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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8731 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del lavoro, dott. Ada
Bonfiglio, ha emesso il giorno 26/11/2025, alla scadenza del termine per il deposito ex art 127 ter cpc della note di trattazione scritta, la seguente la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 23886 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Maurizio D'Ago, presso il quale è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa in virtù di CP_1 mandato in atti dall'Avv. Rossella Del Sarto, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.11.2024 la ricorrente indicata in epigrafe premesso di aver subito un infortunio sul lavoro il giorno 12.12.2023 prontamente denunciato all' ; che a seguito di opposizione amministrativa l ha accertato una CP_1 CP_1 menomazione dell'integrità psico-fisica assunta ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 38/2000 quantificata nella percentuale del 16% , con la costituzione in favore della lavoratrice di rendita diretta a decorrere dal 01.03.2024, ha denunciato che la predetta percentuale risulta sottodimensionata rispetto a quanto accertato in specifica perizia di parte dalla quale emerge una percentuale di menomazione e danno funzionale pari al 22%. Ha quindi concluso chiedendo :” Accertare e dichiarare che il danno biologico subito dalla Ricorrente è di misura non inferiore al 22%;b) in subordine, accertare e dichiarare la rideterminazione del danno biologico complessivo in misura ricompresa tra il 17% e il 22%; c) per l'effetto del suddetto accertamento dichiarare il diritto della Ricorrente alla rendita per danno biologico del 22%, con condanna dell' al pagamento CP_1 CP_1 dei relativi ratei con decorrenza dal 01/03/2024, oltre interessi e rivalutazione come per legge o in subordine per danno biologico complessivo ricompreso tra il 17% e il 22%” Con vittoria di spese di giudizio
L' resistente, contestando la fondatezza della domanda, ne ha chiesto il CP_2 rigetto.
******
L'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro subito dall'assicurato sussiste, come è noto, per costante giurisprudenza di legittimità, anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro prestato, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto.
Inoltre, la causa violenta, richiesta dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purchè lo sforzo stesso, ancorchè non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio ( cfr Cass 27831/2009)
Ai sensi dell'art. 13 del dlgs 38/2000 “…le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “ tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata dall'apposita “tabella indennizzo danno biologico”
Ciò posto, nella fattispecie in esame, in cui non v'è contestazione circa la natura professione dell'infortunio, unico punto controverso è dato dal grado di menomazione dell'integrità psico-fisica.
Si è resa pertanto necessaria una consulenza tecnica medico-legale. Il CTU incarico ha concluso nei seguenti termini:” Ripercorso l'iter traumatico ed eseguito l'esame obbiettivo, in uno con la documentazione sanitaria prodotta si può ritenere che la sig ebbe a riportare “frattura composta da Parte_1 schiacciamento dei domi di D4-D5-D6” esitati in limitazione funzionale ai gradi estremi per il rachide dorsale.
Alla luce del relativo quadro anatomo-patologico e clinico-funzionale ed avuto riguardo alle tabelle di menomazione di cui al DL 38/2000, voce 201 ( esiti di frattura di vertebra dorsale con residua deformazione somatica e dolore riflesso). valutata con danno da 0 fino a 6%
In considerazione della concorrenza delle menomazioni si può ritenere equa la valutazione del danno biologico permanente pari al 16% (sedici per cento).” ( cfr relazione in atti).
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. - fondate su criteri tecnici e motivate cui non risultano fatte osservazioni nel corso delle operazioni svolte dall'ausiliare del
Giudice – possono essere condivise e pertanto la domanda va rigettata, in quanto confermativa dell'accertamento medico-legale già effettuato dall' CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, oltre spese di CTU liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano – oltre spese di CTU liquidate come da separato decreto - in complessivi € 1.312,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Napoli 26.11.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa A. Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del lavoro, dott. Ada
Bonfiglio, ha emesso il giorno 26/11/2025, alla scadenza del termine per il deposito ex art 127 ter cpc della note di trattazione scritta, la seguente la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 23886 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Maurizio D'Ago, presso il quale è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa in virtù di CP_1 mandato in atti dall'Avv. Rossella Del Sarto, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.11.2024 la ricorrente indicata in epigrafe premesso di aver subito un infortunio sul lavoro il giorno 12.12.2023 prontamente denunciato all' ; che a seguito di opposizione amministrativa l ha accertato una CP_1 CP_1 menomazione dell'integrità psico-fisica assunta ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 38/2000 quantificata nella percentuale del 16% , con la costituzione in favore della lavoratrice di rendita diretta a decorrere dal 01.03.2024, ha denunciato che la predetta percentuale risulta sottodimensionata rispetto a quanto accertato in specifica perizia di parte dalla quale emerge una percentuale di menomazione e danno funzionale pari al 22%. Ha quindi concluso chiedendo :” Accertare e dichiarare che il danno biologico subito dalla Ricorrente è di misura non inferiore al 22%;b) in subordine, accertare e dichiarare la rideterminazione del danno biologico complessivo in misura ricompresa tra il 17% e il 22%; c) per l'effetto del suddetto accertamento dichiarare il diritto della Ricorrente alla rendita per danno biologico del 22%, con condanna dell' al pagamento CP_1 CP_1 dei relativi ratei con decorrenza dal 01/03/2024, oltre interessi e rivalutazione come per legge o in subordine per danno biologico complessivo ricompreso tra il 17% e il 22%” Con vittoria di spese di giudizio
L' resistente, contestando la fondatezza della domanda, ne ha chiesto il CP_2 rigetto.
******
L'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro subito dall'assicurato sussiste, come è noto, per costante giurisprudenza di legittimità, anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro prestato, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto.
Inoltre, la causa violenta, richiesta dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purchè lo sforzo stesso, ancorchè non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio ( cfr Cass 27831/2009)
Ai sensi dell'art. 13 del dlgs 38/2000 “…le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “ tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata dall'apposita “tabella indennizzo danno biologico”
Ciò posto, nella fattispecie in esame, in cui non v'è contestazione circa la natura professione dell'infortunio, unico punto controverso è dato dal grado di menomazione dell'integrità psico-fisica.
Si è resa pertanto necessaria una consulenza tecnica medico-legale. Il CTU incarico ha concluso nei seguenti termini:” Ripercorso l'iter traumatico ed eseguito l'esame obbiettivo, in uno con la documentazione sanitaria prodotta si può ritenere che la sig ebbe a riportare “frattura composta da Parte_1 schiacciamento dei domi di D4-D5-D6” esitati in limitazione funzionale ai gradi estremi per il rachide dorsale.
Alla luce del relativo quadro anatomo-patologico e clinico-funzionale ed avuto riguardo alle tabelle di menomazione di cui al DL 38/2000, voce 201 ( esiti di frattura di vertebra dorsale con residua deformazione somatica e dolore riflesso). valutata con danno da 0 fino a 6%
In considerazione della concorrenza delle menomazioni si può ritenere equa la valutazione del danno biologico permanente pari al 16% (sedici per cento).” ( cfr relazione in atti).
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. - fondate su criteri tecnici e motivate cui non risultano fatte osservazioni nel corso delle operazioni svolte dall'ausiliare del
Giudice – possono essere condivise e pertanto la domanda va rigettata, in quanto confermativa dell'accertamento medico-legale già effettuato dall' CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, oltre spese di CTU liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano – oltre spese di CTU liquidate come da separato decreto - in complessivi € 1.312,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Napoli 26.11.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa A. Bonfiglio)