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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/07/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio) iscritto al n. 3164/2024 V.G. promosso da e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in C.F._2 calce al ricorso dall'Avv. Francesco Paolo Ravenni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Piazza Bargagli Petrucci n. 18, Siena
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
1 Conclusioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Entrambi hanno lasciato la casa coniugale, stabilendo altrove la loro residenza;
3) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già proceduto, in via bonaria e con separato accordo, alla divisione di tutti i loro beni mobili di proprietà individuale e comune e degli eventuali risparmi in gestione comune;
4) Ai fini dei rapporti patrimoniali, i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano, pertanto, di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta patrimoniale in ordine al proprio mantenimento;
5) I coniugi si danno, sin d'ora, il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
6) Nulla disporre in merito ai figli sui quali, affidati al Servizio Sociale di
Siena e collocati in Comunità, ha già provveduto il Tribunale per i
Minorenni di Firenze;
7) Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.; osservato che i coniugi hanno proposto ricorso per separazione e divorzio deducendo, tra l'altro: - che dal matrimonio sono nati i figli , il Per_1
21.08.2002 e , 4.10.2007; - che il Tribunale per i Minorenni di Firenze Per_2 con decreto depositato il 4.10.2017 ha disposto il loro affidamento al Servizio
Sociale di Siena, con collocamento di entrambi in idonea comunità; - che attualmente , oggi maggiorenne, ha una propria vita mentre , Per_1 Per_2 ancora affidato ai Servizi Sociali, vive col padre;
2 rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 20/09/2003, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siena dell'anno
2003 al n.190 Parte I e che si sono separati con sentenza del 27.11.2024 nella quale il Tribunale, per quanto riguarda le disposizioni relative ai figli, così osservava: “Il Tribunale con ordinanza del 16.10.2024, “osservato che in atti non risulta depositato il decreto del Tribunale per i Minorenni di Firenze e che i coniugi nulla hanno disposto in ordine ai figli, nemmeno in relazione al loro mantenimento”, ha disposto la convocazione delle parti innanzi al
Giudice relatore per fornire i chiarimenti circa le condizioni dei figli.
Per l'udienza del 26.11.2024 le parti hanno depositato decreto del Tribunale per i Minorenni di Firenze ed hanno precisato l'attuale situazione familiare nei seguenti termini: “Il sig. personalmente dichiara: “mio figlio è stato Pt_1 inserito in più comunità quando era piccolo, tra gli 8 e gli 11 anni, poi dopo il provvedimento del 2022 del Tribunale per i Minorenni non è mai stato inserito in comunità, vive con me ed è seguito da un educatore, Per_3
che fino a poco tempo veniva a casa nostra spesso, anche 4 o 5 volte a
[...] settimana;
adesso hanno ridotto la frequenza a circa 2 volte a settimana perché sta andando tutto bene. Prima era seguito anche da uno Per_2 psicologo e da una psichiatra la adesso la terapia è stata interrotta perché non ha più bisogno. Vivo con il reddito di inclusione e ho degli aiuti straordinari dal Comune di Siena e da parte del Servizio Sociale che segue il nucleo familiare da diversi anni”.
La signora dichiara: “non lavoro, ho un altro figlio e vivo con il mio Pt_2 attuale compagno che mi mantiene, motivo per cui allo stato non posso impegnarmi economicamente nei confronti di mio figlio se non nel pagamento al 50% delle spese straordinarie;
sto cercando un lavoro e se lo
3 troverò sono disponibile a contribuire maggiormente al mantenimento di mio figlio”.
Ciò premesso il Collegio, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c., rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte che hanno confermato anche all'udienza del 26.11.2024, dichiarando di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
… rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati i figli (21.08.2002), maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_1
(4.10.2007) e che le condizioni inerenti al minore possono essere Per_2 recepite dal Tribunale, confermando pertanto l'affidamento al Servizio
Sociale; ritenuto altresì potersi recepire le condizioni di mantenimento del minore tenuto conto delle attuali situazioni economiche di entrambi i coniugi, fermo restando che in caso di mutamento (miglioramento) le stesse potranno essere modificate”; ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970; rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che le condizioni relative ai figli possano essere recepite non contrastando con il loro interesse e risultando altresì, alla luce del contenuto dell'accordo, manifestamente superfluo l'ascolto della prole;
rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970,
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P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1 nato il [...] a [...] e , nata il [...] a [...] Parte_2
(YU), che si sono uniti in matrimonio in data 20/09/2003, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siena dell'anno 2003 al n.190
Parte I alle condizioni di cui in epigrafe;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Siena in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 18/07/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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