Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/03/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
n. 14249/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
13/12/2024 da:
(C.F. , nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. MELE FRANCESCA e GIULIA GELSOMINA ALOISIO, presso il cui studio sito in Milano, Via Fontana 11 è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nata il [...] in [...], Parte_2 C.F._2
assistita e difesa dagli avv. CATARINELLI MARIA RITA e ROSSANA MARTIGNONI presso il cui studio in Roma, Via degli Scipioni n. 132, è elettivamente domiciliata;
con i seguenti figli: nato a [...] l'[...] Persona_1
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 16.12.2024
FATTO
Pagina 1
d'appello di Milano n. 2492/2024 pubblicata il 20 settembre 2024; in particolare, dando atto che nel parallelo giudizio di separazione pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Milano R.G. n. 3125/2022 le parti avevano raggiunto un accordo complessivo per la definizione di tutti i loro rapporti sia in sede di separazione che in sede di divorzio, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso, di seguito riportate:
“1) provvederà al mantenimento del figlio maggiorenne ma non Parte_1 Per_1 ancora economicamente autosufficiente, corrispondendo la somma di €1.200 mensili oltre rivalutazione annuale Istat già maturata e maturanda (prima rivalutazione: novembre 2017); tale importo verrà versato dal padre direttamente a mani del figlio, non più convivente con la madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024;
2) terrà altresì a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative al Parte_1 figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e Per_1 dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 fino all'autosufficienza economica del ragazzo, ivi compresi gli oneri dell'Università Bocconi, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Pagina 2 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
3) si obbliga a versare a - previa dichiarazione di equità da Parte_1 Parte_2 parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti spettanti alla signora ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, della L. 898/1970 - l'importo di €180.000,00 Pt_2
(centottantamila//00) mediante assegni circolari alla medesima intestati.
Il versamento dell'importo di €180.000,00 verrà effettuato alla conclusione dei lavori di cui al successivo punto 7) e in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2025, contestualmente all'assenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale da parte della signora e al rilascio Pt_2 dell'appartamento e del box di Milano, Via Frisi n. 8, di proprietà del DO a cui verranno Parte_1 consegnate tutte le chiavi, comprese quelle dell'entrata comune.
Contestualmente al ricevimento da parte della signora dell'importo di €180.000,00, Pt_2
l'assegnazione della casa coniugale si intende revocata e la signora oltre a rilasciare Pt_2
l'immobile e a consegnare le relative chiavi, si obbliga ad assentire alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale dalla stessa iscritta sulla porzione immobiliare di Via Frisi di proprietà del DO
con spese eventuali a carico della sig.ra Parte_1 Pt_2
Ove il DO versi l'importo di €180.000,00 mediante erogazione di un mutuo, l'assenso Parte_1 alla cancellazione dell'ipoteca da parte della signora avverrà in sede notarile, Pt_2 contestualmente alla stipula del contratto di mutuo e al ricevimento della predetta somma di
€180.000,00.
Pagina 3 4) Sino alla data del versamento dell'assegno divorzile una tantum di cui al punto 3), il DO
continuerà a versare entro il giorno 5 di ogni mese l'assegno di divorzio di €1.500 mensili Parte_1 come quantificato dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n. 2492/2024 (R.G. n. 417/2023) che dal mese di dicembre 2024 non potrà essere soggetto ad alcuna compensazione. 5) Spese di lite compensate.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) La signora entro e non oltre il 30 giugno 2025, libererà l'appartamento e il box di Pt_2 proprietà del DO asportando i propri effetti personali e i beni mobili, ad eccezione di Parte_1 quelli di cui al separato elenco “Mobilio ed effetti rimanenti in casa” sottoscritto dalle parti che rimarranno nella disponibilità del DO (doc. 3). Parte_1
7) A far data dal 28 novembre 2024 ed entro il termine del 30 giugno 2025, la signora Pt_2 provvederà a far eseguire da società edile di sua scelta, nel rispetto della regolarità urbanistica e catastale, i lavori necessari per rendere indipendente la propria porzione immobiliare da quella del DO , che provvederà direttamente al pagamento delle relative fatture entro 5 giorni dalla Parte_1 trasmissione, per un importo massimo di €20.000,00 iva inclusa. Le relative fatture saranno a lui intestate. Le spese eccedenti l'importo di €20.000,00 iva inclusa rimarranno a carico esclusivo della signora I lavori che verranno eseguiti riguarderanno: Pt_2
• pratiche amministrative per inizio e fine lavori;
• fornitura e posa di portoncino d'ingresso blindato con luce ad arco sovrastante (come da struttura attuale dell'apertura ad arco in mattoni a vista su spazio comune). La posa del portoncino d'ingresso per l'unità abitativa di proprietà del DO , così come la verifica e l'eventuale Parte_1 adeguamento della conformità catastale e urbanistica dell'unità immobiliare medesima, saranno effettuate dal DO a sua cura e spese entro il 30 marzo 2025; Parte_1
• intercettazione colonna verticale di carico e scarico acqua e modifica impianto acqua per creazione angolo cottura nell'attuale locale salotto/cucina, con relative opere murarie/pavimento necessarie e relativi ripristini;
• predisposizione attacco e scarico acqua per lavatrice nell'attuale bagno;
• adeguamento impianto elettrico per allestimento angolo cottura e predisposizione boiler elettrico, piano a induzione, forno, frigo, aspiratore, freezer, lavastoviglie, etc.;
• modifiche dell'attuale impianto termico per distaccare la parte di impianto che serve la porzione del , attualmente servita dalla porzione Parte_1 Pt_2
• modifica impianto elettrico per distacco porzione e spostamento quadro centrale Parte_1 all'interno dell'appartamento;
Pagina 4 • modifica impianto citofonico con spostamento ricevitore all'interno dell'appartamento e allaccio alla rete condominiale per renderlo autonomo;
• relative certificazioni di tutte le modifiche impianti effettuate e attestazione prestazione energetica.
8) Durante lo svolgimento dei lavori la signora continuerà ad abitare l'appartamento di Pt_2 proprietà del DO permettendo la visione dei locali ad agenti immobiliari nominati per Parte_1 la relativa vendita, con visite programmate ogni 7 giorni e fascia oraria prestabilita da concordare o nella mattinata o nel pomeriggio.
9) Le parti – indipendentemente dalle rispettive contestazioni – concordano, in via transattiva, che il DO provvederà direttamente al pagamento in favore del di tutte
Parte_1 Controparte_1 le somme a qualsiasi titolo richieste dall'amministratore alla signora per l'appartamento e Pt_2 il box di proprietà del DO , sia per la gestione ante 2023, sia per la gestione 2024, sia
Parte_1 per la gestione 2025 sino al 30 giugno 2025 e che la signora parteciperà a tali oneri nella Pt_2 misura concordemente e forfettariamente determinata di €9.200,00. La signora ha Pt_2 autorizzato il DO a trattenere in acconto la somma di €2.100,00 già compensata
Parte_1 sull'assegno periodico e verserà la differenza di €7.100,00 con assegno circolare, contestualmente al versamento, da parte del dott. , della somma una tantum di €180.000,00 di cui al punto
Parte_1
3).
10) Con il puntuale adempimento di quanto sopra, la signora abbandonerà ogni ulteriore Pt_2 iniziativa giudiziale e stragiudiziale intrapresa e le parti reciprocamente rinunciano ad ogni azione comunque connessa a diritti discendenti dai rapporti di separazione o di divorzio e dai relativi procedimenti ivi inclusi le procedure aventi ad oggetto la gestione condominiale.
11) Le parti concordano che oltre alle spese del presente giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, sono compensate altresì le spese relative a ogni fase e grado del giudizio di separazione e del giudizio di divorzio, ivi incluse le spese della CTU disposta nel giudizio di riassunzione della separazione dinanzi alla Corte d'appello di Milano n. 3125/2022 R.G.
A tal fine, con la sottoscrizione del presente ricorso, la signora dichiara di rinunciare Pt_2 all'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 2492/2024 della Corte d'appello di Milano pubblicata il 20 settembre 2024, notificata in data 27 settembre 2024 e dunque di accettare espressamente e integralmente la pronuncia ai fini del passaggio in giudicato immediato.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Pagina 5 Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_1 Parte_2 parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 6392/2022 come riformata dalla sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2492/2024 pubblicata il 20 settembre
2024:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva,
da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 29/01/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Anna Cattaneo
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