiare da utilizzare, a discrezione del terapista, anche per la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti. La durata del trattamento, vista ancora la necessità di miglioramento del linguaggio e dei disturbi comportamentali, è da considerare almeno fino all’età di 13 anni, con successiva rivalutazione delle condizioni cliniche del bambino e della eventuale necessità di continuazione, riduzione o sospensione della terapia ».
Le suddette valutazioni peritali in uno al quadro normativo sopra tratteggiato, comprovano, dunque, l’assoluta inadeguatezza delle cure fin prestate dall’ASP nei confronti del minore e, dunque, il diritto di quest’ultimo ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute da terzi, del trattamento terapeutico nei termini sopra indicati.
19. Deve essere accolta anche la domanda avente ad oggetto il rimborso, a cura dell’amministrazione, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, delle spese documentate in atti corrispondenti e connesse alla terapia A.B.A. prestata in favore del minore da parte di professionisti privati.
19.1 Dalla documentazione fiscale versata in giudizio si evince invero come il minore, in data -OMISSIS-, veniva preso in carico dall’ASP di R.C. (cfr. certificazione in atti), senza tuttavia la prescrizione, ancorché in forma indiretta, a carico del S.S.N. di uno specifico trattamento terapeutico per la cura dell’autismo, men che meno quello con metodologia A.B.A., ritenuta dal C.T.U. “scientificamente valida” ed idonea ad apportare un concreto beneficio alla salute del minore (così si legge nelle conclusioni della perizia in atti).
20. Ne consegue l’obbligo ( an debeatur ) dell’A.S.P. di fornire al minore, il trattamento terapeutico con metodologia A.B.A., mediante rimborso delle spese sostenute, a tale titolo, con decorrenza dal -OMISSIS- ed il conseguente diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall’inadempimento, da parte dell’A.S.P., del suddetto obbligo.
20.1 Tali danni coincidono con l’importo complessivo delle fatture emesse da professionisti privati a fronte della somministrazione del trattamento terapeutico in questione, il cui ammontare, in ragione della documentazione fiscali in atti, è pari a complessivi € 5.302,50 (fatture emesse da -OMISSIS- ad -OMISSIS-).
Alle somme in questione dovranno essere detratte quelle che, eventualmente, l’A.S.P. ha già corrisposto a titolo di rimborso delle fatture fin qui inoltrate.
21. Merita, altresì, di essere accolta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai genitori del minore in termini di ansia e frustrazione derivanti, in via presuntiva ed indiziaria, ex art. 2729 c.c., dalla difficoltà di far fronte alle ingenti spese mediche, fin qui sostenute.
Trattandosi di un pregiudizio relativo ad un bene immateriale, la prova per presunzioni è non solo ammissibile, ma è invero la prova principale (così T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 5.10.2023, n. 747; 30/12/2017, n. 990; 13/01/2016, n.39; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 21/11/2016, n. 2679; 22/04/2016, n.975; anche Tar Campania, Napoli, IV, 25 settembre 2012, n. 3936).
22. Avuto riguardo al cd. quantum debeatur , le disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. legittimano la liquidazione in via equitativa dei danni non patrimoniali (cfr. tra le tante, Cassazione civile sez. VI, 13/04/2022, n. 11930).
Ciò posto, appare equo liquidare, in favore dei genitori, la somma di € 1.000,00 ciascuno a titolo di danni non patrimoniali subiti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, all’istanza di attivazione del trattamento terapeutico richiesto in favore del minore.
23. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, per perdita di chance, patiti dal minore, la stessa deve essere accolta.
I ricorrenti hanno chiesto di essere risarciti, per equivalente, del danno corrispondente ai miglioramenti che il minore avrebbe potuto ottenere se avesse beneficiato di un trattamento terapeutico con una frequenza superiore rispetto a quella fin qui assicurata.
Gli accertamenti medici svolti dal C.T.U. dott. Domenico D’Agostino, da cui non vi è ragione di discostarsi e che sono stati condivisi dai ricorrenti, hanno confermato la necessità della terapia A.B.A. con una modalità (12 ore settimanali) superiore rispetto a quella fin qui erogata, ovvero 4 ore settimanali circa. Sicché, ad avviso del Collegio, sussistono in atti elementi e circostanze di fatto da cui poter inferire che ove il minore fosse stato sottoposto a 12 anziché a 4 ore settimanali avrebbe avuto una chance di miglioramento ulteriore, rispetto a quello riscontrato dal C.T.U. quale conseguenza immediata e diretta della terapia svolta da professionisti privati. Tale perdita di chance è risarcibile per equivalente e, tenuto conto della natura non patrimoniale dei nocumenti patiti, può essere liquidata in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., nella somma di € 2.000,00 (cfr. tra le tante, Cassazione civile sez. VI, 13/04/2022, n. 11930).
24. In conclusione, il ricorso è fondato quanto alla domanda di accertamento del diritto del minore -OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS-, ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, di trattamento di media intensità (in quanto a numero di ore settimanali) e di lunga durata; si ritengono pertanto necessarie e sufficienti dodici ore settimanali di trattamento con modello ABA da effettuare anche in ambito scolastico, familiare ed extra familiare da utilizzare, a discrezione del terapista, anche per la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti. La durata del trattamento, vista ancora la necessità di miglioramento del linguaggio e dei disturbi comportamentali, è da considerare almeno fino all’età di 13 anni, con successiva rivalutazione delle condizioni cliniche del bambino e della eventuale necessità di continuazione, riduzione o sospensione della terapia.
25. È fondata anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, con la conseguente condanna dell’A.S.P. di Reggio Calabria al pagamento, in favore dei genitori del minore, della complessiva somma di € 5.302,50. Alle somme in questione dovranno essere detratte quelle che, eventualmente, l’A.S.P. ha già corrisposto a titolo di rimborso delle fatture fin qui inoltrate dai ricorrenti.
25.1 È, altresì, fondata e va accolta, per le ragioni sopra esposte, la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dai genitori del minore, con conseguente condanna dell’A.S.P. di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della complessiva somma di € 2.000,00.
25.2 È, infine, fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal minore a titolo di perdita di chance, liquidato in via equitativa nella somma di € 2.000,00.
26. Sulle somme dovute a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali sono dovuti, quali accessori naturali del credito, la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale, sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, da calcolarsi dalla scadenza dei trenta giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza del -OMISSIS- rimasta inevasa, fino al soddisfo (cfr. Cassazione civile sez. III, 01/02/2023, n. 2979; Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, n. 24468).
27. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
28. Va posto definitivamente a carico dell'A.S.P. il compenso spettante al C.T.U., Dott. Domenico D’Agostino che, tenuto conto dell'istanza dallo stesso presentata, si liquida in € 700,00 oltre accessori di legge, detraendo da tale somma l’anticipo già corrisposto al C.T.U., che l’ASP è tenuta a rimborsare a parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, accertando e dichiarando il diritto del minore -OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS-, ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A., ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Per l’effetto condanna l’ASP di Reggio Calabria alla definitiva presa in carico del minore, ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute da terzi, di un trattamento di media intensità (in quanto a numero di ore settimanali) e di lunga durata pari a dodici ore settimanali di trattamento con modello ABA da effettuare, almeno fino all’età di 13 anni, anche in ambito scolastico, familiare ed extra familiare da utilizzare, a discrezione del terapista, anche per la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti, con successiva rivalutazione delle condizioni cliniche del minore e della eventuale necessità di continuazione, riduzione o sospensione della terapia.
Accoglie la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali fin qui patiti dai genitori del minore, per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento in favore degli stessi dell’importo complessivo di € 5.302,50, detratte le somme che, eventualmente, l’amministrazione ha già corrisposto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai genitori e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della complessiva somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal minore a titolo di perdita di chance e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore dei ricorrenti quali esercenti la potestà genitoriale sul minore, della complessiva somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’ASP al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 1.000,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi nei confronti del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento, in favore del Dott. Domenico D’Agostino, delle spese di consulenza tecnica, che vengono liquidate in € 700,00 oltre accessori di legge (comprensive dell’anticipo di euro € 500,00, oltre accessori, già corrisposto giusta fattura in atti), detraendo da tale somma il predetto anticipo, che l’ASP è tenuta a rimborsare ai ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN TI, Presidente
ER ZU, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER ZU | IN TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.