Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/04/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 13.1.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 444 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, con l'Avv. Danilo Colabraro Parte_1
appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Orlando Mercurio CP_1
appellata
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Catanzaro. Licenziamento per giusta causa. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con nota del 13.7.23 azienda che gestisce diversi punti vendita a marchio Coop, contestava CP_1 alla dipendente adibita con mansioni di cassiera presso il punto vendita di Sellia Parte_1
Marina, che “Lei, in dispregio delle disposizioni di servizio, ha ripetutamente passato per le spese fatte da ignari clienti alla cassa dove stava lavorando più spesso la carta fedeltà del Suo coniuge, altre volte quella a Lei intestata, accumulando sulle stesse un notevole numero di punti al fine di assicurare a Lei o ad altri un illecito vantaggio (il 31 maggio la Società ha ricevuto pagamenti in meno per un importo di € 10,00 per una carta e il primo giugno € 5,00 in meno per l'altra)”.
2) In particolare, nella contestazione disciplinare:
b) si dava atto che da accertamenti effettuati sulla carta fedeltà intestata al marito della era Pt_1 emerso che nel periodo 14.2.23 – 10.7.23 su tale carta erano stati accreditati punti per euro 4.500,00, che ciò era avvenuto presso la cassa in cui la prestava servizio e che era stato riscontrato che Pt_1 allorquando clienti non in possesso della carta fedeltà si recavano per il pagamento della spesa presso la cassa occupata dalla , questa estraeva la carta fedeltà del marito passandola sullo scanner. Pt_1
In tal modo, si era anche verificato che in data 31.5.23 tale carta era stata utilizzata per ottenere uno sconto di euro 10,00;
c) si aggiungeva che era stato inoltre accertato che, sempre nel periodo 14.2.23 – 10.7.23, la carta fedeltà intestata alla stessa era stata passata sullo scanner 21 volte, in modo da accreditarvi Pt_1
299 punti e che grazie ai punti illecitamente accumulati anche su tale carta, la stessa era stata utilizzata l'1.6.23 per ottenere uno sconto di euro 5,00.
3) La presentava giustificazioni scritte con nota del 17.7.23 e, su sua richiesta, veniva sentita Pt_1
a discolpa il 20.7.23.
4) All'esito delle difese svolte, l'azienda comminava licenziamento per giusta causa con nota del 24.7.23.
5) Proposta impugnativa giudiziale di licenziamento, con la sentenza impugnata il tribunale di Catanzaro l'ha respinta con le seguenti motivazioni:
“Il ricorso va respinto. I fatti da cui è scaturita la contestazione sono pacifici, avendo parte attrice, nel corso del procedimento disciplinare che l'azienda ha aperto a suo carico, ammesso l'addebito, tanto nelle giustificazioni che ha fornite al datore, quanto in sede di sua audizione personale, rendendosi disponibile a restituire l'indebito economico conseguito e confidando nella benevolenza della società, attesa anche l'assenza di precedenti disciplinari a suo carico. Benevolenza che tuttavia la società le ha negato.
Nondimeno, oggi la lavoratrice invoca l'illegittimità del licenziamento a causa della genericità della contestazione, della illegittimità dei controlli effettuati dall'azienda in violazione dell'art. 4 L. n. 300/1970, nonché della sproporzione della sanzione espulsiva applicata nei suoi confronti.
Tuttavia, trattasi di doglianze che non colgono nel segno, essendo inidonee a contrastare le inequivoche ammissioni che l'interessata ha spontaneamente rese alla società datrice in sede di procedimento disciplinare e con l'osservanza delle garanzie previste dallo St. Lav. a tutela del diritto di difesa del lavoratore.
Il punto nevralgico della controversia è proprio la valenza dello spontaneo riconoscimento da parte della lavoratrice dell'addebito che la società le ha contestato nel corso del procedimento disciplinare. Contrariamente a quanto assume la difesa attorea, non si ravvisano violazioni del diritto di difesa perpetrate in danno della lavoratrice, la quale ha personalmente redatto le proprie giustificazioni scritte e parimenti da sola ha reputato di presentarsi all'audizione con i vertici dell'azienda. Al riguardo, è principio giurisprudenziale consolidato che, nel sistema delineato dall'art. 7 L. n. 300/1970, il diritto del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante sindacale esaurisce la tutela di legge, non essendovi in tale disposizione alcun riferimento alla difesa c.d. tecnica assicurata da un avvocato, che è normalmente prevista solo per il giudizio e che può essere riconosciuta o meno al di fuori di tale ipotesi in base ad una valutazione discrezionale del datore. Per la Suprema Corte, nell'ambito della procedura disciplinare regolata dall'art. 7 St. Lav., l'assistenza al lavoratore durante l'audizione disciplinare può essere assicurata soltanto da parte del rappresentante sindacale (interno o esterno all'azienda), interpellato dal lavoratore. E', invece, a discrezione del datore ammettere anche la presenza di un legale, se il lavoratore la richiede. Nella specie, la lavoratrice ha deliberatamente scelto nell'ambito del procedimento disciplinare di essere sentita personalmente senza l'assistenza di un rappresentante sindacale (e neppure di un legale di fiducia), sicché la sua audizione a difesa si è regolarmente svolta sui fatti contestati senza che in quella sede la ricorrente sollevasse dubbi o riserve di sorta in ordine alla genericità della contestazione mossa a suo carico, lasciando, viceversa, chiaramente intendere di avere piena consapevolezza dell'illecito addebitatole, consistito nella utilizzazione della carta fedeltà del marito durante il suo turno in cassa prima delle transazioni effettuate da clienti che ne erano sprovvisti, con indebito accumulo di punti fedeltà da poter impiegare per i propri acquisti personali, chiedendo, anzi, al datore clemenza per la condotta tenuta, con l'impegno a non reiterarla nel futuro. La riprova di tanto riposa sul fatto che essa, in sede di audizione personale, ha finanche dichiarato di essere “disponibile a restituire alla società i 10 € a ristoro dello sconto avuto per effetto dell'utilizzazione dei punti accumulati sulla carta fedeltà del marito”. Il che sgombra il campo dalla tesi di parte attrice secondo cui le proprie ammissioni non riguarderebbero i fatti contestati con la nota del 13.07.2023, bensì un utilizzo non corretto della carta fedeltà avvenuto nel passato.
Aggiungere altro sul punto sarebbe superfluo.
La circostanza, poi, che la volontà della dipendente non fosse diretta ad arrecare un danno economico all'azienda, avendo essa riferito di avere effettuato il passaggio della carta fedeltà dalla cassa presso cui operava, non per finalità speculative, ma per favorire gli acquisti dei clienti sprovvisti di carta, è ininfluente, sia perché, per questa via, l'azienda finisce, comunque, per erogare sconti non dovuti ai clienti non aderenti al programma fedeltà (o che, magari, avevano semplicemente dimenticato a casa la loro tessera e non volevano rinunciare ai ribassamenti di prezzi), sia perché la lavoratrice era consapevole che l'indebito utilizzo della carta in suo possesso le avrebbe procurato un vantaggio patrimoniale, sia pure di modesta entità. Inoltre, sempre sotto il profilo dell'elemento psicologico, per come si dirà nel prosieguo, la società, tramite comunicati affissi nella bacheca dei diversi punti vendita, aveva reso edotti i propri dipendenti, segnatamente gli operatori della barriera casse, delle gravi conseguenze che sarebbero loro derivate dall'uso indebito della carta, fino alla possibile irrogazione della sanzione massima del licenziamento, sicché non può giovare alla ricorrente il tentativo odierno di minimizzare gli effetti della sua condotta scientemente elusiva delle direttive aziendali.
Le riflessioni enucleate in merito alle esplicite ammissioni da parte della dipendente sono sufficienti a provare la sussistenza delle sue mancanze, sicché appare ultroneo procedere all'esame delle doglianze attoree in ordine alla illiceità dei controlli che l'azienda avrebbe arbitrariamente eseguito nei suoi confronti in violazione dell'art. 4 L. n. 300/1970. Infatti, il quadro probatorio della vicenda non ne rimarrebbe scalfito anche se, in via di pura ipotesi, la prospettazione attorea si rivelasse sul punto fondata.
La ricostruzione fattuale della vicenda può riassumersi come segue. Il giorno 13.02.2023 partiva la promozione su tutti i punti vendita dell'azienda convenuta delle carte fedeltà la quale consentiva di ottenere per ogni blocco di 1.000 punti uno sconto sull'importo della spesa da pagare pari ad euro 5,00. L'azienda, al fine di prevenire l'uso fraudolento delle carte fedeltà, si preoccupava di pubblicizzare all'interno dei suoi diversi punti vendita, compreso quello dove lavorava la ricorrente, tramite comunicati affissi nelle apposite bacheche, che l'utilizzo fraudolento delle carte fedeltà da parte degli operatori della barriera casse avrebbe rappresentato una violazione di rilevante entità, assimilabile all'appropriazione indebita, tale da ledere irrimediabilmente l'elemento fiduciario necessario alla continuazione del rapporto. Agli inizi del mese di luglio 2023, un cliente segnalava che la ricorrente, addetta alla cassa del punto vendita di Sellia Marina, nell'atto di battere alla cassa gli acquisti, utilizzava una carta fedeltà in suo possesso. I controlli all'uopo attivati confermavano che la dipendente aveva eseguito ripetuti passaggi della carta fedeltà intestata al marito, per cinque volte il giorno 01.07.2023 e per nove volte il giorno
03.07.2023.
La successiva estrazione dal sistema informativo dei dati relativi all'utilizzo della carta del coniuge della ricorrente consentiva di verificare che, nel periodo di validità della promozione, dal 13.02.2023 al 10.07.2023, detta carta era stata passata alla cassa dove lavorava la ricorrente, per un totale di acquisti pari a circa euro 4.500. Inoltre, nello stesso arco temporale, il controllo sull'utilizzo dei punti accumulati sulla carta del coniuge della ricorrente al fine di fruire dello sconto previsto dalla promozione evidenziava che, il giorno 31.05.2023, la tessera veniva passata per due volte presso la cassa dove era in servizio l'interessata ed una volta presso altra cassa con utilizzo in quest'ultima occasione dei punti per ottenere uno sconto di € 10,00 sul costo della spesa. Analogamente, per lo stesso periodo (dal 13.02.2023 al 10.07.2023), si accertava che la ricorrente aveva passato la propria carta fedeltà presso la propria cassa dove svolgeva l'attività di lavoro per un totale di ventuno volte, con un illecito accredito di 299 punti e, tramite i punti accumulati sulla sua carta, aveva ottenuto uno sconto di euro
€ 5,00 sulla propria spesa effettuata in data 01.06.2023. Giova precisare che le mancanze esposte sono state indicate analiticamente nella contestazione mossa alla lavoratrice, sicché la relativa eccezione di genericità che essa – come si è rilevato - solleva per la prima volta in questo giudizio appare pretestuosa poiché non le ha impedito di comprenderne appieno la portata in sede di procedimento disciplinare (al di là del mero errore materiale relativo al numero della carta fedeltà del marito), nel corso del quale essa ha illustrato le sue difese, ha negato la volontà di nuocere all'azienda, si è offerta di restituire le somme indebitamente lucrate, ha manifestato rammarico per l'occorso con la promessa di non reiterare la condotta illecita: il tutto senza minimamente negare o in alcun modo contestare la ricostruzione dei fatti operata dall'azienda. Inoltre - come deduce parte resistente - la stessa nota di contestazione, dopo una prima analitica descrizione dei fatti contestati, individuati nei contorni materiali e temporali, ha finanche compendiato nella parte finale i fatti di rilievo disciplinare (in definitiva Le viene contestato che Lei in dispregio delle disposizioni di servizio, ha ripetutamente passato per le spese di ignari clienti alla cassa dove stava lavorando più spesso la carta fedeltà del Suo coniuge, altre volte quella a Lei intestata accumulando sulle stesse un notevole numero di punti al fine di assicurare a Lei o ad altri un illecito vantaggio (il 31 maggio la società ha ricevuto pagamenti in meno per un importo di € 10,00 per una carta ed il primo giugno € 5,00 in meno dell'altra). Pertanto, è indubbio che la ricorrente abbia ben compreso le ragioni della contestazione consistite nel passaggio in diverse occasioni durante il suo turno in cassa della tessera fedeltà riconducibile al proprio coniuge prima di procedere alle transazioni con i clienti del supermercato che ne erano sprovvisti, con il vantaggio di accumulare indebitamente, nel periodo da febbraio a luglio 2023, circa
4.500 punti di cui 2.000 utilizzati per beneficiare di uno sconto di euro 10, nonché, nel medesimo periodo, dell'utilizzo della propria carta fedeltà per ventuno volte con un accredito di 299 punti che hanno contribuito a farle conseguire uno sconto di euro 5,00. Parimenti, risulta tempestiva la nota di contestazione del 13.07.2023 con cui l'azienda ha comunicato l'addebito alla lavoratrice e disposto cautelativamente la sua sospensione dal servizio. Sul punto, è solo il caso di osservare che detta nota ha specificato che i comportamenti contestati interessavano il lasso temporale 13.02.2023 - 10.07.2023, con la precisazione che la scoperta dell'anomalo utilizzo della carta era avvenuto ai primi di luglio 2023 (dunque pochi giorni prima rispetto alla data di contestazione del 13.07.2023).
Infine, con riguardo alla proporzione tra la sanzione inflitta e la gravità della contestazione, si osserva, anzitutto, che la società aveva adeguatamente pubblicizzato presso i suoi punti vendita la gravità dell'uso fraudolento della carta paragonabile ad una appropriazione indebita, lesivo dell'elemento fiduciario necessario per la continuazione del rapporto di lavoro. Ma, al di là dell'assolvimento, ad opera dell'azienda, del suddetto onere di pubblicità mediante affissione in bacheca, si osserva che, nella specie, il licenziamento evoca situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro.
La stessa giurisprudenza attribuisce a siffatta condotta del lavoratore un disvalore idoneo a rompere il vincolo fiduciario che legittima il recesso per giusta causa del datore, senza che possa ridurre la gravità della condotta la circostanza che il dipendente abbia ricavato dall'utilizzo indebito della carta un vantaggio economico di lieve entità, atteso che il suo comportamento fraudolento è connotato da artifici e raggiri in danno dell'azienda che, anche al netto della possibile integrazione del reato di truffa, tradiscono irreversibilmente l'obbligo di fedeltà posto a suo carico.
Nel giudizio di proporzionalità della sanzione deve, altresì, considerarsi, nel caso concreto, l'intensità del vincolo fiduciario sotteso alle mansioni di cassiera espletate dalla ricorrente cui è connesso un elevato grado di affidamento, la reiterazione della sua condotta fraudolenta, la consapevole trasgressione del regolamento aziendale che contemplava esplicitamente la punibilità di siffatta infrazione con il licenziamento.
Tali elementi, unitariamente considerati, integrano il grave inadempimento di parte attrice che incide negativamente sulla prognosi di futura correttezza dell'adempimento della sua obbligazione lavorativa.
6) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Parte_1
6.1) che contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la ricorrente non aveva mai “specificamente” ammesso quanto contestatole. Ciò sia per la genericità della contestazione disciplinare, sia perché l'ammissione era stata di aver utilizzato la carta in passato, dunque prima del febbraio 2023, avendo anzi riferito che “in merito all'addebito che mi viene mosso, devo puntualizzare che non ho l'abitudine di utilizzare la carta fedeltà in maniera fraudolenta”. A ciò doveva aggiungersi il particolare stato d'animo della ricorrente sia perché nel momento delle dichiarazioni era sospesa dal servizio, sia per le precarie condizioni di salute del marito sin dal gennaio 2023. La ricorrente aveva dichiarato di aver a volte utilizzato la carta del marito per incentivare i clienti che ne erano sprovvisti all'acquisto dei prodotti in sconto e di aver a volte utilizzato la carta fedeltà del marito per i propri acquisti personali, senza mai contestualizzare nel tempo tali accadimenti ed aggiungendo “ciò nonostante si dichiara disponibile a restituire alla società i 10 € a ristoro dello sconto avuto per effetto dell'utilizzazione dei punti accumulati sulla carta fedeltà del marito”. Proprio l'espressione
“ciò nonostante” rendeva evidente che la ricorrente, pur ritenendo di essere innocente, ma di essere solo in qualche maniera in torto nei confronti della società, si rendeva comunque disponibile a restituire i 10 euro di sconto ottenuti con l'utilizzo della carta fedeltà intestata al marito. Ma mai aveva affermato che si trattasse dei punti “illecitamente” o “indebitamente” accumulati, né di voler
“restituire le somme indebitamente lucrate”, tanto meno nel periodo oggetto della contestazione disciplinare.
6.2) che, premesso che l'addebito era riferito ad un illecito accumulo di punti sulle due carte fedeltà e il successivo godimento di sconti altrimenti non dovuti, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale nel caso di specie non v'era alcuna prova circa l'illecito utilizzo della carte per il periodo precedente il 9 luglio 2023 (primo giorno dei controlli). Nessuna prova certa esiste circa l'illegittimo accumulo di punti precedentemente alla predetta data. Nessuna prova, conseguentemente, v'è circa la riferibilità dell'illecita finalità della dipendente consistente nella volontà di usufruire di sconti non dovuti. E nessuna prova vi è del fatto che gli sconti di € 10,00 ed € 5,00 di cui la sig.ra Pt_1 avrebbe usufruito il 31 maggio e l'1 giugno 2023 fossero collegati ad un illecito utilizzo della carta. Inoltre, nel momento in cui il giudice aveva ritenuto che l'illiceità consistesse nella concessione di sconti sui prodotti a favore di clienti sprovvisti di carta, era incorso nel vizio di ultrapetizione ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
6.3) che contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la contestazione disciplinare era generica sia per quanto riguarda l'addebito, sia per quanto riguarda le circostanze che avrebbero legittimato i controlli difensivi, sia per quanto concerne i tempi dei controlli e le modalità con le quali sarebbero stati operati i controlli stessi, sia per quanto riguarda il numero delle condotte. Nella contestazione non si chiariva quali e quanti fossero i giorni in cui la ricorrente aveva utilizzato la carta fedeltà per caricare indebitamente i punti relativi agli acquisiti fatti da ignari clienti, mentre l'azienda aveva dedotto di aver eseguito i controlli solo nei giorni 9 e 10 luglio 2023. Tra l'altro nella contestazione disciplinare veniva indicato un solo numero di carta fedeltà, che era quello della carta intestata alla ricorrente, non al marito, così ingenerando notevole confusione. Ancora, nella contestazione non veniva chiarito il periodo di utilizzo improprio della carta e il numero di tali utilizzi. In pratica nessuna specificità, neppure dal punto di vista temporale, può rinvenirsi nella contestazione, il che non solo la rende illegittima e inficia tutto il procedimento disciplinare, ma ha certamente, come è stato rilevato nel primo motivo di appello, falsato le giustificazioni della lavoratrice. Né si comprendeva per quale ragione la doglianza riferita alla genericità della contestazione disciplinare non potesse essere sollevata solo in sede giudiziale. Inoltre, la contestazione disciplinare, riferita ad un periodo temporale dal febbraio al luglio 2023, era anche tardiva perché il datore di lavoro era in condizione di conoscere immediatamente le condotte tenute dalla anche alla luce della Pt_1 normativa privacy prodotta dall'azienda (all. 10), in cui si dava atto che il software delle casse consentiva di accertare “quando e quante volte una determinata carta è passata alle casse di un punto vendita, l'importo delle spese, il riconoscimento dei punti fedeltà, l'utilizzo dei punti fedeltà, eccetera”. Infine, se anche fosse vero che la sig.ra aveva utilizzato la propria carta per spese Pt_1 dei clienti nel periodo febbraio/luglio 2023, l'acquiescenza del datore di lavoro avrebbe comunque dimostrato la tollerabilità di tale comportamento. Gli unici dati specifici riguardavano l'utilizzo delle schede per la fruizione degli sconti il 31 maggio e l'1 giugno, ma come si è detto, rispetto agli sconti di € 10,00 ed €5,00 manca il necessario legame con l'accumulo illecito dei punti (oltre a mancare la prova, trattandosi di dati risalenti nel tempo e precedenti i controlli difensivi, dunque inutilizzabili).
6.4) che il tribunale aveva errato anche nel giudizio di proporzionalità della sanzione. Il Giudice ha inteso valorizzare oltremodo le disposizioni aziendali in merito all'utilizzo delle carte fedeltà. Nel documento 2 di controparte, tuttavia, è evidenziato come venga considerata “l'attribuzione fraudolenta di punti per un successivo utilizzo”. E proprio per tale ragione, evidentemente, nella Co contestazione disciplinare addebitava proprio l'accumulo di punti finalizzato all'utilizzo del 31 maggio e dell'1 giugno per (rispettivamente) 10 e 5 euro. E tuttavia, si ripete per l'ennesima volta, tale ultimo dato non è mai stato provato né vi è mai stata alcuna ammissione. Né la sig.ra Pt_1 ha posto in essere artifici e raggiri, non potendosi, come tali, definire l'utilizzo della propria carta per spese di clienti in quel momento sprovvisti ed al solo fine di incentivare gli acquisti. La sanzione
è dunque, comunque, sproporzionata. Nel corso del giudizio, inoltre, era stato dimostrato che per una condotta analoga, anzi più grave e reiterata, tenuta da una lavoratrice nel 2017, si era limitata CP_1 ad irrogare una sanzione conservativa, per cui era incomprensibile il licenziamento della , Pt_1 peraltro priva di precedenti disciplinari.
6.5) l'errore del giudice che, avendo ritenuto oggetto di confessione le condotte di cui alla contestazione disciplinare, aveva omesso di esaminare la doglianza riferita alla violazione dell'art. 4
Legge 300/70. Sotto tale profilo, l'azienda non aveva provato che le immagini relative alle giornate del 9 e 10 luglio 2023 erano state estrapolate da una delle telecamere per le quali era intervenuto l'accordo aziendale, che era stato prodotto senza la relativa planimetria. Inoltre, non era vero che l'informativa privacy (all. 10) era stata affissa nel punto vendita di nel settembre 2022, Parte_2 come sostenuto dall'azienda, ma solo nel gennaio 2024, come si era chiesto di provare con testimoni. In ogni caso, l'informativa privacy prodotta dall'azienda non era conforme alle previsioni alle previsioni del D. Lgs. 169/03 e al Regolamento UE n° 679/16. Infatti, la non aveva mai Pt_1 espresso il consenso al trattamento dei dati personali, né era stata informata della possibilità di revocare il consenso. Ancora l'informativa non conteneva il nominativo del trattamento dei dati (che
a quanto pare è una società esterna, la , i dati di contatto del responsabile del CP_2 trattamento, le finalità, il periodo di conservazione, l'informativa circa il diritto di chiedere l'accesso ai dati, il diritto di proporre reclamo, ecc. Si rileva, poi, che l'eventuale consenso individuale del lavoratore (in questo caso peraltro assente) non è sufficiente a supplire alle procedure di accordo con le RSA o all'autorizzazione ispettorale. Il software aziendale, poi, non era uno strumento di lavoro, come confermato dal garante della privacy con parere del 28.10.21 che aveva altresì chiarito come tali software, in quanto idoneo a registrare e monitorare l'attività del dipendente, rientrano nelle previsioni dell'art. 4, comma 1, Legge 300/70. Quanto alla estrapolazione delle immagini e al loro utilizzo a fini disciplinari, tanto era possibile solo in casi di comportamenti penalmente rilevanti, che nel caso di specie erano insussistenti. I controlli a distanza, poi, erano possibili solo in presenza di un fondato sospetto che il datore di lavoro doveva allegare e provare, mentre nel caso di specie solo in fase giudiziale l'azienda aveva dedotto che i controlli erano partiti da una segnalazione fatta da un cliente a , addetto all'ufficio sicurezza e vigilanza. A prescindere dalla implausibilità Parte_3 di tale versione, secondo cui un cliente si sarebbe recato in Catanzaro, non in Sellia Marina, non per segnalare un danno da egli patito, ma una condotta di una dipendente, rimaneva il fatto che era la contestazione a dover contenere e descrivere in maniera dettagliata il “fondato sospetto” legittimante i controlli. Cosa che non solo non era stata fatta ab origine, ma sulla quale in giudizio Co ha cercato di porre una pezza peggiore del buco, evidenziando che sin da subito i controlli si sarebbero concentrati, senza legittimo motivo, sulla sig.ra Solo in memoria di costituzione Pt_1 si apprende che il 7.7.2023 iniziavano i controlli (con ciò mettendo una pietra tombale, per i motivi già esposti, su quanto riferibile a tutto il periodo precedente). E ancora riferisce controparte che il
7.7.2023 il sig. chiedeva al direttore del punto vendita di Sellia di controllare se nei primi Pt_3 giorni di luglio vi fosse stato un utilizzo improprio della carta fedeltà intestata alla sig.ra Pt_1
A questo punto – parole di controparte, terzultimo cpv. di pag. 2 – il controllo aveva esito negativo.
Dal che ci si sarebbe aspettato, anche alla luce di quanto richiesto dalla giurisprudenza in merito al
“fondato sospetto”, che i controlli terminassero. E invece no. Al contrario venivano estesi anche alla carta fedeltà del marito della ricorrente, e dal controllo sarebbero emersi “dati degni di rilievo” (?) e ripetuti passaggi dall'1 al 3 luglio 2023, dunque prima della segnalazione. O meglio, prima dell'intervento del sig. , dato che non viene riferita la data della segnalazione, il che ovviamente Pt_3 caduca tutta la difesa avversaria. Fa specie, poi, il fatto che “da più approfonditi controlli” siano emersi acquisti per € 4.614,12 a fronte dei € 4.500,00 originariamente contestati. Il che depone inevitabilmente per l'imprecisione dei sistemi utilizzati dal datore di lavoro e la loro modificabilità ex post. Controparte ammette di aver, poi, verificato mediante le telecamere, giorno 10, le modalità di passaggio della carta e in quella occasione (già che c'era) ha visionato anche le immagini del giorno precedente che, per le ragioni più volte ripetute, non possono essere utilizzate e dunque se ne chiede lo stralcio. In definitiva, non aveva allegato in modo chiaro e specifico, né aveva CP_1 provato, quale fosse stato nel caso di specie il fondato sospetto tale da giustificare i controlli a distanza operati con la visione e l'estrazione delle riprese video.
7) si è costituita concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 impugnata.
8) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione 9) L'appello è infondato.
10) Occorre partire dal terzo motivo di appello, relativo ad una presunta genericità e tardività della contestazione disciplinare, perché tale questione è funzionale alla doglianza di cui al primo motivo di appello riferito alla valenza confessoria delle difese della lavoratrice.
11) Contrariamente a quanto denuncia la ricorrente, la contestazione era del tutto chiara e ampiamente specifica. Nei termini riportati ai superiori punti 1) e 2), era del tutto chiaro che alla ricorrente si addebitava che nel periodo 14.2.23 – 10.7.23 ella, quale addetta alla cassa del punto vendita di Sellia
Marina, aveva ripetutamente passato sullo scanner sia la carta fedeltà intestata a suo marito, sia quella a lei intestata in modo tale da caricare sulle due carte i punti relativi agli acquisti di clienti che si recavano in cassa e che non avevano la disponibilità della carta fedeltà. In particolare, nel suddetto periodo erano stati caricati punti per circa 4500 euro sulla carta intestata al marito della e Pt_1
299 punti sulla carta intestata alla stessa. Inoltre, si addebitava in modo chiaro e lineare che Pt_1 grazie a tali condotte erano stati ottenuti indebito sconti per euro 10,00 in data 31.5.23 sulla carta fedeltà del marito e per euro 5,00 l'1.6.23 sulla carta fedeltà della . Pt_1
12) Esclusa qualsivoglia ipotesi di genericità della contestazione e prima di passare alla doglianza di tardività della stessa, può esaminarsi la questione relativa al significato delle dichiarazioni rese dalla in sede disciplinare. Pt_1
13) Anche su tale questione la sentenza risulta corretta, dovendosi confermare che la lavoratrice ha ammesso le condotte addebitate.
14) In primo luogo, la ricorrente ha confermato che le due carte fedeltà erano nella sua disponibilità, come emerge dalla dichiarazione resa in sede di audizione del 20.7.23, in cui la ha riferito Pt_1 di aver spesso usato la carta fedeltà del marito in occasione della effettuazione di spese personali perché la sua carta fedeltà non sempre risultava leggibile. Ciò, tra l'altro, rende privo di rilievo il fatto che nella contestazione disciplinare, in cui comunque si dava ripetutamente della esistenza e dell'utilizzo di due distinte carte fedeltà, la carta fedeltà del marito veniva indicata con il numero riferito alla carta della . Pt_1
15) La ricorrente, dopo aver ammesso di utilizzare la carta fedeltà del marito per spese personali, ha aggiunto che “parte dei punti accumulati” erano frutto di queste spese, con il che ha evidentemente ammesso che non tutti i punti accumulati sulla carta fedeltà del marito erano conseguenza di spese personali della ricorrente e che, quindi, altri punti erano da imputare ad acquisiti effettuati da terzi.
16) Va quindi evidenziato l'anomalo contegno della ricorrente che, pur avendo dichiarato che era la sua carta a non essere perfettamente funzionante, ha aggiunto di aver gettato la carta fedeltà del marito e ciò malgrado che su tale ultima carta fossero ancora presenti oltre 2000 punti. Ora, non si capisce il motivo per cui una dipendente che si professa in buona fede si sarebbe dovuta disfare della carta intestata al marito, perfettamente funzionante e con un credito ancora superiore ai 2000 punti e perché tanto non abbia fatto con la sua carta personale che, per sua stessa ammissione, non sempre risultava leggibile.
17) Ma soprattutto, la stessa ricorrente ha esordito puntualizzando (dichiarazione del 17.7.23) di non avere l'abitudine di usare la carta fedeltà in maniera fraudolenta. E ciò ha fatto proprio a riscontro della contestazione disciplinare del 13.7.23, aggiungendo di rendersi conto di aver posto in essere una condotta non certo irreprensibile e che per il futuro si sarebbe attenuta scrupolosamente alle disposizioni in vigore. 18) Per inciso, le disposizioni in vigore erano quelle, che la ricorrente non ha negato, anzi ha ammesso, di conoscere, dettate dall'azienda sin dal 7.1.22 (all.2) con un comunicato in cui si ribadiva a chiare lettere, come già fatto in passato, che “l'attribuzione fraudolenta di punti a favore proprio o di terzi per un successivo utilizzo, sempre a favore proprio o di terzi, rappresenta una violazione di rilevante entità, paragonabile ad un'appropriazione indebita, ed è tale da ledere l'elemento fiduciario necessario per la continuazione del rapporto di lavoro” e si raccomandava a tutti coloro che, come la , “operano sulla barriera casse di evitare tassativamente di caricare punti su Pt_1 carte fedeltà che non appartengano al cliente che sta effettivamente acquistando la spesa”.
19) Una prima conclusione è possibile: alla luce della chiara contestazione disciplinare, anche sotto il profilo temporale delle condotte addebitate, e delle espressioni utilizzate dalla lavoratrice, risulta francamente chiaro che tali dichiarazioni erano riferite senz'altro alle condotte contestate anche sotto il profilo temporale, per cui non può condividersi l'assunto dell'appellante, secondo cui le ammissioni erano riferite ad un'epoca antecedente al 14.2.23.
20) A questo punto deve darsi atto che nelle due date in cui è stata svolta la difesa dagli addebiti, la ha introdotto la versione difensiva secondo cui l'indebito utilizzo delle carte fedeltà sua e Pt_1 del marito era stato fatto “per favorire un cliente che non era in possesso”, “al solo scopo di spingere la conclusione di acquisti che altrimenti non sarebbero avvenuti” e “solo per favorire clienti, turisti, sprovvisti della stessa e che quindi e che quindi non avrebbero potuto fruire degli sconti collegati all'utilizzo della carta fedeltà”.
21) Ora, in primo luogo una tale versione difensiva contrasta in modo evidente con l'ulteriore affermazione dalla ricorrente il 20.7.23 in cui si dichiarava disponibile a restituire alla Società i 10 euro a ristoro dello sconto avuto per effetto dell'utilizzazione dei punti accumulati sulla carta fedeltà del marito.
22) Se le condotte erano state tenute, come sostenuto in modo generico e approssimativo, per consentire a clienti non in possesso della carta fedeltà di godere comunque di sconti all'atto del pagamento degli acquisti, è arduo riferire l'espressione “sconto avuto” ad imprecisati sconti concessi a non meglio chiariti clienti che si presentavano alla cassa cui la era adibita, mentre risulta Pt_1 di gran lunga più plausibile il riferirsi ad uno sconto non dovuto di cui la stessa ricorrente aveva goduto, così come l'azienda le aveva addebitato.
23) Il che conferma non solo che la ricorrente aveva ben compreso ciò che le si contestava, ma soprattutto la confessione di un indebito sconto per almeno 10 euro a suo esclusivo vantaggio e non certo per “spingere la conclusione di acquisti che altrimenti non sarebbero avvenuti”.
24) Va poi considerato che l'asserita finalità aziendalista della ricorrente, oltre a non essere stata nemmeno oggetto di richieste di prova, finisce comunque per configurare una evidente violazione della disposizione aziendale di cui al punto 18). Ciò sia perché, anche a prendere per buona la versione difensiva, si ripete del tutto sfornita di prova, la ricorrente avrebbe comunque aggiunto i punti sulla sua carta e su quella del marito, non su quella del cliente che effettuava l'acquisto, addirittura consentendo uno sconto ad un cliente che non aveva alcun diritto. E sotto tale profilo val la pena ricordare che nella contestazione disciplinare si imputava alla cassiera un utilizzo indebito delle carte alternativamente a suo vantaggio o a favore di terzi (al fine di assicurare a Lei o ad altri un illecito vantaggio).
25) Quanto alla espressione “ciò nonostante” immediatamente prima della disponibilità a restituire la somma di 10,00 per sconti non dovuti, alla stessa non può assegnarsi il significato, voluto dell'appellante, di una manifestazione di disponibilità a restituire l'indebito sconto di 10 euro, chiaramente riferito all'episodio del 31.5.23, nonostante l'innocenza della dichiarante. La tesi prova troppo, mentre risulta logicamente più plausibile interpretare la dichiarata disponibilità alla restituzione come ammissione di uno sconto “avuto” indebitamente. Inoltre, tenuto conto che l'espressione è stata utilizzata immediatamente dopo la frase in cui la dichiarava di aver Pt_1 gettato la carta fedeltà del marito nonostante che su di essa fossero presenti più di 2000 punti, la stessa ben può essere interpretata nel senso che la ricorrente, pur avendo avuto a sua disposizione uno sconto pari proprio a 10 euro, ovvero 2000 punti secondo il regolamento della carta fedeltà, a tale sconto aveva deciso di rinunciare pagando egualmente la egual somma di cui aveva indebitamente beneficiato.
26) Su tali basi deve confermarsi che la ricorrente ha chiaramente ammesso la sua responsabilità per le condotte con precisione addebitatele, mentre la sua versione alternativa, oltre che confermare le condotte stesse nella loro materialità, è rimasta del tutto sfornita di prova circa l'assenza di un fine speculativo in capo alla ricorrente. Da ciò discende non solo la infondatezza dei primi due motivi di appello, ma anche il preteso vizio di ultra-petizione in cui sarebbe incorso il tribunale.
27) Quanto alla tardività della contestazione disciplinare, la stessa è manifestamente da escludere già sulla base delle date di commissione, non di accertamento, delle condotte addebitate. A fronte di condotte tenute tra il febbraio e il luglio del 2023, la contestazione è stata elevata già il 13.7.23, non risultando peraltro alcuna diversa epoca temporale di cui tener conto. Del resto, per quanto detto, la ricorrente ha certamente ammesso di aver beneficiato di uno sconto di 10 euro il 31.5.23, sicché non si comprende su quali basi dovrebbe ritenersi tardiva una contestazione disciplinare elevata solo un mese e mezzo dopo. La conseguenza è che nemmeno può ravvisarsi una tolleranza datoriale a fronte dei comportamenti tenuti dalla ricorrente. A prescindere che una tale doglianza è stata sollevata solo in appello, il contenuto della disposizione aziendale del gennaio 2022, sopra riassunto al punto 18 e che la ricorrente non ha nemmeno allegato di non conoscere, esclude in radice la possibilità di discutere di una tolleranza del datore di lavoro.
28) L'ammissione ad opera della ricorrente rende provati i fatti addebitati e superfluo l'esame del quinto motivo di appello con cui si addebita al tribunale, proprio per aver ritenuto provati comportamenti addebitati, di non aver esaminato la violazione dell'art. 4 Legge 300/70.
29) È infine infondato anche il quarto motivo di appello con cui si denuncia la sproporzione della sanzione espulsiva applicata.
30) Nell'ambito di tale motivo l'appellante inserisce la circostanza riferita ad una pretesa disparità di trattamento con altra dipendente che, nel 2017, era stata accusata di fatti più gravi di quelli oggetto del presente giudizio, ma che non era stata poi licenziata dall'azienda. La doglianza è ampiamente superata dal fatto che, come documentato dall'azienda, dopo la vicenda del 2017 e prima di quella oggetto del presente giudizio, aveva già mutato i suoi parametri di valutazione, dal momento CP_1 che ben tre contestazioni disciplinari elevati nei confronti di altrettanti colleghi della ricorrente, accusati di condotte del tutto analoghe a quelle contestate alla , ma tenute nel maggio 2021 Pt_1
e nel dicembre 2022, sono sfociate in altrettante sospensioni cautelative dal servizio e in altrettanti licenziamenti per giusta causa, al pari di quanto avvenuto nella presente vicenda. Su tali basi non può che concludersi che l'odierna ricorrente non ha subito alcuna disparità di trattamento rispetto a colleghi che versavano in condizioni analoghe.
31) Il licenziamento non è sproporzionato perché, nonostante l'esiguità del danno economico che ne
è conseguito, deve tenersi conto di un complessivo contegno idoneo ad integrare il reato di truffa ai danni del datore di lavoro;
reato commesso con l'artificio o raggiro consistito nel passaggio della carta fedeltà in casi in cui tanto non poteva avvenire secondo le chiare indicazioni del codice disciplinare rivolto soprattutto ai dipendenti che, come la , svolgevano mansioni di cassiere. Pt_1
In tal modo procurando indebiti vantaggi, e altrettanto indebiti costi aziendali, derivanti da acquisiti effettuati da clienti non in possesso della carta e non dalla ricorrente. A ciò va aggiunta la particolare fiducia che deve essere riposta dal datore di lavoro nel corretto operato dei lavoratori adibiti alla cassa, in quanto tali deputati a gestire in modo diretto il patrimonio aziendale e dai quali maggiormente ci si attende il pieno rispetto delle disposizioni a tal fine emanate (all. 2 fascicolo . Disposizioni CP_1 che nel caso di specie erano specifiche, chiare e che la ricorrente ha violato pur nella loro piena conoscenza. Del resto, proprio tali disposizioni avvertivano in modo espresso i cassieri che l'attribuzione fraudolenta di punti a favore proprio o di terzi per un successivo utilizzo, sempre a favore proprio o di terzi, rappresenta una violazione di rilevante entità, paragonabile ad un'appropriazione indebita, ed è tale da ledere l'elemento fiduciario necessario per la continuazione del rapporto di lavoro.
32) Su tali basi deve affermarsi che il complessivo contegno dalla ricorrente è idoneo a recidere in modo definitivo il necessario vincolo fiduciario a base del rapporto di lavoro, non risultano elementi tali da indurre a ritenere che la ricorrente si asterrà per il futuro da analoghe condotte. A ciò si aggiunga che in un caso praticamente identico a quello oggetto del presente giudizio, in cui ad una cassiera era stato addebitato di aver utilizzato la sua tessera fedeltà nel corso di transazioni effettuate con clienti privi di tessera, allo scopo di accumulare illecitamente punti fedeltà, che aveva poi utilizzato per pagare i suoi acquisti personali ed erogando sconti non dovuti a clienti non aderenti al programma fedeltà, la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto sussistente la giusta causa di recesso con sentenza che la Corte di Cassazione ha confermato con pronuncia n° 14760/22.
33) Infine, risulta inconferente il richiamo all'art. 238 del CCNL fatto dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità nel caso di specie di una sanzione conservativa. Le previsioni riferite alla multa e alla sospensione dal servizio non si attagliano ai comportamenti addebitati alla , in particolare Pt_1 esulando quanto avvenuto dall'ipotesi di chi arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità. Al contrario, ferma rimanendo la sussistenza della giusta causa nei termini sopra chiariti e, dunque, nella clausola di chiusura di cui all'art. 242 del CCNL riferito al recesso ex art. 2119 c.c., il caso di specie si attaglia chiaramente all'abuso di fiducia di cui all'art. 238 del CCNL nella parte riferita ai licenziamenti disciplinari, dovendosi sempre ribadire che le condotte oggetto di incolpazione era espressamente passibili di licenziamento per giusta causa secondo il codice disciplinare (all. 2 f.lo di parte convenuta).
34) Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del tribunale di Catanzaro n° 317/24, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.000,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 3.3.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale