Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/03/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1176/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 20.02.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F nata in Romania in [...]_2 C.F._2
20.04.1990 entrambi rappresentati dall'Avv. Maria Elena Marchetto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 12.03.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. i due figli, e , vengono affidati a entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 Per_2
presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. i tempi di cura paterni saranno i seguenti:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio con ritiro a scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola,
- infrasettimanalmente, quando è previsto il weekend di competenza paterna, un giorno infrasettimanale con ritiro a scuola e cena presso il papà; quando è previsto il weekend di competenza materna, i minori staranno con il papà due giorni infrasettimanali (il mercoledì e il giovedì) con pernotto di due notti.
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal 26 al 1 gennaio o dal 1 gennaio al 6 gennaio;
la Vigilia di Natale e il giorno di Natale, ad anni alterni, i minori staranno con ciascun genitore, salvo diversi accordi,
- l'intero periodo di vacanza pasquale verrà diviso al 50% tra i genitori, salvo diversi accordi;
4.le altre festività, qualora cadano nel mezzo della settimana saranno trascorse come da calendario ordinario, qualora invece si creino dei ponti, questi verranno accorpati ai weekend di competenza.
Inoltre, per la festa della mamma i bambini staranno con la mamma e così anche il giorno del suo compleanno mentre per la festa del papà i bambini staranno con il papà. Quanto al compleanno della mamma, i bambini staranno con la mamma e al compleanno del papà i minori resteranno con il papà.
5. la casa familiare sita in Seregno Piazza Antonio Perego n. 10, di proprietà esclusiva del signor su cui grava un mutuo dell'importo pari ad € 1.200,00 mensili, rimane nella disponibilità del Pt_1
signor il quale si farà carico del pagamento delle rate di mutuo. Pt_1
6. La signora unitamente ai figli, si trasferirà in un immobile, sito in Seregno (MB), Via Pt_2
Cesare Cantù n. 32, che verrà acquistato dal signor al prezzo di € 190.000 Euro, il Rogito Pt_1
rimane fissato per il mese di luglio 2025 (salvo la possibilità di poter anticipare la predetta data);
7. Il signor si impegna a corrispondere alla signora la somma pari ad € 15.000,00 Pt_1 Pt_2 che dovrà investire nella nuova casa per l'acquisto del mobilio e/o ciò dovesse rendersi necessario per potervi abitare.
8. Le spese relative al predetto immobile: spese condominiali, utenze, (eventuale) imu ed altro resteranno a carico della signora Pt_2
9. Il predetto immobile verrà acquistato dal signor il quale intesterà la nuda proprietà del Pt_1
bene ad entrambi i figli nella misura del 50% ciascuno (previa Autorizzazione del Giudice Tutelare) riservando l'usufrutto vitalizio alla moglie.
10. La signora unitamente ai figli lasceranno l'abitazione sita in Seregno Via Perego n. 10 Pt_2
entro 30 giorni dalla data del Rogito che dovrà avvenire entro il 30 luglio 2025 portando con sé i propri effetti personali;
11. il signor provvederà al mantenimento dei figli versando alla signora entro il Pt_1 Pt_2 giorno 1 di ogni mese, la somma mensile di € 2.000,00 (€ 1.000,00 per ciascun figlio) con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
12. Il signor sosterrà nella misura del 100% le spese extra assegno relative ai figli minori, Pt_1
così come individuate dalle Linee Guida del Tribunale di Monza e di seguito riportate:
A. SPESE ORDINARIE Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum.
Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario:
a) Vitto e mensa scolastica;
b) abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c) farmaci da banco;
d) abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e) contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); f) materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g) baby sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola;
B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO spese mediche h) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal servizio sanitario nazionale se prescritti dal medico curante (es: fisioterapia); k) spese mediche urgenti;
spese scolastiche e di istruzione l) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m)libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n)per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti della scuola anche in corso di anno;
o)corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori)
C. SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore, In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche r) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s) cure dentistiche o odontoiatriche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese v) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb)acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore ( conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
D. DOCUMENTI DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
E. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La Richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggi whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 15 giorni – salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività; entro 7 giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a € 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza.
13. L'assegno unico per i figli verrà percepito interamente dalla signora Pt_2 14. In considerazione della situazione lavorativa della signora lavoratrice in proprio con Pt_2
P.IVA, il signor si impegna a corrispondere a quest'ultima, al fine di supportarla Pt_1 economicamente, l'importo di euro 1.000,00 mensili, a titolo di assegno di mantenimento per n. 12 mensilità, rivalutata secondo gli indici ISTAT. La predetta somma verrà versata in una unica soluzione a maggio di ciascun anno, ovvero in concomitanza con il bonus che il signor Pt_1 percepisce dall'Azienda, e ciò sino alla data di divorzio. La signora nelle more, si impegna Pt_2
a rendere maggiormente redditizia la propria attività per giungere alla propria indipendenza economica.
15. Il signor si impegna a versare per conto della signora per un solo anno e Pt_1 Pt_2
precisamente a decorrere dal febbraio 2025 e sino al gennaio 2026 (12 mesi), il canone di locazione pari ad € 500,00 dell'immobile locato dalla medesima per svolgere la propria attività di estetista e sito in Seregno (MB), Via Schiapparelli n. 4.
16. Il signor si impegna, inoltre, ad estinguere il finanziamento acceso con Wolkswagen Pt_1
Financial Service dell'auto, in uso alla signora con scadenza agosto 2026 corrispondendo Pt_2 le rate mensili pari ad € 435,00. Il signor sino ad agosto 2026 si farà carico anche delle spese Pt_1 vive dell'auto ovvero assicurazione, bollo, tagliandi. A decorrere da agosto 2026 (data di estinzione del finanziamento) l'auto tipo VW T-ROC, tg. GP144RL, verrà ceduta in proprietà alla signora la quale si farà interamente carico delle spese vive (assicurazione, bollo, tagliandi e Pt_2
revisione, etc..). Le parti si impegnano quindi ad effettuare il passaggio di proprietà.
17. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali
(passaporto/carta di identità) validi per l'espatrio per i figli.
- ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Seregno in data
13.11.2017;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Seregno per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 43, parte I, anno 2017);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 20.03.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti