Articolo 13 della Legge 3 febbraio 1963, n. 533
Articolo 12Articolo 14
Versione
11 maggio 1963
Art. 13. Le entrate ordinarie e straordinarie del bi-
lancio dell'Amministrazione delle Ferrovie
dello Stato, comprese quelle delle gestioni
speciali ed autonome e per partite di giro,
accertate nell'esercizio finanziario 1954-55,
per la competenza propria dell'esercizio me-
desimo, sono stabilite, come risulta dal con-
to consuntivo della Amministrazione stessa,
allegato al rendiconto del Ministero dei tra-
sporti per l'esercizio predetto, in.......... L. 803.925.504.909 - delle quali furono riscosse.................. " 733.764.327.275 -
-------------------- e rimasero da riscuotere..................... L. 70.161.177.634 -
--------------------
Entrata in vigore il 11 maggio 1963