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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/05/2025, n. 3244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3244 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4286 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 2 gennaio
2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Isidoro Gianluca Malandra
APPELLANTE
E
(c.f.: , (c.f.: Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), (c.f.: ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 [...]
(c.f.: CP_4 C.F._4 rappresentati e difesi dagli avvocati Virginia Ripa di Meana e Alessandra Piana
APPELLATI
OGGETTO: diritti della persona
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6354/2020, Parte_1 che:
a) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di citato in giudizio in CP_5 qualità di direttore della redazione di “Repubblica.it”;
b) ha rigettato la domanda formulata dall'attore nei confronti della
[...]
(editore della testata cartacea “La Repubblica” e della testata telematica Controparte_6
“Repubblica.it”), di (direttore responsabile di entrambe le testate) e dei Controparte_2 giornalisti e (autori dell'articolo) per il risarcimento dei Controparte_3 Controparte_4 danni non patrimoniali subiti in conseguenza della pubblicazione, in data 13 aprile 2016, di un articolo sul quotidiano cartaceo “La Repubblica” e su quello online “Repubblica.it” dal titolo
«“Rischiamo di esplodere”. La grande paura del M5S e la guerra dei quattro capi».
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale non ha individuato correttamente i fatti per cui è causa e le ragioni poste a fondamento della domanda di risarcimento del danno, in quanto l'attore si lamenta del fatto che
“le notizie riportate dagli articolisti, in merito alle opinioni e i comportamenti attribuiti all'istante, sono falsi e comunque lesivi del suo diritto all'identità personale”, non essendo vero che abbia mai espresso “né pubblicamente né privatamente, opinioni negative nei Parte_1 confronti di ”, non essendo vero che egli abbia mai “organizzato o capeggiato, né Persona_1 si accinge ad organizzare e capeggiare, alcuna corrente all'interno del Controparte_7
” e perché “non aveva e non ha motivi di dissenso rispetto a figure, ruoli,
[...] Parte_1 decisioni assunte, natura, struttura e funzionamento del e, in ogni Controparte_7 caso, esprime le proprie opinioni liberamente, nelle sedi deputate, senza costrizioni o imposizioni di sorta” (pagg. 2 e 3 dell'atto di appello);
2) contrariamente a quanto affermato dal tribunale, l'articolo pubblicato il 13 aprile 2016 riporta informazioni false, in quanto il non ha mai fatto parte di una corrente denominata Pt_1
“asse del nord” (rappresentato nell'articolo come una delle correnti in lotta nel Movimento 5
Stelle), non è vero che il - unitamente a e Pt_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
- abbia agito o abbia espresso opinioni che miravano a bloccare l'ascesa politica di Per_1
non è vero che il si sia sfogato contro altri appartenenti al (e in
[...] Pt_1 CP_7 particolare contro ) e non è vero che egli non abbia organizzato un dissenso Persona_1 interno al partito solo perché impedito a farlo da;
Parte_2
3) il tribunale ha omesso di verificare se nell'articolo in questione vi sia corrispondenza tra la narrazione e i fatti realmente accaduti e se lo stesso articolo contenga o meno affermazioni che
2 ledono il diritto all'identità personale di Parte_1
4) il tribunale ha erroneamente ritenuto non provato il danno da parte dell'attore, consistente nella lesione alla propria identità personale, non considerando il fatto che il danno- evento sussiste in re ipsa e che il danno-conseguenza può essere provato anche per presunzioni semplici;
5) il tribunale ha omesso di motivare in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale chiesta dall'attore, attribuendo in sentenza allo stesso attore la responsabilità di non aver assolto all'onere probatorio su di lui incombente. ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata, la condanna Parte_1 di e – Controparte_6 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 in solido tra loro - al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza della pubblicazione sul quotidiano cartaceo “La Repubblica” e su quello online “Repubblica.it” dell'articolo in oggetto, da determinarsi in via equitativa e comunque in misura non superiore a
26.000,00 €, con vittoria delle spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio la Controparte_6 Controparte_2 CP_3
e eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione
[...] Controparte_4 per mancanza di specificità dei motivi d'appello e domandando nel merito il rigetto dell'appello.
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata.
Cass., Sez. Un., 27199/2017 – nel decidere una questione interpretativa di particolare importanza – ha affermato il principio secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata (e, con essi, delle relative doglianze), affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, restando tuttavia escluso - in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (nello stesso senso v. Cass. 7081/2022, Cass.
33843/2021, Cass. 40560/2021, Cass. 13535/2018, Cass. 10916/2017).
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, sicché l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (Cass.
7081/2022; Cass. 40560/2021).
Ne deriva che l'appello non può essere dichiarato inammissibile perché generico laddove risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni e i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze (Cass. 1935/2020).
3 Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva che l'appellante ha chiaramente illustrato quali siano le censure mosse avverso la sentenza impugnata, lamentando il fatto che il tribunale non abbia individuato correttamente i fatti per cui è causa e le ragioni poste a fondamento della domanda di risarcimento del danno, contestando la ricostruzione dei fatti operata dal tribunale e dolendosi del fatto che il tribunale abbia omesso di verificare se nell'articolo in questione vi sia corrispondenza tra la narrazione e i fatti realmente accaduti e se l'articolo contenga o meno affermazioni che ledono il diritto all'identità personale di Pt_1
[...]
Nel merito l'appello è infondato e va pertanto respinto.
Con i primi tre motivi – che possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi tra di loro – l'appellante si duole dell'errata ricostruzione del fatto da parte del tribunale
(in quanto l'attore aveva in realtà dedotto che le notizie riportate dagli articolisti, in merito alle opinioni e ai comportamenti attribuiti all'istante, sono false e comunque lesive del suo diritto all'identità personale), dell'illogicità e contraddittorietà della sentenza (che non tiene conto del fatto che il si è lamentato della non veridicità e della lesività di opinioni e comportamenti Pt_1 che vengono a lui personalmente attribuiti) e del fatto che il tribunale abbia omesso di accertare se vi fosse corrispondenza tra la narrazione dei fatti contenuta nell'articolo e i fatti realmente accaduti.
In particolare:
a) “l'attore nega di aver mai espresso né pubblicamente né privatamente, opinioni negative nei confronti di ed anzi ha espresso voto favorevole, all'interno del Persona_1 gruppo parlamentare, affinché il Movimento lo indicasse quale candidato alla carica di Vice
Presidente della Camera dei Deputati” (pag. 2 dell'atto di appello);
b) “l'istante nega di aver mai organizzato o capeggiato, né si accinge ad organizzare e capeggiare, alcuna “corrente” all'interno del , dovendosi intendere per Controparte_7
“corrente” una frazione inter-partitica, di natura clientelare e/o ideologica, finalizzata alla co- gestione o alla conquista della leadership interna e/o del potere politico nella comunità nazionale e nega altresì di aver mai organizzato il dissenso, non per via dell'impedimento a ciò costituito dalla figura e dal ruolo di , ma perché non aveva e non ha Parte_2 motivi di dissenso rispetto a figure, ruoli, decisioni assunte, natura, struttura e funzionamento del e, in ogni caso, esprime le proprie opinioni liberamente, nelle sedi Controparte_7 deputate, senza costrizioni o imposizioni di sorta” (pagg. 2 e 3 dell'atto di appello);
c) “l'attore eccepisce la falsità dei seguenti fatti, opinioni e comportamenti attribuitigli nell'articolo: è falso che abbia costituito o abbia fatto parte di una “corrente” Pt_1 denominata “asse del nord”; è falso che unitamente a e Pt_1 Persona_2 Persona_3
abbia agito o abbia espresso opinioni che miravano a bloccare l'ascesa Persona_4 politica di;
è falso che il si sia sfogato contro altri appartenenti al Persona_1 Pt_1
ed è falso che non abbia organizzato il dissenso perché ciò fu impedito da CP_7
” (pag. 5 dell'atto di appello). Parte_2
4 La lesione del diritto all'identità personale del deriverebbe dunque dal fatto che Pt_1 nell'articolo “gli si attribuiscono opinioni che non trovano riscontro in dichiarazioni pubbliche o articoli di giornale e comportamenti mai messi in atto” (pag. 2 della comparsa conclusionale).
Ciò premesso si osserva quanto segue.
L'articolo a firma dei giornalisti e è stato Controparte_3 Controparte_4 pubblicato il 13 aprile 2016, all'indomani della morte di , personaggio Parte_2 che ha ricoperto un ruolo di primaria importanza nella nascita e nell'organizzazione del partito politico denominato Movimento 5 Stelle.
Come ritenuto dal tribunale (con affermazione che lo stesso appellante riconosce corretta:
v. pag. 3 dell'atto di appello) l'articolo in questione non è un articolo di cronaca, in quanto contiene una “rilettura di avvenimenti in chiave critica e propositiva, allo scopo di offrire al lettore una chiave di interpretazione di fatti e comportamenti di rilievo pubblico e di possibili prospettive di sviluppo futuro del quadro politico nazionale, a fronte di un evento (morte del fondatore di un partito politico) di indubbio rilievo [...] per le ripercussioni che, al tempo, era in grado di determinare nel quadro organizzativo interno ad uno dei maggiori partiti politici” (pag.
4 della sentenza impugnata).
L'affermazione del tribunale è condivisibile, perché l'articolo era finalizzato essenzialmente a ricostruire quali potessero essere i futuri scenari politici del Movimento 5 Stelle all'indomani della morte di un personaggio influente e carismatico come Parte_2
(v. in tal senso la dichiarazione resa da un autorevole esponente del partito quale ), Persona_5 formulando una serie di ipotesi su quella che sarebbe stata la futura organizzazione interna al partito.
L'invocata tutela del diritto all'identità personale va dunque contemperata nel caso di specie con la tutela del diritto alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), di cui l'esercizio del diritto di critica costituisce espressione.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, affermatosi sulla scia della giurisprudenza della Corte EDU sull'art. 10 della Convenzione (v. ex multis Corte EDU 30 giugno 2015, c. Italia e – nell'ambito della giurisprudenza nazionale - Cass. 20345/2024; Pt_3
Cass. 19036/2021; Cass. 25420/2017; Cass. 13152/2017; Cass. 7847/2011; Cass. 17172/2007)
“va tenuta ferma la distinzione tra il diritto di critica, con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva (e può essere esternata anche con
l'uso di un linguaggio colorito e pungente), ed il diritto di cronaca, che è legittimamente esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati (intesa in senso sostanziale - per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva - e formale, con
l'esposizione in modo misurato” (in questi termini Cass. 19036/2021, in motivazione).
Ne consegue che i fatti e i comportamenti cui la critica è riferita devono essere veri, ma solo nel senso che non devono essere inventati o alterati nel loro nucleo essenziale o interpretati arbitrariamente (in modo che l'opinione finisca per essere del tutto sganciata da quei fatti e comportamenti, così esorbitando da una critica legittima: Cass. 839/2015; Cass. 15112/2013;
5 Cass. 12420/2008), mentre non è necessario che siano esposti con la completezza che si richiede quando si perseguono scopi informativi, fermi gli ulteriori requisiti della continenza formale e dell'interesse pubblico alla notizia.
Più precisamente occorre tener presente che il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione di fatti ma si esprime in un giudizio o - più genericamente - in una opinione, la quale, come tale, non può che essere fondata su un'interpretazione dei fatti e dei comportamenti e quindi non può che essere soggettiva, cioè corrispondere al punto di vista di chi la manifesta. Resta fermo, però, che il fatto o comportamento presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca
(Cass. 7847/2011; Cass. 379/2005).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Risultano sicuramente rispettati i limiti della continenza del linguaggio (in quanto l'articolo in questione non contiene alcuna espressione offensiva o screditante nei confronti del
Sorial, il quale si lamenta soltanto di una presunta lesione del suo diritto all'identità personale) e la notizia riportata nell'articolo è d'interesse generale (perché i fatti descritti riguardano un partito politico di primaria importanza nel panorama politico nazionale di quegli anni).
L'articolo, infatti, ricostruisce le dinamiche interne al Movimento 5 Stelle all'indomani della morte del leader , ipotizzando i possibili scenari futuri all'interno Parte_2 dello stesso partito, legati alla delicata e contrastata scelta della guida politica del CP_7 come emerge dal titolo dell'articolo: “Rischiamo di esplodere”. La grande paura del M5S e la guerra dei quattro capi”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, gli autori dell'articolo hanno legittimamente esercitato il diritto di critica, rispettando anche il limite della verità (quantomeno putativa) del fatto narrato, che - come chiarito dalla giurisprudenza - assume in tale ambito un rilievo affievolito rispetto agli altri due requisiti della continenza e della pubblicità dell'interesse alla notizia, non imponendo la critica – a differenza della cronaca giornalistica – l'assoluta corrispondenza al vero dei fatti riportati, i quali risultano comunque “filtrati” dall'opinione soggettiva dell'autore dell'articolo.
In quest'ottica l'articolo del 13 aprile 2016 non risulta in alcun modo lesivo dell'identità personale di sotto alcuno dei profili denunciati da quest'ultimo. Parte_1
In primo luogo, non è vero che l'articolo attribuisca a l'iniziativa politica di Parte_1 creare una corrente interna al partito denominata “asse del nord” (tanto meno nell'accezione negativa del termine “corrente” che ne dà l'appellante a pag. 2 dell'atto di appello), in quanto i giornalisti si sono semplicemente limitati a dare conto del fatto che all'interno del Movimento 5
Stelle si era verificata una spaccatura in occasione della votazione per il rinnovo dell'incarico di responsabile della comunicazione alla Camera dei Deputati (la circostanza è ammessa pacificamente dall'appellante) e hanno ipotizzato che tra i diversi gruppi che avrebbero potuto contendersi la leadership del Movimento 5 Stelle potesse esservi anche quello costituito dai
6 deputati che si erano opposti al rinnovo dell'incarico ad individuato come “asse Parte_4 del nord” proprio in ragione della provenienza geografica dei deputati maggiormente in vista che avevano espresso voto contrario.
In secondo luogo, non è vero che gli autori dell'articolo abbiano dichiarato che Pt_1 unitamente a e ha agito contro o Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_1 ha espresso opinioni che miravano a bloccarne l'ascesa politica.
La frase da cui deriverebbe la lesione dell'identità personale lamentata dall'odierno appellante è quella in cui si afferma che “contro di lui ] c'è quell'asse del nord Persona_1 che – bloccato da – aveva tentato di cacciare la responsabile della comunicazione Parte_2 alla Camera E che considera lo spazio dato all'enfant prodige eccessivo in un Parte_4
Movimento in cui doveva vigere la regola uno vale uno. Sono CP_8 Persona_2
, . Persona_3 Persona_4
Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non è affatto vero che la lettura dell'articolo induca il lettore a credere che il fosse “impegnato ad agire
contro
Pt_1 Per_1 per bloccarne l'ascesa alla leadership del Movimento 5 Stelle” (così a pag. 8 dell'atto di
[...] appello).
Premesso che nell'articolo non viene indicata alcuna condotta riconducibile a Parte_1
e finalizzata a bloccare l'ascesa politica di , si ribadisce che lo scopo dell'articolo Persona_1 era quello di fornire al lettore una chiave di lettura utile a ricostruire i possibili futuri scenari politici all'interno del Movimento 5 Stelle all'indomani della morte di . Parte_2
Gli autori dell'articolo si sono limitati al riguardo ad ipotizzare che uno dei gruppi che avrebbe potuto proporsi per la guida del partito fosse proprio quello che si era opposto al rinnovo dell'incarico ad non condividendo la scelta di quest'ultima di concedere un Parte_4 eccessivo spazio mediatico a , in quanto in contrasto con l'idea politica del Persona_1
Movimento 5 Stelle di riconoscere pari dignità e importanza ai suoi rappresentanti istituzionali
(regola dell'“uno vale uno”).
In questo senso va interpretato anche il titoletto posto all'interno dell'articolo (“Spunta anche un asse del nord contro il vicepresidente della Camera”), che non può essere isolato dal contesto della narrazione ma va letto in relazione alla notizia riportata nell'articolo (e cioè il fatto che un gruppo di deputati del Nord avessero votato contro il rinnovo dell'incarico ad
[...]
non condividendo l'eccessivo spazio mediatico concesso a ). Pt_4 Persona_1
Sotto questo profilo non è ravvisabile alcuna lesione dell'identità personale dell'appellante, il quale ha riconosciuto di essersi opposto alla riconferma di senza peraltro Parte_4 fornire spiegazioni alternative della propria decisione, diverse rispetto a quella indicata nell'articolo (e cioè il fatto che e gli altri deputati dissenzienti non condividessero Parte_1 la scelta della di dare eccessiva visibilità mediatica a , in contrasto con Pt_4 Persona_1 uno dei princìpi fondanti del Movimento 5 Stelle: il che semmai rafforza nel pubblico dei lettori l'immagine del quale deputato fedele ai valori tradizionali del . Pt_1 CP_7
In terzo luogo, non è vero che gli autori dell'articolo abbiano affermato che si Parte_1
7 sia sfogato contro (come invece sostenuto a pag. 8 dell'atto di appello). Persona_1
Gli autori dell'articolo, riferendosi a e agli altri deputati che si erano opposti Parte_1 alla conferma di a causa dell'eccessivo spazio mediatico concesso a Parte_4 Per_1
si sono limitati ad affermare che costoro “spesso hanno unito i loro sfoghi a quelli di altri
[...] deputati scontenti, come e ma senza organizzare il dissenso”. CP_9 Controparte_10
Il tenore della frase e la precisazione che non sia mai stato organizzato alcun dissenso consentono di escludere che gli autori dell'articolo abbiano voluto attribuire a Parte_1 comportamenti specifici diretti contro , essendosi gli autori dell'articolo limitati a Persona_1 rappresentare una normale dialettica interna ad un'associazione organizzata secondo princìpi di democraticità, essendo fisiologico che alcuni membri di un partito possano essere insoddisfatti delle scelte adottate dagli organi a ciò deputati e che possano esprimere all'esterno la propria insoddisfazione (insoddisfazione che era stata pubblicamente manifestata dal e da altri Pt_1 deputati attraverso il voto contrario alla conferma di in contrasto con le Parte_4 indicazioni provenienti dai vertici del partito, che infatti di lì a poco organizzarono la ripetizione del voto al fine di ricomporre la frattura verificatasi in seno ai deputati del Movimento 5 Stelle).
Infine, non corrisponde al vero il fatto che l'articolo pubblicato il 13 aprile 2016 induca il lettore a credere che “ è un codardo perché non ha organizzato formalmente il dissenso Pt_1 solo perché impedito dalla presenza in vita di ” (come invece sostenuto a pag. 8 Parte_2 dell'atto di appello).
Nell'articolo si riferisce un fatto storico (e cioè che e gli altri deputati che Parte_1 avevano votato contro la conferma di non si siano mai formalmente organizzati Parte_4 per opporsi alla leadership del partito e alle sue scelte: “senza mai organizzare il dissenso”) e la precisazione che ciò non sia avvenuto perché “Impossibile, finché c'era a imporre la Parte_2 sua volontà” non vuole in alcun modo enfatizzare la mancanza di coraggio del ma Pt_1 semplicemente rimarcare la personalità carismatica di (dalla cui morte Parte_2 prende spunto l'articolo per descrivere le possibili dinamiche interne al Movimento 5 Stelle), il quale non avrebbe mai consentito che la propria leadership e le proprie scelte strategiche venissero messe in discussione dai membri del Movimento 5 Stelle (come dimostra proprio la vicenda di che, dopo un primo voto sfavorevole, fu successivamente confermata Parte_4 nell'incarico di responsabile della comunicazione proprio all'esito di una nuova votazione richiesta a gran forza dal co-fondatore del Movimento 5 Stelle).
Alla luce delle considerazioni che precedono, i primi tre motivi di appello devono essere respinti, non ravvisandosi sotto alcun profilo la lesione dell'identità personale lamentata dall'appellante.
Significativo, al riguardo, il fatto che non si sia mai avvalso del diritto di Parte_1 rettifica previsto dall'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, che deve essere considerato un rimedio completo per chi è stato leso nella sua immagine sociale dalla pubblicazione di un articolo (pur non essendo stato offeso nel suo onore e nella sua reputazione) e che realizza un giusto bilanciamento tra l'interesse del pubblico ad essere informato (alla cui realizzazione è
8 strumentale l'esercizio del diritto di cronaca e di critica da parte di chi informa) e l'interesse della persona - fisica o giuridica - a non essere lesa nella sua identità personale (Cass.
10690/2008).
Al rigetto dei primi tre motivi di appello segue l'assorbimento del quarto motivo (con cui l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia ritenuto non provato il danno lamentato dall'attore) e il rigetto del quinto (con cui l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia omesso di motivare in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale chiesta dall'attore, la quale deve ritenersi irrilevante ai fini della decisione avendo ad oggetto circostanze non contestate ovvero irrilevanti avuto riguardo alle modalità con cui il diritto di critica è stato correttamente esercitato dagli autori dell'articolo).
Al rigetto integrale dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di di Controparte_6 [...]
di e di spese che si liquidano in complessivi CP_2 Controparte_3 Controparte_4
4.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
6354/2020;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
di di e di liquidandole Controparte_6 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 in complessivi 4.000,00 €, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4286 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 2 gennaio
2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Isidoro Gianluca Malandra
APPELLANTE
E
(c.f.: , (c.f.: Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), (c.f.: ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 [...]
(c.f.: CP_4 C.F._4 rappresentati e difesi dagli avvocati Virginia Ripa di Meana e Alessandra Piana
APPELLATI
OGGETTO: diritti della persona
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6354/2020, Parte_1 che:
a) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di citato in giudizio in CP_5 qualità di direttore della redazione di “Repubblica.it”;
b) ha rigettato la domanda formulata dall'attore nei confronti della
[...]
(editore della testata cartacea “La Repubblica” e della testata telematica Controparte_6
“Repubblica.it”), di (direttore responsabile di entrambe le testate) e dei Controparte_2 giornalisti e (autori dell'articolo) per il risarcimento dei Controparte_3 Controparte_4 danni non patrimoniali subiti in conseguenza della pubblicazione, in data 13 aprile 2016, di un articolo sul quotidiano cartaceo “La Repubblica” e su quello online “Repubblica.it” dal titolo
«“Rischiamo di esplodere”. La grande paura del M5S e la guerra dei quattro capi».
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale non ha individuato correttamente i fatti per cui è causa e le ragioni poste a fondamento della domanda di risarcimento del danno, in quanto l'attore si lamenta del fatto che
“le notizie riportate dagli articolisti, in merito alle opinioni e i comportamenti attribuiti all'istante, sono falsi e comunque lesivi del suo diritto all'identità personale”, non essendo vero che abbia mai espresso “né pubblicamente né privatamente, opinioni negative nei Parte_1 confronti di ”, non essendo vero che egli abbia mai “organizzato o capeggiato, né Persona_1 si accinge ad organizzare e capeggiare, alcuna corrente all'interno del Controparte_7
” e perché “non aveva e non ha motivi di dissenso rispetto a figure, ruoli,
[...] Parte_1 decisioni assunte, natura, struttura e funzionamento del e, in ogni Controparte_7 caso, esprime le proprie opinioni liberamente, nelle sedi deputate, senza costrizioni o imposizioni di sorta” (pagg. 2 e 3 dell'atto di appello);
2) contrariamente a quanto affermato dal tribunale, l'articolo pubblicato il 13 aprile 2016 riporta informazioni false, in quanto il non ha mai fatto parte di una corrente denominata Pt_1
“asse del nord” (rappresentato nell'articolo come una delle correnti in lotta nel Movimento 5
Stelle), non è vero che il - unitamente a e Pt_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
- abbia agito o abbia espresso opinioni che miravano a bloccare l'ascesa politica di Per_1
non è vero che il si sia sfogato contro altri appartenenti al (e in
[...] Pt_1 CP_7 particolare contro ) e non è vero che egli non abbia organizzato un dissenso Persona_1 interno al partito solo perché impedito a farlo da;
Parte_2
3) il tribunale ha omesso di verificare se nell'articolo in questione vi sia corrispondenza tra la narrazione e i fatti realmente accaduti e se lo stesso articolo contenga o meno affermazioni che
2 ledono il diritto all'identità personale di Parte_1
4) il tribunale ha erroneamente ritenuto non provato il danno da parte dell'attore, consistente nella lesione alla propria identità personale, non considerando il fatto che il danno- evento sussiste in re ipsa e che il danno-conseguenza può essere provato anche per presunzioni semplici;
5) il tribunale ha omesso di motivare in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale chiesta dall'attore, attribuendo in sentenza allo stesso attore la responsabilità di non aver assolto all'onere probatorio su di lui incombente. ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata, la condanna Parte_1 di e – Controparte_6 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 in solido tra loro - al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza della pubblicazione sul quotidiano cartaceo “La Repubblica” e su quello online “Repubblica.it” dell'articolo in oggetto, da determinarsi in via equitativa e comunque in misura non superiore a
26.000,00 €, con vittoria delle spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio la Controparte_6 Controparte_2 CP_3
e eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione
[...] Controparte_4 per mancanza di specificità dei motivi d'appello e domandando nel merito il rigetto dell'appello.
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata.
Cass., Sez. Un., 27199/2017 – nel decidere una questione interpretativa di particolare importanza – ha affermato il principio secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata (e, con essi, delle relative doglianze), affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, restando tuttavia escluso - in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (nello stesso senso v. Cass. 7081/2022, Cass.
33843/2021, Cass. 40560/2021, Cass. 13535/2018, Cass. 10916/2017).
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, sicché l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (Cass.
7081/2022; Cass. 40560/2021).
Ne deriva che l'appello non può essere dichiarato inammissibile perché generico laddove risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni e i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze (Cass. 1935/2020).
3 Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva che l'appellante ha chiaramente illustrato quali siano le censure mosse avverso la sentenza impugnata, lamentando il fatto che il tribunale non abbia individuato correttamente i fatti per cui è causa e le ragioni poste a fondamento della domanda di risarcimento del danno, contestando la ricostruzione dei fatti operata dal tribunale e dolendosi del fatto che il tribunale abbia omesso di verificare se nell'articolo in questione vi sia corrispondenza tra la narrazione e i fatti realmente accaduti e se l'articolo contenga o meno affermazioni che ledono il diritto all'identità personale di Pt_1
[...]
Nel merito l'appello è infondato e va pertanto respinto.
Con i primi tre motivi – che possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi tra di loro – l'appellante si duole dell'errata ricostruzione del fatto da parte del tribunale
(in quanto l'attore aveva in realtà dedotto che le notizie riportate dagli articolisti, in merito alle opinioni e ai comportamenti attribuiti all'istante, sono false e comunque lesive del suo diritto all'identità personale), dell'illogicità e contraddittorietà della sentenza (che non tiene conto del fatto che il si è lamentato della non veridicità e della lesività di opinioni e comportamenti Pt_1 che vengono a lui personalmente attribuiti) e del fatto che il tribunale abbia omesso di accertare se vi fosse corrispondenza tra la narrazione dei fatti contenuta nell'articolo e i fatti realmente accaduti.
In particolare:
a) “l'attore nega di aver mai espresso né pubblicamente né privatamente, opinioni negative nei confronti di ed anzi ha espresso voto favorevole, all'interno del Persona_1 gruppo parlamentare, affinché il Movimento lo indicasse quale candidato alla carica di Vice
Presidente della Camera dei Deputati” (pag. 2 dell'atto di appello);
b) “l'istante nega di aver mai organizzato o capeggiato, né si accinge ad organizzare e capeggiare, alcuna “corrente” all'interno del , dovendosi intendere per Controparte_7
“corrente” una frazione inter-partitica, di natura clientelare e/o ideologica, finalizzata alla co- gestione o alla conquista della leadership interna e/o del potere politico nella comunità nazionale e nega altresì di aver mai organizzato il dissenso, non per via dell'impedimento a ciò costituito dalla figura e dal ruolo di , ma perché non aveva e non ha Parte_2 motivi di dissenso rispetto a figure, ruoli, decisioni assunte, natura, struttura e funzionamento del e, in ogni caso, esprime le proprie opinioni liberamente, nelle sedi Controparte_7 deputate, senza costrizioni o imposizioni di sorta” (pagg. 2 e 3 dell'atto di appello);
c) “l'attore eccepisce la falsità dei seguenti fatti, opinioni e comportamenti attribuitigli nell'articolo: è falso che abbia costituito o abbia fatto parte di una “corrente” Pt_1 denominata “asse del nord”; è falso che unitamente a e Pt_1 Persona_2 Persona_3
abbia agito o abbia espresso opinioni che miravano a bloccare l'ascesa Persona_4 politica di;
è falso che il si sia sfogato contro altri appartenenti al Persona_1 Pt_1
ed è falso che non abbia organizzato il dissenso perché ciò fu impedito da CP_7
” (pag. 5 dell'atto di appello). Parte_2
4 La lesione del diritto all'identità personale del deriverebbe dunque dal fatto che Pt_1 nell'articolo “gli si attribuiscono opinioni che non trovano riscontro in dichiarazioni pubbliche o articoli di giornale e comportamenti mai messi in atto” (pag. 2 della comparsa conclusionale).
Ciò premesso si osserva quanto segue.
L'articolo a firma dei giornalisti e è stato Controparte_3 Controparte_4 pubblicato il 13 aprile 2016, all'indomani della morte di , personaggio Parte_2 che ha ricoperto un ruolo di primaria importanza nella nascita e nell'organizzazione del partito politico denominato Movimento 5 Stelle.
Come ritenuto dal tribunale (con affermazione che lo stesso appellante riconosce corretta:
v. pag. 3 dell'atto di appello) l'articolo in questione non è un articolo di cronaca, in quanto contiene una “rilettura di avvenimenti in chiave critica e propositiva, allo scopo di offrire al lettore una chiave di interpretazione di fatti e comportamenti di rilievo pubblico e di possibili prospettive di sviluppo futuro del quadro politico nazionale, a fronte di un evento (morte del fondatore di un partito politico) di indubbio rilievo [...] per le ripercussioni che, al tempo, era in grado di determinare nel quadro organizzativo interno ad uno dei maggiori partiti politici” (pag.
4 della sentenza impugnata).
L'affermazione del tribunale è condivisibile, perché l'articolo era finalizzato essenzialmente a ricostruire quali potessero essere i futuri scenari politici del Movimento 5 Stelle all'indomani della morte di un personaggio influente e carismatico come Parte_2
(v. in tal senso la dichiarazione resa da un autorevole esponente del partito quale ), Persona_5 formulando una serie di ipotesi su quella che sarebbe stata la futura organizzazione interna al partito.
L'invocata tutela del diritto all'identità personale va dunque contemperata nel caso di specie con la tutela del diritto alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), di cui l'esercizio del diritto di critica costituisce espressione.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, affermatosi sulla scia della giurisprudenza della Corte EDU sull'art. 10 della Convenzione (v. ex multis Corte EDU 30 giugno 2015, c. Italia e – nell'ambito della giurisprudenza nazionale - Cass. 20345/2024; Pt_3
Cass. 19036/2021; Cass. 25420/2017; Cass. 13152/2017; Cass. 7847/2011; Cass. 17172/2007)
“va tenuta ferma la distinzione tra il diritto di critica, con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva (e può essere esternata anche con
l'uso di un linguaggio colorito e pungente), ed il diritto di cronaca, che è legittimamente esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati (intesa in senso sostanziale - per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva - e formale, con
l'esposizione in modo misurato” (in questi termini Cass. 19036/2021, in motivazione).
Ne consegue che i fatti e i comportamenti cui la critica è riferita devono essere veri, ma solo nel senso che non devono essere inventati o alterati nel loro nucleo essenziale o interpretati arbitrariamente (in modo che l'opinione finisca per essere del tutto sganciata da quei fatti e comportamenti, così esorbitando da una critica legittima: Cass. 839/2015; Cass. 15112/2013;
5 Cass. 12420/2008), mentre non è necessario che siano esposti con la completezza che si richiede quando si perseguono scopi informativi, fermi gli ulteriori requisiti della continenza formale e dell'interesse pubblico alla notizia.
Più precisamente occorre tener presente che il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione di fatti ma si esprime in un giudizio o - più genericamente - in una opinione, la quale, come tale, non può che essere fondata su un'interpretazione dei fatti e dei comportamenti e quindi non può che essere soggettiva, cioè corrispondere al punto di vista di chi la manifesta. Resta fermo, però, che il fatto o comportamento presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca
(Cass. 7847/2011; Cass. 379/2005).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Risultano sicuramente rispettati i limiti della continenza del linguaggio (in quanto l'articolo in questione non contiene alcuna espressione offensiva o screditante nei confronti del
Sorial, il quale si lamenta soltanto di una presunta lesione del suo diritto all'identità personale) e la notizia riportata nell'articolo è d'interesse generale (perché i fatti descritti riguardano un partito politico di primaria importanza nel panorama politico nazionale di quegli anni).
L'articolo, infatti, ricostruisce le dinamiche interne al Movimento 5 Stelle all'indomani della morte del leader , ipotizzando i possibili scenari futuri all'interno Parte_2 dello stesso partito, legati alla delicata e contrastata scelta della guida politica del CP_7 come emerge dal titolo dell'articolo: “Rischiamo di esplodere”. La grande paura del M5S e la guerra dei quattro capi”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, gli autori dell'articolo hanno legittimamente esercitato il diritto di critica, rispettando anche il limite della verità (quantomeno putativa) del fatto narrato, che - come chiarito dalla giurisprudenza - assume in tale ambito un rilievo affievolito rispetto agli altri due requisiti della continenza e della pubblicità dell'interesse alla notizia, non imponendo la critica – a differenza della cronaca giornalistica – l'assoluta corrispondenza al vero dei fatti riportati, i quali risultano comunque “filtrati” dall'opinione soggettiva dell'autore dell'articolo.
In quest'ottica l'articolo del 13 aprile 2016 non risulta in alcun modo lesivo dell'identità personale di sotto alcuno dei profili denunciati da quest'ultimo. Parte_1
In primo luogo, non è vero che l'articolo attribuisca a l'iniziativa politica di Parte_1 creare una corrente interna al partito denominata “asse del nord” (tanto meno nell'accezione negativa del termine “corrente” che ne dà l'appellante a pag. 2 dell'atto di appello), in quanto i giornalisti si sono semplicemente limitati a dare conto del fatto che all'interno del Movimento 5
Stelle si era verificata una spaccatura in occasione della votazione per il rinnovo dell'incarico di responsabile della comunicazione alla Camera dei Deputati (la circostanza è ammessa pacificamente dall'appellante) e hanno ipotizzato che tra i diversi gruppi che avrebbero potuto contendersi la leadership del Movimento 5 Stelle potesse esservi anche quello costituito dai
6 deputati che si erano opposti al rinnovo dell'incarico ad individuato come “asse Parte_4 del nord” proprio in ragione della provenienza geografica dei deputati maggiormente in vista che avevano espresso voto contrario.
In secondo luogo, non è vero che gli autori dell'articolo abbiano dichiarato che Pt_1 unitamente a e ha agito contro o Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_1 ha espresso opinioni che miravano a bloccarne l'ascesa politica.
La frase da cui deriverebbe la lesione dell'identità personale lamentata dall'odierno appellante è quella in cui si afferma che “contro di lui ] c'è quell'asse del nord Persona_1 che – bloccato da – aveva tentato di cacciare la responsabile della comunicazione Parte_2 alla Camera E che considera lo spazio dato all'enfant prodige eccessivo in un Parte_4
Movimento in cui doveva vigere la regola uno vale uno. Sono CP_8 Persona_2
, . Persona_3 Persona_4
Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non è affatto vero che la lettura dell'articolo induca il lettore a credere che il fosse “impegnato ad agire
contro
Pt_1 Per_1 per bloccarne l'ascesa alla leadership del Movimento 5 Stelle” (così a pag. 8 dell'atto di
[...] appello).
Premesso che nell'articolo non viene indicata alcuna condotta riconducibile a Parte_1
e finalizzata a bloccare l'ascesa politica di , si ribadisce che lo scopo dell'articolo Persona_1 era quello di fornire al lettore una chiave di lettura utile a ricostruire i possibili futuri scenari politici all'interno del Movimento 5 Stelle all'indomani della morte di . Parte_2
Gli autori dell'articolo si sono limitati al riguardo ad ipotizzare che uno dei gruppi che avrebbe potuto proporsi per la guida del partito fosse proprio quello che si era opposto al rinnovo dell'incarico ad non condividendo la scelta di quest'ultima di concedere un Parte_4 eccessivo spazio mediatico a , in quanto in contrasto con l'idea politica del Persona_1
Movimento 5 Stelle di riconoscere pari dignità e importanza ai suoi rappresentanti istituzionali
(regola dell'“uno vale uno”).
In questo senso va interpretato anche il titoletto posto all'interno dell'articolo (“Spunta anche un asse del nord contro il vicepresidente della Camera”), che non può essere isolato dal contesto della narrazione ma va letto in relazione alla notizia riportata nell'articolo (e cioè il fatto che un gruppo di deputati del Nord avessero votato contro il rinnovo dell'incarico ad
[...]
non condividendo l'eccessivo spazio mediatico concesso a ). Pt_4 Persona_1
Sotto questo profilo non è ravvisabile alcuna lesione dell'identità personale dell'appellante, il quale ha riconosciuto di essersi opposto alla riconferma di senza peraltro Parte_4 fornire spiegazioni alternative della propria decisione, diverse rispetto a quella indicata nell'articolo (e cioè il fatto che e gli altri deputati dissenzienti non condividessero Parte_1 la scelta della di dare eccessiva visibilità mediatica a , in contrasto con Pt_4 Persona_1 uno dei princìpi fondanti del Movimento 5 Stelle: il che semmai rafforza nel pubblico dei lettori l'immagine del quale deputato fedele ai valori tradizionali del . Pt_1 CP_7
In terzo luogo, non è vero che gli autori dell'articolo abbiano affermato che si Parte_1
7 sia sfogato contro (come invece sostenuto a pag. 8 dell'atto di appello). Persona_1
Gli autori dell'articolo, riferendosi a e agli altri deputati che si erano opposti Parte_1 alla conferma di a causa dell'eccessivo spazio mediatico concesso a Parte_4 Per_1
si sono limitati ad affermare che costoro “spesso hanno unito i loro sfoghi a quelli di altri
[...] deputati scontenti, come e ma senza organizzare il dissenso”. CP_9 Controparte_10
Il tenore della frase e la precisazione che non sia mai stato organizzato alcun dissenso consentono di escludere che gli autori dell'articolo abbiano voluto attribuire a Parte_1 comportamenti specifici diretti contro , essendosi gli autori dell'articolo limitati a Persona_1 rappresentare una normale dialettica interna ad un'associazione organizzata secondo princìpi di democraticità, essendo fisiologico che alcuni membri di un partito possano essere insoddisfatti delle scelte adottate dagli organi a ciò deputati e che possano esprimere all'esterno la propria insoddisfazione (insoddisfazione che era stata pubblicamente manifestata dal e da altri Pt_1 deputati attraverso il voto contrario alla conferma di in contrasto con le Parte_4 indicazioni provenienti dai vertici del partito, che infatti di lì a poco organizzarono la ripetizione del voto al fine di ricomporre la frattura verificatasi in seno ai deputati del Movimento 5 Stelle).
Infine, non corrisponde al vero il fatto che l'articolo pubblicato il 13 aprile 2016 induca il lettore a credere che “ è un codardo perché non ha organizzato formalmente il dissenso Pt_1 solo perché impedito dalla presenza in vita di ” (come invece sostenuto a pag. 8 Parte_2 dell'atto di appello).
Nell'articolo si riferisce un fatto storico (e cioè che e gli altri deputati che Parte_1 avevano votato contro la conferma di non si siano mai formalmente organizzati Parte_4 per opporsi alla leadership del partito e alle sue scelte: “senza mai organizzare il dissenso”) e la precisazione che ciò non sia avvenuto perché “Impossibile, finché c'era a imporre la Parte_2 sua volontà” non vuole in alcun modo enfatizzare la mancanza di coraggio del ma Pt_1 semplicemente rimarcare la personalità carismatica di (dalla cui morte Parte_2 prende spunto l'articolo per descrivere le possibili dinamiche interne al Movimento 5 Stelle), il quale non avrebbe mai consentito che la propria leadership e le proprie scelte strategiche venissero messe in discussione dai membri del Movimento 5 Stelle (come dimostra proprio la vicenda di che, dopo un primo voto sfavorevole, fu successivamente confermata Parte_4 nell'incarico di responsabile della comunicazione proprio all'esito di una nuova votazione richiesta a gran forza dal co-fondatore del Movimento 5 Stelle).
Alla luce delle considerazioni che precedono, i primi tre motivi di appello devono essere respinti, non ravvisandosi sotto alcun profilo la lesione dell'identità personale lamentata dall'appellante.
Significativo, al riguardo, il fatto che non si sia mai avvalso del diritto di Parte_1 rettifica previsto dall'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, che deve essere considerato un rimedio completo per chi è stato leso nella sua immagine sociale dalla pubblicazione di un articolo (pur non essendo stato offeso nel suo onore e nella sua reputazione) e che realizza un giusto bilanciamento tra l'interesse del pubblico ad essere informato (alla cui realizzazione è
8 strumentale l'esercizio del diritto di cronaca e di critica da parte di chi informa) e l'interesse della persona - fisica o giuridica - a non essere lesa nella sua identità personale (Cass.
10690/2008).
Al rigetto dei primi tre motivi di appello segue l'assorbimento del quarto motivo (con cui l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia ritenuto non provato il danno lamentato dall'attore) e il rigetto del quinto (con cui l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia omesso di motivare in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale chiesta dall'attore, la quale deve ritenersi irrilevante ai fini della decisione avendo ad oggetto circostanze non contestate ovvero irrilevanti avuto riguardo alle modalità con cui il diritto di critica è stato correttamente esercitato dagli autori dell'articolo).
Al rigetto integrale dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di di Controparte_6 [...]
di e di spese che si liquidano in complessivi CP_2 Controparte_3 Controparte_4
4.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
6354/2020;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
di di e di liquidandole Controparte_6 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 in complessivi 4.000,00 €, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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