CA
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/06/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1207/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. F. Andronico
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. L. Gaezza
Appellato
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3478/2022, del 14.10.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania rigettava l'opposizione proposta da avverso l'avviso di Parte_1
addebito n. 593 2018 00079165 80 000, con il quale l'ente previdenziale aveva chiesto il pagamento della somma di € 10.390,70 a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti relativi al periodo luglio 2015 - dicembre 2018, oltre interessi e somme aggiuntive, scaturiti da accertamento ispettivo.
Il primo giudice osservava che era incontestato che il ricorrente fosse socio della società “AL Auto S.r.l.” e che all'interno della stessa partecipasse con il suo lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Precisava che le dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo sia dal che dagli altri soci Pt_1
avevano confermato lo svolgimento in autonomia dell'attività lavorativa dallo stesso svolta.
Richiamati i principi sanciti dalla Suprema Corte sul valore probatorio dei verbali ispettivi, riteneva irrilevante la prova orale richiesta dal ricorrente, a fronte delle dichiarazioni precise e concordanti rese in sede di accesso ispettivo da tre dei quattro soci della società “AL Auto S.r.l.”, compreso il in ordine alle Pt_1
modalità con cui venivano svolte le attività lavorative dei soci e alle caratteristiche delle stesse, e considerato anche che la prova orale richiesta era volta a confutare circostanze pacificamente dichiarate dal ricorrente, tanto che il nella fase Pt_1
istruttoria non aveva nemmeno insistito nell'ammissione della stessa. Rilevava che da tali dichiarazioni, precise e concordanti tra loro, emergeva che il ricorrente non era soggetto al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, che doveva essere individuato anche nella stessa sua persona, data l'assenza di un organo collegiale della società, e che, nonostante fosse un socio di minoranza, non subiva alcun controllo da parte del socio di maggioranza ( ). Escludeva, Controparte_2
quindi, il carattere della subordinazione e confermava l'avviso di addebito opposto, compensando le spese di giudizio, attesa la peculiarità della questione.
Impugnava la sentenza , con ricorso depositato il 21 dicembre Parte_1
2022; resisteva al gravame l'istituto previdenziale, proponendo a sua volta appello incidentale.
La causa veniva posta in decisione all'esito dell'udienza dell'8.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto irrilevante la prova orale richiesta e ha escluso la sussistenza degli indici della natura subordinata del rapporto di lavoro con la società “AL Auto S.r.l.”, nonostante la documentazione prodotta, sulla base del solo verbale ispettivo, in assenza di conferma in sede istruttoria.
Lamenta che il giudice ha omesso di valutare che in alcuni casi occorre considerare, ai fini dell'accertamento della natura subordinata del rapporto, altri criteri complementari e sussidiari rispetto al vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, quali la collaborazione, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita e il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro.
Evidenzia che il tribunale di Catania, in fattispecie analoga concernente altro ex socio lavoratore di minoranza della medesima società, previa accurata istruttoria, ha ritenuto sussistenti tutti gli indici della natura subordinata del rapporto, annullando l'avviso di addebito opposto e condannando l alla rifusione Controparte_3
delle spese di giudizio (sent. n. 4911/2021 del 25.11.2021, dott.ssa . Per_1
Richiama, altresì, un precedente di questa Corte (sent. n. 750/2022, del
23.06.2022, rel. dott.ssa Di Stefano), concernente altro ex socio di minoranza della società.
2. Assume, quindi, che il giudice, quanto alla natura del rapporto di lavoro, ha erroneamente applicato la normativa vigente, come interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Evidenzia che la qualità di socio per consolidato orientamento giurisprudenziale
è compatibile con la qualità di lavoratore dipendente della stessa società, nei casi in cui sussiste un rapporto di subordinazione, almeno potenziale, tra il socio e l'organo sociale preposto all'amministrazione e può ravvisarsi l'assoggettamento del socio al potere direttivo, disciplinare e di controllo di tale organo di amministrazione.
Aggiunge che in tale vincolo di soggezione consiste l'eterodirezione, quale elemento fondamentale della subordinazione, che va concretamente accertata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e alle modalità della sua attuazione.
Ribadisce che in alcuni casi, assumendo tale vincolo di subordinazione forme assai attenuate, è possibile fare riferimento ad altri criteri, c.d. complementari o sussidiari, che possono essere valutati globalmente quali indizi probatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Richiama varie pronunce della Suprema Corte ed evidenzia che è emerso che il rapporto di lavoro con la società “AL Auto S.r.l.” è caratterizzato dagli elementi complementari o sussidiari della subordinazione, essendo stato confermato dalla produzione documentale che: era socio della predetta società con quota minima del 5%, poi ceduta;
l'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico che detiene la maggioranza del capitale sociale;
operava sotto le direttive generali impartite dall'amministratore unico ed è stato assunto alle dipendenze della società in data 16.07.2015 in qualità di “addetto alla ricezione clienti”, con inquadramento nel livello 4 del CCNL Commercio e orario di lavoro di 40 ore settimanali;
era tenuto al pari degli altri dipendenti a comunicare e giustificare eventuali assenze, nonché a richiedere la fruizione delle ferie sulla base di una turnazione tra i dipendenti;
ha regolarmente percepito la retribuzione mensile risultante dalle buste paga.
Insiste quindi nella sussistenza sia formale che sostanziale del rapporto di lavoro subordinato.
Lamenta altresì che il giudice ai fini della ritenuta sussistenza del carattere autonomo dell'attività svolta ha valorizzato unicamente le dichiarazioni, peraltro non univoche, rese in sede ispettiva, dalle quali emerge che, benché i soci sapessero “cosa fare” senza bisogno di indicazioni specifiche, in ogni caso vi era una “figura di riferimento” che impartiva direttive di massima, la quale era peraltro titolare dell'85% del capitale sociale, ovvero l'amministratore unico. Evidenzia poi che la sola dichiarazione resa in sede ispettiva non potrebbe essere ritenuta idonea, né in ogni caso sufficiente a supportare la fondatezza della tesi dell'istituto previdenziale, data la limitata efficacia probatoria riconosciuta a tali dichiarazioni. Rileva che affermando di “lavorare in autonomia” aveva inteso meramente precisare che non era soggetto a precise e puntuali direttive da parte del datore di lavoro, avendo maturato un'esperienza tale da non aver bisogno di una costante vigilanza da parte di quest'ultimo nello svolgimento dei suoi compiti lavorativi. Aggiunge che nessuna rilevanza può riconoscersi a definizioni e termini aventi carattere valutativo attribuiti al soggetto dichiarante, di cui lo stesso non è in grado di conoscere il significato e il peso giuridico.
Censura, infine, l'erroneità degli importi richiesti con l'avviso opposto, in quanto le sanzioni risultano erroneamente calcolate con riferimento all'ipotesi dell'evasione contributiva, nonostante l'assenza di dolo, trattandosi eventualmente di contributi dovuti a seguito di diversa qualificazione del rapporto di lavoro.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con conseguente condanna dell' al pagamento delle spese di entrambi i gradi, da distrarsi ex art. CP_1
93 c.p.c.
Alle note cartolari del 30.10.2024 allega un altro precedente di questa Corte
(sent. n. 79/2024, presidente rel. Dott.ssa Parisi).
3. L in via incidentale lamenta la mancata liquidazione delle spese a favore CP_1
della di cui avrebbe dovuto essere dichiarato il difetto di Controparte_4
legittimazione passiva, non essendo i crediti in questioni oggetto delle operazioni di cartolarizzazione.
4. Quanto a tal eccezione di difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione, impropriamente posta come appello incidentale, trattandosi di questione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio in assenza di pronuncia sul punto, rileva il collegio che dalla procura del notaio di Tivoli del Persona_2
3/7/2014 n. 37251/5762 emerge che la stessa non attribuisce all' il potere di CP_1 rappresentare la per i crediti non ceduti, quali sono, per stessa ammissione CP_4
dell'istituto, quelli oggetti del presente giudizio.
Ciò premesso, non potendo considerarsi valida la notifica effettuata, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., ad un procuratore che anche in primo grado ha agito per conto della società di cartolarizzazione senza averne il potere rappresentativo, il collegio avrebbe dovuto ordinarne la rinnovazione, atteso che tale società, a prescindere dalla regolarità della costituzione, è stata chiamata mediante la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
E tuttavia, poiché non sussiste la legittimazione passiva di atteso che CP_4
il credito dell' oggetto del presente giudizio, relativo agli anni 2015 - 2018, non CP_1
è oggetto di cessione, normativamente limitata ai crediti del 2005, si ritiene di non ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della suddetta società, cui il ricorso è stato notificato in primo grado, in difetto dei relativi presupposti (cfr.
Cassazione civile sez. lav. 8/9/2003, n. 13097, nonché Cass. civ. n. 28793/2023, n.
11287/2018, n. 15106/20113).
5. L'appello principale è infondato.
E' incontestato che l'appellante in sede ispettiva ha reso le seguenti dichiarazioni
(riportate in sentenza): “…per quanto riguarda invece la ditta attuale AL
Auto s.r.l. io sono socio e dipendente. Sono dipendente dal 16/7/2015 e sono responsabile del settore ricezione clienti….Lavoro in autonomia non ricevendo ordini da nessuno, perché tutti i quattro soci gestiamo insieme la società. Ognuno di noi in particolare è responsabile di un settore: io alla ricezione clienti, è Per_3
responsabile dell'officina, si occupa della parte contabile e amministrativa e Per_4
si occupa del reparto vendite ed essendo il socio di Controparte_2
maggioranza si occupa poi un po' di tutto e anche delle questioni finanziarie”. Il primo giudice riporta altresì le dichiarazioni rese agli ispettori dagli altri soci: “…Per quanto concerne la ditta attuale AL Auto s.r.l. sono il socio di maggioranza e
l'amministratore unico dalla sua costituzione. … Sono sempre presente in ditta lavorando all'interno di essa e ciascuno di noi soci si occupa nello specifico di un reparto, gestendo il personale e dando al personale del reparto collegato le direttive”
( ; “… Per quanto riguarda la AL Auto s.r.l. ne sono Controparte_2
socio dalla costituzione e lavoro dal 16/7/15. Essendo socio adesso lavoro in autonomia e se ci sono dei problemi ne parliamo insieme noi soci. Nella precedente ditta invece prendevo le direttive e mi rapportavo con titolare . Controparte_5
…sono responsabile dell'amministrazione e della contabilità”.
Premesso che nessun valore vincolante possono avere i precedenti, pur passati in giudicato, riguardanti altri soci della società, il collegio rileva che se è vero che i verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso di quanto avvenuto in loro presenza e di quanto agli stessi dichiarato, ma non possono attestare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, è altresì indubbio che il valore probatorio di tali dichiarazioni è rimesso alla valutazione dell'organo giudicante: “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova da sola sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio con il concorso di elementi esterni renda inutile il compimento di ulteriori mezzi istruttori” (Cassazione civile sez. lav.,
17/02/2021, n.4182; cfr. anche Cassazione civile sez. lav., 14/05/2020, n.8946).
Orbene, nel caso in esame, le dichiarazioni rese dall'appellante e dagli altri soci agli ispettori, contrariamente a quanto sostenuto dal escludono in modo chiaro Pt_1
e senza dubbio alcuno, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a favore di una gestione comune della società e dell'impresa. Non solo l'appellante afferma che
“tutti i quattro soci gestiamo insieme la società”, ma il socio riferisce che “se Per_4
ci sono dei problemi ne parliamo insieme noi soci” e lo stesso AL afferma che ciascuno dei soci si occupa di un reparto “gestendo il personale e dando al personale del reparto collegato le direttive”. Orbene, a fronte di dichiarazioni così chiare e probanti la tesi dell'istituto, rese, peraltro, nell'immediatezza dell'accertamento e quindi sicuramente genuine e attendibili, la prova richiesta avrebbe dovuto riguardare circostanze più specifiche, in grado di far comprendere il diverso senso da attribuire alle parole univoche utilizzate in sede ispettiva sia dal che dagli altri due soci. Per come articolate, di contro, Pt_1
non sarebbero state in grado, anche in caso di risposta positiva del teste, di superare o annullare il valore probatorio di quanto ammesso in sede ispettiva da chi, meglio di altri, poteva conoscere la realtà della gestione aziendale.
6. Sono, infine, dovute le sanzioni previste per l'ipotesi di evasione contributiva, atteso che la realtà del rapporto intercorrente tra il e la società è stata occultata Pt_1
sotto l'apparenza di un rapporto di lavoro subordinato: “In tema di inadempimento dell'obbligo di versare i contributi previdenziali, ai fini del regime sanzionatorio applicabile, il discrimine fra semplice «omissione» e la più grave ipotesi dell'«evasione» è dato dall'avvenuto riscontro, in tale seconda ipotesi, di un occultamento dei rapporti o delle retribuzioni, o di entrambi, che lascia presumere
l'esistenza di una volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti”
(Cassazione civile sez. lav., 04/12/2023, n.33852).
7. L'appello va, quindi, rigettato.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in €
2.906,00, oltre spese generali;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1207/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. F. Andronico
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. L. Gaezza
Appellato
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3478/2022, del 14.10.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania rigettava l'opposizione proposta da avverso l'avviso di Parte_1
addebito n. 593 2018 00079165 80 000, con il quale l'ente previdenziale aveva chiesto il pagamento della somma di € 10.390,70 a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti relativi al periodo luglio 2015 - dicembre 2018, oltre interessi e somme aggiuntive, scaturiti da accertamento ispettivo.
Il primo giudice osservava che era incontestato che il ricorrente fosse socio della società “AL Auto S.r.l.” e che all'interno della stessa partecipasse con il suo lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Precisava che le dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo sia dal che dagli altri soci Pt_1
avevano confermato lo svolgimento in autonomia dell'attività lavorativa dallo stesso svolta.
Richiamati i principi sanciti dalla Suprema Corte sul valore probatorio dei verbali ispettivi, riteneva irrilevante la prova orale richiesta dal ricorrente, a fronte delle dichiarazioni precise e concordanti rese in sede di accesso ispettivo da tre dei quattro soci della società “AL Auto S.r.l.”, compreso il in ordine alle Pt_1
modalità con cui venivano svolte le attività lavorative dei soci e alle caratteristiche delle stesse, e considerato anche che la prova orale richiesta era volta a confutare circostanze pacificamente dichiarate dal ricorrente, tanto che il nella fase Pt_1
istruttoria non aveva nemmeno insistito nell'ammissione della stessa. Rilevava che da tali dichiarazioni, precise e concordanti tra loro, emergeva che il ricorrente non era soggetto al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, che doveva essere individuato anche nella stessa sua persona, data l'assenza di un organo collegiale della società, e che, nonostante fosse un socio di minoranza, non subiva alcun controllo da parte del socio di maggioranza ( ). Escludeva, Controparte_2
quindi, il carattere della subordinazione e confermava l'avviso di addebito opposto, compensando le spese di giudizio, attesa la peculiarità della questione.
Impugnava la sentenza , con ricorso depositato il 21 dicembre Parte_1
2022; resisteva al gravame l'istituto previdenziale, proponendo a sua volta appello incidentale.
La causa veniva posta in decisione all'esito dell'udienza dell'8.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto irrilevante la prova orale richiesta e ha escluso la sussistenza degli indici della natura subordinata del rapporto di lavoro con la società “AL Auto S.r.l.”, nonostante la documentazione prodotta, sulla base del solo verbale ispettivo, in assenza di conferma in sede istruttoria.
Lamenta che il giudice ha omesso di valutare che in alcuni casi occorre considerare, ai fini dell'accertamento della natura subordinata del rapporto, altri criteri complementari e sussidiari rispetto al vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, quali la collaborazione, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita e il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro.
Evidenzia che il tribunale di Catania, in fattispecie analoga concernente altro ex socio lavoratore di minoranza della medesima società, previa accurata istruttoria, ha ritenuto sussistenti tutti gli indici della natura subordinata del rapporto, annullando l'avviso di addebito opposto e condannando l alla rifusione Controparte_3
delle spese di giudizio (sent. n. 4911/2021 del 25.11.2021, dott.ssa . Per_1
Richiama, altresì, un precedente di questa Corte (sent. n. 750/2022, del
23.06.2022, rel. dott.ssa Di Stefano), concernente altro ex socio di minoranza della società.
2. Assume, quindi, che il giudice, quanto alla natura del rapporto di lavoro, ha erroneamente applicato la normativa vigente, come interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Evidenzia che la qualità di socio per consolidato orientamento giurisprudenziale
è compatibile con la qualità di lavoratore dipendente della stessa società, nei casi in cui sussiste un rapporto di subordinazione, almeno potenziale, tra il socio e l'organo sociale preposto all'amministrazione e può ravvisarsi l'assoggettamento del socio al potere direttivo, disciplinare e di controllo di tale organo di amministrazione.
Aggiunge che in tale vincolo di soggezione consiste l'eterodirezione, quale elemento fondamentale della subordinazione, che va concretamente accertata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e alle modalità della sua attuazione.
Ribadisce che in alcuni casi, assumendo tale vincolo di subordinazione forme assai attenuate, è possibile fare riferimento ad altri criteri, c.d. complementari o sussidiari, che possono essere valutati globalmente quali indizi probatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Richiama varie pronunce della Suprema Corte ed evidenzia che è emerso che il rapporto di lavoro con la società “AL Auto S.r.l.” è caratterizzato dagli elementi complementari o sussidiari della subordinazione, essendo stato confermato dalla produzione documentale che: era socio della predetta società con quota minima del 5%, poi ceduta;
l'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico che detiene la maggioranza del capitale sociale;
operava sotto le direttive generali impartite dall'amministratore unico ed è stato assunto alle dipendenze della società in data 16.07.2015 in qualità di “addetto alla ricezione clienti”, con inquadramento nel livello 4 del CCNL Commercio e orario di lavoro di 40 ore settimanali;
era tenuto al pari degli altri dipendenti a comunicare e giustificare eventuali assenze, nonché a richiedere la fruizione delle ferie sulla base di una turnazione tra i dipendenti;
ha regolarmente percepito la retribuzione mensile risultante dalle buste paga.
Insiste quindi nella sussistenza sia formale che sostanziale del rapporto di lavoro subordinato.
Lamenta altresì che il giudice ai fini della ritenuta sussistenza del carattere autonomo dell'attività svolta ha valorizzato unicamente le dichiarazioni, peraltro non univoche, rese in sede ispettiva, dalle quali emerge che, benché i soci sapessero “cosa fare” senza bisogno di indicazioni specifiche, in ogni caso vi era una “figura di riferimento” che impartiva direttive di massima, la quale era peraltro titolare dell'85% del capitale sociale, ovvero l'amministratore unico. Evidenzia poi che la sola dichiarazione resa in sede ispettiva non potrebbe essere ritenuta idonea, né in ogni caso sufficiente a supportare la fondatezza della tesi dell'istituto previdenziale, data la limitata efficacia probatoria riconosciuta a tali dichiarazioni. Rileva che affermando di “lavorare in autonomia” aveva inteso meramente precisare che non era soggetto a precise e puntuali direttive da parte del datore di lavoro, avendo maturato un'esperienza tale da non aver bisogno di una costante vigilanza da parte di quest'ultimo nello svolgimento dei suoi compiti lavorativi. Aggiunge che nessuna rilevanza può riconoscersi a definizioni e termini aventi carattere valutativo attribuiti al soggetto dichiarante, di cui lo stesso non è in grado di conoscere il significato e il peso giuridico.
Censura, infine, l'erroneità degli importi richiesti con l'avviso opposto, in quanto le sanzioni risultano erroneamente calcolate con riferimento all'ipotesi dell'evasione contributiva, nonostante l'assenza di dolo, trattandosi eventualmente di contributi dovuti a seguito di diversa qualificazione del rapporto di lavoro.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con conseguente condanna dell' al pagamento delle spese di entrambi i gradi, da distrarsi ex art. CP_1
93 c.p.c.
Alle note cartolari del 30.10.2024 allega un altro precedente di questa Corte
(sent. n. 79/2024, presidente rel. Dott.ssa Parisi).
3. L in via incidentale lamenta la mancata liquidazione delle spese a favore CP_1
della di cui avrebbe dovuto essere dichiarato il difetto di Controparte_4
legittimazione passiva, non essendo i crediti in questioni oggetto delle operazioni di cartolarizzazione.
4. Quanto a tal eccezione di difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione, impropriamente posta come appello incidentale, trattandosi di questione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio in assenza di pronuncia sul punto, rileva il collegio che dalla procura del notaio di Tivoli del Persona_2
3/7/2014 n. 37251/5762 emerge che la stessa non attribuisce all' il potere di CP_1 rappresentare la per i crediti non ceduti, quali sono, per stessa ammissione CP_4
dell'istituto, quelli oggetti del presente giudizio.
Ciò premesso, non potendo considerarsi valida la notifica effettuata, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., ad un procuratore che anche in primo grado ha agito per conto della società di cartolarizzazione senza averne il potere rappresentativo, il collegio avrebbe dovuto ordinarne la rinnovazione, atteso che tale società, a prescindere dalla regolarità della costituzione, è stata chiamata mediante la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
E tuttavia, poiché non sussiste la legittimazione passiva di atteso che CP_4
il credito dell' oggetto del presente giudizio, relativo agli anni 2015 - 2018, non CP_1
è oggetto di cessione, normativamente limitata ai crediti del 2005, si ritiene di non ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della suddetta società, cui il ricorso è stato notificato in primo grado, in difetto dei relativi presupposti (cfr.
Cassazione civile sez. lav. 8/9/2003, n. 13097, nonché Cass. civ. n. 28793/2023, n.
11287/2018, n. 15106/20113).
5. L'appello principale è infondato.
E' incontestato che l'appellante in sede ispettiva ha reso le seguenti dichiarazioni
(riportate in sentenza): “…per quanto riguarda invece la ditta attuale AL
Auto s.r.l. io sono socio e dipendente. Sono dipendente dal 16/7/2015 e sono responsabile del settore ricezione clienti….Lavoro in autonomia non ricevendo ordini da nessuno, perché tutti i quattro soci gestiamo insieme la società. Ognuno di noi in particolare è responsabile di un settore: io alla ricezione clienti, è Per_3
responsabile dell'officina, si occupa della parte contabile e amministrativa e Per_4
si occupa del reparto vendite ed essendo il socio di Controparte_2
maggioranza si occupa poi un po' di tutto e anche delle questioni finanziarie”. Il primo giudice riporta altresì le dichiarazioni rese agli ispettori dagli altri soci: “…Per quanto concerne la ditta attuale AL Auto s.r.l. sono il socio di maggioranza e
l'amministratore unico dalla sua costituzione. … Sono sempre presente in ditta lavorando all'interno di essa e ciascuno di noi soci si occupa nello specifico di un reparto, gestendo il personale e dando al personale del reparto collegato le direttive”
( ; “… Per quanto riguarda la AL Auto s.r.l. ne sono Controparte_2
socio dalla costituzione e lavoro dal 16/7/15. Essendo socio adesso lavoro in autonomia e se ci sono dei problemi ne parliamo insieme noi soci. Nella precedente ditta invece prendevo le direttive e mi rapportavo con titolare . Controparte_5
…sono responsabile dell'amministrazione e della contabilità”.
Premesso che nessun valore vincolante possono avere i precedenti, pur passati in giudicato, riguardanti altri soci della società, il collegio rileva che se è vero che i verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso di quanto avvenuto in loro presenza e di quanto agli stessi dichiarato, ma non possono attestare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, è altresì indubbio che il valore probatorio di tali dichiarazioni è rimesso alla valutazione dell'organo giudicante: “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova da sola sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio con il concorso di elementi esterni renda inutile il compimento di ulteriori mezzi istruttori” (Cassazione civile sez. lav.,
17/02/2021, n.4182; cfr. anche Cassazione civile sez. lav., 14/05/2020, n.8946).
Orbene, nel caso in esame, le dichiarazioni rese dall'appellante e dagli altri soci agli ispettori, contrariamente a quanto sostenuto dal escludono in modo chiaro Pt_1
e senza dubbio alcuno, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a favore di una gestione comune della società e dell'impresa. Non solo l'appellante afferma che
“tutti i quattro soci gestiamo insieme la società”, ma il socio riferisce che “se Per_4
ci sono dei problemi ne parliamo insieme noi soci” e lo stesso AL afferma che ciascuno dei soci si occupa di un reparto “gestendo il personale e dando al personale del reparto collegato le direttive”. Orbene, a fronte di dichiarazioni così chiare e probanti la tesi dell'istituto, rese, peraltro, nell'immediatezza dell'accertamento e quindi sicuramente genuine e attendibili, la prova richiesta avrebbe dovuto riguardare circostanze più specifiche, in grado di far comprendere il diverso senso da attribuire alle parole univoche utilizzate in sede ispettiva sia dal che dagli altri due soci. Per come articolate, di contro, Pt_1
non sarebbero state in grado, anche in caso di risposta positiva del teste, di superare o annullare il valore probatorio di quanto ammesso in sede ispettiva da chi, meglio di altri, poteva conoscere la realtà della gestione aziendale.
6. Sono, infine, dovute le sanzioni previste per l'ipotesi di evasione contributiva, atteso che la realtà del rapporto intercorrente tra il e la società è stata occultata Pt_1
sotto l'apparenza di un rapporto di lavoro subordinato: “In tema di inadempimento dell'obbligo di versare i contributi previdenziali, ai fini del regime sanzionatorio applicabile, il discrimine fra semplice «omissione» e la più grave ipotesi dell'«evasione» è dato dall'avvenuto riscontro, in tale seconda ipotesi, di un occultamento dei rapporti o delle retribuzioni, o di entrambi, che lascia presumere
l'esistenza di una volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti”
(Cassazione civile sez. lav., 04/12/2023, n.33852).
7. L'appello va, quindi, rigettato.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in €
2.906,00, oltre spese generali;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi