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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/11/2025, n. 5947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5947 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A) riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3059/2019 R.G.A.C., riservata in decisione senza termini all'udienza collegiale del 18.11.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n. 34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, e vertente
TRA
Parte_1
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dagli avvocati Maurizio Barbatelli (c.f. - pec: C.F._1
e EL TR (c.f. - pec: Email_1 C.F._2
, elettivamente domiciliata nel loro studio in Napoli, Email_2 piazza G. Bovio, 22
APPELLANTE
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Rosa Sciarra Controparte_1 C.F._3
( ), e con questi elett.te dom.to in Napoli alla Via Posillipo n. 66/21 presso lo C.F._4 studio dell'avv.to Luciana Rossi - Email_3 APPELLATO
NONCHE' nuova denominazione di , (P.IVA: Controparte_2 Controparte_3
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Alessandro Magni (c.f.: P.IVA_2
) e dall'avv. Francesco Napolitano (c.f.: , tutti C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliati in Napoli al Viale Augusto n. 162 presso lo Studio dell'avv. Francesco Napolitano - - Email_4
Email_5
APPELLATA
(chiamata in causa in primo grado da Parte_1
NONCHE'
(C.F. ), domiciliato al seguente indirizzo di posta Controparte_4 C.F._7 elettronica certificata estratto dal REGINDE: Email_6
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. ), domiciliato al seguente indirizzo di posta Controparte_5 C.F._8 elettronica certificata estratto dal REGINDE: Email_7
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1063/2019 del Tribunale di Benevento, depositata in data 12/6/2019, notificata a mezzo pec in data 12/6/2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 26.6.2019 la ha proposto Parte_1 tempestivo appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Benevento ha accolto la domanda risarcitoria proposta da per danni da prestazione sanitaria medico Controparte_1
- ospedaliera, e l'ha condannata, in solido con i dottori e , al Controparte_4 Controparte_5 pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 13.606,00, oltre accessori e spese di lite, rigettando, nel contempo, per inoperatività della polizza, la domanda di manleva proposta dall'istituto ospedaliero nei confronti della terza chiamata in causa, Controparte_2
Col proposto gravame la ha impugnato la sentenza limitatamente alla statuizione di Parte_1 rigetto della domanda di manleva.
Si è costituita la compagnia assicurativa, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Si è costituito anche , dichiarandosi sostanzialmente indifferente alla dedotta Controparte_1 questione dell'operatività della polizza assicurativa.
I medici, dott.ri e , come in primo grado, sono rimasti contumaci. CP_4 Per_1 Mutati la Sezione e il relatore, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, in epigrafe indicata, svolta in modalità cartolare, la sola parte appellante ha depositato note di udienza, evidenziando che, nelle more dell'ultimo rinvio, nell'ambito di un più vasto e complesso contenzioso, ha transatto la posizione con la rinunciando alla domanda di manleva e Controparte_2 aderendo alla compensazione delle spese di lite.
Poiché “verso le altri parti non c'era domanda” ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, “essendo l'unico motivo di appello collegato alla nullità o meno della clausola claims made”.
La Corte ha, pertanto, riservato la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuta definizione stragiudiziale della lite tra le uniche parti interessate all'esito del gravame (assicurato e garante) determina senz'altro la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno il loro interesse alla pronuncia di merito, invocata in questa sede, si ripete, solo in relazione alla copertura assicurativa del sinistro, non avendo l'istituto ospedaliero contestato l'an e il quantum del risarcimento liquidato dal primo giudice.
Nel caso di specie, le parti interessate all'esito del gravame hanno provveduto a regolamentare in via transattiva anche le reciproche ragioni in merito alle spese di lite.
Le spese possono essere senz'altro compensate anche nei confronti di , estraneo alla Controparte_1 transazione, stante il valore di mera litis denuntiatio della notifica del gravame a lui indirizzata.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente tra tutte le parti le spese processuali del grado.
Così deciso in Napoli, il 21.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A) riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3059/2019 R.G.A.C., riservata in decisione senza termini all'udienza collegiale del 18.11.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n. 34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, e vertente
TRA
Parte_1
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dagli avvocati Maurizio Barbatelli (c.f. - pec: C.F._1
e EL TR (c.f. - pec: Email_1 C.F._2
, elettivamente domiciliata nel loro studio in Napoli, Email_2 piazza G. Bovio, 22
APPELLANTE
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Rosa Sciarra Controparte_1 C.F._3
( ), e con questi elett.te dom.to in Napoli alla Via Posillipo n. 66/21 presso lo C.F._4 studio dell'avv.to Luciana Rossi - Email_3 APPELLATO
NONCHE' nuova denominazione di , (P.IVA: Controparte_2 Controparte_3
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Alessandro Magni (c.f.: P.IVA_2
) e dall'avv. Francesco Napolitano (c.f.: , tutti C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliati in Napoli al Viale Augusto n. 162 presso lo Studio dell'avv. Francesco Napolitano - - Email_4
Email_5
APPELLATA
(chiamata in causa in primo grado da Parte_1
NONCHE'
(C.F. ), domiciliato al seguente indirizzo di posta Controparte_4 C.F._7 elettronica certificata estratto dal REGINDE: Email_6
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. ), domiciliato al seguente indirizzo di posta Controparte_5 C.F._8 elettronica certificata estratto dal REGINDE: Email_7
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1063/2019 del Tribunale di Benevento, depositata in data 12/6/2019, notificata a mezzo pec in data 12/6/2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 26.6.2019 la ha proposto Parte_1 tempestivo appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Benevento ha accolto la domanda risarcitoria proposta da per danni da prestazione sanitaria medico Controparte_1
- ospedaliera, e l'ha condannata, in solido con i dottori e , al Controparte_4 Controparte_5 pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 13.606,00, oltre accessori e spese di lite, rigettando, nel contempo, per inoperatività della polizza, la domanda di manleva proposta dall'istituto ospedaliero nei confronti della terza chiamata in causa, Controparte_2
Col proposto gravame la ha impugnato la sentenza limitatamente alla statuizione di Parte_1 rigetto della domanda di manleva.
Si è costituita la compagnia assicurativa, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Si è costituito anche , dichiarandosi sostanzialmente indifferente alla dedotta Controparte_1 questione dell'operatività della polizza assicurativa.
I medici, dott.ri e , come in primo grado, sono rimasti contumaci. CP_4 Per_1 Mutati la Sezione e il relatore, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, in epigrafe indicata, svolta in modalità cartolare, la sola parte appellante ha depositato note di udienza, evidenziando che, nelle more dell'ultimo rinvio, nell'ambito di un più vasto e complesso contenzioso, ha transatto la posizione con la rinunciando alla domanda di manleva e Controparte_2 aderendo alla compensazione delle spese di lite.
Poiché “verso le altri parti non c'era domanda” ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, “essendo l'unico motivo di appello collegato alla nullità o meno della clausola claims made”.
La Corte ha, pertanto, riservato la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuta definizione stragiudiziale della lite tra le uniche parti interessate all'esito del gravame (assicurato e garante) determina senz'altro la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno il loro interesse alla pronuncia di merito, invocata in questa sede, si ripete, solo in relazione alla copertura assicurativa del sinistro, non avendo l'istituto ospedaliero contestato l'an e il quantum del risarcimento liquidato dal primo giudice.
Nel caso di specie, le parti interessate all'esito del gravame hanno provveduto a regolamentare in via transattiva anche le reciproche ragioni in merito alle spese di lite.
Le spese possono essere senz'altro compensate anche nei confronti di , estraneo alla Controparte_1 transazione, stante il valore di mera litis denuntiatio della notifica del gravame a lui indirizzata.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente tra tutte le parti le spese processuali del grado.
Così deciso in Napoli, il 21.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO