Decreto presidenziale 9 agosto 2022
Sentenza 23 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 23/11/2022, n. 3307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3307 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2022
N. 03307/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01347/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1347 del 2022, proposto da EN PO, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano e Lucia Interlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;
contro
- il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Saetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale sita in Palermo, piazza Marina n.39;
- l’Ufficio Centrale Elettorale per l’elezione del Presidente di Circoscrizione e del Consiglio Circoscrizionale del Comune di Palermo; l’Assessorato della Funzione Pubblica e delle Autonomie locali della Regione Siciliana; in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via V. Villareale n.6, sono per legge domiciliati;
nei confronti
- di EL RM, rappresentato e difeso dall’avv. prof. VA Scala e dall’avv. Enrica Cibella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Palermo, via Principe di Paternò n. 67;
(quanto al ricorso incidentale)
- di AM PO, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Bisulca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Houel n.5;
per l'annullamento
- del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale elettorale per le elezioni del Presidente di Circoscrizione e del Consiglio Circoscrizionale del Comune di Palermo, Circoscrizione VII, del 16 giugno 2022, chiuso in data 19 luglio 2022, e dei relativi allegati, nella parte in cui è stato illegittimamente attribuito il secondo seggio alla lista n. 4 "Forza Italia” e, conseguentemente, è stato proclamato eletto alla carica di consigliere della circoscrizione n. 7 del Comune di Palermo il sig. RM EL, secondo la specificazione di cui infra;
- dell'atto di proclamazione degli eletti dei consiglieri della circoscrizione VII del Comune di Palermo, di cui al verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Palermo, Circoscrizione VII, nella parte in cui il candidato RM EL, della lista n. 4 "Forza Italia”, risulta eletto;
- del prospetto dei quozienti per il riparto dei seggi tra le liste o gruppi di liste;
- e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso;
NONCHÉ PER LA CORREZIONE
- del risultato elettorale relativo alla consultazione elettorale di cui trattasi: per la sottrazione di n. 1 seggio alla lista n. 10 “Sicilia Futura”, illegittimamente attribuito alla lista n. 4 "Forza Italia", ed il conseguente annullamento della proclamazione alla carica di Consigliere della Circoscrizione VII del Comune di Palermo del sig. RM EL e conseguente attribuzione del seggio di che trattasi alla lista n. 10 “Sicilia Futura”;
E PER LA CONSEGUENTE PROCLAMAZIONE
- alla carica di consigliere della circoscrizione VII del Comune di Palermo – Elezioni comunali di Palermo del 2022 – del sig. PO EN, candidato nella lista n.10 “Sicilia Futura”, odierno ricorrente e primo dei non eletti della predetta lista.
Visti il ricorso depositato in data 8 agosto 2022 e i relativi allegati;
Visto il decreto presidenziale n. 1301 del 9 agosto 2022, e visto il relativo adempimento;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Centrale Elettorale per l’elezione del Presidente di Circoscrizione e del Consiglio Circoscrizionale del Comune di Palermo, e dell’Assessorato della Funzione Pubblica e delle Autonomie locali della Regione siciliana, con le relative deduzioni difensive;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di EL RM, e visto il ricorso incidentale depositato dal predetto;
Viste le memorie di costituzione di AM PO e del Comune di Palermo;
Viste le memorie depositate dal ricorrente principale e dal ricorrente incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 130 cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza pubblica del 22 novembre 2022 il consigliere dottoressa Maria Cappellano, e uditi i difensori di parte ricorrente e dei controinteressati, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con il ricorso introduttivo indicato in epigrafe, depositato in data 8 agosto 2022, il Sig. EN PO ha impugnato il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale elettorale per le elezioni del Presidente di Circoscrizione e del Consiglio Circoscrizionale del Comune di Palermo, Circoscrizione VII, del 16 giugno 2022, chiuso in data 19 luglio 2022 – e il relativo verbale di proclamazione degli eletti quali consiglieri della VII Circoscrizione – nella parte in cui è stato illegittimamente attribuito il secondo seggio alla lista n. 4 “Forza Italia” e, conseguentemente, è stato proclamato eletto alla carica di consigliere della stessa Circoscrizione il Sig. EL RM, odierno controinteressato.
Espone, al riguardo:
- di avere partecipato alla predetta consultazione elettorale quale candidato alla carica di consigliere della circoscrizione VII del Comune di Palermo nella lista n. 10 “Sicilia Futura”, collegata al candidato Presidente PP OR, raggiungendo un numero di preferenze pari a 497 voti e, all’interno della suddetta lista, la cifra individuale pari a 2101, così da risultare il primo della predetta lista;
- che, svoltesi le elezioni, dal verbale dell’Ufficio centrale risulta che è stato attribuito un seggio alla lista n. 2 “Partito Democratico”; due seggi alla lista n. 4 “Forza Italia”; un seggio alla lista n. 5 “Lista Civica OR Presidente”; un seggio alla lista n. 7 “Movimento 5 stelle” e uno alla lista n. 9 “Lavoriamo per Palermo”; due seggi alla lista n. 12 “Fratelli D’Italia”; per contro, alla lista n.10 “Sicilia Futura” non è stato assegnato alcun seggio e, di conseguenza, l’odierno istante non è stato eletto seppure collocatosi primo nella lista suddetta collegata a PP OR, eletto Presidente della VII Circoscrizione.
Precisa, altresì, che a tale candidato era collegata anche la lista n. 4 “Forza Italia” nella quale si è candidato il controinteressato EL RM, che ha conseguito una cifra individuale pari a 3470 ed è quindi risultato il secondo nella graduatoria della predetta lista, preceduto da IM FE (cifra 3503), ottenendo il secondo seggio, assegnato a tale lista in base ad un grave errore nella formazione della graduatoria dei quozienti di lista più elevati.
Si duole di tale esito deducendo la censura di VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, commi 4, 5 e 7 e ART. 4-TER L.R. 35/1997 - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ E IRRAGIONEVOLEZZA .
Sostiene il ricorrente che l’Ufficio Centrale avrebbe errato nella formazione della “graduatoria decrescente dei quozienti” riportata a pagina 42 del verbale dell’Ufficio Centrale, nella quale non è stato inserito il quoziente della lista Sicilia Futura pari a 15986, correttamente calcolato, come si evince dal prospetto dei quozienti allegati al verbale; errore, che ha comportato l’illegittima assegnazione di un ulteriore seggio alla lista n. 4 Forza Italia, in luogo dell’attribuzione di n. 1 seggio a Sicilia Futura.
Ha, quindi, chiesto:
- l’annullamento del prospetto dei quozienti per il riparto dei seggi tra le liste o gruppi di liste, chiedendo, conseguentemente, la correzione del risultato elettorale;
- l’annullamento dell’assegnazione del secondo seggio alla lista n. 4 “Forza Italia”, e della proclamazione del Sig. EL RM alla carica di Consigliere della Circoscrizione VII del Comune di Palermo;
- la correzione del risultato elettorale, assegnando n. 1 seggio nella Circoscrizione VII del Comune di Palermo alla lista n. 10 “Sicilia Futura”;
- conseguentemente, la proclamazione dell’odierno istante alla carica di consigliere della Circoscrizione VII del Comune di Palermo; con vittoria di spese da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
B. – Con decreto presidenziale n. 1301 del 9 agosto 2022 è stata fissata l’udienza di discussione, designato il relatore e ordinata la notifica del ricorso a tutti i soggetti interessati, nei termini perentori ivi indicati; con conseguente deposito, da parte del ricorrente, di copia del ricorso, con pedissequo decreto presidenziale e relata delle notifiche effettuate; e successivo deposito dell’avviso di ricevimento della notifica al controinteressato.
C. – Si sono costituiti in giudizio, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, l’Ufficio Centrale Elettorale per l’elezione del Presidente di Circoscrizione e del Consiglio Circoscrizionale del Comune di Palermo e l’Assessorato della Funzione Pubblica e delle Autonomie locali della Regione Siciliana, eccependo il difetto di legittimazione passiva.
D. – Si è costituito in giudizio anche il controinteressato EL RM, il quale ha dato atto della fondatezza della censura articolata con il ricorso introduttivo, preannunciando la proposizione di un ricorso incidentale, al fine di fare valere i molteplici errori commessi dall’Ufficio Centrale elettorale in sede di attribuzione dei seggi e, conseguentemente, mantenere il seggio assegnato al predetto in luogo di altro consigliere proclamato eletto (AM PO); con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ha quindi proposto ricorso incidentale per l’annullamento dello stesso verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale, nella parte in cui è stato proclamato eletto il Sig. AM PO quale consigliere circoscrizionale.
Espone, al riguardo, che l’Ufficio centrale, ritenendo che i seggi da assegnare fossero pari a otto – e pur avendo correttamente determinato i voti di lista validi e, quindi, le cifre elettorali di lista – ha utilizzato, al fine di determinare i quozienti, dei valori non corrispondenti alle cifre elettorali; oltre ad avere assegnato un terzo seggio al gruppo di liste collegate al candidato alla carica di Presidente, avente il n. 2, Sig. VA OT e, pertanto, un seggio alla lista n.2 “Partito democratico”.
Deduce la censura di VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMI 4 E 5, E 4-TER LEGGE REGIONALE N. 35/1997 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, PER IRRAGIONEVOLEZZA, PER ILLOGICITÀ E PER INGIUSTIZIA MANIFESTA .
Ha chiesto, conseguentemente, la correzione dei risultati elettorali e del verbale.
E. – Si è costituito in giudizio AM PO, il quale ha avversato il ricorso incidentale, chiedendo che sia dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato in quanto infondato.
F. – Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e il rigetto del ricorso.
G. – In vista della trattazione del merito, la difesa del controinteressato ha chiesto un rinvio della trattazione per la connessione, quanto alla questione oggetto del ricorso incidentale, con i ricorsi portanti i numeri di R.G. 1359, 1362, 1363, 1361 e 1369 del 2022, assegnati all’udienza pubblica del 22 novembre 2022; con replica di parte ricorrente che ha insistito quantomeno per la decisione del ricorso introduttivo anche con sentenza non definitiva.
H. – Dopo il rinvio all’udienza del 10 novembre 2022, all’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022, presenti i difensori di parte ricorrente e dei controinteressati come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
A. – In via preliminare, come eccepito dalla difesa erariale, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio Centrale Elettorale, in quanto “… nei giudizi elettorali dinanzi al giudice amministrativo parte necessaria è il Comune e non già l’amministrazione statale cui appartengono gli organi preposti alle operazioni; tali ultimi organi sono per loro natura neutrali e temporanei e non sono parti necessarie del giudizio relativo al verbale di proclamazione degli eletti. La legittimazione passiva, infatti, è riconducibile solo all’ente locale interessato, il quale si appropria del risultato elettorale e vede riverberarsi su di sé gli effetti dell’annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti …” (C.G.A. in sede giurisd., 20 novembre 2015, n.664; nello stesso senso, T.A.R. Sicilia, Sez. I, 13 gennaio 2021, n. 122).
Pertanto tale Ufficio deve essere estromesso dal giudizio.
Analogamente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie locali, in quanto nessun atto di tale ramo dell’Amministrazione regionale risulta contestato.
B. – Ciò premesso, il ricorso introduttivo è fondato.
E’, in particolare, fondato l’unico motivo con cui è stata dedotta la violazione dell’art.4, commi 4, 5 e 7, e dell’art.4 ter , della l.r. n.35/1997.
Dispone l’art. 4, commi 4, 5 e 7, della l.r. n. 35/1997 – applicabili alle elezioni del consiglio circoscrizionale in quanto richiamati dall’art. 4 ter della stessa l.r. n.35/1997 – che:
“ 4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista .
(…omissis…)
7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti .”.
In base a tale quadro normativo, sostiene il ricorrente che l’Ufficio Centrale avrebbe errato nella formazione della “graduatoria decrescente dei quozienti” riportata a pagina 42 del verbale dell’Ufficio Centrale, nella quale non è stato inserito il quoziente della lista “Sicilia Futura” pari a 15986, correttamente calcolato, come si evince dal prospetto dei quozienti allegati al verbale; errore, che avrebbe comportato l’illegittima assegnazione di un ulteriore seggio alla lista n. 4 Forza Italia, in luogo dell’attribuzione di n. 1 seggio a Sicilia Futura.
Osserva il Collegio che l’errore materiale, in effetti, è palese ed emerge per tabulas dall’esame del verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale.
E’ in sostanza accaduto in concreto che il seggio, una volta determinata la cifra elettorale di ciascuna lista – e divise le cifre di lista sino al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione – ha errato nella scelta dei quozienti più elevati e nella conseguente redazione della relativa graduatoria degli stessi quozienti, in quanto non ha inserito il quoziente, pari a 15986, relativo alla lista “Sicilia Futura”.
Rileva quindi il Collegio che, una volta correttamente inserito tale quoziente tra i primi otto della graduatoria, il quoziente 13642 della lista “Forza Italia” slitta alla posizione n. 9 e, pertanto, a tale ultima lista va assegnato solo un seggio, e non già due come erroneamente effettuato (v. verbale a pag. 42, e allegato Mod. 42 Q/1 Prospetto dei quozienti).
Il ricorso introduttivo, pertanto, in quanto fondato deve essere accolto e, per l’effetto, vanno adottate le seguenti statuizioni:
- va disposta la correzione del verbale delle operazioni elettorali, a pag. 42, nella parte relativa alla graduatoria decrescente dei quozienti, inserendo il quoziente, pari a 15986, relativo alla lista “Sicilia Futura” nella settima posizione, attualmente occupata dal candidato AN della lista n.12 “Fratelli d’Italia”; con conseguente scorrimento al nono della lista n. 4 “Forza Italia”, attualmente in posizione ottava;
- va annullata l’assegnazione del secondo seggio alla lista n. 4 “Forza Italia” e, correlativamente, va disposta la correzione del verbale delle operazioni elettorali, a pag. 43, nella parte relativa all’assegnazione di due seggi, anziché uno solo, alla lista Forza Italia; e la correzione, a pag. 46, paragrafo 8, nella parte relativa al numero dei seggi assegnati alla predetta lista;
- va disposta la correzione del risultato elettorale, assegnando n. 1 seggio nella Circoscrizione VII del Comune di Palermo alla lista n. 10 “Sicilia Futura”;
- va, conseguentemente, annullata la proclamazione del Sig. EL RM alla carica di Consigliere della Circoscrizione VII del Comune di Palermo, con relativa correzione del risultato elettorale a pag. 64;
- conseguentemente, va proclamato eletto l’odierno istante alla carica di consigliere della Circoscrizione VII del Comune di Palermo.
C. – Deve ora essere esaminato il ricorso incidentale promosso dal candidato RM.
Vanno in particolare esaminati congiuntamente, per ragioni di ordine logico, il secondo e il terzo motivo, i quali attengono alla questione dell’applicabilità alle elezioni dei consigli circoscrizionali dell’art. 4, co. 3 ter, della l.r. n.35/1997 e al cd. meccanismo di “prededuzione” del seggio spettante al candidato (a Presidente, in questo caso) non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
Deve, in particolare, essere chiarito se tale disposizione, sebbene non espressamente richiamata dall’art. 4 ter della stessa l.r. n.35/1997, trovi applicazione anche alle elezioni dei consigli circoscrizionali – come già ritenuto in passato da questo T.A.R. e propugnato dal ricorrente incidentale – o se, come ritenuto dal C.G.A., si applichi soltanto alle elezioni dei consigli comunali.
C.1 – Il secondo e il terzo motivo non sono fondati.
Osserva il Collegio che il fulcro del ricorso incidentale – l’applicabilità dell’art. 4, co. 3 ter, della l.r. n. 35/1997 alle elezioni dei consigli circoscrizionali - è un tema controverso sul quale questa Sezione, in occasione della decisione su ricorsi promossi avverso le precedenti elezioni comunali, aveva fornito una risposta di segno positivo.
Il Giudice di appello, tuttavia, nel riformare le sentenze di questa Sezione, ha invece ritenuto tale disposizione inapplicabile alle elezioni circoscrizionali, con ampia e condivisibile motivazione alla quale per esigenze di sintesi si rinvia, basata sui canoni dell’interpretazione letterale e sistematica, pervenendo pertanto “ ad una soluzione che esclude, poiché sul piano testuale non distintamente prevista e comunque incompatibile sotto il profilo sistematico, l’applicabilità alle elezioni circoscrizionali dell’art. 4, comma 3-ter, della L.R. 35/1997 …” (cfr. C.G.A. Sez. giurisd., 5 dicembre 2019, n.1022).
Va ulteriormente osservato che:
- l’art. 4 ter della l.r. n.35/1997 non rinvia al comma 6 dell’art. 4 della stessa legge regionale, il quale ha particolarmente impresso una logica maggioritaria alle elezioni per il consiglio comunale, senza estenderla a quelle del consiglio circoscrizionale;
- nel contesto delle modifiche apportate alla disciplina contenuta nella l.r. n. 35/1997, il legislatore regionale, con l’art. 2, co. 4, della l.r. n. 17/2016, ha modificato l’art. 4 bis della stessa l.r. n.35/1997 – avente a oggetto (l’art. 4 bis) l’elezione del presidente del consiglio circoscrizionale – senza contestualmente intervenire sull’art.4 ter della stessa legge regionale;
- il legislatore regionale è nuovamente intervenuto, successivamente, sull’impianto della l.r. n.35/1997 – fornendo un’interpretazione autentica del comma 6 dell’art. 4, con l’art.3 della l.r. n. 6/2020 (poi dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 10 marzo 2022, n.61) – senza, tuttavia, mai aggiungere nell’art. 4 ter un espresso rinvio al comma 3 ter.
Deve per completezza rilevarsi, altresì, che la propugnata applicabilità del comma 3 ter del novellato art. 4 non gioverebbe in ogni caso alla tesi del controinteressato, il quale muove dalla premessa, non condivisa da questa Sezione, di applicazione della cd. prededuzione del seggio da assegnare al candidato alla carica di presidente non eletto non già prima di procedere al riparto dei seggi tra le “liste” o i “gruppi di liste” collegati ai candidati alla presidenza della Circoscrizione, bensì successivamente; sostenendo in particolare che tale seggio dovrebbe essere detratto da quelli già assegnati al gruppo di liste assegnate al predetto (miglior perdente).
Seguendo l’impostazione del controinteressato, pertanto, l’Ufficio centrale avrebbe dovuto assegnare 7 seggi (non già 6) al gruppo di liste collegate al candidato presidente avente numero d’ordine n. 1 (PP OR); e n. 2 seggi al gruppo di liste collegate al candidato presidente avente numero d’ordine n. 2 (VA OT), da cui detrarre il seggio da attribuire ai sensi del su riportato comma 7 al candidato presidente non eletto.
Ritiene piuttosto il Collegio, in adesione a quanto stabilito dal C.G.A. e ritenuto anche da questa Sezione:
- che “… il comma 3-ter dell’art. 4 più volte citato deve essere comunque rapportato al comma 7 del medesimo articolo secondo una modalità differente da quella propugnata in questo caso dal T.A.R..
Con la recente sentenza 761/2019 di questo Consiglio, pronunciata con riguardo all’elezione del consiglio comunale e alla quale si fa rinvio, si è infatti ritenuto che la cd. prededuzione del seggio debba comunque precedere (e non seguire) l’attribuzione dei seggi alle liste di minoranza …” (cfr. C.G.A. n.1022/2019 cit.);
- come in base al chiaro tenore del comma 3 ter “… il seggio da assegnare ai sensi del comma 7 formi oggetto di una “prededuzione” rispetto alla determinazione dei seggi da attribuire alle singole liste di minoranza: con il che la legge chiarisce che la determinazione del numero dei posti spettanti a ciascuna lista di minoranza, lungi dall’avere una priorità logica e cronologica sulla riserva di seggio, è invece inequivocabilmente condizionata dalla preliminare detrazione del relativo seggio, che riverbera quindi le proprie conseguenze sulla dote di ciascuna lista…”;
- che si deve “…riaffermare che l’interpretazione di segno opposto, sostenuta in questa sede dall’odierna ricorrente, non rinviene un fondamento testuale nell’articolato normativo, che invece avvalora, specialmente nel rapporto tra il comma 3 ter e il comma 7, e nell’inciso racchiuso al comma 6 dell’articolo, l’ordine logico e cronologico seguito dall’Ufficio elettorale. Sicché l’interpretazione seguita dal T.A.R. nella presente vicenda si conferma munita di un “solido ancoraggio testuale nella previsione del richiamato comma 3-bis”, il quale definisce l’operazione da esso descritta, come già notato dal Consiglio, “in termini di vera e propria “detrazione” di un seggio (fra quelli da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto) e non già di mera priorità nell’attribuzione di uno dei seggi spettanti alle liste non collegate al candidato sindaco eletto” (sentenza n. 761/2019 cit.).
Condivisibilmente il primo Giudice ha fatto notare, inoltre, che l’interpretazione che il testo normativo impone di privilegiare è anche conforme all’obiettivo perseguito dal legislatore, “quello di riconoscere l’onore delle armi al (migliore) perdente”, fine che “sarebbe frustrato se si decurtasse il seggio attribuito solo da quelli delle liste allo stesso collegate.” Ove, infatti, il seggio da riconoscere al suddetto “migliore perdente” dovesse essere decurtato da quelli già comunque attribuibili alla sua coalizione secondo le regole del metodo d’Hondt, il relativo premio finirebbe conseguentemente svuotato di buona parte del suo senso sul terreno della rappresentanza politica, che permette invece di tener ragionevolmente distinto il riconoscimento alla persona del candidato miglior perdente (il c.d. “onore delle armi”) da quelli discendenti dalle regole della rappresentanza proporzionale della lista o gruppo di liste a lui collegate …” (cfr. C.G.A., Sez. giurisd., 18 maggio 2020, n.288, che conferma T.A.R. Sicilia, Sez. I, n. 257/2020; nello stesso senso, C.G.A., Sez. giurisd., 27 dicembre 2019, n. 1082, che parimenti rinvia alla sentenza n.761/2019).
Deve infine convenirsi con il Giudice di appello in ordine alla potenziale illogicità di un meccanismo, quale quello previsto dal comma 7 dell’art. 4 – se applicato senza la pre-deduzione a monte – in quanto “… potrebbe darsi l’ipotesi – teorica ma non impossibile – che in una elezione tutti i seggi siano da attribuire alla coalizione del sindaco vincente. In questo caso, [...] non si saprebbe (più) da dove (e da chi) detrarre il seggio riservato al candidato sindaco arrivato secondo. Quando invece una lettura “utile” del disposto normativo rafforzerebbe la tesi per cui la prededuzione del seggio debba comunque precedere (e non seguire) l’attribuzione dei seggi alle liste di minoranza …” (cfr. C.G.A. Sez. giurisd., 19 agosto 2019, n. 761).
Pertanto, una volta che, del tutto correttamente, l’Ufficio centrale elettorale ha fatto gravare la riserva di seggio, destinata al candidato (Presidente) non eletto, su tutte le liste di minoranza e non solo su quelle al predetto collegate, la pretesa del controinteressato – di assegnazione di sette seggi al gruppo di liste collegate al candidato proclamato Presidente, per effetto di tale auspicata detrazione “a valle”, e a carico del solo gruppo di liste collegate al “miglior perdente” – si rivela priva di fondamento.
Non giova al controinteressato neppure il riferimento alla normativa nazionale, e in particolare all’art. 73, co. 11, del d. lgs. n.267/2000, in quanto tale disposizione– la quale non può essere qualificata quale norma fondamentale o di principio in materia elettorale (C.G.A. n. 761/2019 cit.) – indica chiaramente che il seggio “riservato” al miglior non eletto alla carica di sindaco “è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate”.
Non convince neppure il riferimento, nella memoria conclusiva, all’art.8 del regolamento comunale per il decentramento – disciplinante la surroga dei consiglieri circoscrizionali – in quanto viene in rilievo una fonte di rango inferiore alla legge regionale, rispetto alla quale non è predicabile la tecnica dell’interpretazione conforme.
C.2 – Una volta respinti il secondo e il terzo motivo, il primo motivo diviene improcedibile in quanto il ricorrente – indipendentemente dal lamentato errore commesso dall’Ufficio elettorale, che avrebbe comportato la mancata assegnazione di uno dei sette seggi alla lista n. 10 “Sicilia Futura” – muove dall’invocata assegnazione di sette, anziché sei, seggi alla lista del candidato eletto Presidente, in virtù sì del meccanismo di cui all’art. 4 co.3 ter , ma secondo un ragionamento sulla cd. prededuzione che, come sopra chiarito, il Collegio non ritiene condivisibile.
Dalle considerazioni su esposte consegue l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente incidentale, anche tenuto conto della “... differente natura del consiglio circoscrizionale rispetto a quello comunale e perché, sulla scorta della discrezionalità che va riconosciuta in tale ambito al legislatore regionale, quella della cd. prededuzione non assurge al rango di norma fondamentale o principio generale della materia elettorale …” (cfr. C.G.A. n. 1022/2019 cit.).
E, per quanto attiene alla correlata questione della conseguente applicazione del meccanismo della prededuzione nei termini su esposti, al fine di escludere la non manifesta infondatezza della questione è sufficiente richiamare quanto osservato dal Giudice di appello, secondo cui “…. Quanto alle conseguenze che l’interpretazione seguita dall’Ufficio elettorale nella vicenda in esame può determinare sull’equilibrio all’interno delle liste (e degli schieramenti) di minoranza (per quello di maggioranza vale pur sempre la garanzia del 60% dei seggi), in termini di maggiore o minore proporzionalità (tra voti e seggi), si deve sottolineare come il risultato di avvantaggiare – peraltro in misura comunque contenuta (come dimostra in questo caso l’innalzamento da 5 a 6 seggi dello schieramento “Di Re”, a scapito dello schieramento “Greco” che scende da 3 a 2) – lo schieramento collegato al candidato sindaco non eletto più votato (ossia, in sintesi, lo schieramento arrivato pur sempre secondo alle elezioni) non appare irragionevole, non almeno nella logica tendenzialmente maggioritaria (e bipolare) che caratterizza le elezioni comunali a doppio turno (si richiama l’ord. di questo CGA n. 375/2018).
Tale rilievo, unitamente alla considerazione della discrezionalità che va riconosciuta al legislatore regionale e alla difficoltà di scorgere nell’art. 73, co. 11, del d.lgs. 267/2000, in precedenza ricordato sempre in tema di “prededuzione”, una norma fondamentale o un principio della materia elettorale, conduce altresì a non dare corso alla prospettata (da parte appellante) questione di legittimità costituzionale …” (C.G.A. n. 761/2019 cit., richiamata da C.G.A. n.288/2020 cit.).
C.3 – Pertanto, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso incidentale, in quanto infondato, deve essere rigettato.
D. – Conclusivamente, in ordine al complessivo ricorso in esame vanno adottate le seguenti statuizioni:
a) deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio Centrale Elettorale e dell’Assessorato regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie locali, con conseguente estromissione dal giudizio;
b) in accoglimento del ricorso introduttivo:
b.1) va disposta la correzione del verbale delle operazioni elettorali, a pag. 42, nella parte relativa alla graduatoria decrescente dei quozienti, inserendo il quoziente, pari a 15986, relativo alla lista “Sicilia Futura” nella settima posizione, attualmente occupata dal candidato AN della lista n.12 “Fratelli d’Italia”; con conseguente scorrimento al nono della lista n. 4 “Forza Italia”, attualmente in posizione ottava;
b.2) va annullata l’assegnazione del secondo seggio alla lista n. 4 “Forza Italia” e, correlativamente, va disposta la correzione del verbale delle operazioni elettorali, a pag. 43, nella parte relativa all’assegnazione di due seggi, anziché uno solo, alla lista Forza Italia; e la correzione, a pag. 46, paragrafo 8, nella parte relativa al numero dei seggi assegnati alla predetta lista;
b.3) - va disposta la correzione del risultato elettorale, assegnando n. 1 seggio nella Circoscrizione VII del Comune di Palermo alla lista n. 10 “Sicilia Futura”;
b.4) - va, conseguentemente, annullata la proclamazione del Sig. EL RM alla carica di Consigliere della Circoscrizione VII del Comune di Palermo, con relativa correzione del risultato elettorale a pag. 64;
b.5) - conseguentemente, va proclamato eletto l’odierno istante alla carica di consigliere della Circoscrizione VII del Comune di Palermo;
c) va rigettato il ricorso incidentale.
E. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del ricorrente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, e a carico del Comune di Palermo, ente locale interessato che si appropria del risultato elettorale; dette spese possono essere compensate tra tutte le altre parti, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale sulla questione centrale oggetto del ricorso incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio Centrale Elettorale e dell’Assessorato regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie locali e, per l’effetto, li estromette dal giudizio;
b) accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto:
b.1) dispone la correzione del verbale delle operazioni elettorali, a pag. 42, nella parte relativa alla graduatoria decrescente dei quozienti, inserendo il quoziente, pari a 15986, relativo alla lista “Sicilia Futura” nella settima posizione, attualmente occupata dal candidato AN della lista n.12 “Fratelli d’Italia”; con conseguente scorrimento al nono della lista n. 4 “Forza Italia”, attualmente in posizione ottava;
b.2) annulla l’assegnazione del secondo seggio alla lista n. 4 “Forza Italia” e, correlativamente, dispone la correzione del verbale delle operazioni elettorali, a pag. 43, nella parte relativa all’assegnazione di due seggi, anziché uno solo, alla lista Forza Italia; e la correzione, a pag. 46, paragrafo 8, nella parte relativa al numero dei seggi assegnati alla predetta lista;
b.3) dispone la correzione del risultato elettorale, assegnando n. 1 seggio nella Circoscrizione VII del Comune di Palermo alla lista n. 10 “Sicilia Futura”;
b.4) annulla la proclamazione di EL RM alla carica di Consigliere della Circoscrizione VII del Comune di Palermo, con relativa correzione del risultato elettorale a pag. 64;
b.5) proclama eletto l’odierno istante EN PO alla carica di consigliere della Circoscrizione VII del Comune di Palermo;
c) rigetta il ricorso incidentale;
d) condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari; spese compensate tra tutte le altre parti;
e) dispone che la Segreteria, ai sensi dell’art.130, co. 8, cod. proc. amm., trasmetta immediatamente copia della presente sentenza al Prefetto della provincia di Palermo e al Sindaco del Comune di Palermo per gli ulteriori adempimenti ivi previsti e per quelli di cui al comma 11 dello stesso art. 130 cod. proc. amm..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Cappellano | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO