Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/06/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 26/06/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 24/06/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1
GUARINI CARLO e ARCONZO FRANCESCO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalle dott.sse PICARELLA LUANA, PAMELA DI CANDIA, SIMONA SIBILIO e DANIELA MAIORANO
nonchè
in persona del legale rappresentante in carica, CP_2 rappresentato e difeso dall'avvocato FABIOLA LEONE resistenti
oggetto: opposizione verbale unico di accertamento e notificazione
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/10/2021, parte ricorrente ha impugnato le risultanze dell'accertamento ispettivo n.2019011115/DDL, emesso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi in data 7.2.2020 nei confronti della ditta per aver disconosciuto la propria Parte_2 posizione lavorativa e contributiva presso la predetta ditta. Nello specifico, la ricorrente ha contestato le risultanze del verbale nella parte in cui è stata accertata la simulazione del rapporto di lavoro, eccependo l'illegittimità e l'infondatezza dello stesso, non essendovi stata idonea verifica in ordine all'autenticità ed onerosità del rapporto, instaurato ai sensi di legge, nonché la violazione del diritto di difesa per omessa notifica del provvedimento conseguente il verbale ispettivo e la violazione dell'art. 3 e art. 7 della L. 241/90 . L'Ispettorato Territoriale del lavoro costituitosi in giudizio ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione a verbale unico di accertamento nei propri confronti, poiché l'atto oggetto di impugnativa dinnanzi al giudice monocratico è rappresentato dall'ordinanza ingiunzione, quale provvedimento che definisce il procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 689 del 24.11.1981. Costituitosi in giudizio , ha concluso per il rigetto del ricorso, CP_2 riportandosi nel merito alle risultanze del precitato verbale ispettivo. All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
*********** Il ricorso deve essere respinto.
In via preliminare va accolta l'eccezione di inammissibilità nei confronti dell' per le ragioni di seguito esposte. Controparte_1
Il verbale di accertamento e notificazione n. 2019011115/DDL del 7.2.2020, impugnato dall'odierna istante, emesso dall'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Brindisi ha accertato a carico della ditta individuale : la violazione dell'art. 39, comma 1 e 2, Parte_2
D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 21.8.2008 n. 133 per aver omesso di effettuare registrazioni nel LUL non corrispondenti al vero per un totale di mesi n. 8, nonché per aver effettuato infedeli registrazioni per n. 2 lavoratori subordinati per mesi nr. 34.
Ebbene, nel caso de quo, appare evidente che alcuna ordinanza ingiunzione sia stata opposta dall'odierna ricorrente, la quale, di
2 converso, ha impugnato giudizialmente il verbale ispettivo con cui l aveva contestato l'autenticità e, in conseguenza di ciò, CP_1 disconosciuto il proprio rapporto di lavoro intercorso con la ditta
Pt_2
Ciò detto, secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale “ in tema di opposizione e a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo (…) non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria
(Cass. 12 luglio 2010, n. 16319, Cass. 10 maggio 2010, n. 11281; Cass.
30 agosto 2007, n. 18320)” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 32886/2018).
Il condivisibile orientamento ermeneutico in argomento ha anche specificato che “la disciplina è dunque diversa da quella speciale e tipica prevista dal codice della strada, ove è pacifica l'opponibilità in sede giudiziale già del verbale di accertamento (ora, v. art. 7 d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150), ma ciò in quanto atto che, in mancanza di impugnativa amministrativa o giudiziale è destinato a divenire, esso stesso, titolo esecutivo, come non accade nel sistema generale della L. 689/1981, ove il verbale e l'atto di contestazione sono solo elementi prodromici rispetto alla successiva, ed eventuale, adozione dell'ordinanza ingiunzione, che soltanto costituisce titolo esecutivo;
né può dirsi che la normativa, così impostata solleciti in alcun modo dubbi di legittimità costituzionale, sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3) o dei diritti di difesa (art. 24) ed al giusto processo (art. 111 Cost.), in quanto semmai le garanzie per l'interessato ricevono una ancora maggior tutela, data dal fatto che in esito (o contestualmente) al verbale, deve procedersi alla contestazione delle infrazioni, la quale apre una fase di possibili difese e valutazioni in sede amministrativa, da cui potrebbe anche derivare la rinuncia della PA. rispetto alla pretesa sanzionatoria;
avverso l'ordinanza ingiunzione sono poi ammesse piene tutele cautelari (v. ora, art. 5 e 6, co. 7, d. Igs. 150/2011 cit.) e di merito, nell'an e nel quantum, e quindi non vi è proprio alcuna compressione dei diritti del soggetto privato” ( Cass. civ., Sez. Lav., 32886/2018).
3 Ebbene, l'interesse ad accertare in via giudiziale la legittimità o meno dell'esercizio del potere di comminare le sanzioni da parte dell'ispettorato del lavoro, infatti, sorge nel momento in cui tale autorità abbia adottato, a conclusione della relativa procedura, l'ordinanza- ingiunzione di pagamento.
Per la giurisprudenza, dunque, l'ordinanza di ingiunzione è il solo provvedimento a rilevanza esterna, idoneo ad incidere nella sfera patrimoniale di chi ne abbia interesse, pertanto, l'unico a poter essere impugnato.
In virtù di tutto quanto innanzi illustrato, non essendo stata impugnata una ordinanza-ingiunzione (che peraltro sarebbe notificata al datore di lavoro), difetta l'interesse ad agire in capo alla ricorrente nei confronti dell' , sicché va accolta la doglianza Controparte_1 sollevata dall , dichiarando l'inammissibilità della presente CP_1 domanda nei suoi confronti.
Ne consegue che l'ordinamento non prevede un espresso strumento di tutela avverso un verbale unico di accertamento e notificazione, che, anzi, qualora emesso dall'Ispettorato del Lavoro, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte non è autonomamente impugnabile.
Tanto premesso, nel caso di specie, il verbale di accertamento effettuato congiuntamente da e dall' contempla il CP_2 CP_1 disconoscimento del rapporto lavorativo, nonché contributivo, tra l'istante e la ditta accertamento di esclusiva competenza , Pt_2 CP_2 quale titolare del conseguente recupero contributivo, pertanto è ravvisabile un interesse qualificato all'impugnazione sotto forma di azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo.
Al riguardo, occorre rilevare che secondo pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, in materia di accertamenti ispettivi, sussiste un interesse del destinatario dell'ispezione ad impugnare il verbale di accertamento, proponendo un'azione di accertamento negativo per attestare la regolarità della propria posizione contributiva, così assumendosi il relativo onere probatorio.
Tale possibilità trova un riscontro normativo nell'art. 24, co. 3, d. lgs. n. 46/1999, secondo il quale se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
In tal senso, non vi sono dubbi sull'esistenza di un interesse concreto ed attuale ad agire in accertamento negativo in materia
4 contributiva in presenza di un accertamento ispettivo concluso e già portato a conoscenza del debitore.
Sempre in via preliminare nessuna rilevanza può nella fattispecie in esame ascriversi all'asserita violazione del termine di cui all'art. 14, L.n.
689/81, non avendo la presente controversia ad oggetto l'applicazione di provvedimenti sanzionatori, ma l'accertamento della natura giuridica del rapporto di lavoro dedotto in lite, oltre che della natura e misura degli obblighi contributivi da esso discendenti.
Nello specifico, all'esito dell'attività ispettiva, esposta nel verbale di accertamento in atti, si è proceduto al disconoscimento del rapporto lavorativo di , negandone la subordinazione sul rilievo Parte_1 che detta lavoratrice fosse stata assunta al sol fine di profittare delle prestazioni previdenziali e di sostegno del reddito, non avendo parte datoriale fornito prova dell'onerosità del rapporto di lavoro, né esibito i relativi contratti di lavoro.
Tanto premesso, si tratta ora di affrontare la questione relativa all'individuazione della parte sulla quale incombe l'onere di provare la sussistenza (o l'insussistenza) dei fatti accertati dagli ispettori.
Come è stato affermato dalla Suprema Corte (cfr. cass. n. 12108 del
18/5/2010), in conformità peraltro ad un indirizzo precedente (Cass. n. 19762 del 2008), in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo e, di conseguenza, nel presente giudizio promosso da parte ricorrente al fine di ottenere l'accertamento dell'insussistenza della pretesa vantata dall' incombe CP_2 sull'Istituto la prova dei fatti costitutivi del credito preteso rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria.
A tal proposito, la Corte di Cassazione con la sentenza n. n. 22862 del
2010 ha stabilito che: "l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula
l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967
c.c.(che può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di
5 natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile".
Più nello specifico, deve in questa sede ribadirsi il principio più volte affermato dalla corte di cassazione secondo cui “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (Corte di Cass. Ordinanza n. 19982 del 23/09/2020, Cass. 6 settembre 2012, n. 14965; Cass. 8 aprile 2010, n. 8335).
In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non rappresentano una prova precostituita (Corte di Cass. Ordinanza 25 febbraio 2021, n. 5144, cass., 19 aprile 2010, n. 9251; cass. 6 giugno 2008, n. 15073; cass., 22 febbraio 2005, n. 3525).
In merito alla valenza delle dichiarazioni rese nelle immediatezze dei fatti ai verbalizzanti (allegate al verbale prodotto in giudizio), la S.C. ha stabilito che esse “possono bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge;
infatti, sebbene i verbali redatti dagli ispettori facciano piena prova - fino a querela di falso - solo dei fatti che i funzionari attestano avvenuti in loro presenza, tuttavia, per le altre circostanze riferite dai verbalizzanti e per le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto in concorso di altri elementi e la mancata richiesta di altri mezzi istruttori, consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione...”
(Cassazione civile sez. lav. 19 aprile 2010 n. 9251 Cassazione civile, sez.
6 lav., 02 ottobre 2008, n. 24416; Cassazione civile, sez. lav., 23 giugno 2008,
n. 17049).
Detti principi giurisprudenziali sono stati confermati dalla cassazione con sentenza 8 gennaio 2014, n. 166, la quale, ha stabilito diversi livelli di attendibilità dei verbali ispettivi, attribuendo ad essi “…… a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario.
Ciò in conformità all'orientamento di questa Corte ( Corte di Cassazione ordinanza n. 21053 del 1° luglio 2022, Cass. n. 28060 del 24/11/2017, Cass.
n. 24461 del 05/10/2018, Cass. n. 6565\07; n. 9919\06; n. 11946\05”) (in senso conforme Cass. ordinanza n. 36573 del 14.12.2022).
Ebbene, calati detti principi nel caso di specie, il presente verbale ha per oggetto il disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente, cognata del titolare della ditta, con la conseguenza che in ossequio ai criteri di riparto dell'onere probatorio incombe sulla parte istante fornire, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi del lavoro subordinato ed, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione.
Difatti, l'elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato è proprio la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non soltanto al loro risultato.
Giova rammentare che il rapporto di lavoro subordinato è disciplinato dall'art. 2094 c.c. che definisce prestatore di lavoro subordinato "chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il
7 proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".
Sulla scorta di tale norma, i requisiti che configurano detto vincolo sono la subordinazione e l'eterodirezione, che, rispettivamente consistono nell'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro con soggezione al potere organizzativo e disciplinare del medesimo e nella sottoposizione alle direttive del superiore nell'esecuzione della prestazione.
Posto che l'art. 2094 c.c. non individua gli elementi identificativi del rapporto di lavoro subordinato, occorre richiamare gli indici rilevatori del vincolo in esame consolidatisi in giurisprudenza, quali "la retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le eSIenze aziendali;
il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale" (vedasi da ultimo Cass. Ordinanza 23 gennaio 2020 n. 1555).
In sostanza, elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato –
e, nel contempo, il criterio di differenziazione rispetto al lavoro autonomo- è proprio la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non soltanto al loro risultato.
Ma quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza -in capo al lavoratore- di rischio e di una pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, sebbene singolarmente privi di autonomo di valore decisivo, valutati globalmente possono costituire elementi sintomatici idonei a provare la subordinazione (Cass., 4 ottobre 2011, n.20265; Cass. 20 gennaio 2011,
n.1252; Cass. 13 dicembre 2010, n. 25150).
Nessuno di questi indici cosiddetti sussidiari o accessori è da solo idoneo a distinguere il lavoro subordinato dal lavoro autonomo. Tali criteri devono essere, infatti, valutati nell'ambito di un apprezzamento complessivo
8 del rapporto, avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione o allo svolgimento intrinseco di essa (Cass. 23 gennaio 2013, n.
1569; Cass. 20 aprile 2011, n. 9054).
Da ultimo sempre la Corte di Cassazione, sulla scia di detto consolidamento orientamento, ha ritenuto che “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stessi.” (Cass., sez. lav., 22 maggio
2020, n.9490).
Tutto ciò premesso, è necessario verificare la sussistenza del vincolo di soggezione personale della ricorrente al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, nonché degli indici rilevatori su esposti nel rapporto di lavoro oggetto di causa, sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria svoltasi in giudizio.
La Cassazione con sentenza del 27 febbraio 2018, n. 4535 ha statuito che, in presenza di indici oggettivi che consentono di riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico nell'organizzazione aziendale, nulla osta alla possibilità di riconoscere piena legittimità al rapporto di lavoro subordinato anche tra familiari, purché risulti:
- l'onerosità della prestazione;
- la presenza costante presso il luogo di lavoro previsto dal contratto;
- l'osservanza di un orario coincidente con l'inizio e la chiusura dell'attività lavorativa;
- il “programmatico valersi da parte del titolare della prestazione lavorativa” del familiare;
- la corresponsione di un compenso a cadenze fisse.
L'emersione di questi elementi all'esito dell'attività istruttoria svolta, infatti, può consentire di riconoscere la genuinità della prestazione lavorativa e l'effettività del rapporto di lavoro subordinato, a prescindere dall'appartenenza allo stesso nucleo familiare.
9 Ciò in quanto dalla predetta sussistenza può oggettivamente desumersi “piuttosto che una partecipazione all'attività dettata da motivi di assistenza familiare legati alla condizione personale […] una tipologia di relazione maggiormente compatibile con la logica del corrispettivo della prestazione, piuttosto che con la destinazione alla copertura di contingenti e dunque variabili eSIenze di vita, riconducibili alla nozione elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte di elemento sintomatico della subordinazione
e come tali idonee ad offrire fondamento probatorio alla domanda dell'attore”.
Altra condivisibile pronuncia giurisprudenziale (Cass. sentenza n.33759 del 16/11/2022) ha precisato che: "in presenza degli indici sintomatici
(principali e/o sussidiari) di cui all'art. 2094 c.c., si configura l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato anche in ipotesi di prestazione svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, escludendosi pertanto, in un simile caso, sia la fattispecie dell'impresa familiare, sia, a fortiori, la gratuità della prestazione di lavoro".
Quanto al riparto degli oneri probatori è stato statuito che “In tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
ne consegue che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione” (Cassazione civile sez. lav.,
06/07/2021, n.19144.)
La presunzione di gratuità del lavoro familiare, infatti, può essere superata fornendo la prova dell'esistenza di un vincolo di subordinazione apprezzabile in riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro, non potendosi escludere che le prestazioni svolte possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale deve essere fornita la prova.
Ebbene, detto onere probatorio incombente sul ricorrente, alla luce produzione documentale in atti e delle risultanze della istruttoria espletata, non può ritenersi assolto.
10 In particolare, sono state prodotte le buste paga della lavoratrice, la lettera di assunzione e i certificati UNILAV relativi alla ricorrente (all. 2
e 3 fascicolo parte ricorrente), omettendo, invero, di allegare qualsivoglia documento attestante l'onerosità del rapporto di lavoro.
Difatti dette buste paga risultano sottoscritte dalla lavoratrice solo per “ricevuta” e non già per quietanza, sicchè non attestano l'intervenuto pagamento degli importi ivi indicati.
Peraltro, dichiarazioni contrastanti sono state rese in ordine alle modalità di pagamento della retribuzione.
Difatti, , datore di lavoro, ha riferito agli ispettori Parte_2 in data 24.9.2019: “ mia cognata aveva un contratto a tempo pieno e poiché ci scontravamo spesso si è dimessa un paio di anni fa. Non ricordo la retribuzione pattuita, ma anche in questo caso, corrispondeva alla busta paga e la pagavo in contanti”.
, fratello del datore di lavoro, nonché marito della Testimone_1 ricorrente, escusso in qualità di teste ha dichiarato che : “ all'epoca lo studio commercialistico in cui lavoravo seguiva la ditta LI
IA , mio fratello…il pagamento avveniva in contanti e io più volte assistivo alla dazione del denaro contante da mio fratello in qualità di datore a mia moglie…confermo la circostanza sub 25 del ricorso;
ricordo esattamente il periodo lavorativo in quanto mia LL Tes_2
che lavorava nella tabaccheria di mio fratello ci aveva
[...] annunciato che avrebbe partorito a gennaio 2017 per cui mia moglie doveva sostituirla per il periodo immediatamente successivo al parto… confermo la circostanza sub 28 ed, ovviamente, tanto so per aver visto lavorare mia moglie, per averla più volte accompagnata sia in entrata che in uscita, oltre ad aver gestito come ho detto gli aspetti contributivi del rapporto… posso confermare che il pagamento dei contributi avveniva regolarmente da parte del nostro studio commercialista il 16 di ogni mese".
La predetta deposizione testimoniale resa da soggetto non totalmente estraneo all'esito della controversia, in quanto marito della ricorrente, non trova però riscontro nelle puntuali dichiarazioni rilasciate da quest'ultima in data 18.7.2019 nel corso di altro e diverso accesso ispettivo, eseguito nei confronti della ditta Zaccaria, presso la quale l'istante aveva instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di un mese. In particolare, la ricorrente ha riferito agli ispettori: “ sono andata a lavorare alle dipendenze di mio cognato per Parte_2 sostituire la LL , in maternità. Durante i due anni di lavoro Tes_2
11 in ricevitoria sono stata da sola con il titolare perché l'altra dipendente, mia cognata, non era in servizio, perché in maternità, percepivo un compenso di circa €1200/1300 con assegno bancario”(all. fascicolo CP_
.
Ebbene, alla luce di dette dichiarazioni tra loro contrastanti e dell'assenza di altri elementi probatori non può ritenersi provato il carattere dell'onerosità della prestazione. Vi è di più, dall'istruttoria espletata nel presente giudizio non è stata fornita adeguata prova di una serie di indici tipologici, primo fra tutti quello della “eterodirezione”, inteso, ai sensi dell'articolo 2094 cc, come l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.
Ad esso si aggiungono quelli che vengono definiti indici tipologici
“secondari”, quali l'orario di lavoro, l'oggetto della prestazione, le modalità di retribuzione, l'assenza del rischio di impresa, che nonostante siano singolarmente privi “di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione” (Cass. Civ., sez.
Lav., n. 9252/2010).
Nello specifico , escusso in qualità di teste, ha Testimone_3 dichiarato: “confermo la circostanza sub 26 del ricorso.. non ricordo esattamente la data ma di sicuro ha lavorato in ricevitoria per più di un anno.. in riferimento alla circostanza sub 26 le confermo precisando che prima di lei in ricevitoria c'era la SI.ra e che non ha Testimone_2 lavorato più per la nascita del figlio…non ho visto mai lavorare insieme la SI.ra e la SI.ra .. io passavo in ricevitoria almeno Pt_2 Pt_1 due volte a settimana, in giorni e orari diversi.. ad esempio il martedì ed il venerdì per le estrazioni. E più frequentemente andavo in ricevitoria al passaggio e qualche volta di mattina. La SI.ra la trovavo Pt_1 sempre lì a lavorare”.
Altro teste, ha riferito: “sono agente di Testimone_4 commercio e mi occupo di ricevitorie del lotto e Tabaccheria.. all'incirca una volta al mese visitavo per ragioni di lavoro la ricevitoria di Parte_2
beh lavorava la ricorrente …quando mi recavo in ricevitoria
[...] la trovavo lì intenta a lavorare dietro il bancone.. Come ho detto io visitavo la ricevitoria una volta al mese circa e mi capitava di andarci in orari diversi cioè sia di mattina che di pomeriggio e trovavo comunque la SInora al lavoro”. Pt_1
I predetti testi, clienti o agenti della tabaccheria, hanno avuto una percezione occasionale dell'attività lavorativa e le relative deposizioni
12 prive di precisi riferimenti temporali appaiono alquanto generiche, nonchè prive di puntualità in ordine all'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Appare evidente che alla luce delle predette risultanze testimoniali non è emerso con sufficiente certezza né la sottoposizione del ricorrente al potere disciplinare e direttivo del datore di lavoro, né si possono ritenere pienamente provati gli indici rilevatori che consentono di riconoscere la prestazione lavorativa come genuina ed effettiva svincolata dal legame familiare alla luce degli arresti giurisprudenziali richiamati.
Non è stata fornita prova dell'onerosità del rapporto, della sottoposizione ad un vincolo orario, al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ben potendo la prestazione lavorativa effettuata essere inquadrabile in altra tipologia di rapporto tra le parti.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato.
La natura preliminare della questione affrontata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra parte istante e l' . CP_1
Parte ricorrente deve essere di converso condannata al pagamento delle spese di lite a favore di secondo il principio della CP_2 soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 13/10/2021 da nei confronti di e Parte_1 CP_2 Controparte_1
così provvede:
[...]
- dichiara l'inammissibilità del ricorso nei confronti dell' CP_1
;
[...]
- rigetta il ricorso nei confronti di;
CP_2
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate in euro 2.000,00 oltre iva, cpa e rimborso spese come CP_2 per legge.
Brindisi, 24.06.2025 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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