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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/09/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5420/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5420/2023, pendente tra
(c.f. , con il patrocinio dell'AVV. PATRIZI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI
ricorrente e
(c.f. ) CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...]
resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente notificato la sig.ra – Parte_1
premesso di lavorare come infermiera dipendente della presso il reparto Parte_2
di Medicina d'Urgenza del Pronto Soccorso dell'Ospedale Angelucci di Subiaco – riferiva di aver denunciato in data 1.7.2022 all' l'insorgere della seguente CP_1
tecnopatia: “voce 212 Ernia discale del tratto cervicale con disturbi trofico-sensitivi persistenti” - voce 213 Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”.
Con provvedimento del 26.10.2022, l comunicava che gli accertamenti CP_1
effettuati avevano evidenziato nelle lavorazioni svolte l'assenza dello specifico rischio di contrarre la malattia denunciata;
talchè, esperito infruttuosamente anche il ricorso amministrativo, l'istante adiva nei termini di legge il Tribunale del Lavoro di Tivoli chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, a seguito di ogni opportuna istruttoria, accertare e dichiarare che la malattia professionale del 1.7.2023 ha determinato, a carico della signora Pt_1
un danno biologico pari al 9% (nove per cento) della totale secondo le tabelle
[...]
o quella maggiore o minore percentuale che risulterà di Giustizia e, per CP_1
l'effetto, condannare l' , ut supra, a corrispondere la liquidazione della CP_1
prestazione accertata, con la decorrenza di legge, rivalutazione ed interessi come per legge, nonché, dalla data del presente ricorso, gli interessi sugli interessi. Con condanna, immediatamente esecutiva, dell' convenuto a corrispondere il CP_2
compenso della presente procedura, da liquidarsi sulla base della Tabella di cui al
Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 e successivi modifiche e da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Patrizi, antistatario.”
L' resistente non si costituiva in giudizio. CP_2
La causa veniva istruita mediante l'escussione di due testi per parte ricorrente;
la sig.ra dichiarava: “Lavoro con la ricorrente dal 2000. Abbiamo le stesse Testimone_1 mansioni. Lavoriamo al PS di Subiaco. sono la sua coordinatrice. Siamo infermiere di
Pronsto Soccorso tutte e due. Noi accogliamo i pazienti che accedono al PS sia quelli che vengono allo sportello che con il 118 le cui condizioni sono instabili. Facciamo assistenza diretta al paziente e abbiamo sei posti di osservazione breve e per cui li assistiamo, alberghiero, cure igieniche, spostamento barella letto. Solleviamo con ausili ma nelle urgenze non abbiamo il tempo di usarli. Siamo in tre in turno ma operiamo sul triage fascia gialla ver de e sala rossa. In situazioni ordinarie solleviamo con scivolamento i pazienti con un telo rosso per scivolamento e in urgenza di peso.
Tutti i giorni succede un urgenza e la necessità di sollevare. Se siamo più di tre cerchiamo di noi coinvolgere la ricorrente e se siamo tre invece deve partecipare.
Capita che siamo più di tre perché la ricorrente sta la mattina dal lunedì al giovedì e dovrebbe essere così però poi se uno è inferie o altro si ritrova che non sono più di tre.
In media in una settimana la ricorrente tutti i giorni solleva pazienti o per farli mangiare o per portarli a fare esami ecc”.
La sig.ra riferiva: “Lavoro con la ricorrente e sono la sua Controparte_3
coordinatrice. Lavoriamo presso il PS del presidio Angeluzzi di Subiaco ASL RM5. La ricorrente è infermiera e si occupa dell'assistenza dei pazienti che accedono al PS.
Annualmente il medico esegue visite e la ricorrente ha avuto delle limitazioni sulle movimentazioni di carichi. Ha problemi alla schiena. Svolge le mansioni del suo profilo, terapie, accudiscono i pazienti. Solleva anche dei pesi perché se un paziente si sente male e deve essere soccorso malgrado ci siano ausili magari non fa in tempo a usarli. Lei ha delle limitazioni però qualche volta può capitare. Le ha da parecchi anni.
Quando i pazienti accedono dal 118 li spostiamo con un materassino per lo scivolamento e se ne occupano infermieri e oss. Può capitare che sollevi i pazienti se necessitano di un intervento immediato. Se si può programmare ovviamente la preserviamo”.
All'esito della prova testimoniale il giudice reputava opportuno avvalersi di un consulente medico legale, nominando all'uopo il Dott. a cui era Persona_1 affidato l'incarico di accertare l'origine professionale delle patologie lamentate dalla lavoratrice e, se del caso, l'entità del danno biologico derivatone.
Sulle conclusioni di cui agli atti la causa veniva così decisa previo deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
Preliminarmente giova rilevare che in materia di infortuni sul lavoro il d.p.r. 30 giugno
1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda tutti CP_1
i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni
(art. 2). Ai sensi dell'art. 3 l'assicurazione e' altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. Per le malattie professionali, in quanto nel titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.
Pertanto, ove la malattia professionale non sia tabellata, occorre fare riferimento alle disposizioni in materia di infortuni, le quali prevedono quali prestazioni dell'assicurazione una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66).
Per gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Ebbene, i testi escussi hanno confermato sostanzialmente le mansioni descritte dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, le quali per continuità, durata e caratteristiche, devono considerarsi idonee a determinare l'insorgenza della patologia denunciata, quantomeno a carico del distretto lombare.
Ed invero il Dott. dopo aver visitato la perizianda ed esaminata la Per_1
documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che soltanto le “ernie discali L2-L3 mediana-paramediana destra e L3-L4 ad estrinsecazione intraforaminale destra, accompagnate da segni elettrofisiologici di sofferenza radicolare cronica” da cui la stessa è affetta siano da considerarsi di natura professionale causando, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, un danno biologico permanente in misura del 6%, mentre la accertata “moderata spondiloartrosi cervicale con protrusioni discali a livello del tratto C3-C7” non riveste natura professionale.
In proposito, specifica il consulente che “è possibile concludere che la localizzazione cervicale del processo spondilo-artrosico e le conseguenti manifestazioni discopatiche, nel caso di specie, non possono essere ritenute causate o concausate dal servizio svolto dall'attuale Ricorrente. Difatti, i fattori di rischio inerenti all'attività lavorativa espletata, per quanto idonei allo sviluppo di una spondilo-discopatia lombare (come si dirà in seguito) non assumono pari valenza causale in ordine alla localizzazione cervicale di tale affezione. Sul punto, lo spostamento di pazienti privi in tutto o in parte di autonomia o poco collaboranti - in ragione delle caratteristiche del carico, dello sforzo fisico richiesto, dell'ambiente di lavoro e delle esigenze connesse all'attività - è chiaramente in grado di causare un sovraccarico dinamico a livello del fulcro lombare, ove si scaricano le sollecitazioni muscolari antagoniste in potenza ed in resistenza che consentono al tronco di effettuare movimenti e di mantenere posture, appunto,
contro
-resistenza (….)
Sulla basi di tali sudi si è potuto constatare che il carico agente sul disco L3-L4 in un soggetto del peso di 70 Kg può giungere a 340 Kg quando solleva un peso di 20 Kg con schiena dritta e ginocchia estese ( ). E' però di palmare evidenza Testimone_2 che durante l'azione di sollevamento di un paziente la cerniera sulla quale si scarica la potenza dell'atto (intesa in senso dinamico) è quella lombare, mentre il rachide cervicale non è sollecitato nello spostamento/sostenimento dei pazienti, laddove il punto di applicazione della resistenza non è il capo, ma il cingolo scapolare, talché in tale attività non viene chiesto al rachide cervicale un impegno dinamico maggiore di quello normalmente esercitato per mantenere il capo nella fisiologica postura. Non è perciò possibile ipotizzare nell'attività di sostentamento-mobilizzazione di pazienti
(più o meno autonomi o collaboranti) alcune sollecitazione diretta o indiretta a livello della colonna cervicale. In linea teorica è ammissibile individuare attività lavorative esponenti a applicazione di elevate forze a livello cervicale, ma sono di tutt'altra tipologia rispetto a quella di infermiere (per esempio: facchini, traslocatori e addetti allo scarico di carni che ancora si vede sostenere pesi con fasce tiranti passate davanti alla fronte, ovvero in epoca passata portatori di ceste, ecc.). Non rimarrebbe che considerare, come possibile fattore causale, l'assunzione di eventuali posture incongrue. Al riguardo, però, non può essere avallata l'asserita valenza causale dei movimenti di flessione del capo in occasione delle attività afferenti alle mansioni di infermiere, posto che tali posizioni, ovviamente, non vengono assunte in maniera obbligata per l'intero turno lavorativo e non risultano perciò paradigmatiche del prolungato mantenimento di una postura fissa, ma caratterizzate, all'opposto, da una continua mobilizzazione del rachide che, come si è detto, più che ostacolare favorisce lo scambio delle sostanze nutritive tra i dischi intervertebrali e le strutture anatomiche limitrofe”.
Le conclusioni a cui è giunto l'ausiliario, adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Deve, pertanto, essere dichiarato che la malattia denunciata dall'istante il 1.7.2022, nei limiti di quanto sopra indicato, ha avuto origine professionale e che dalla stessa è derivata una menomazione dell'integrità psicofisica del 6%, con conseguente obbligo da parte dell' di corrispondere l'indennizzo in capitale previsto dalle tabelle di CP_1
cui al d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che la patologia di “ernie discali L2-L3 mediana-paramediana destra e
L3-L4 ad estrinsecazione intraforaminale destra, accompagnate da segni elettrofisiologici di sofferenza radicolare cronica” da cui è affetta la ricorrente ha origine professionale e ad essa è conseguito un danno biologico nella misura del 6% e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla stessa CP_1
l'indennizzo secondo le previsioni di legge di cui al d. lgs. 23 febbraio 2000 n.
38 oltre agli interessi legali dalla maturazione e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento dei compensi di avvocato che liquida in € CP_1
2.697,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 24/09/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5420/2023, pendente tra
(c.f. , con il patrocinio dell'AVV. PATRIZI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI
ricorrente e
(c.f. ) CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...]
resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente notificato la sig.ra – Parte_1
premesso di lavorare come infermiera dipendente della presso il reparto Parte_2
di Medicina d'Urgenza del Pronto Soccorso dell'Ospedale Angelucci di Subiaco – riferiva di aver denunciato in data 1.7.2022 all' l'insorgere della seguente CP_1
tecnopatia: “voce 212 Ernia discale del tratto cervicale con disturbi trofico-sensitivi persistenti” - voce 213 Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”.
Con provvedimento del 26.10.2022, l comunicava che gli accertamenti CP_1
effettuati avevano evidenziato nelle lavorazioni svolte l'assenza dello specifico rischio di contrarre la malattia denunciata;
talchè, esperito infruttuosamente anche il ricorso amministrativo, l'istante adiva nei termini di legge il Tribunale del Lavoro di Tivoli chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, a seguito di ogni opportuna istruttoria, accertare e dichiarare che la malattia professionale del 1.7.2023 ha determinato, a carico della signora Pt_1
un danno biologico pari al 9% (nove per cento) della totale secondo le tabelle
[...]
o quella maggiore o minore percentuale che risulterà di Giustizia e, per CP_1
l'effetto, condannare l' , ut supra, a corrispondere la liquidazione della CP_1
prestazione accertata, con la decorrenza di legge, rivalutazione ed interessi come per legge, nonché, dalla data del presente ricorso, gli interessi sugli interessi. Con condanna, immediatamente esecutiva, dell' convenuto a corrispondere il CP_2
compenso della presente procedura, da liquidarsi sulla base della Tabella di cui al
Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 e successivi modifiche e da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Patrizi, antistatario.”
L' resistente non si costituiva in giudizio. CP_2
La causa veniva istruita mediante l'escussione di due testi per parte ricorrente;
la sig.ra dichiarava: “Lavoro con la ricorrente dal 2000. Abbiamo le stesse Testimone_1 mansioni. Lavoriamo al PS di Subiaco. sono la sua coordinatrice. Siamo infermiere di
Pronsto Soccorso tutte e due. Noi accogliamo i pazienti che accedono al PS sia quelli che vengono allo sportello che con il 118 le cui condizioni sono instabili. Facciamo assistenza diretta al paziente e abbiamo sei posti di osservazione breve e per cui li assistiamo, alberghiero, cure igieniche, spostamento barella letto. Solleviamo con ausili ma nelle urgenze non abbiamo il tempo di usarli. Siamo in tre in turno ma operiamo sul triage fascia gialla ver de e sala rossa. In situazioni ordinarie solleviamo con scivolamento i pazienti con un telo rosso per scivolamento e in urgenza di peso.
Tutti i giorni succede un urgenza e la necessità di sollevare. Se siamo più di tre cerchiamo di noi coinvolgere la ricorrente e se siamo tre invece deve partecipare.
Capita che siamo più di tre perché la ricorrente sta la mattina dal lunedì al giovedì e dovrebbe essere così però poi se uno è inferie o altro si ritrova che non sono più di tre.
In media in una settimana la ricorrente tutti i giorni solleva pazienti o per farli mangiare o per portarli a fare esami ecc”.
La sig.ra riferiva: “Lavoro con la ricorrente e sono la sua Controparte_3
coordinatrice. Lavoriamo presso il PS del presidio Angeluzzi di Subiaco ASL RM5. La ricorrente è infermiera e si occupa dell'assistenza dei pazienti che accedono al PS.
Annualmente il medico esegue visite e la ricorrente ha avuto delle limitazioni sulle movimentazioni di carichi. Ha problemi alla schiena. Svolge le mansioni del suo profilo, terapie, accudiscono i pazienti. Solleva anche dei pesi perché se un paziente si sente male e deve essere soccorso malgrado ci siano ausili magari non fa in tempo a usarli. Lei ha delle limitazioni però qualche volta può capitare. Le ha da parecchi anni.
Quando i pazienti accedono dal 118 li spostiamo con un materassino per lo scivolamento e se ne occupano infermieri e oss. Può capitare che sollevi i pazienti se necessitano di un intervento immediato. Se si può programmare ovviamente la preserviamo”.
All'esito della prova testimoniale il giudice reputava opportuno avvalersi di un consulente medico legale, nominando all'uopo il Dott. a cui era Persona_1 affidato l'incarico di accertare l'origine professionale delle patologie lamentate dalla lavoratrice e, se del caso, l'entità del danno biologico derivatone.
Sulle conclusioni di cui agli atti la causa veniva così decisa previo deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
Preliminarmente giova rilevare che in materia di infortuni sul lavoro il d.p.r. 30 giugno
1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda tutti CP_1
i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni
(art. 2). Ai sensi dell'art. 3 l'assicurazione e' altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. Per le malattie professionali, in quanto nel titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.
Pertanto, ove la malattia professionale non sia tabellata, occorre fare riferimento alle disposizioni in materia di infortuni, le quali prevedono quali prestazioni dell'assicurazione una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66).
Per gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Ebbene, i testi escussi hanno confermato sostanzialmente le mansioni descritte dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, le quali per continuità, durata e caratteristiche, devono considerarsi idonee a determinare l'insorgenza della patologia denunciata, quantomeno a carico del distretto lombare.
Ed invero il Dott. dopo aver visitato la perizianda ed esaminata la Per_1
documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che soltanto le “ernie discali L2-L3 mediana-paramediana destra e L3-L4 ad estrinsecazione intraforaminale destra, accompagnate da segni elettrofisiologici di sofferenza radicolare cronica” da cui la stessa è affetta siano da considerarsi di natura professionale causando, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, un danno biologico permanente in misura del 6%, mentre la accertata “moderata spondiloartrosi cervicale con protrusioni discali a livello del tratto C3-C7” non riveste natura professionale.
In proposito, specifica il consulente che “è possibile concludere che la localizzazione cervicale del processo spondilo-artrosico e le conseguenti manifestazioni discopatiche, nel caso di specie, non possono essere ritenute causate o concausate dal servizio svolto dall'attuale Ricorrente. Difatti, i fattori di rischio inerenti all'attività lavorativa espletata, per quanto idonei allo sviluppo di una spondilo-discopatia lombare (come si dirà in seguito) non assumono pari valenza causale in ordine alla localizzazione cervicale di tale affezione. Sul punto, lo spostamento di pazienti privi in tutto o in parte di autonomia o poco collaboranti - in ragione delle caratteristiche del carico, dello sforzo fisico richiesto, dell'ambiente di lavoro e delle esigenze connesse all'attività - è chiaramente in grado di causare un sovraccarico dinamico a livello del fulcro lombare, ove si scaricano le sollecitazioni muscolari antagoniste in potenza ed in resistenza che consentono al tronco di effettuare movimenti e di mantenere posture, appunto,
contro
-resistenza (….)
Sulla basi di tali sudi si è potuto constatare che il carico agente sul disco L3-L4 in un soggetto del peso di 70 Kg può giungere a 340 Kg quando solleva un peso di 20 Kg con schiena dritta e ginocchia estese ( ). E' però di palmare evidenza Testimone_2 che durante l'azione di sollevamento di un paziente la cerniera sulla quale si scarica la potenza dell'atto (intesa in senso dinamico) è quella lombare, mentre il rachide cervicale non è sollecitato nello spostamento/sostenimento dei pazienti, laddove il punto di applicazione della resistenza non è il capo, ma il cingolo scapolare, talché in tale attività non viene chiesto al rachide cervicale un impegno dinamico maggiore di quello normalmente esercitato per mantenere il capo nella fisiologica postura. Non è perciò possibile ipotizzare nell'attività di sostentamento-mobilizzazione di pazienti
(più o meno autonomi o collaboranti) alcune sollecitazione diretta o indiretta a livello della colonna cervicale. In linea teorica è ammissibile individuare attività lavorative esponenti a applicazione di elevate forze a livello cervicale, ma sono di tutt'altra tipologia rispetto a quella di infermiere (per esempio: facchini, traslocatori e addetti allo scarico di carni che ancora si vede sostenere pesi con fasce tiranti passate davanti alla fronte, ovvero in epoca passata portatori di ceste, ecc.). Non rimarrebbe che considerare, come possibile fattore causale, l'assunzione di eventuali posture incongrue. Al riguardo, però, non può essere avallata l'asserita valenza causale dei movimenti di flessione del capo in occasione delle attività afferenti alle mansioni di infermiere, posto che tali posizioni, ovviamente, non vengono assunte in maniera obbligata per l'intero turno lavorativo e non risultano perciò paradigmatiche del prolungato mantenimento di una postura fissa, ma caratterizzate, all'opposto, da una continua mobilizzazione del rachide che, come si è detto, più che ostacolare favorisce lo scambio delle sostanze nutritive tra i dischi intervertebrali e le strutture anatomiche limitrofe”.
Le conclusioni a cui è giunto l'ausiliario, adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Deve, pertanto, essere dichiarato che la malattia denunciata dall'istante il 1.7.2022, nei limiti di quanto sopra indicato, ha avuto origine professionale e che dalla stessa è derivata una menomazione dell'integrità psicofisica del 6%, con conseguente obbligo da parte dell' di corrispondere l'indennizzo in capitale previsto dalle tabelle di CP_1
cui al d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che la patologia di “ernie discali L2-L3 mediana-paramediana destra e
L3-L4 ad estrinsecazione intraforaminale destra, accompagnate da segni elettrofisiologici di sofferenza radicolare cronica” da cui è affetta la ricorrente ha origine professionale e ad essa è conseguito un danno biologico nella misura del 6% e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla stessa CP_1
l'indennizzo secondo le previsioni di legge di cui al d. lgs. 23 febbraio 2000 n.
38 oltre agli interessi legali dalla maturazione e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento dei compensi di avvocato che liquida in € CP_1
2.697,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 24/09/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti