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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 4022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4022 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del 21.10.2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg 9191/2024
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti dall'avv.to Emilia Parte_1
Santagata, presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Controparte_1
NN RN
RESISTENTE
OGGETTO: condanna al pagamento di differenze retributive
CONCLUSIONI: come da verbali in atti e note di trattazione scritta.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.7.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso:
- di aver lavorato presso il bar in titolarità di parte resistente da aprile 2023 a gennaio 2024, pur venendo formalmente inquadrata con contratto a tempo determinato dal 14.11.2023 e con scadenza il 14.2.2024 per 12 ore settimanali;
- di aver svolto mansioni di banconista, oltre che di addetta alle pulizie ed alle consegne, con inquadramento nel livello 7 del ccnl pubblici servizi e turismo;
- di aver prestato attività lavorativa per otto ore al giorno per sei giorni a settiamana, ad onta del formale inquadramento part time;
- di essere stata licenziata oralmente in data 26.1.2024;
- di aver percepito una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, e di non aver ricevuto nulla a titolo di tfr, ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima mensilità chiedeva a questo giudice di accertare e dichiarare l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato nell'arco temporale e con l'orario lavorativo dedotti e per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento in suo favore di euro 18.01548 a titolo di differenze retributive, oltre euro 3.000 a titolo di risarcimento del danno per l'illegittimità del licenziamento.
Parte convenuta si costituiva tardivamente, e contestava genericamente il ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa la prova testimoniale, la causa viene decisa con deposito della presente sentenza ex art. 127 ter cpc.
La domanda è fondata e va accolta.
Il rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze di parte convenuta, già indiziato sul piano documentale dal modello unilav e dalle buste paga versate in atti, ha trovato pieno riscontro probatorio, per ciò che concerne le modalità di effettivo svolgimento, specie in punto di articolazione oraria, nell'istruttoria compiuta innanzi a questo Giudice.
La conferma dell'esistenza del rapporto di lavoro in oggetto e dello svolgimento dello stesso nell'arco temporale e secondo le modalità dedotte in ricorso è evincibile innanzitutto dalle dichiarazioni testimoniali rese dal teste , avventore del bar, il quale riferisce Testimone_1 quanto segue: “sono un cliente del anzi , che si trova a Parte_2 Parte_3
Castevolturno vicino alla Posta, lo conosco con questo nome, non conosco il nome della società
Luis Food srl, non ho mai avuto rapporti di lavoro con questa società. Conoscevo la ricorrente già da quando lavorava in un altro bar che stava a Baia Verde di cui non ricordo il nome, quando lei si trasferì la seguii come cliente. Ricordo che la ricorrente si trasferì presso il bar
[...]
, anzi le dolci note, ad aprile 2023, io insieme ad altri amici la andammo a trovare. Parte_2
Ha lavorato lì fino a febbraio 2024, da quando lei è andata via ho smesso di frequentare questo bar. Ho ricominciato a frequentarlo da circa due mesi, la incontrai e lei mi disse di essere ritornata a lavorare in quel bar. Frequentavo questo bar in genere la mattina, qualche volta sono passato nel tardo pomeriggio e lì trovavo anche la ricorrente. Di regola andavo durante la settimana, qualche volta ci sono andato anche di sabato o di domenica. La ricorrente era l'unica banconista, oltre a lei lavorava il pasticciere. Qualche volta si allontanava per fare le consegne,
e in quel caso la sostituiva al banco il pasticciere. Non conosco il datore di lavoro della ricorrente. Il bar era chiuso di martedì, la vedevo anche quando andavo il sabato o la domenica”
(cfr. verbale).
Sostanzialmente di ausilio, le dichiarazioni del teste amica della Testimone_2 ricorrente, il quale conferma: “sono amica di vecchia data della ricorrente. Non ho mai lavorato alle dipendenze della società resistente. La ricorrente ha lavorato presso il bar pasticceria Le
che si trova a Castelvolturno vicino alla Posta, non conosco il nome della società Parte_3
titolare del bar. La ricorrente ha iniziato a lavorare lì subito prima o subito dopo, non ricordo, pasqua 2023 e ci ha lavorato che io sappia fino a gennaio 2024. Conosco queste circostanze perché essendo amiche mi recavo al bar a fare colazione e a prendere i dolci. Ci andavo quasi tutte le mattine, ho uno stabilimento balneare quindi nel periodo estivo non riuscivo ad andare al bar con la stessa frequenza, però i dolci comunque li prendevo lì e me li portava lei. Mi è capitato di andare al bar anche di sabato e di domenica e la vedevo. So che la ricorrente lavorava tutti i giorni, aveva un giorno di riposo settimanale, ma in estate spesso non ne usufruiva, lo so perché quando lei lavorava i figli restavano da me allo stabilimento balneare.
Oltre a lei vedevo al bar solo il pasticciere. Non ho mai conosciuto il suo datore di lavoro. La ricorrente mi riferiva che si recava al lavoro alle 6, io chiaramente andavo al bar più tardi, la ricorrente mi riferiva che smetteva di lavorare dopo pranzo, verso le 14. Durante il periodo estivo a volte lavorava fino alla sera. La ricorrente faceva le consegne e la banconista, nonché le pulizie” (cfr. verbale).
Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttorie testé analizzate è dunque possibile ritenere provata la sussistenza del rapporto di lavoro della ricorrente per conto di parte resistente per l'intero arco temporale indicato in ricorso, nonché lo svolgimento dello stesso secondo l'articolazione oraria e le modalità indicate in ricorso e confermate dai testimoni.
Ciò posto, alla luce dei plurimi e collimanti elementi istruttori raccolti in corso di causa, parte resistente va pertanto condannata al pagamento degli emolumenti maturati a titolo di differenze retributive in favore della ricorrente, mentre la prova liberatoria, che ricadeva sulla parte convenuta, non è stata in alcun modo fornita.
Non è dovuta, invece, la 14^ mensilità poiché, trattandosi di istituto di natura contrattuale e non anche legale, spettava al lavoratore fornire la prova che la stessa fosse riconosciuta dal ccnl applicato al relativo rapporto di lavoro da parte datoriale.
Tanto premesso, e venendo alla determinazione degli importi spettanti a titolo di giusta retribuzione ex art. 36 Cost., deve effettivamente convenirsi, per le ragioni innanzi esposte, con parte ricorrente laddove rivendica l'inquadramento nel livello retributivo 7 previsto dal CCNL di categoria, che corrisponde a quello applicato da parte datoriale in costanza di rapporto.
Nell'individuazione della giusta retribuzione da riconoscere in favore dell'istante per le mansioni effettivamente svolte, possono dunque utilizzarsi i conteggi elaborati da parte istante con riferimento a tale livello di inquadramento, pur se, come già chiarito in precedenza, il loro utilizzo in via meramente parametrica per l'assenza di prova dell'applicazione diretta del CCNL, consente di riconoscere in favore della lavoratrice solo le voci retributive garantite anche dalla legge.
Quanto poi alla domanda di risarcimento del danno per l'illegittimità del licenziamento, deve invero osservarsi che dal modello unilav versato in atti il rapporto di lavoro a tempo determinato risulta cessato a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Orbene, l'art. 2119 Cod. Civ. stabilisce che il recesso anticipato rispetto alla data di scadenza del contratto a tempo determinato è ammesso solo se sussiste una giusta causa, non potendo pertanto trovare applicazione il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Ne deriva che, in assenza di una giusta causa e non potendo ragioni inerenti la riorganizzazione dell'assetto produttivo dell'impresa costituire circostanze idonee a risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato, è fondata la domanda di risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per il recesso anticipato dal contratto a tempo determinato.
Tale danno va equitativamente quantificato nell'ammontare delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito dalla data del recesso fino alla scadenza del termine contrattualmente previsto.
In conclusione parte resistente va condannata a corrispondere in favore della ricorrente la somma di € 16.918,73 a titolo di differenze retributive, sulla scorta del percorso argomentativo innanzi svolto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo nonché al pagamento a titolo risarcitorio di una somma pari alla retribuzione maturata dal giorno del recesso (26.1.2024) a quello di scadenza del contratto (14.2.2024), oltre interessi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente di euro 16.918,73 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
2) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente a titolo risarcitorio di una somma pari alla retribuzione maturata dal giorno del recesso (26.1.2024) a quello di scadenza del contratto (14.2.2024), oltre interessi;
3) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella misura di € 2.695, oltre IVA, CPA come per legge e spese forfettarie al 15%.
Aversa, 22.10.2025
Il Giudice del lavoro (dott.ssa Ida Ponticelli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del 21.10.2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg 9191/2024
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti dall'avv.to Emilia Parte_1
Santagata, presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Controparte_1
NN RN
RESISTENTE
OGGETTO: condanna al pagamento di differenze retributive
CONCLUSIONI: come da verbali in atti e note di trattazione scritta.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.7.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso:
- di aver lavorato presso il bar in titolarità di parte resistente da aprile 2023 a gennaio 2024, pur venendo formalmente inquadrata con contratto a tempo determinato dal 14.11.2023 e con scadenza il 14.2.2024 per 12 ore settimanali;
- di aver svolto mansioni di banconista, oltre che di addetta alle pulizie ed alle consegne, con inquadramento nel livello 7 del ccnl pubblici servizi e turismo;
- di aver prestato attività lavorativa per otto ore al giorno per sei giorni a settiamana, ad onta del formale inquadramento part time;
- di essere stata licenziata oralmente in data 26.1.2024;
- di aver percepito una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, e di non aver ricevuto nulla a titolo di tfr, ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima mensilità chiedeva a questo giudice di accertare e dichiarare l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato nell'arco temporale e con l'orario lavorativo dedotti e per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento in suo favore di euro 18.01548 a titolo di differenze retributive, oltre euro 3.000 a titolo di risarcimento del danno per l'illegittimità del licenziamento.
Parte convenuta si costituiva tardivamente, e contestava genericamente il ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa la prova testimoniale, la causa viene decisa con deposito della presente sentenza ex art. 127 ter cpc.
La domanda è fondata e va accolta.
Il rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze di parte convenuta, già indiziato sul piano documentale dal modello unilav e dalle buste paga versate in atti, ha trovato pieno riscontro probatorio, per ciò che concerne le modalità di effettivo svolgimento, specie in punto di articolazione oraria, nell'istruttoria compiuta innanzi a questo Giudice.
La conferma dell'esistenza del rapporto di lavoro in oggetto e dello svolgimento dello stesso nell'arco temporale e secondo le modalità dedotte in ricorso è evincibile innanzitutto dalle dichiarazioni testimoniali rese dal teste , avventore del bar, il quale riferisce Testimone_1 quanto segue: “sono un cliente del anzi , che si trova a Parte_2 Parte_3
Castevolturno vicino alla Posta, lo conosco con questo nome, non conosco il nome della società
Luis Food srl, non ho mai avuto rapporti di lavoro con questa società. Conoscevo la ricorrente già da quando lavorava in un altro bar che stava a Baia Verde di cui non ricordo il nome, quando lei si trasferì la seguii come cliente. Ricordo che la ricorrente si trasferì presso il bar
[...]
, anzi le dolci note, ad aprile 2023, io insieme ad altri amici la andammo a trovare. Parte_2
Ha lavorato lì fino a febbraio 2024, da quando lei è andata via ho smesso di frequentare questo bar. Ho ricominciato a frequentarlo da circa due mesi, la incontrai e lei mi disse di essere ritornata a lavorare in quel bar. Frequentavo questo bar in genere la mattina, qualche volta sono passato nel tardo pomeriggio e lì trovavo anche la ricorrente. Di regola andavo durante la settimana, qualche volta ci sono andato anche di sabato o di domenica. La ricorrente era l'unica banconista, oltre a lei lavorava il pasticciere. Qualche volta si allontanava per fare le consegne,
e in quel caso la sostituiva al banco il pasticciere. Non conosco il datore di lavoro della ricorrente. Il bar era chiuso di martedì, la vedevo anche quando andavo il sabato o la domenica”
(cfr. verbale).
Sostanzialmente di ausilio, le dichiarazioni del teste amica della Testimone_2 ricorrente, il quale conferma: “sono amica di vecchia data della ricorrente. Non ho mai lavorato alle dipendenze della società resistente. La ricorrente ha lavorato presso il bar pasticceria Le
che si trova a Castelvolturno vicino alla Posta, non conosco il nome della società Parte_3
titolare del bar. La ricorrente ha iniziato a lavorare lì subito prima o subito dopo, non ricordo, pasqua 2023 e ci ha lavorato che io sappia fino a gennaio 2024. Conosco queste circostanze perché essendo amiche mi recavo al bar a fare colazione e a prendere i dolci. Ci andavo quasi tutte le mattine, ho uno stabilimento balneare quindi nel periodo estivo non riuscivo ad andare al bar con la stessa frequenza, però i dolci comunque li prendevo lì e me li portava lei. Mi è capitato di andare al bar anche di sabato e di domenica e la vedevo. So che la ricorrente lavorava tutti i giorni, aveva un giorno di riposo settimanale, ma in estate spesso non ne usufruiva, lo so perché quando lei lavorava i figli restavano da me allo stabilimento balneare.
Oltre a lei vedevo al bar solo il pasticciere. Non ho mai conosciuto il suo datore di lavoro. La ricorrente mi riferiva che si recava al lavoro alle 6, io chiaramente andavo al bar più tardi, la ricorrente mi riferiva che smetteva di lavorare dopo pranzo, verso le 14. Durante il periodo estivo a volte lavorava fino alla sera. La ricorrente faceva le consegne e la banconista, nonché le pulizie” (cfr. verbale).
Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttorie testé analizzate è dunque possibile ritenere provata la sussistenza del rapporto di lavoro della ricorrente per conto di parte resistente per l'intero arco temporale indicato in ricorso, nonché lo svolgimento dello stesso secondo l'articolazione oraria e le modalità indicate in ricorso e confermate dai testimoni.
Ciò posto, alla luce dei plurimi e collimanti elementi istruttori raccolti in corso di causa, parte resistente va pertanto condannata al pagamento degli emolumenti maturati a titolo di differenze retributive in favore della ricorrente, mentre la prova liberatoria, che ricadeva sulla parte convenuta, non è stata in alcun modo fornita.
Non è dovuta, invece, la 14^ mensilità poiché, trattandosi di istituto di natura contrattuale e non anche legale, spettava al lavoratore fornire la prova che la stessa fosse riconosciuta dal ccnl applicato al relativo rapporto di lavoro da parte datoriale.
Tanto premesso, e venendo alla determinazione degli importi spettanti a titolo di giusta retribuzione ex art. 36 Cost., deve effettivamente convenirsi, per le ragioni innanzi esposte, con parte ricorrente laddove rivendica l'inquadramento nel livello retributivo 7 previsto dal CCNL di categoria, che corrisponde a quello applicato da parte datoriale in costanza di rapporto.
Nell'individuazione della giusta retribuzione da riconoscere in favore dell'istante per le mansioni effettivamente svolte, possono dunque utilizzarsi i conteggi elaborati da parte istante con riferimento a tale livello di inquadramento, pur se, come già chiarito in precedenza, il loro utilizzo in via meramente parametrica per l'assenza di prova dell'applicazione diretta del CCNL, consente di riconoscere in favore della lavoratrice solo le voci retributive garantite anche dalla legge.
Quanto poi alla domanda di risarcimento del danno per l'illegittimità del licenziamento, deve invero osservarsi che dal modello unilav versato in atti il rapporto di lavoro a tempo determinato risulta cessato a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Orbene, l'art. 2119 Cod. Civ. stabilisce che il recesso anticipato rispetto alla data di scadenza del contratto a tempo determinato è ammesso solo se sussiste una giusta causa, non potendo pertanto trovare applicazione il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Ne deriva che, in assenza di una giusta causa e non potendo ragioni inerenti la riorganizzazione dell'assetto produttivo dell'impresa costituire circostanze idonee a risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato, è fondata la domanda di risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per il recesso anticipato dal contratto a tempo determinato.
Tale danno va equitativamente quantificato nell'ammontare delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito dalla data del recesso fino alla scadenza del termine contrattualmente previsto.
In conclusione parte resistente va condannata a corrispondere in favore della ricorrente la somma di € 16.918,73 a titolo di differenze retributive, sulla scorta del percorso argomentativo innanzi svolto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo nonché al pagamento a titolo risarcitorio di una somma pari alla retribuzione maturata dal giorno del recesso (26.1.2024) a quello di scadenza del contratto (14.2.2024), oltre interessi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente di euro 16.918,73 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
2) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente a titolo risarcitorio di una somma pari alla retribuzione maturata dal giorno del recesso (26.1.2024) a quello di scadenza del contratto (14.2.2024), oltre interessi;
3) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella misura di € 2.695, oltre IVA, CPA come per legge e spese forfettarie al 15%.
Aversa, 22.10.2025
Il Giudice del lavoro (dott.ssa Ida Ponticelli)