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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 15048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15048 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 40186 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione con provvedimento del 24.04.2025, vertente tra
TRA la Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Cratilo di Atene n. 31, presso lo studio dell'avv. Domenico
Vizzone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice –
CONTRO la VI DI FROSINONE;
elettivamente domiciliata in SI, piazza Gramsci n. 13, presso lo studio dell'avv. Rocco
RE e dell'avv. Tommaso Di Biasio , che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- convenuta –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 3901/2021; azione di regresso tra condebitori ex art. 1299 c.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24.04.2025.
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
3901/2021 con la quale è stata rigettata la domanda di regresso, proposta nei confronti della Provincia di SI.
A fondamento della domanda, la aveva dedotto di aver corrisposto alla Parte_1 CP_1
nella qualità di suo assicuratore, la somma di euro 6.902,01, pari all'importo versato dalla società,
[...]
a e a (detratta la franchigia contrattuale e le spese di precetto) a titolo di Parte_2 CP_2 risarcimento del danno, in forza della sentenza del Giudice di Pace di SI n. 988/2016.
L'assicurazione ha quindi agito nei confronti della Provincia di SI, quale condebitore in solido in base alla sentenza richiamata, al fine di ottenere in via di regresso la restituzione della quota di spettanza, pari all'importo di euro 2.300,67, oltre alla quota relativa all'imposta di registro pari ad euro
77,50.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda proposta, in ragione dell'obbligo di manleva contrattualmente assunto dalla nei confronti della Provincia di SI, con conseguente CP_1 esclusione della facoltà di regresso della società e, in via surrogatoria, del suo assicuratore.
Avverso tale statuizione ha proposto appello la evidenziando l'erroneità della Parte_1 sentenza di prime cure per aver provveduto su questione già decisa, con efficacia di giudicato, con la sentenza n. 988/2016 del Giudice di Pace di SI e per non aver statuito sulla domanda proposta in via di surrogazione dall'assicurazione.
La Provincia di SI ha eccepito l'improcedibilità dell'appello, in quanto iscritto a ruolo oltre il termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla notificazione dell'atto di citazione. Nel merito, la
Provincia di SI ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, essendo preclusa l'azione di regresso, svolta dalla in via surrogatoria, dalla clausola del contratto di Parte_1 appalto concluso tra l'amministrazione e la che impone a quest'ultima di garantire la CP_1
Provincia di SI per i sinistri occorsi a terzi, con esclusione di qualsiasi responsabilità dell'amministrazione.
2. L'eccezione preliminare proposta dalla Provincia di SI è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Dall'esame del fascicolo d'ufficio emerge, infatti, che l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 3.06.2021, mentre la costituzione dell'appellante si è perfezionata il 10.06.2021, nel rispetto del termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c., applicabile anche al giudizio di appello in forza dell'art. 347 c.p.c. pagina 2 di 4 3. Nel merito, l'appello deve essere rigettato.
Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante la sentenza di prime cure sarebbe nulla in quanto l'accertamento dell'obbligo di manleva assunto dalla nei confronti della Provincia di CP_1
SI sarebbe precluso in questa sede dal giudicato formatosi sulla domanda già proposta nel giudizio definito con sentenza n. 988/2016 del Giudice di Pace di SI.
L'assunto difensivo della è infondato. Parte_1
Va premesso che la copia della sentenza prodotta in atti, pur essendo corredata della formula esecutiva, non reca la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.
A prescindere dal rilievo che precede, va evidenziato che, per come emerge dal tenore letterale della sentenza n. 988/2016 del Giudice di Pace di SI, l'amministrazione nell'ambito di tale giudizio ha proposto domanda di manleva nei confronti della CP_1
Il Giudice di Pace, tuttavia, ha omesso di pronunciarsi su tale domanda, limitandosi a condannare l' la Provincia di SI e la in solido tra loro al risarcimento dei danni CP_3 CP_1 subiti in favore di e di . Parte_3 CP_2
Vanno in questa sede richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “In caso di omessa pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in un separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno” (Cass. n. 35382/2022).
A prescindere quindi da ogni valutazione sul passaggio in giudicato della sentenza n. 988/2016 del
Giudice di Pace di SI deve ritenersi che la Provincia di SI sia legittimata a far valere, anche in sede di regresso, l'assunzione da parte della dell'obbligo di manleva. CP_1
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La surrogazione dell'assicuratore prevista dall'art. 1916 cod. civ. implica una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo, che si verifica nel momento in cui l'assicuratore dà notizia al terzo responsabile del danno del pagamento effettuato all'assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma ed implica l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili contro l'assicurato” (Cass. n. 10597/1995).
E' appena il caso di osservare che, in forza dei menzionati principi, è del tutto irrilevante la circostanza che, nel corso del primo grado di giudizio, la Provincia di SI abbia omesso di integrare il contraddittorio, nel termine fissato dal giudice, nei confronti della potendosi limitare ad CP_1
pagina 3 di 4 opporre ni confronti dell'assicuratore, che ha agito in via di surroga, le eccezioni invocabili contro l'assicurato.
Tanto premesso, dal tenore letterale dell'art. 6 bis del contratto di appalto concluso tra la e CP_1 la Provincia di SI, prodotto in atti sin dal primo grado di giudizio, emerge che la società ha assunto l'obbligo di manleva nei confronti dell'amministrazione, come si evince dal tenore delle clausole della polizza assicurativa stipulata dall'impresa proprio con la Parte_1
La statuizione sul punto del primo giudice deve quindi essere confermata e la domanda di regresso azionata in via surrogatoria dalla deve essere rigettata, considerato che Parte_1 nessuna pretesa può essere vantata dalla nei confronti della Provincia di SI, in CP_1 ragione dell'obbligo di garanzia assunto dalla società nei confronti dell'amministrazione.
L'appello in conclusione deve essere rigettato
4. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza dell'appellante; le spese sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, detratta la fase istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U.
30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 3901/2021, ogni diversa istanza eccezione, deduzione, disattesa così
[...] provvede: rigetta l'appello; condanna la al rimborso delle spese di lite nei confronti della Provincia di Parte_1
SI liquidate in euro 900,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma
1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Roma, 29.10.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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