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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 4093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4093 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 1550/2025
All'udienza del 21 ottobre 2025, davanti al giudice dr. AN ER, chiamata la causa promossa da
Parte_1 contro
, Controparte_1 sono presenti i procuratori delle parti e, ai fini della pratica forense, è comparso il dr. Vincenzo
Buffa.
L'avv. Napoli contesta quanto riportato in note conclusive da controparte e cioè la eccezione di riqualificazione dell'atto quale opposizione a decreto ingiuntivo anziché opposizione alla esecuzione, quale è invece.
Le due tipologie di procedimento sono appunto diverse.
L'avv. Randazzo contesta quanto dedotto da controparte evidenziando che dal tenore dell'atto introduttivo effettivamente nel merito si tratta di opposizione a decreto ingiuntivo aldilà dalla sua formale intestazione e che comunque la riqualificazione della domanda è atto del giudice malgrado ogni eventuale contestazione che in ogni caso è stata regolarmente avanzata con doveroso richiamo alla giurisprudenza della Cassazione sul punto.
Indi il Giudice si ritira in camera di consiglio riservando all'esito della stessa la decisione della causa, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ.
AN ER - G.O.T.
1 Alle ore 19.30, terminata la camera di consiglio e all'esito di essa, viene emessa la sentenza che segue, ex art. 429 cod. proc. civ.
AN ER G.O.T.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa AN ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1550 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in deliberazione e decisa in data 21.10.2025 ex art. 429 cod. proc. civ., ed avente ad oggetto “opposizione a precetto e al d.i. in materia locatizia”
TRA
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliato in Carini presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Emanuele Randazzo (domic. che la rappresentata e difende Email_1 giusta procura ad litem in atti
RICORRENTE
CONTRO
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliato in Capaci (PA), presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. Sebastiano Napoli (domicilio digitale , che lo rappresenta e Email_2 difende per procura ad litem in atti
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con ricorso notificato il 14.2.2025, unitamente al decreto di fissazione di udienza, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 28.1.2025, unitamente al decreto al D.I. n.
118/2025 reso il 13.1.2025 dal Tribunale di Palermo nel proced. n. 11095/2024 R.G., con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di €. 3.061,54 (a titolo di canone di locazione, interessi, spese del monitorio e del precetto) concludendo perché, previa sospensione del titolo posto a base del precetto venisse ritenuta e dichiarata non dovuta la somma di cui al decreto ingiuntivo e all'atto di precetto (i), perché, in via riconvenzionale, venisse risolto per inadempimento del locatore il contratto di locazione dell'1.6.2023, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Isola delle Femmine via S. Giovanni Bosco n. 19, piano 2, e il locatore condannato a risarcire il danno, patrimoniale e non patrimoniale subito nella misura di
€. 5.000.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente adduceva:
.- di avere corrisposto in contanti i canoni di locazione oggetto del d.i. e dell'atto di opposizione;
.- l'insalubrità dell'immobile locato e la violazione al riguardo da parte del locatore degli artt. 1578 e 1575
c.c. che avevano determinato l'impossibilità di proseguire il rapporto locativo e legittimato la sospensione del canone e il sorgere del diritto al risarcimento dei danni, anche alla salute (e nello specifico alle vie respiratorie per essere rimasta esposta ai microorganismi della muffa) subiti dalla conduttrice.
1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con memoria difensiva del 5.5.2025, contestava Controparte_1
2 l'opposizione, che qualificava come mera opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c., concludendo per la sua inammissibilità sul rilievo che le doglianze mosse, seppur infondate, avrebbero dovuto essere avanzate, considerato che attenevano tutte alla fase precedente alla formazione del titolo, al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., e non a quello dell'opposizione all'esecuzione.
Nel merito, eccepiva la contraddittorietà (quanto al pagamento dei canoni, che da una parte adduceva di avere pagato e dall'altra di averne sospeso il pagamento ex art. 1460 c.c.) e la genericità (con riferimento alla allegata insalubrità di locali) dei motivi posti a base dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, soggiungendo che il contratto di locazione, ad uso transitorio dall'1.6.2023 al 31.12.2023 per mesi sette), era cessato, e la conduttrice non aveva corrisposto i canoni relativi al periodo marzo/luglio 2024 (tant'è che era stato costretto ad intimare sfratto per morosità), e che, inoltre, giammai quest'ultima aveva denunciato prima dell'opposizione alcuna criticità all'immobile e/o disturbi alla salute.
1.3.- La causa era istruita sulla base dei documenti offerti in comunicazione delle parti, le quali con note conclusive insistevano nelle rispettive conclusioni. In particolare, l'opponente precisava (note del
10.10.2025) che la domanda andava qualificata in realtà quale opposizione all'atto di precetto e anche come opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l'opposto (note 9.10.2025) insisteva affinché l'opposizione venisse dichiarata inammissibile (in ragione del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n. 118/2025, come da certificazione di cancelleria che produceva), e comunque respinta con condanna anche ex art. 96 c.p.c.
Rinviata per discussione all'udienza del 21.10.2025, la causa era poi, all'esito della camera di consiglio, decisa ex art. 429 cod. proc. civ.
2.- Merito della lite.
2.1.- Giova anzitutto evidenziare che in astratto, in applicazione del principio del c.d. simultaneus processus, è possibile, sempre che non comporti una modificazione della competenza, la contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel medesimo credito. Tutte le volte in cui il giudice che ha emesso il D.I. coincide con quello del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore, come avviene nella fattispecie in esame (in cui entrambe le controversie sono di competenza del Tribunale di Palermo in ragione nella loro natura locatizia), è quindi possibile che il giudice conosca ad un tempo dell'opposizione all'ingiunzione e dell'opposizione all'atto di precetto (cfr. Cass. n. 30183/2018). Nell'ipotesi in discussione, in effetti, nonostante la non chiarissima esposizione dell'atto introduttivo, deve ritenersi alla luce delle precisazioni formulate con le note conclusive del 10.10.2025, che abbia inteso Parte_1 contestare la stessa formazione del titolo esecutivo e in particolare “gli stessi fatti che hanno portato al rilascio del D.I.” (cfr. conclusioni) e non soltanto la sua esecuzione. Ne consegue che, in rito, l'opposizione
“congiunta” spiegata dall'opponente va ritenuta ammissibile.
2.2.- Nel merito, tuttavia, sia l'opposizione al D.I. sia l'opposizione all'atto di precetto, sono infondate.
Mediante il deposito del contratto di locazione, infatti il locatore ha provato come era suo onere, la fonte dell'obbligazione posta a fondamento della domanda e, ad un tempo, provato il fatto costitutivo della pretesa azionata, con riguardo all'obbligo di pagare il canone di locazione oggetto del decreto ingiuntivo dal marzo 2024 al 30.7.2024, data in cui è avvenuto il rilascio (circostanza processualmente pacifica). Gravava sulla conduttrice, che sempre pacificamente ha avuto il godimento durante tutto il predetto periodo dell'immobile locato, l'onere di provare ex art. 2679 cod. civ. - l'avvenuto pagamento del corrispondente canone. E tale onere non è stato assolto. Costituisce infatti orientamento diffuso nella giurisprudenza della
Suprema Corte che “..In tema di prova di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza , limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento..” (cfr. Cass. civ. sez. un. 30.10.2001 n. 13533; conf. Cass. n. 826/2015). Detto in altri termini “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, ma non anche il mancato pagamento, giacché il 3 pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca..” (Cass. n.
18991/2016). Scaduto poi il contratto di locazione, il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata
è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. Per sottrarsi all'obbligo del pagamento dell'indennità da occupazione, deve dare la prova di avere effettuato un'offerta seria e concreta di restituzione dell'immobile locato ex art. 1590 cod. civ. e che,
a fronte di una tale offerta, il locatore abbia opposto un rifiuto senza addurre un giustificato motivo (Cass. n.
3616/2014). Per effetto di quanto sopra, in mancanza di rilascio il locatario è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., a dare al locatore il corrispettivo convenuto (salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno) fino alla riconsegna del 30.7.2024 (cfr. Cass. n. 27955/2020). La prova del pagamento del canone non può essere offerta, in disparte della contraddittoria allegazione formulata (posto che la conduttrice ha pure affermato di essersi avvalsa in proposito dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.), mediante la generica prova per testi capitolata dall'opponente, laddove si consideri che una tale prova può essere ammessa solo in presenza di un principio di prova per iscritto (art. 2724 comma 1 n. 1 c.c.), nella specie mancante, ovvero nella diversa ipotesi in cui la domanda giudiziale sia diretta a far valere l'illiceità dell'accordo dissimulato che preveda un canone di locazione superiore rispetto a quello risultante dal contratto di locazione registrato.
Al conduttore, ancora, non è consentito in linea di principio astenersi dal versare il canone o di ridurlo, e ciò anche quando si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima solo qualora venga a mancare completamente la controprestazione da parte del locatore (i) “..o anche in presenza di inesatto adempimento, purché essa appaia giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, in riferimento all'intero equilibrio del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede. L'art. 1460 cod. civ. prevede, invero, una forma di autotutela che attiene alla fase esecutiva e non genetica del rapporto, consentendo al conduttore, in presenza di un inadempimento del locatore, di sospendere la sua prestazione, nel rispetto del canone della buona fede soggettiva, senza la necessità di adire il giudice ai sensi dell'art. 1578 cod. civ., che offre al conduttore una tutela contro i vizi della cosa locata ….” (ii) [Così, Cass. n. 16890/2021; conf. Cass. n. 16917/2019). Tuttavia, nel caso di specie, non possono rinvenirsi i presupposti legittimanti la sospensione del canone, posta l'assoluta genericità delle doglianze in ordine alla inidoneità dell'immobile mai in precedenza denunciata al locatore e in ogni caso del tutto sfornite di prova, a fronte della permanenza del conduttore nell'immobile e della brevità della durata della locazione (di natura transitoria). Pertanto, avuto riguardo ai criteri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. cui le parti devono attenersi nell'esecuzione del contratto, non può ritenersi giustificata la sospensione da parte del conduttore della corresponsione del canone di locazione.
Al rigetto delle superiori doglianze consegue anche il rigetto della domanda risarcitoria spiegata dalla conduttrice. Per completezza va evidenziato, con riguardo al danno non patrimoniale invocato che esso si sostanzia, ontologicamente, nella lesione di un diritto costituzionalmente tutelato, mentre, sul piano funzionale, si caratterizza per la sua duplice componente - morale e relazionale - (Cass. 901/2018, Cass.
7513/2018, Cass. 2788/2019): conclusione che non contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sent. sez. un. n. 26972/2008, posto che quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti (Cass. n. 20292/2012; Cass. n.
9770/2013; Cass. n. 22585/2013; Cass. n. 1361/2014). Tuttavia, in disparte quanto già evidenziato in punto al difetto di prova dell'an, va sottolineato che nella specie il danno non patrimoniale non è stato allegato in modo specifico e tantomeno provato.
3.- Va, infine, respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria spiegata dall'opposto. Una tale condanna può essere pronunciata a condizione che la domanda, oltre che patentemente infondata, sia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza da parte dell'attore e, ad un tempo, un'ignoranza gravemente colpevole di tale sua infondatezza (arg. ex Cass. n.
15629/2010; Cass. n. 19976/2005): l'inosservanza del dovere di lealtà e probità, cui ciascuna parte
è tenuta, invero, non può derivare solo dalla prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal
4 giudice, occorrendo piuttosto che l'altra parte deduca e dimostri la ricorrenza nell'indicato comportamento del dolo o della colpa grava, intesa nel senso della consapevolezza - o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza - dell'infondatezza delle suddette tesi (cfr. Cass. n. 15629/2010). Tuttavia, nell'ipotesi in esame non sono emersi elementi in tal senso a carico dell'opponente.
4.- Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 cod. proc. civ. in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Gli argomenti non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Tribunale non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5.- Spese
Le spese di lite relative al giudizio di opposizione, nella misura liquidata in dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattesa e/o assorbita:
- rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. e al decreto ingiuntivo n. 118/2015, reso dal Tribunale di
Palermo il 13.1.2025 nel proced. n. 11095/2024 R.G., confermandolo e dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dall'opposto;
- condanna l'opponente a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida tenuto conto dell'attività espletata e i motivi posti a base della pronuncia in €. 3.000,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Palermo, li 21.10.2025.
AN ER – CP_2
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