TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/05/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3676/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. ORONZO FEDERICA e avv. Parte_1 P.IVA_1
ORONZO ALBERTO
OPPONENTE contro
C.F. , con l'Avv. CASANTI Controparte_1 P.IVA_2
FILIPPO
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit...
Preliminarmente si evidenzia che l'attualità della controversia è connessa al rispetto dei principi di economia dei giudizi e dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Il compito del giudicante è quello di individuare i parametri astratti e le condizioni concrete meritevoli di essere tutelate;
è necessario stabilire, con un sufficiente grado di approssimazione, quando si versi in una situazione d'incertezza tale da legittimare il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Vale rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte
Cass. n. 15142/03).
Sulla sollevata eccezione preliminare parte opponente - eccepiva l'incompetenza funzionale e per materia del giudice adito, per clausola compromissoria in favore del
Collegio Arbitrale convenzionale. Nel contratto di cessione di crediti tra
[...]
e tale circostanza emerge dalle clausole 8.4, 9.7, Parte_1 Controparte_1
26.2, 26.3.
Evidenziava che - la clausola 26.2, con la quale le parti hanno convenuto la devoluzione in arbitrato di “ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto, anche relativamente alla sua validità, interpretazione, esecuzione, modifica o integrazione. A questo fine, le Parti dovranno consultarsi e negoziare in buona fede per raggiungere una soluzione equa e soddisfacente per entrambe. Qualora l'accordo non dovesse essere raggiunto entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dalla prima richiesta scritta, tali controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della
Camera Arbitrale di Milano da 3 (tre) arbitri nominati in conformità a tale regolamento”
- la clausola 9.7, sull'imputazione di spese ed oneri delle spese di lite liquidate con ordinanza, sentenza od altro provvedimento, specifica che: “In caso di contestazione circa l'ammontare di dette spese e costi (in quanto non pertinenti al Credito o non documentate), la Banca Cedente e la Cessionaria dovranno incontrarsi per tentare la conciliazione in via amichevole, e nel caso in cui non dovessero pervenire ad un accordo in tal senso entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi, la questione dovrà essere deferita al Terzo Arbitratore nominato secondo la procedura di cui all'Articolo 8.4 e seguenti, che troverà applicazione mutatis mutandis”.
Con pec del 13.05.22 (cfr. All. doc.4) la contestava - la richiesta Parte_1
di pagamento delle spese di lite avanzata, adducendo la responsabilità della carenza documentale in giudizio alla - le somme richieste Controparte_2 dall'odierna opposta rientrino nelle previsioni della clausola 9.7 anzidetta, motivo per il
Pag. 2 di 6 quale la doveva necessariamente tentare in prima battuta Controparte_2
la conciliazione in via amichevole e solo dopo il mancato raggiungimento dell'accordo avrebbe dovuto deferire la questione de qua al terzo arbitratore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del codice civile secondo le previsioni, di cui alla clausola 8.4, che seguono: 1 il Terzo Arbitratore sarà designato dal Presidente della Camera di
Commercio di Milano su istanza della Parte che intenda esercitare la facoltà di devolvere la questione al Terzo Arbitratore (il “Proponente”). 2 il Proponente dovrà inviare all'altra Parte (l'“Opponente”) una comunicazione scritta, da trasmettersi via fax e confermata a mezzo lettera o e-mail, contenente: (a) il riferimento al presente
Contratto e l'indicazione di voler avviare la procedura di cui al presente Articolo;
(b) il riepilogo dei termini della questione;
(c) l'indicazione della propria posizione e delle argomentazioni di supporto;
e (d) l'indicazione della documentazione di riferimento (la
“Domanda”). 3 entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Domanda,
l'Opponente dovrà inviare al Proponente, una comunicazione scritta, da trasmettersi via fax e confermata a mezzo lettera o e-mail, contenente: (a) il riferimento alla Domanda;
(b) l'indicazione della propria posizione, delle argomentazioni di supporto e delle eventuali controdeduzioni alle argomentazioni della Proponente;
e (c) l'indicazione della documentazione di riferimento (la “Replica”). contestualmente all'invio della Domanda, il Proponente invierà all'Opponente l'istanza per la designazione del Terzo Arbitratore.
Copia delle successive comunicazioni scritte tra il Proponente e il Presidente della
Camera di Commercio di Milano dovrà essere inviata dal Proponente all'Opponente entro il Giorno Lavorativo successivo all'invio o alla ricezione;
entro i 15 (quindici)
Giorni Lavorativi successivi alla comunicazione della nomina del Terzo Arbitratore ad entrambe le Parti, le Parti dovranno inviare al Terzo Arbitratore, a pena di decadenza, copia della Domanda e della Replica e della documentazione di supporto ivi indicata;
le
Parti daranno indicazioni al Terzo Arbitratore di pronunciarsi, salvo proroga, entro i 20
(venti) Giorni Lavorativi successivi al ricevimento della documentazione di cui al precedente paragrafo;
le Parti si impegnano sin da ora ad accettare la decisione del
Terzo Arbitratore che sarà resa secondo equo apprezzamento e che sarà quindi definitiva e vincolante per le stesse;
tutte le spese ed i costi connessi alla procedura di arbitraggio di cui al presente Articolo saranno a carico della Parte soccombente,
Pag. 3 di 6 secondo il principio di soccombenza, la cui determinazione sarà rimessa al Terzo
Arbitratore.
Concludeva per l'esclusione della competenza dell'intestato Tribunale Ordinario in favore del Collegio Arbitrale.
Ciò posto si rileva che nel caso in esame si presentino tutti i presupposti per l'applicazione della clausola arbitrale, con conseguentemente cessazione della competenza del giudice ordinario in favore dell'arbitrato, cfr. Cass. n. 25939/2021, n.
365/83, n. 1852/76, n. 5265/11 del 2011, Tribunale di Brescia n. 4104/2024…In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo e inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale - la prevista deroga, in riferimento alla possibilità di adire il giudice ordinario per richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo, risulta assolutamente irrilevante, “atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla (in ogni caso) l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte” (cfr. Tribunale Civitavecchia,
n.307 22..3.2023; Cass. Civ. S.U., Ordinanza n. 22433/2018), mentre l'eccezione relativa all'eventuale fase di opposizione renderebbe, di fatto, la clausola stessa inoperante e tamquam non esset, stante la natura di cognizione piena attribuita all'opposizione, con devoluzione al giudice del completo esame del rapporto giuridico controverso (Cass. Civ. S.U. 19246/10).
La deroga prevista nella clausola compromissoria sarebbe di una portata talmente generale, in quanto potenzialmente inclusiva di ogni eventuale petitum e causa petendi derivante dal contratto, da escludere completamente la facoltà di avvalersene per la parte che ne ha interesse, Cass. Civ. S.U. n. 21550/17, Tribunale Civitavecchia, n.
307/23.
Tuttavia, vero è che l'eccezione di pagamento non può non essere proponibile per la evidente ragione che il pagamento realizza in pieno l'interesse tutelato dalla clausola medesima e quindi non è ammissibile che la clausola operi addirittura al di là dell'interesse per la cui tutela è stata istituita e riconosciuta valida.
Pag. 4 di 6 Alla stessa stregua devono ritenersi opponibili tutte le eccezioni con cui il debitore può dare la prova della avvenuta estinzione del credito e quindi: non solo delle eccezioni di novazione, remissione, compensazione, confusione e impossibilità sopravvenuta
(riferita all'obbligazione del soggetto passivo della clausola), l'assimilazione delle quali al pagamento, è nel codice, ma anche delle eccezioni di prescrizione, di giudicato, di transazione e, in genere, di ogni eccezione con cui si faccia valere una precisa causa estintiva della pretesa.
In definitiva la clausola, come non può essere utilizzata di fronte ad eccezioni che mettono in discussione il fatto costitutivo del credito così non può essere adoperata per paralizzare eccezioni che prospettino un preciso fatto estintivo del credito, indipendente dall'azione del sinallagma funzionale, ossia dal comportamento della controparte.
Al contrario la legge consente di ottenere una condanna, senza esame e con riserva delle eccezioni solo quando sia fuori questione l'esistenza e persistenza del credito e il convenuto opponga semplicemente il mancato adempimento o il pericolo di inadempimento;
non è questo il caso.
Le anzidette argomentazioni sono fondate sui principi di carattere generale e in particolare principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c..
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato.
Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n.
22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n. 5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n.
28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
Pag. 5 di 6 Resta assorbita ogni altra questione o domande avanzate, stante le premesse in epigrafe.
Attesa l'ampia formulazione delle argomentazioni, è indubbio che con il giudizio per interpretazione il legislatore ha voluto offrire, alle parti del processo definito con decisione ed interessate all'applicazione e/o esecuzione della stessa, uno strumento finalizzato alla realizzazione in concreto della voluntas iudicis, quale esternata in sentenza;
donde tale giudizio non appare in alcun modo limitato alle sentenze di condanna, ma investe ogni decisione che ingeneri dubbi interpretativi nella sua concreta realizzazione.
Nel concreto, poi, il potere compensativo, ove si consideri che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza cassatoria, la compensazione delle spese, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice adito che, ove adeguatamente argomentato ex art.111 Cost., sfugge a censure di illegittimità (cfr. per tutte, in termini, Cass.: Sez. I 5 gennaio 1999, n.4455: Sez. II 15 marzo 2006, n.5783).
Attesa quindi la giustificabilità sotto il profilo logico-giuridico delle incertezze sorte sia sull'esatto contenuto delle argomentazioni delle parti processuali sottoposte al giudizio esegetico, consentono e sussistono sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese legali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il difetto di competenza del giudice adito a favore del collegio arbitrale come previsto e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 28/05/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3676/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. ORONZO FEDERICA e avv. Parte_1 P.IVA_1
ORONZO ALBERTO
OPPONENTE contro
C.F. , con l'Avv. CASANTI Controparte_1 P.IVA_2
FILIPPO
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit...
Preliminarmente si evidenzia che l'attualità della controversia è connessa al rispetto dei principi di economia dei giudizi e dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Il compito del giudicante è quello di individuare i parametri astratti e le condizioni concrete meritevoli di essere tutelate;
è necessario stabilire, con un sufficiente grado di approssimazione, quando si versi in una situazione d'incertezza tale da legittimare il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Vale rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte
Cass. n. 15142/03).
Sulla sollevata eccezione preliminare parte opponente - eccepiva l'incompetenza funzionale e per materia del giudice adito, per clausola compromissoria in favore del
Collegio Arbitrale convenzionale. Nel contratto di cessione di crediti tra
[...]
e tale circostanza emerge dalle clausole 8.4, 9.7, Parte_1 Controparte_1
26.2, 26.3.
Evidenziava che - la clausola 26.2, con la quale le parti hanno convenuto la devoluzione in arbitrato di “ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto, anche relativamente alla sua validità, interpretazione, esecuzione, modifica o integrazione. A questo fine, le Parti dovranno consultarsi e negoziare in buona fede per raggiungere una soluzione equa e soddisfacente per entrambe. Qualora l'accordo non dovesse essere raggiunto entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dalla prima richiesta scritta, tali controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della
Camera Arbitrale di Milano da 3 (tre) arbitri nominati in conformità a tale regolamento”
- la clausola 9.7, sull'imputazione di spese ed oneri delle spese di lite liquidate con ordinanza, sentenza od altro provvedimento, specifica che: “In caso di contestazione circa l'ammontare di dette spese e costi (in quanto non pertinenti al Credito o non documentate), la Banca Cedente e la Cessionaria dovranno incontrarsi per tentare la conciliazione in via amichevole, e nel caso in cui non dovessero pervenire ad un accordo in tal senso entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi, la questione dovrà essere deferita al Terzo Arbitratore nominato secondo la procedura di cui all'Articolo 8.4 e seguenti, che troverà applicazione mutatis mutandis”.
Con pec del 13.05.22 (cfr. All. doc.4) la contestava - la richiesta Parte_1
di pagamento delle spese di lite avanzata, adducendo la responsabilità della carenza documentale in giudizio alla - le somme richieste Controparte_2 dall'odierna opposta rientrino nelle previsioni della clausola 9.7 anzidetta, motivo per il
Pag. 2 di 6 quale la doveva necessariamente tentare in prima battuta Controparte_2
la conciliazione in via amichevole e solo dopo il mancato raggiungimento dell'accordo avrebbe dovuto deferire la questione de qua al terzo arbitratore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del codice civile secondo le previsioni, di cui alla clausola 8.4, che seguono: 1 il Terzo Arbitratore sarà designato dal Presidente della Camera di
Commercio di Milano su istanza della Parte che intenda esercitare la facoltà di devolvere la questione al Terzo Arbitratore (il “Proponente”). 2 il Proponente dovrà inviare all'altra Parte (l'“Opponente”) una comunicazione scritta, da trasmettersi via fax e confermata a mezzo lettera o e-mail, contenente: (a) il riferimento al presente
Contratto e l'indicazione di voler avviare la procedura di cui al presente Articolo;
(b) il riepilogo dei termini della questione;
(c) l'indicazione della propria posizione e delle argomentazioni di supporto;
e (d) l'indicazione della documentazione di riferimento (la
“Domanda”). 3 entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Domanda,
l'Opponente dovrà inviare al Proponente, una comunicazione scritta, da trasmettersi via fax e confermata a mezzo lettera o e-mail, contenente: (a) il riferimento alla Domanda;
(b) l'indicazione della propria posizione, delle argomentazioni di supporto e delle eventuali controdeduzioni alle argomentazioni della Proponente;
e (c) l'indicazione della documentazione di riferimento (la “Replica”). contestualmente all'invio della Domanda, il Proponente invierà all'Opponente l'istanza per la designazione del Terzo Arbitratore.
Copia delle successive comunicazioni scritte tra il Proponente e il Presidente della
Camera di Commercio di Milano dovrà essere inviata dal Proponente all'Opponente entro il Giorno Lavorativo successivo all'invio o alla ricezione;
entro i 15 (quindici)
Giorni Lavorativi successivi alla comunicazione della nomina del Terzo Arbitratore ad entrambe le Parti, le Parti dovranno inviare al Terzo Arbitratore, a pena di decadenza, copia della Domanda e della Replica e della documentazione di supporto ivi indicata;
le
Parti daranno indicazioni al Terzo Arbitratore di pronunciarsi, salvo proroga, entro i 20
(venti) Giorni Lavorativi successivi al ricevimento della documentazione di cui al precedente paragrafo;
le Parti si impegnano sin da ora ad accettare la decisione del
Terzo Arbitratore che sarà resa secondo equo apprezzamento e che sarà quindi definitiva e vincolante per le stesse;
tutte le spese ed i costi connessi alla procedura di arbitraggio di cui al presente Articolo saranno a carico della Parte soccombente,
Pag. 3 di 6 secondo il principio di soccombenza, la cui determinazione sarà rimessa al Terzo
Arbitratore.
Concludeva per l'esclusione della competenza dell'intestato Tribunale Ordinario in favore del Collegio Arbitrale.
Ciò posto si rileva che nel caso in esame si presentino tutti i presupposti per l'applicazione della clausola arbitrale, con conseguentemente cessazione della competenza del giudice ordinario in favore dell'arbitrato, cfr. Cass. n. 25939/2021, n.
365/83, n. 1852/76, n. 5265/11 del 2011, Tribunale di Brescia n. 4104/2024…In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo e inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale - la prevista deroga, in riferimento alla possibilità di adire il giudice ordinario per richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo, risulta assolutamente irrilevante, “atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla (in ogni caso) l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte” (cfr. Tribunale Civitavecchia,
n.307 22..3.2023; Cass. Civ. S.U., Ordinanza n. 22433/2018), mentre l'eccezione relativa all'eventuale fase di opposizione renderebbe, di fatto, la clausola stessa inoperante e tamquam non esset, stante la natura di cognizione piena attribuita all'opposizione, con devoluzione al giudice del completo esame del rapporto giuridico controverso (Cass. Civ. S.U. 19246/10).
La deroga prevista nella clausola compromissoria sarebbe di una portata talmente generale, in quanto potenzialmente inclusiva di ogni eventuale petitum e causa petendi derivante dal contratto, da escludere completamente la facoltà di avvalersene per la parte che ne ha interesse, Cass. Civ. S.U. n. 21550/17, Tribunale Civitavecchia, n.
307/23.
Tuttavia, vero è che l'eccezione di pagamento non può non essere proponibile per la evidente ragione che il pagamento realizza in pieno l'interesse tutelato dalla clausola medesima e quindi non è ammissibile che la clausola operi addirittura al di là dell'interesse per la cui tutela è stata istituita e riconosciuta valida.
Pag. 4 di 6 Alla stessa stregua devono ritenersi opponibili tutte le eccezioni con cui il debitore può dare la prova della avvenuta estinzione del credito e quindi: non solo delle eccezioni di novazione, remissione, compensazione, confusione e impossibilità sopravvenuta
(riferita all'obbligazione del soggetto passivo della clausola), l'assimilazione delle quali al pagamento, è nel codice, ma anche delle eccezioni di prescrizione, di giudicato, di transazione e, in genere, di ogni eccezione con cui si faccia valere una precisa causa estintiva della pretesa.
In definitiva la clausola, come non può essere utilizzata di fronte ad eccezioni che mettono in discussione il fatto costitutivo del credito così non può essere adoperata per paralizzare eccezioni che prospettino un preciso fatto estintivo del credito, indipendente dall'azione del sinallagma funzionale, ossia dal comportamento della controparte.
Al contrario la legge consente di ottenere una condanna, senza esame e con riserva delle eccezioni solo quando sia fuori questione l'esistenza e persistenza del credito e il convenuto opponga semplicemente il mancato adempimento o il pericolo di inadempimento;
non è questo il caso.
Le anzidette argomentazioni sono fondate sui principi di carattere generale e in particolare principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c..
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato.
Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n.
22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n. 5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n.
28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
Pag. 5 di 6 Resta assorbita ogni altra questione o domande avanzate, stante le premesse in epigrafe.
Attesa l'ampia formulazione delle argomentazioni, è indubbio che con il giudizio per interpretazione il legislatore ha voluto offrire, alle parti del processo definito con decisione ed interessate all'applicazione e/o esecuzione della stessa, uno strumento finalizzato alla realizzazione in concreto della voluntas iudicis, quale esternata in sentenza;
donde tale giudizio non appare in alcun modo limitato alle sentenze di condanna, ma investe ogni decisione che ingeneri dubbi interpretativi nella sua concreta realizzazione.
Nel concreto, poi, il potere compensativo, ove si consideri che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza cassatoria, la compensazione delle spese, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice adito che, ove adeguatamente argomentato ex art.111 Cost., sfugge a censure di illegittimità (cfr. per tutte, in termini, Cass.: Sez. I 5 gennaio 1999, n.4455: Sez. II 15 marzo 2006, n.5783).
Attesa quindi la giustificabilità sotto il profilo logico-giuridico delle incertezze sorte sia sull'esatto contenuto delle argomentazioni delle parti processuali sottoposte al giudizio esegetico, consentono e sussistono sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese legali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il difetto di competenza del giudice adito a favore del collegio arbitrale come previsto e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 28/05/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 6 di 6