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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/04/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1089/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1089/2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 18/3/2025; promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Avola, Via Ruggero Settimo n. 24, presso lo studio dell'avv. Dorotea Romano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nato ad [...], il [...] e ivi residente Controparte_1 C.F._2
in C.so D'Agata n. 211;
- resistente contumace con l'intervento del pubblico ministero (visto del 30/4/2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 20/3/2024, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente in Avola, in data 20/10/1984,
(Atto iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune, al n. 126, Parte II, Serie A, anno
1984).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con , in data 20/10/1984, in Avola;
Controparte_1
- che dalla loro unione sono nati i figli, (a Siracusa, l'1/01/1986), (a Persona_1 Persona_2
Siracusa, il 4/11/1987) ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti e (ad Persona_3
Avola, il 13/3/2000), maggiorenne ma non economicamente indipendente.
- di essersi separata consensualmente dal marito con verbale omologato con decreto n. 64/2020 del
27/02/2020;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata alle medesime condizioni della separazione.
Con decreto del 26/3/2024, il Presidente delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 3/12/2024, fissando il termine del 31/7/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con ordinanza del 14/10/2024, il Giudice rinviava l'udienza di prima comparizione in data 18/3/2025.
Alla predetta udienza, il Giudice, dopo aver sentito la ricorrente, dichiarava la contumacia del convenuto e confermava le condizioni della separazione. Alla medesima udienza, riscontrata la mancanza di richieste di natura istruttoria, il Giudice invitava il difensore della ricorrente alla discussione della causa rimettendo, all'esito, gli atti al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 30/4/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può
pagina 2 di 3 fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va poi confermato il contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne ma non autonoma Per_3
economicamente, nella misura concordata in sede di separazione.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la mancata costituzione in giudizio del resistente che non ha così opposto la domanda avanzata dal ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in Avola, in data 20/10/1984, (Atto iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo
[...]
Comune, al n. 126, Parte II, Serie A, anno 1984), alle condizioni di cui in parte motiva.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AVOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 25/3/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1089/2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 18/3/2025; promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Avola, Via Ruggero Settimo n. 24, presso lo studio dell'avv. Dorotea Romano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nato ad [...], il [...] e ivi residente Controparte_1 C.F._2
in C.so D'Agata n. 211;
- resistente contumace con l'intervento del pubblico ministero (visto del 30/4/2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 20/3/2024, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente in Avola, in data 20/10/1984,
(Atto iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune, al n. 126, Parte II, Serie A, anno
1984).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con , in data 20/10/1984, in Avola;
Controparte_1
- che dalla loro unione sono nati i figli, (a Siracusa, l'1/01/1986), (a Persona_1 Persona_2
Siracusa, il 4/11/1987) ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti e (ad Persona_3
Avola, il 13/3/2000), maggiorenne ma non economicamente indipendente.
- di essersi separata consensualmente dal marito con verbale omologato con decreto n. 64/2020 del
27/02/2020;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata alle medesime condizioni della separazione.
Con decreto del 26/3/2024, il Presidente delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 3/12/2024, fissando il termine del 31/7/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con ordinanza del 14/10/2024, il Giudice rinviava l'udienza di prima comparizione in data 18/3/2025.
Alla predetta udienza, il Giudice, dopo aver sentito la ricorrente, dichiarava la contumacia del convenuto e confermava le condizioni della separazione. Alla medesima udienza, riscontrata la mancanza di richieste di natura istruttoria, il Giudice invitava il difensore della ricorrente alla discussione della causa rimettendo, all'esito, gli atti al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 30/4/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può
pagina 2 di 3 fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va poi confermato il contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne ma non autonoma Per_3
economicamente, nella misura concordata in sede di separazione.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la mancata costituzione in giudizio del resistente che non ha così opposto la domanda avanzata dal ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in Avola, in data 20/10/1984, (Atto iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo
[...]
Comune, al n. 126, Parte II, Serie A, anno 1984), alle condizioni di cui in parte motiva.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AVOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 25/3/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
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