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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/12/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IL
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
IA DAZZI Presidente
NO RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2478/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'11 luglio 1979; rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Zuliani e Silvia Zuliani come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Reggio Emilia, Via Antonio Gramsci
n. 104/F
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] il 5 Controparte_1 C.F._2 maggio 1973; rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Samaras come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Via Monte Sabotino n. 90
- convenuto - con l'intervento del
1 di 6 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio).
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra Controparte_1
e ; Parte_1
2) ordinare all'Ufficiale di stato civile di procedere alla annotazione della sentenza;
3) assegnare a la casa familiare, sita in San RT Parte_1 in Rio (RE), Via Eugenio Curiel n. 2, unitamente a tutti i mobili, gli arredi e le pertinenze ivi presenti;
4) porre a carico di l'obbligo di versare Controparte_1 direttamente alla figlia , a titolo di contributo al Persona_1 suo mantenimento, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 150,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT;
5) porre le spese straordinarie per la figlia Persona_1 integralmente a carico di;
Parte_1
6) dare atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico per la figlia venga percepito interamente da Persona_1 [...]
; Parte_1
7) spese compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 1° agosto 2024,
[...]
chiedeva, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., pronunciarsi la Parte_1 separazione personale e lo scioglimento del matrimonio contratto con
, nonché l'assegnazione della casa coniugale ed un Controparte_1 contributo di € 350,00 al mese per il mantenimento della loro figlia
(nata il [...]), maggiorenne ma non Persona_1
2 di 6 economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'integrale attribuzione dell'assegno unico.
2. si costituiva con comparsa depositata in Controparte_1 data 16 novembre 2024, e, pur associandosi alle domande sullo status, di assegnazione della casa coniugale alla moglie e di integrale percezione dell'assegno unico da parte di quest'ultima, si opponeva alla richiesta attorea di contributo per il mantenimento della figlia e chiedeva un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. in misura pari ad € 300,00 al mese.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 2 agosto 2024 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza del
17 dicembre 2024, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni sul vincolo, discutendo oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4,
c.p.c.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 18 dicembre
2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, veniva posto a carico del l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento della figlia in misura pari ad € 150,00 Persona_1 al mese e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie, con rimessione della causa in decisione sul vincolo.
Con sentenza n. 1261/2024 in data 18 dicembre 2024, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio.
Disposta l'acquisizione di documentazione sulla condizione reddituale delle parti, all'udienza del 18 dicembre 2025 le parti, comparse personalmente, confermavano che non vi era stata
3 di 6 riconciliazione né ripresa della convivenza, e la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente, come in epigrafe trascritte, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
4 di 6 Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a San
RT in Rio (RE) in data 4 giugno 2011.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi (udienza celebratasi in data 18 dicembre
2025) nel presente procedimento in cui è stata proposta congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento del matrimonio, e la separazione giudiziale è stata pronunciata con sentenza n. 1261/2024 in data 18 dicembre 2024
(pubblicata in data 19 dicembre 2024), passata in giudicato.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse, le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div., e successive modificazioni, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Le parti hanno una figlia, , che oggi ha 23 Persona_1 anni e, secondo la concorde prospettazione delle parti (anche del padre, che, da ultimo, ha offerto di contribuire al mantenimento della figlia e, dunque, ha riconosciuto la necessità di un suo sostentamento economico), non è economicamente autosufficiente.
La ragazza è affetta dal morbo di Crohn dall'età di 16 anni, ha concluso il percorso scolastico nel giugno 2024 e, a parte due risalenti esperienze (nel 2019 e 2020) come animatrice turistica in villaggi vacanze della riviera adriatica, solo recentemente è riuscita ad introdursi nel mercato del lavoro, trovando occupazione per cinque mesi e mezzo (dall'11 giugno 2025 al 30 novembre 2025) come assistente alla vendita presso GNV s.r.l., con contratto part-time a tempo determinato e retribuzione media di € 1.150,00 circa al mese.
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
5 di 6 sicché, non essendovi prole minore da tutelare, nulla osta all'integrale recepimento degli accordi medesimi.
Pertanto, le condizioni proposte congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento, non contenendo clausole che contrastino con la legge.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra CP_1
nato a [...] il [...], e , nata a
[...] Parte_1
Pompei (NA) l'11 luglio 1979, unitisi in matrimonio a San RT in
Rio (RE) in data 4 giugno 2011 con atto trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2011 parte 1 numero 3;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, così come trascritte in epigrafe;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
NO AG
IL PRESIDENTE
IA DA
6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IL
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
IA DAZZI Presidente
NO RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2478/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'11 luglio 1979; rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Zuliani e Silvia Zuliani come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Reggio Emilia, Via Antonio Gramsci
n. 104/F
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] il 5 Controparte_1 C.F._2 maggio 1973; rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Samaras come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Via Monte Sabotino n. 90
- convenuto - con l'intervento del
1 di 6 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio).
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra Controparte_1
e ; Parte_1
2) ordinare all'Ufficiale di stato civile di procedere alla annotazione della sentenza;
3) assegnare a la casa familiare, sita in San RT Parte_1 in Rio (RE), Via Eugenio Curiel n. 2, unitamente a tutti i mobili, gli arredi e le pertinenze ivi presenti;
4) porre a carico di l'obbligo di versare Controparte_1 direttamente alla figlia , a titolo di contributo al Persona_1 suo mantenimento, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 150,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT;
5) porre le spese straordinarie per la figlia Persona_1 integralmente a carico di;
Parte_1
6) dare atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico per la figlia venga percepito interamente da Persona_1 [...]
; Parte_1
7) spese compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 1° agosto 2024,
[...]
chiedeva, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., pronunciarsi la Parte_1 separazione personale e lo scioglimento del matrimonio contratto con
, nonché l'assegnazione della casa coniugale ed un Controparte_1 contributo di € 350,00 al mese per il mantenimento della loro figlia
(nata il [...]), maggiorenne ma non Persona_1
2 di 6 economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'integrale attribuzione dell'assegno unico.
2. si costituiva con comparsa depositata in Controparte_1 data 16 novembre 2024, e, pur associandosi alle domande sullo status, di assegnazione della casa coniugale alla moglie e di integrale percezione dell'assegno unico da parte di quest'ultima, si opponeva alla richiesta attorea di contributo per il mantenimento della figlia e chiedeva un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. in misura pari ad € 300,00 al mese.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 2 agosto 2024 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza del
17 dicembre 2024, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni sul vincolo, discutendo oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4,
c.p.c.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 18 dicembre
2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, veniva posto a carico del l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento della figlia in misura pari ad € 150,00 Persona_1 al mese e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie, con rimessione della causa in decisione sul vincolo.
Con sentenza n. 1261/2024 in data 18 dicembre 2024, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio.
Disposta l'acquisizione di documentazione sulla condizione reddituale delle parti, all'udienza del 18 dicembre 2025 le parti, comparse personalmente, confermavano che non vi era stata
3 di 6 riconciliazione né ripresa della convivenza, e la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente, come in epigrafe trascritte, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
4 di 6 Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a San
RT in Rio (RE) in data 4 giugno 2011.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi (udienza celebratasi in data 18 dicembre
2025) nel presente procedimento in cui è stata proposta congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento del matrimonio, e la separazione giudiziale è stata pronunciata con sentenza n. 1261/2024 in data 18 dicembre 2024
(pubblicata in data 19 dicembre 2024), passata in giudicato.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse, le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div., e successive modificazioni, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Le parti hanno una figlia, , che oggi ha 23 Persona_1 anni e, secondo la concorde prospettazione delle parti (anche del padre, che, da ultimo, ha offerto di contribuire al mantenimento della figlia e, dunque, ha riconosciuto la necessità di un suo sostentamento economico), non è economicamente autosufficiente.
La ragazza è affetta dal morbo di Crohn dall'età di 16 anni, ha concluso il percorso scolastico nel giugno 2024 e, a parte due risalenti esperienze (nel 2019 e 2020) come animatrice turistica in villaggi vacanze della riviera adriatica, solo recentemente è riuscita ad introdursi nel mercato del lavoro, trovando occupazione per cinque mesi e mezzo (dall'11 giugno 2025 al 30 novembre 2025) come assistente alla vendita presso GNV s.r.l., con contratto part-time a tempo determinato e retribuzione media di € 1.150,00 circa al mese.
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
5 di 6 sicché, non essendovi prole minore da tutelare, nulla osta all'integrale recepimento degli accordi medesimi.
Pertanto, le condizioni proposte congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento, non contenendo clausole che contrastino con la legge.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra CP_1
nato a [...] il [...], e , nata a
[...] Parte_1
Pompei (NA) l'11 luglio 1979, unitisi in matrimonio a San RT in
Rio (RE) in data 4 giugno 2011 con atto trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2011 parte 1 numero 3;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, così come trascritte in epigrafe;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
NO AG
IL PRESIDENTE
IA DA
6 di 6