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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/11/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
Dott. Edoardo Martinelli Giudice
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2436 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi PERTICARO e Parte_1
SE NO
contro rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe PADOVAN Controparte_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
1 Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione alle seguenti condizioni:
a)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b)la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori secondo Persona_1
la regola dell'affido condiviso con collocamento e residenza presso la madre;
c)la casa familiare, sita in Breganze strada delle Cave 1/F, viene assegnata alla moglie;
d)il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia secondo le seguenti modalità:
-un week end ogni 15 giorni dal venerdì dopo la lezione di danza fino alla domenica alle ore 20,30;
-il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle ore 20,30;
-nelle settimane in cui il week end spetta alla madre, anche il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle ore 20,30;
-durante le vacanze natalizie, andrà con la madre in Canada fino ai primi giorni Per_1
di Gennaio. Trascorrerà con il padre il restante periodo fino alla ripresa della scuola;
-durante le vacanze pasquali, starà tre giorni con il padre e tre giorni con la Per_1
madre comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
-durante le vacanze estive, starà quattro settimane consecutive con la madre Per_1
e tre settimane, anche non consecutive, con il padre;
-ponti ed altre festività alternate tra i genitori;
e)il padre contribuirà al mantenimento della figlia con la somma di euro 700,
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare alla madre entro il giorno
2 f)le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Vicenza, saranno a carico dei genitori al 50%; l'assegno unico (di attuali 218 euro circa) sarà percepito integralmente dalla madre;
g)nulla in favore della moglie.
Le parti chiedono che, decorsi sei mesi da oggi, il Tribunale fissi nuova udienza per dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Chiedono che l'udienza sia cartolare e dichiarano di non volersi riconciliare.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 16.5.2025 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Toronto (Canada) il 17.10.2009 (atto trascritto Controparte_1
presso il Comune di Breganze al n. 28, parte II, serie C, anno 2012); che dall'unione era nata il [...] la figlia , che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, Per_1
chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Chiedeva altresì che, decorso il termine di legge, fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa depositata in data 22.9.2025 si costituiva in giudizio Persona_2
, aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex
[...]
adverso indicate.
All'udienza del 24.10.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c., i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle
3 conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , al collocamento della stessa presso la madre ed Per_1
alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1
congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze della figlia.
La casa familiare va assegnata alla ricorrente, quale genitore collocatario della figlia minore . Per_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché le parti, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni,
la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle
4 parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in Toronto (Canada) il 17.10.2009 con atto Controparte_1
trascritto presso il Comune di Breganze al n. 28, parte II, serie C, anno 2012, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio;
c)spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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10 di ogni mese;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
Dott. Edoardo Martinelli Giudice
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2436 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi PERTICARO e Parte_1
SE NO
contro rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe PADOVAN Controparte_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
1 Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione alle seguenti condizioni:
a)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b)la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori secondo Persona_1
la regola dell'affido condiviso con collocamento e residenza presso la madre;
c)la casa familiare, sita in Breganze strada delle Cave 1/F, viene assegnata alla moglie;
d)il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia secondo le seguenti modalità:
-un week end ogni 15 giorni dal venerdì dopo la lezione di danza fino alla domenica alle ore 20,30;
-il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle ore 20,30;
-nelle settimane in cui il week end spetta alla madre, anche il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle ore 20,30;
-durante le vacanze natalizie, andrà con la madre in Canada fino ai primi giorni Per_1
di Gennaio. Trascorrerà con il padre il restante periodo fino alla ripresa della scuola;
-durante le vacanze pasquali, starà tre giorni con il padre e tre giorni con la Per_1
madre comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
-durante le vacanze estive, starà quattro settimane consecutive con la madre Per_1
e tre settimane, anche non consecutive, con il padre;
-ponti ed altre festività alternate tra i genitori;
e)il padre contribuirà al mantenimento della figlia con la somma di euro 700,
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare alla madre entro il giorno
2 f)le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Vicenza, saranno a carico dei genitori al 50%; l'assegno unico (di attuali 218 euro circa) sarà percepito integralmente dalla madre;
g)nulla in favore della moglie.
Le parti chiedono che, decorsi sei mesi da oggi, il Tribunale fissi nuova udienza per dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Chiedono che l'udienza sia cartolare e dichiarano di non volersi riconciliare.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 16.5.2025 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Toronto (Canada) il 17.10.2009 (atto trascritto Controparte_1
presso il Comune di Breganze al n. 28, parte II, serie C, anno 2012); che dall'unione era nata il [...] la figlia , che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, Per_1
chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Chiedeva altresì che, decorso il termine di legge, fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa depositata in data 22.9.2025 si costituiva in giudizio Persona_2
, aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex
[...]
adverso indicate.
All'udienza del 24.10.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c., i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle
3 conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , al collocamento della stessa presso la madre ed Per_1
alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1
congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze della figlia.
La casa familiare va assegnata alla ricorrente, quale genitore collocatario della figlia minore . Per_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché le parti, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni,
la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle
4 parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in Toronto (Canada) il 17.10.2009 con atto Controparte_1
trascritto presso il Comune di Breganze al n. 28, parte II, serie C, anno 2012, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio;
c)spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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